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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1578 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 20210, , vertente tra:
- c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi, Parte_1 C.F._1 giusti mandati in atti,
- attore e convenuto in riconvenzionale –
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Lapesa CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuta ed attrice in riconvenzionale–
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: costituzione servitù
All'udienza del 12 novembre 2024, i procuratori delle parti precisavano ciascuno le rispettive conclusioni riportandosi da aversi qui, per brevità, come integralmente riportate e trascritte.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale il Magistrato si ritirava in Camera di conSIlio per la decisione, per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
1 MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla
L. 18.6.2009 n. 69.
Con originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio la sorella Parte_1 CP_1
perché il Tribunale ordinasse alla resistente di rimuovere il contatore della utenza idrica di
[...] sua proprietà ubicato all'interno del muro perimetrale della proprietà del SI. ,a Parte_1 sua cura e spese in virtù di scrittura privata del 17 dicembre 2018 , sottoscritta da entrambi i germani con cui la SInora si impegnava a rimuovere il contatore dell'utenza idrica di CP_1 sua proprietà ubicato all'interno del muro perimetrale della proprietà del SI. . Parte_1
Si costituiva in giudizio la resistente disconoscendo le ragioni della domanda del CP_1 ricorrente e spiegando domanda riconvenzionale per sentire accogliere le seguenti conclusioni siccome defintivamente precisate: “Voglia il Giudice adito, nel rigetto dell'atto introduttivo del giudizio, e nel rigetto di ogni istanza, richiesta e conclusione di parte attorea, in totale accoglimento della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, formulata dall'odierna convenuta, nonché in totale accoglimento della espletata Ctu, così provvedere e decidere: 1)
Accogliere totalmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, formulata dalla odierna convenuta;
2) Per l'effetto, accertare e CP_1 dichiarare il pieno ed esclusivo diritto di proprietà, in favore della SI.ra (seppur in CP_1 comproprieta' con i SIg.ri , così come risulta dalla Ctu) del corridoio-passaggio interno, Pt_2 così come identificato catastalmente nella espletata Ctu, con esclusione di qualsiasi diverso diritto reale di godimento ed utilizzo da parte dell'attore ; 3) Per l'effetto, escludere e Parte_1 disconoscere ogni diverso diritto di godimento, del suddetto corridoio-passaggio, in favore del SI.
, e di ogni altro suo avente causa, familiare e/o diverso soggetto terzo, rispetto Parte_1 alle parti in causa;
4) Per l'effetto, disconoscere e negare al SI. , anche alla luce di Parte_1 quanto emerso ed accertato dalla espletata Ctu, il diritto di servitù di passaggio, sul predetto corridoio-passaggio, e/o ad ogni altro suo avente causa, familiare e/o soggetto terzo diverso, rispetto alle parti in causa (ad esclusione, chiaramente, dei comproprietari); 5) Per l'effetto, in conseguenza del diniego e disconoscimento del diritto di servitù di passaggio in favore del SI.
, condannare ed ordinare allo stesso attore di eliminare ogni opera ed attività che Parte_1 attualmente impedisce e limita il pieno godimento del diritto di proprietà esclusivo da parte della SI,ra , nello specifico: a) eliminare la porta di accesso che dal corridoio-passaggio CP_1 accede all'immobile di proprietà del SI. , b) eliminare la finestra che si affaccia dal Parte_1 suddetto immobile sulla proprietà esclusiva della SI.ra , o –in alternativa – limitarne CP_1
l'utilizzo, riconoscendone il solo utilizzo di “luce” e non di “veduta”, c) eliminare ogni opera e
2 manufatto – analiticamente indicato nella espletata Ctu – che limita ed impedisce il pieno godimento del diritto di proprietà della SI.ra , d) consentire alla SI.ra di CP_1 CP_1 allocare il proprio contatore Aqp nella posizione e con le modalità tecniche indicate nella espletata
Ctu; 6) In via definitiva, condannare l'odierno attore al pagamento di tutte le spese Parte_1 sostenute e da sostenere dall'odierna convenuta (anche in merito allo spostamento CP_1 del contatore Aqp), spese legali sostenute, spese per l'onorario del Consulente Tecnico d'Ufficio e spese, diritti ed onorari dell'Avv. La Pesa Mario, da quantificare con le memorie conclusive;
7)
Sempre in via definitiva, ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., condannare l'odierno attore
[...]
, ad un risarcimento dei danni, in favore dell'odierna convenuta , da Parte_1 CP_1 quantificarsi ad opera del Giudice adito secondo equità, in applicazione del principio della “lite temeraria” atteso che il SI. non ha inteso accettare la proposta conciliativa e Parte_1 transattiva del giudizio, formulata dall'odierno Giudice adito in udienza, a seguito della comparizione parti, in considerazione del chiaro ed evidente esito del giudizio favorevole alla SI.ra
. Sentenza esecutiva come per legge”. (cfr. conclusioni rassegnate a verbale di udienza CP_1 del 12.11.2024).
Previo mutamento di rito, la causa è stata istruita con i mezzi di prova documentali rassegnati dalle parti, la assunzione della prova testimoniale e la Consulenze tecnica d'Ufficio.
La vicenda che occupa trae origine dal regolamento dei rapporti di vicinato tra i due fratelli CP_1 le cui proprietà erano state organizzate nella disposizione testamentaria della comune genitrice degli odierni contendenti SI.ra , SInora , deceduta in data 04/10/2009, che con Persona_1 testamento pubblicato in data 01/12/2009, per l'appunto, aveva istituito ciascuno dei figli proprietario esclusivo di una porzione dell'originario unico fabbricato;
segnatamente la de cuius aveva disposto “lascio a mio figlio la porzione antistante della casa di abitazione di mia Parte_1 proprietà in Talsano di Taranto alla via Cellini, composta da ingresso, due vani e disimpegno, con sottostante scantinato, distinta in catasto, nell'intero, al foglio 307, particella 297, così come individuata e contornata in azzurro nella piantina planimetrica che al presente atto si allega sotto la lettera “A”; lascio a mia figlia la porzione retrostante della predetta casa, composta CP_1 da una stanza, veranda, bagno, cucinino ed ortale, con sottostante scantinato, così come contornata in rosso nella citata piantina allegata sotto la lettera “A”. Nella planimetria allegata sotto la lettera “A” si distingue chiaramente la presenza di una finestra a servizio della porzione d'immobile assegnato al , aggettante nel corridoio di accesso alla porzione Parte_1
d'immobile assegnato alla ed alla proprietà di terzi ). CP_1 Pt_2
La controversia principia dalla richiesta del , alla sorella di spostare Parte_1 CP_1 il misuratore del consumo AQP, originariamente allocato in una nicchia ricavata nella facciata muro
3 del fabbricato del ricorrente prospicente quel passaggio, in ragione di un accordo raggiunto in sede di mediazione in data 17 dicembre 2018. La , da par sua, aveva colto l'occasione per CP_1 chiedere, in riconvenzionale, che fosse ordinato al la chiusura della apertura di Parte_1 una nuova finestra e di una portafinestra (in luogo della originaria finestra contemplata nel testamento) che questi aveva praticata per accedere al proprio immobile ch'aveva, poi, destinato a “casa-vacanze”.
L'accordo di mediazione, formalmente regolare, a parere di questo Magistrato, nella parte contenente l'impegno di a spostare la collocazione del misuratore AQP è pienamente CP_1 efficace ed ha forza di legge tra le parti per cui è accoglibile la domanda proposta dal
[...]
. Mutatis mutandis è altrettanto accoglibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla Parte_1
nei confronti del germano, allo scopo di ottenere la chiusura della nuova finestra CP_1 realizzata ed alla riduzione alle dimensioni originarie della portafinestra che il Parte_1 aveva successivamente realizzato, non risultando alcun valido diritto di servitù di passaggio di costui sul “corridoio” che adduce alla proprietà di , ma esclusivamente un diritto di affaccio CP_1 coerente alla destinazione impressa a quel manufatto (finestra) dal “pater familias”.
Infatti l'accordo di mediazione richiamato dall'attore non è valido a costituire quel diritto di servitù rivendicato in ragione del fatto per cui l'accordo di mediazione, quale atto privato, avrebbe dovuto essere formalizzato in un atto notarile per acquisire la validità e la pubblicità necessarie a rendere effettivo il diritto di servitù ed a renderlo opponibile a chiunque. I diritti reali si costituiscono, infatti solo col requisito della forma dell'atto pubblico e della successiva trascrizione nei registri immobiliari secondo quanto previsto dall'art. 2643 e segg. c.c.
Ne deriva che l'accordo di mediazione può al più costituire titolo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare, quale può essere l'impegno assunto di è costituire un diritto di servitù, ma non costituisce esso stesso direttamente quel diritto reale.
La consulenza espletata nel giudizio ha chiarito lo stato dei luoghi preesistente e quello siccome modificato dopo la sottoscrizione dell'accordo di mediazione, cosicchè questo Magistrato fa proprie le indicazioni e le conclusioni rassegnate dal proprio Consulente, il cui elaborato, siccome esente da vizi, deve intendersi integralmente qui richiamato.
Tanto, dunque, costituisce la decisiva ragione liquida che consente al Magistrato di decidere il presente giudizio accogliendo la domanda proposta dal ma altresì la Parte_1 riconvenzionale spiegata dalla convenuta . CP_1
4 In ragione delle ragioni di contemporaneo accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale le spese del presente giudizio, comprese quelle dell'espletata CTU possono integralmente compensarsi tra le parti.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott.
Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda principale proposta da
[...]
e quella riconvenzionale spiegata da così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1 alla rimozione del misuratore del consumo AQP spostando quel contatore all'interno del passaggio pedonale stesso, andando a creare una nicchia in aderenza alla facciata del SI.
, secondo le direttive indicate dal CTU nel proprio elaborato peritale che Parte_1 qui si intendono riportate e trascritte;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di CP_1 [...]
riconosce e dichiara che costui non ha alcun diritto di passaggio sul corridoio Parte_1 adducente alla proprietà della SI.ra ed all'immobile dei SIg.ri CP_1 CP_2
e , e per l'effetto lo condanna ad eliminare la porta finestra
[...] Controparte_3 realizzata su quel corridoio riducendo la finestra esistente nelle caratteristiche di quella che esisteva all'epoca della apertura del testamento della de cuius, previa eliminazione di tutti gli sporti, i punti luce e quant'altre opere realizzare dal individuate dal Parte_1
CTU nella relazione che è parte integrante della presente sentenza.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio comprese quelle della espletata CTU.
Così deciso in Taranto oggi 17 settembre 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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