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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.2.2025, assunto in decisione in data 1.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Paola Capuano e Simona Adele Vidè ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via Dante Alighieri n. 49;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Valeria Pecoraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Italia, n. 46;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida (27/12/2015) e (26/04/2021) in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. colloca i minori presso la madre;
4. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita della scuola a lunedì mattina;
nelle settimane in cui non li avrà con sé i fine settimana, dal martedì dalla uscita da scuola al giovedì mattina;
nelle settimane in cui li avrà con sé nel week end, dal mercoledì alla uscita da scuola al giovedì mattina;
durante le vacanza natalizie ad anni alterni con la madre dal 23.12 al 30.12 oppure dal
31.12 al 6.1 (Natale 2025 con il padre), l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre
(Pasqua 2025 con la madre); due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31.5 di ogni anno (in difetto di migliore accordo, negli anni pari dal 1 al 15 agosto e negli anni dispari dal 15 al 31 agosto);
5. avendo il sig. venduto la casa coniugale di sua esclusiva proprietà e dovendo la sig.ra reperire Pt_2 Pt_1 una sistemazione abitativa in affitto per sè e i minori (la nuova soluzione abitativa sarà scelta dalla sig.ra Pt_1
ed il sig. si obbliga alla sottoscrizione del contratto di locazione insieme alla sig.ra
[...] Parte_2
nonchè a prestare idonea garanzia per il pagamento dei canoni di locazione ed al versamento Parte_1 dell'importo richiesto per la cauzione nella misura richiesta dalla locatore;
6. il sig. si obbliga al versamento mensile di €. 500,00 (euro 250 ciascuno) da marzo 2025 a titolo di Pt_2 mantenimento dei due minori in favore della sig.ra da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie della sig.ra
[...] ed in tale somma sono comprese in tale ultima somma le spese Parte_1 per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025;
7. Le parti hanno concordato che, sempre a titolo di mantenimento dei due figli minori, il sig. versa Pt_2 alla sig.ra n. 18 mensilità anticipate sempre di €. 500,00 cadauna e quindi la complessiva somma Parte_1 di €. 9.000,00 a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie della sig.ra
[...] ed il pagamento dovrà essere contestuale allo svincolo delle somme CodiceFiscale_3 oggetto di sequestro presso la Banca Popolare di Sondrio spa Agenzia di Monza disposto con provvedimento dalla dr.ssa MI adottato inaudita altera parte e poi confermato sino alla concorrenza dell'importi di €.
84.000 con il provvedimento del 21/02/2025; pagina 2 di 9 8. Saranno invece al 50% tra le parti le spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi odontoiatriche ed integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato, accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori), mentre richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
9. l'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra già dal Parte_1 corrente anno 2025;
10. il sig. deve versare, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla vendita della casa coniugale, Pt_2 ai dei figli e l'importo di euro 15.000 (7.500 ciascuno), oltre interessi legali di mora dalla Per_1 Per_2 pagina 3 di 9 presente pronuncia al saldo che saranno versati su due libretti postali intestati ai minori ed il versamento dovrà essere contestuale allo svincolo delle somme oggetto di sequestro presso la Banca Popolare di Sondrio spa Agenzia di Monza disposto con provvedimento dalla dr.ssa MI adottato, inaudita altera parte e poi confermato sino alla concorrenza dell'importi di €. 84.000 con il provvedimento del 21/02/2025;
11. Il signor si obbliga, all'atto del dissequestro dei conti correnti in essere presso la Banca Popolare Pt_2 di Sondrio, a saldare il finanziamento ancora in essere con la medesima banca, ove la moglie risulta garante e a saldare ogni altro debito contratto durante il matrimonio a qualunque titolo e ragione nessuno escluso;
12. Il signor si impegni altresì a rimettere la denuncia querela sporta in data 21.02.2025 alla stazione Pt_2 dei Carabinieri di Monza;
13. disporre il dissequestro delle somme di €. 36.889,08 sequestrate sul conto corrente del sig. Parte_2 nr. 133 0013507/63 e di €. 848,41 sul conto corrente cointestato con la sig.ra n. 133 00009271/95 Pt_1 entrambi in essere o presso la Banca Popolare di Sondrio spa, come da dichiarazione positiva della banca che si allega;
14. Le parti danno atto di aver definito ogni pendenza patrimoniale tra di loro e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, effetto o ragione;
15. le parti danno sin d'ora assenso all'espatrio dei minori e all'inserimento nei rispettivi passaporti e a fare quanto necessario a tal fine.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis. 12 c.p.c. depositato il 4.2.2025 esponeva di Parte_3 aver contratto matrimonio in data 09/03/2019 con;
che dalla unione nascevano Parte_2 Per_1
(27/12/2015) e (26/04/2021); di essere altresì madre di , nato a Per_2 Persona_3
Milano nel 2003 da precedente unione e convivente con il nucleo familiare della madre;
che l'unione coniugale diveniva improseguibile a causa della ludopatia da cui era affetto il resistente, il quale sosteneva a causa del vizio del gioco spese incompatibili con il tenore di vita familiare;
che egli domandava prestiti ad amici, parenti, ed a società finanziarie;
che la coppia aveva maturato un importante debito per spese condominiali non pagate;
che egli iniziava a tenere comportamenti persecutori e psicologicamente violenti nei confronti della moglie, accusandola anche di intrattenere una relazione extraconiugale;
che la rottura del ménage diveniva irreversibile dopo i litigi avvenuti nell'estate 2024; che un amico di famiglia nel novembre
2024 l'avvisava che il marito stava ponendo in vendita a sua insaputa la casa coniugale, di proprietà esclusiva di;
che egli diventava sempre più aggressivo, anche alla presenza dei figli, e le intimava di andarsene Pt_2 da casa, avendola venduta;
che il marito cercava di escluderla dalla vita dei figli, comunicando agli insegnanti di fare riferimento soltanto a lui per le informazioni afferenti i minori;
che egli comunicava anche a Per_1 che lui e la madre avrebbero dovuto andarsene di casa, mentre e i figli si sarebbero trasferiti altrove;
Pt_2 che il marito era contitolare di negozio Buffetti di Monza, e la ricorrente dipendente del “Fior Food” Pt_4 sito all'interno della Coop in Monza con contratto di lavoro part time, con una stipendio mensile di €.
1.000,00; domandava in via d'urgenza ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'assegnazione a sé della casa coniugale, nel merito la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, che fosse posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro
600, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, oltre ad euro 500 a titolo di mantenimento della ricorrente.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio nel procedimento principale e fissava per il solo esame dell'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'udienza del 20.2.2025.
Con istanza urgente nel subprocedimento, depositata il 13.2.2025, la ricorrente esponeva che la casa coniugale era stata venduta dal resistente in data 30.12.2024 per l'importo di euro 175.000; che egli aveva comunicato ai figli che la ricorrente avrebbe dovuto rilasciarla presto;
che in effetti, nell'atto di vendita era indicato quale termine per il rilascio il 9.3.2025; domandava l'assegnazione della casa coniugale sine die o comunque sino al 9.3.2025; che fossero adottati i provvedimenti ritenuti di giustizia ex. art. art. 473 bis 69 e segg. a tutela della resistente e dei due figli minori, in quanto vittime di gravi abusi di natura economica perpetrati dal resistente;
che fosse condannato al risarcimento del danno a favore di moglie e figli ex Pt_2 articolo 473-bis n. 39 c.p.c. per importo non inferiore ad euro 30.000,00 cadauno;
la separazione con addebito, l'affido esclusivo dei minori, con collocamento presso di sé, che fosse posto in capo al padre pagina 5 di 9 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600 ciascuno, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, con costituzione di adeguato vincolo ex articolo 473bis.36 c.p.c. a garanzia del pagamento del dovuto, oltre ad euro 1.500 a titolo di mantenimento della ricorrente, con versamento di euro 5.000 a titolo di una tantum per il pagamento di cauzione sul canone di locazione.
Il Giudice disponeva inaudita altera parte il sequestro dei beni mobili ed immobili del resistente sino a concorrenza dell'importo di euro 175.000 e fissava per la conferma, modifica, revoca del provvedimento l'udienza del 20.2.2025, dettando i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio mediante notifica dell'istanza e del decreto tramite polizia locale.
Il resistente nel costituirsi nel subprocedimento eccepiva che la casa coniugale era stata posta in vendita su accordo delle parti, per ripianare i debiti accumulati dal nucleo;
che le parti infatti avevano richiesto la rinegoziazione del mutuo, che era stata negata, e si erano allora determinati a porre in vendita l'immobile; che la moglie allegava di voler recuperare il vincolo matrimoniale e poi, inopinatamente, gli comunicava di voler uscire di casa;
che egli era contrario all'uscita di casa anche dei figli minori;
di aver sempre seguito i figli anche nei compiti, al contrario della moglie;
che la propria attività era in crisi ed era stata posta in vendita da novembre 2024; di aver utilizzato il denaro proveniente dalla vendita della casa per ripianare i debiti anche per prestiti ottenuti da amici e famigliari;
domandava il rigetto delle domande della moglie e la revoca del sequestro.
Alla udienza del 20.2.2025 le parti dichiaravano: : viviamo nella casa Parte_1 coniugale, noi, i bambini e mio figlio maggiore, che fa il cuoco in un albergo, il a Milano, con reddito di euro 1600 CP_1 mensili;
io lavoro con un part time di 28 ore settimanali come barista, con reddito mensile di euro 900, con gli extra arrivo anche a 1000 euro mensili, oltre 13ma e 14ma. io prendo l'assegno unico al 100% di circa 300 euro, va nel conto di famiglia.
Io lavoro il pomeriggio dalle 15 fino alle 20 di sera, raramente faccio le mattine. Al mattino è che porta a Pt_2 Per_1 scuola, mentre io porto , e la baby sitter ritira entrambi i bambini il pomeriggio, fino a quando torna a casa Per_2 Pt_2 alle 18.30/19. da quando è iniziata la nostra relazione abbiamo avuto sempre tanti debiti, lui compra sempre la domenica i gratta e vinci, gli dico di smettere, ma lui non smette, mi dice che sono solo 5 euro, ma in realtà poi gioca anche all'enalotto e ad altri giochi, lo so perché ho lavoro nel bar dove lui gioca. Non c'era il mutuo sulla casa, è stato estinto, i debiti erano per spese condominiali. Io sto cercando di andare in locazione, in zona, ma i canoni sono molto alti, con il mio stipendio non me li posso permettere e non posso chiedere a mio figlio di darmi tutto il suo stipendio.
FA AS: l'assegno unico è di euro 350 mensili. io ho un negozio di articoli per l'ufficio, il negozio Buffetti, siamo due soci, con reddito mensile di euro 1500, non abbiamo quasi mai distribuito utili, a volte siamo andati anche in perdita, il negozio è in vendita da luglio 2024 e da novembre 2024 non prendo lo stipendio. Avevamo molti debiti, 60.000 euro, per spese condominiali e finanziamenti, a settembre con la ricorrente avevamo deciso di prendere un mutuo, ma non ce lo hanno dato perché alcune rate del finanziamento le abbiamo pagate in ritardo, e quindi abbiamo detto che avremmo venduto la casa, avevamo anche debiti con i miei genitori per l'acquisito della casa. Prima lei faceva lavori saltuari, è solo un anno e mezzo che lavora in pagina 6 di 9 regola, eravamo prima in 3, poi in 5, io guadagnavo 1300 euro e poi 1500, ma si faceva fatica a stare dietro a tutto, non volevo sempre chiedere soldi ai miei genitori, ho pagato tutti i debiti, mi sono avanzati 35.000 euro, ma abbiamo ancora 15.000 euro di debiti, anche per tasse rifiuti. Con i 20.000 euro che avanzeranno le ho detto che le avrei pagato la cauzione per un nuovo appartamento, ma lei non vuole. Non è vero che sono ludopata, io gioco il superenalotto con 4 persone e a volte la domenica prendo il gratta e vinci, ma da un anno dopo che abbiamo discusso non li ho presi più. Io dopo il 9 marzo andrò a vivere dai miei genitori, vorrei il collocamento paritetico una settimana a testa, così posso tenermi i bambini, lei lavora il sabato e la domenica, e la sera torna alle 20.30. ho alcune offerte di lavoro, da un mio amico, da mio fratello, e comunque ribadisco che vorrei pagarle la cauzione e tre mesi di locazione, tanto per partire. I miei due conti correnti sono alla Banca Popolare di Sondrio, un conto è cointestato con lei e l'altro è mio. Con 40.000 euro ho pagato i debiti, 20.000 ai miei genitori e altri 80.000 euro a mio fratello e ai miei genitori che mi hanno prestato i soldi per l'acquisito della casa.
I legali della ricorrente fanno presente che la bambina è piccola e non può essere lasciata con i nonni che sono anziani;
chiedono che il collocamento prevalente sia presso la madre;
eccepisce che i bambini stanno con il padre;
i legali del resistente Pt_2 confermano la disponibilità del proprio assistito a versare euro 18.000 alla signora, con collocamento paritetico e senza contributo al mantenimento, salvo l'assegno unico tutto alla signora, e comunque previo sblocco del conto.
I legali della ricorrente chiedono che venga confermato il sequestro, visto che non è stato documentato come sono stati spesi i soldi della casa, anche perché ci sono dichiarazioni della madre e del fratello di che dicono che di averli sempre mantenuti, non Pt_2 di aver riavuto indietro i soldi. Chiedono che sia confermata la misura del sequestro, perché non vi è chiarezza su dove siano stati spesi i soldi, chiedono assegnazione della casa e rilascio da parte di entro 48 ore, chiedono anche mantenimento dei Pt_2 figli perché la signora non è in grado di dargli da mangiare.
I legali del resistente chiedono la revoca del sequestro, anche perché non c'è allo stato alcun obbligo di mantenimento dei figli, allo stato non ci sono esigenze cautelari, su soldi che erano di proprietà di Pt_2
Il Giudice ex articoli 473bis.15 c.p.c. e 473bis.2 c.p.c. affidava (27/12/2015) e Per_1 Per_2
(26/04/2021) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentava i tempi di permanenza presso il padre;
rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 500 mensili, oltre al rimborso del 50% delle Pt_2 spese straordinarie;
rigettava la domanda di determinazione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente;
disponeva che l'intero importo dell'assegno unico fosse percepito dalla ricorrente;
condannava il resistente al risarcimento dei danni per la vendita della casa coniugale nei confronti dei figli e per l'importo di euro 15.000 (7.500 ciascuno), oltre interessi legali di mora dalla pronuncia Per_1 Per_2 al saldo e disponeva il sequestro ex articolo 473bis.36 c.p.c. sui beni mobili ed immobili e sulle aziende di
Grasso fino a concorrenza dell'importo di euro 84.000.
Con istanza del 27.3.2025 nel procedimento principale, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo alle epigrafate conclusioni congiunte.
******* pagina 7 di 9
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.12.2015 e , 26.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, quanto agli aspetti economici, parte ricorrente allega di lavorare part time con reddito mensile di euro
1000 oltre 13ma e 14ma (e dunque circa 1200 euro su 12 mensilità); percepisce il 100% dell'assegno unico
(circa euro 350 mensili); per effetto del rilascio della casa coniugale dovrà reperire nuova soluzione abitativa, con oneri presumibili di almeno 800 euro mensili secondo i prezzi di mercato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 250.
Vive con il figlio maggiore, che lavora con reddito mensile di euro 1600 e potrà contribuire anche in minima parte alle spese abitative.
Il resistente è socio e dipendente di negozio di cancelleria, posto in vendita;
dall'attività allega di aver percepito 1500 mensili;
per età, condizione personale., pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirgli di reperire analoghe fonti di reddito;
per effetto del rilascio della casa coniugale andrà a vivere presso i di lui genitori, senza oneri abitativi.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1000.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze delle parti.
Le spese di lite vengono compensate, alla luce dell'esito del giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 4.2.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Monza in data 9.3.2019 (Atto n. 19, Parte Parte_2
I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge;
pagina 8 di 9 3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia MI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.2.2025, assunto in decisione in data 1.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Paola Capuano e Simona Adele Vidè ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via Dante Alighieri n. 49;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Valeria Pecoraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Italia, n. 46;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida (27/12/2015) e (26/04/2021) in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. colloca i minori presso la madre;
4. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita della scuola a lunedì mattina;
nelle settimane in cui non li avrà con sé i fine settimana, dal martedì dalla uscita da scuola al giovedì mattina;
nelle settimane in cui li avrà con sé nel week end, dal mercoledì alla uscita da scuola al giovedì mattina;
durante le vacanza natalizie ad anni alterni con la madre dal 23.12 al 30.12 oppure dal
31.12 al 6.1 (Natale 2025 con il padre), l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre
(Pasqua 2025 con la madre); due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31.5 di ogni anno (in difetto di migliore accordo, negli anni pari dal 1 al 15 agosto e negli anni dispari dal 15 al 31 agosto);
5. avendo il sig. venduto la casa coniugale di sua esclusiva proprietà e dovendo la sig.ra reperire Pt_2 Pt_1 una sistemazione abitativa in affitto per sè e i minori (la nuova soluzione abitativa sarà scelta dalla sig.ra Pt_1
ed il sig. si obbliga alla sottoscrizione del contratto di locazione insieme alla sig.ra
[...] Parte_2
nonchè a prestare idonea garanzia per il pagamento dei canoni di locazione ed al versamento Parte_1 dell'importo richiesto per la cauzione nella misura richiesta dalla locatore;
6. il sig. si obbliga al versamento mensile di €. 500,00 (euro 250 ciascuno) da marzo 2025 a titolo di Pt_2 mantenimento dei due minori in favore della sig.ra da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie della sig.ra
[...] ed in tale somma sono comprese in tale ultima somma le spese Parte_1 per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025;
7. Le parti hanno concordato che, sempre a titolo di mantenimento dei due figli minori, il sig. versa Pt_2 alla sig.ra n. 18 mensilità anticipate sempre di €. 500,00 cadauna e quindi la complessiva somma Parte_1 di €. 9.000,00 a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie della sig.ra
[...] ed il pagamento dovrà essere contestuale allo svincolo delle somme CodiceFiscale_3 oggetto di sequestro presso la Banca Popolare di Sondrio spa Agenzia di Monza disposto con provvedimento dalla dr.ssa MI adottato inaudita altera parte e poi confermato sino alla concorrenza dell'importi di €.
84.000 con il provvedimento del 21/02/2025; pagina 2 di 9 8. Saranno invece al 50% tra le parti le spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi odontoiatriche ed integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato, accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori), mentre richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
9. l'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra già dal Parte_1 corrente anno 2025;
10. il sig. deve versare, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla vendita della casa coniugale, Pt_2 ai dei figli e l'importo di euro 15.000 (7.500 ciascuno), oltre interessi legali di mora dalla Per_1 Per_2 pagina 3 di 9 presente pronuncia al saldo che saranno versati su due libretti postali intestati ai minori ed il versamento dovrà essere contestuale allo svincolo delle somme oggetto di sequestro presso la Banca Popolare di Sondrio spa Agenzia di Monza disposto con provvedimento dalla dr.ssa MI adottato, inaudita altera parte e poi confermato sino alla concorrenza dell'importi di €. 84.000 con il provvedimento del 21/02/2025;
11. Il signor si obbliga, all'atto del dissequestro dei conti correnti in essere presso la Banca Popolare Pt_2 di Sondrio, a saldare il finanziamento ancora in essere con la medesima banca, ove la moglie risulta garante e a saldare ogni altro debito contratto durante il matrimonio a qualunque titolo e ragione nessuno escluso;
12. Il signor si impegni altresì a rimettere la denuncia querela sporta in data 21.02.2025 alla stazione Pt_2 dei Carabinieri di Monza;
13. disporre il dissequestro delle somme di €. 36.889,08 sequestrate sul conto corrente del sig. Parte_2 nr. 133 0013507/63 e di €. 848,41 sul conto corrente cointestato con la sig.ra n. 133 00009271/95 Pt_1 entrambi in essere o presso la Banca Popolare di Sondrio spa, come da dichiarazione positiva della banca che si allega;
14. Le parti danno atto di aver definito ogni pendenza patrimoniale tra di loro e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, effetto o ragione;
15. le parti danno sin d'ora assenso all'espatrio dei minori e all'inserimento nei rispettivi passaporti e a fare quanto necessario a tal fine.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis. 12 c.p.c. depositato il 4.2.2025 esponeva di Parte_3 aver contratto matrimonio in data 09/03/2019 con;
che dalla unione nascevano Parte_2 Per_1
(27/12/2015) e (26/04/2021); di essere altresì madre di , nato a Per_2 Persona_3
Milano nel 2003 da precedente unione e convivente con il nucleo familiare della madre;
che l'unione coniugale diveniva improseguibile a causa della ludopatia da cui era affetto il resistente, il quale sosteneva a causa del vizio del gioco spese incompatibili con il tenore di vita familiare;
che egli domandava prestiti ad amici, parenti, ed a società finanziarie;
che la coppia aveva maturato un importante debito per spese condominiali non pagate;
che egli iniziava a tenere comportamenti persecutori e psicologicamente violenti nei confronti della moglie, accusandola anche di intrattenere una relazione extraconiugale;
che la rottura del ménage diveniva irreversibile dopo i litigi avvenuti nell'estate 2024; che un amico di famiglia nel novembre
2024 l'avvisava che il marito stava ponendo in vendita a sua insaputa la casa coniugale, di proprietà esclusiva di;
che egli diventava sempre più aggressivo, anche alla presenza dei figli, e le intimava di andarsene Pt_2 da casa, avendola venduta;
che il marito cercava di escluderla dalla vita dei figli, comunicando agli insegnanti di fare riferimento soltanto a lui per le informazioni afferenti i minori;
che egli comunicava anche a Per_1 che lui e la madre avrebbero dovuto andarsene di casa, mentre e i figli si sarebbero trasferiti altrove;
Pt_2 che il marito era contitolare di negozio Buffetti di Monza, e la ricorrente dipendente del “Fior Food” Pt_4 sito all'interno della Coop in Monza con contratto di lavoro part time, con una stipendio mensile di €.
1.000,00; domandava in via d'urgenza ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'assegnazione a sé della casa coniugale, nel merito la separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, che fosse posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro
600, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, oltre ad euro 500 a titolo di mantenimento della ricorrente.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio nel procedimento principale e fissava per il solo esame dell'istanza ex articolo 473bis.15 c.p.c. l'udienza del 20.2.2025.
Con istanza urgente nel subprocedimento, depositata il 13.2.2025, la ricorrente esponeva che la casa coniugale era stata venduta dal resistente in data 30.12.2024 per l'importo di euro 175.000; che egli aveva comunicato ai figli che la ricorrente avrebbe dovuto rilasciarla presto;
che in effetti, nell'atto di vendita era indicato quale termine per il rilascio il 9.3.2025; domandava l'assegnazione della casa coniugale sine die o comunque sino al 9.3.2025; che fossero adottati i provvedimenti ritenuti di giustizia ex. art. art. 473 bis 69 e segg. a tutela della resistente e dei due figli minori, in quanto vittime di gravi abusi di natura economica perpetrati dal resistente;
che fosse condannato al risarcimento del danno a favore di moglie e figli ex Pt_2 articolo 473-bis n. 39 c.p.c. per importo non inferiore ad euro 30.000,00 cadauno;
la separazione con addebito, l'affido esclusivo dei minori, con collocamento presso di sé, che fosse posto in capo al padre pagina 5 di 9 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 600 ciascuno, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, con costituzione di adeguato vincolo ex articolo 473bis.36 c.p.c. a garanzia del pagamento del dovuto, oltre ad euro 1.500 a titolo di mantenimento della ricorrente, con versamento di euro 5.000 a titolo di una tantum per il pagamento di cauzione sul canone di locazione.
Il Giudice disponeva inaudita altera parte il sequestro dei beni mobili ed immobili del resistente sino a concorrenza dell'importo di euro 175.000 e fissava per la conferma, modifica, revoca del provvedimento l'udienza del 20.2.2025, dettando i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio mediante notifica dell'istanza e del decreto tramite polizia locale.
Il resistente nel costituirsi nel subprocedimento eccepiva che la casa coniugale era stata posta in vendita su accordo delle parti, per ripianare i debiti accumulati dal nucleo;
che le parti infatti avevano richiesto la rinegoziazione del mutuo, che era stata negata, e si erano allora determinati a porre in vendita l'immobile; che la moglie allegava di voler recuperare il vincolo matrimoniale e poi, inopinatamente, gli comunicava di voler uscire di casa;
che egli era contrario all'uscita di casa anche dei figli minori;
di aver sempre seguito i figli anche nei compiti, al contrario della moglie;
che la propria attività era in crisi ed era stata posta in vendita da novembre 2024; di aver utilizzato il denaro proveniente dalla vendita della casa per ripianare i debiti anche per prestiti ottenuti da amici e famigliari;
domandava il rigetto delle domande della moglie e la revoca del sequestro.
Alla udienza del 20.2.2025 le parti dichiaravano: : viviamo nella casa Parte_1 coniugale, noi, i bambini e mio figlio maggiore, che fa il cuoco in un albergo, il a Milano, con reddito di euro 1600 CP_1 mensili;
io lavoro con un part time di 28 ore settimanali come barista, con reddito mensile di euro 900, con gli extra arrivo anche a 1000 euro mensili, oltre 13ma e 14ma. io prendo l'assegno unico al 100% di circa 300 euro, va nel conto di famiglia.
Io lavoro il pomeriggio dalle 15 fino alle 20 di sera, raramente faccio le mattine. Al mattino è che porta a Pt_2 Per_1 scuola, mentre io porto , e la baby sitter ritira entrambi i bambini il pomeriggio, fino a quando torna a casa Per_2 Pt_2 alle 18.30/19. da quando è iniziata la nostra relazione abbiamo avuto sempre tanti debiti, lui compra sempre la domenica i gratta e vinci, gli dico di smettere, ma lui non smette, mi dice che sono solo 5 euro, ma in realtà poi gioca anche all'enalotto e ad altri giochi, lo so perché ho lavoro nel bar dove lui gioca. Non c'era il mutuo sulla casa, è stato estinto, i debiti erano per spese condominiali. Io sto cercando di andare in locazione, in zona, ma i canoni sono molto alti, con il mio stipendio non me li posso permettere e non posso chiedere a mio figlio di darmi tutto il suo stipendio.
FA AS: l'assegno unico è di euro 350 mensili. io ho un negozio di articoli per l'ufficio, il negozio Buffetti, siamo due soci, con reddito mensile di euro 1500, non abbiamo quasi mai distribuito utili, a volte siamo andati anche in perdita, il negozio è in vendita da luglio 2024 e da novembre 2024 non prendo lo stipendio. Avevamo molti debiti, 60.000 euro, per spese condominiali e finanziamenti, a settembre con la ricorrente avevamo deciso di prendere un mutuo, ma non ce lo hanno dato perché alcune rate del finanziamento le abbiamo pagate in ritardo, e quindi abbiamo detto che avremmo venduto la casa, avevamo anche debiti con i miei genitori per l'acquisito della casa. Prima lei faceva lavori saltuari, è solo un anno e mezzo che lavora in pagina 6 di 9 regola, eravamo prima in 3, poi in 5, io guadagnavo 1300 euro e poi 1500, ma si faceva fatica a stare dietro a tutto, non volevo sempre chiedere soldi ai miei genitori, ho pagato tutti i debiti, mi sono avanzati 35.000 euro, ma abbiamo ancora 15.000 euro di debiti, anche per tasse rifiuti. Con i 20.000 euro che avanzeranno le ho detto che le avrei pagato la cauzione per un nuovo appartamento, ma lei non vuole. Non è vero che sono ludopata, io gioco il superenalotto con 4 persone e a volte la domenica prendo il gratta e vinci, ma da un anno dopo che abbiamo discusso non li ho presi più. Io dopo il 9 marzo andrò a vivere dai miei genitori, vorrei il collocamento paritetico una settimana a testa, così posso tenermi i bambini, lei lavora il sabato e la domenica, e la sera torna alle 20.30. ho alcune offerte di lavoro, da un mio amico, da mio fratello, e comunque ribadisco che vorrei pagarle la cauzione e tre mesi di locazione, tanto per partire. I miei due conti correnti sono alla Banca Popolare di Sondrio, un conto è cointestato con lei e l'altro è mio. Con 40.000 euro ho pagato i debiti, 20.000 ai miei genitori e altri 80.000 euro a mio fratello e ai miei genitori che mi hanno prestato i soldi per l'acquisito della casa.
I legali della ricorrente fanno presente che la bambina è piccola e non può essere lasciata con i nonni che sono anziani;
chiedono che il collocamento prevalente sia presso la madre;
eccepisce che i bambini stanno con il padre;
i legali del resistente Pt_2 confermano la disponibilità del proprio assistito a versare euro 18.000 alla signora, con collocamento paritetico e senza contributo al mantenimento, salvo l'assegno unico tutto alla signora, e comunque previo sblocco del conto.
I legali della ricorrente chiedono che venga confermato il sequestro, visto che non è stato documentato come sono stati spesi i soldi della casa, anche perché ci sono dichiarazioni della madre e del fratello di che dicono che di averli sempre mantenuti, non Pt_2 di aver riavuto indietro i soldi. Chiedono che sia confermata la misura del sequestro, perché non vi è chiarezza su dove siano stati spesi i soldi, chiedono assegnazione della casa e rilascio da parte di entro 48 ore, chiedono anche mantenimento dei Pt_2 figli perché la signora non è in grado di dargli da mangiare.
I legali del resistente chiedono la revoca del sequestro, anche perché non c'è allo stato alcun obbligo di mantenimento dei figli, allo stato non ci sono esigenze cautelari, su soldi che erano di proprietà di Pt_2
Il Giudice ex articoli 473bis.15 c.p.c. e 473bis.2 c.p.c. affidava (27/12/2015) e Per_1 Per_2
(26/04/2021) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentava i tempi di permanenza presso il padre;
rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 500 mensili, oltre al rimborso del 50% delle Pt_2 spese straordinarie;
rigettava la domanda di determinazione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente;
disponeva che l'intero importo dell'assegno unico fosse percepito dalla ricorrente;
condannava il resistente al risarcimento dei danni per la vendita della casa coniugale nei confronti dei figli e per l'importo di euro 15.000 (7.500 ciascuno), oltre interessi legali di mora dalla pronuncia Per_1 Per_2 al saldo e disponeva il sequestro ex articolo 473bis.36 c.p.c. sui beni mobili ed immobili e sulle aziende di
Grasso fino a concorrenza dell'importo di euro 84.000.
Con istanza del 27.3.2025 nel procedimento principale, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo alle epigrafate conclusioni congiunte.
******* pagina 7 di 9
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 27.12.2015 e , 26.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, quanto agli aspetti economici, parte ricorrente allega di lavorare part time con reddito mensile di euro
1000 oltre 13ma e 14ma (e dunque circa 1200 euro su 12 mensilità); percepisce il 100% dell'assegno unico
(circa euro 350 mensili); per effetto del rilascio della casa coniugale dovrà reperire nuova soluzione abitativa, con oneri presumibili di almeno 800 euro mensili secondo i prezzi di mercato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 250.
Vive con il figlio maggiore, che lavora con reddito mensile di euro 1600 e potrà contribuire anche in minima parte alle spese abitative.
Il resistente è socio e dipendente di negozio di cancelleria, posto in vendita;
dall'attività allega di aver percepito 1500 mensili;
per età, condizione personale., pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirgli di reperire analoghe fonti di reddito;
per effetto del rilascio della casa coniugale andrà a vivere presso i di lui genitori, senza oneri abitativi.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1000.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze delle parti.
Le spese di lite vengono compensate, alla luce dell'esito del giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 4.2.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Monza in data 9.3.2019 (Atto n. 19, Parte Parte_2
I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge;
pagina 8 di 9 3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia MI
pagina 9 di 9