TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 7793/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7793 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 4 marzo 2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
DU (CE) alla via delle Alpi n.8, C.F.: , C.F._1
ivi elettivamente domiciliata alla via N.S. Antonio n.26, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Di Dona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Pag. 1 di 6 RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente Trentola Controparte_1
DU (CE), alla Via Virgilio n. 3, C.F.: , ivi C.F._2
elettivamente domiciliato alla via Romaniello n.113, presso lo studio dell'Avv. Francesco Balivo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto, in ordine alle condizioni di divorzio, depositato in data 14/2/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/10/2024, ha chiesto Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, celebrato il 23/9/1998 in Trentola DU, dal quale è CP_1
nata una figlia, (nata il [...]), riferendo che in Persona_1
data 17/1/2017 i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto del 16/3/2017.
Nel merito, la ricorrente chiedeva il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio dell'importo di € 1500,00 mensili da porsi a
Pag. 2 di 6 carico del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/12/2024 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva a sua volta la conferma delle condizioni di separazione, ovvero riconoscere alla ricorrente l'assegno di divorzio pari ad €
300,00.
All'udienza del 29/1/2025 le parti, comparse personalmente dinanzi alla Giudice delegata, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di essere in procinto di raggiungere un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo, pertanto, un breve rinvio per la trattazione scritta della causa,
Fissato il termine per il deposito delle note di trattazione scritta entro il 17/2/2025, i ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., confermando la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.La casa coniugale è stata lasciata dalla sig. in quanto CP_1
trasferito in altra abitazione
3.I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale e la sig.ra s'impegna a intestarsi l'autovettura ad essa Parte_1
in uso, nonché la polizza assicurativa entro e non oltre il 31 maggio del 2025; decorso tale termine la stessa provvederà alla Pt_1
restituzione dell'auto al proprietario;
CP_1
4.I coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere
Pag. 3 di 6 null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
5.che il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma di euro 900,00 mensili, a titolo di mantenimento;
detto mantenimento è da intendersi comprensivo di qualsivoglia spesa riguardante la gestione della casa, a cui si aggiungono la somma di euro 450,00 che corrispondente al canone di locazione del bene immobile di proprietà in comune e il mantenimento verrà versato entro il 15 di ogni mese .
6.Consensualmente le parti convengono che nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, , Persona_1
essendo la stessa economicamente indipendente;
7.I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza;
8.Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola
DU (CE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9.le parti sottoscrivono il presente atto dichiarando di non volersi riconciliare e intendono rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis. 12 e altresì di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio
10.0 Le spese legali sono integralmente compensate.
La Giudice delegata con provvedimento depositato il 4/3/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Pag. 4 di 6 Il P.M. apponeva il visto in data 11/3/2025
Preliminarmente va rilevato che, benché la ricorrente abbia richiesto una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Ciò posto, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Aversa il Parte_1 Controparte_1
23/9/1998 (Atto n.251 P.II S A, anno 1998) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
Pag. 5 di 6 incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 6 di 6