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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1132/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1990, elettivamente domiciliata a Rimini, al Corso d'Augusto n. 97, presso lo studio dell'Avv.
Urbinati Stefania che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
parte provvisoriamente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con Autorizzazione del COA di
Rimini dell'11.02.2022 prot. N. 0000404/U dell'11-15/02/2022
-
- ricorrente -
contro
( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1982;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a Riccione (RN), in data 26/01/2017 ed hanno avuto una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione personale, oltre all'affidamento super-esclusivo della minore in proprio favore, con collocazione presso di sé nella casa familiare sita in San Giovanni in Marignano (RN) via Santa Maria n.222/c e diritto di visita padre-figlia da regolarsi per mezzo dei Servizi Sociali cui affidare la presa in carico del nucleo familiare, oltre che di porre a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 16/05/2022, la parte ricorrente ha chiesto un differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi, al fine di provvedere alla notifica nei confronti del resistente, detenuto presso la
Casa Circondariale di Forlì; il Presidente del Tribunale ha differito l'udienza di comparizione dei coniugi al
05/07/2022.
Alla predetta udienza presidenziale sono comparsi la ricorrente con il proprio difensore e il resistente - in stato di detenzione ed accompagnato da agenti di polizia penitenziaria, non costituito in giudizio - il quale ha dichiarato di acconsentire al regime di affidamento super-esclusivo della figlia in favore della madre e di essere stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) affida in via super esclusiva alla madre, considerato che il padre e in stato di detenzione e non può obiettivamente assumere le decisioni con adeguata tempestività; il padre potrà vederla tramite i Servizi Sociali che prepareranno ed organizzeranno una modalità di incontro protetto padre-figlia; b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 100 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a decorrere da quando il padre inizierà l'attività lavorativa in carcere, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e sempre da concordare preventivamente (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 05/10/2022, innanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunciasse preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - per poi rimettere la causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma
6, c.p.c. Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, ha dichiarato la contumacia di ed ha Controparte_1 rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Con sentenza non definitiva n.1147/2022, pubblicata il 24/11/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione della causa avanti al Giudice
Istruttore con concessione dei termini per le memorie ex art. 183, sesto comma cpc., rinviando la causa all'udienza del 11/10/2023 per provvedere sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 22/02/2024 il G.I., dopo aver rigettato per inammissibilità la prova per interpello formulata dalla ricorrente, ritenendo opportuno acquisire informazioni sulle condizioni economico- patrimoniali del resistente, ha ordinato all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate di depositare, rispettivamente,
l'estratto contributivo del sig. e le sue dichiarazioni dei redditi del 2019-2020 e 2021. Allo stesso CP_1 tempo, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16/10/2024, ordinando la produzione, nei dieci giorni precedenti all'udienza, della documentazione fiscale aggiornata anche di parte ricorrente.
All'udienza del 16/10/2024, la ricorrente ha pertanto precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto in decisione con riserva di riferire al Collegio allo scadere dei termini chiesti e concessi ex art. 190 cpc. ma non utilizzati dalla ricorrente la quale non ha provveduto a depositare le memorie conclusive.
Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto della pronuncia di sentenza non definitiva sullo status n. 1147/2022, pubblicata il 24/11/2022. Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie, attinenti all'affido ed alla collocazione della minore con conseguente assegnazione della casa coniugale, alla frequentazione padre-figlia ed alla determinazione del quantum degli obblighi di mantenimento gravanti sul resistente.
Quanto all'affido della minore, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo in proprio favore, deducendo che il padre dall'estate del 2021 si è allontanato dalla casa coniugale per trasferirsi a Bologna presso la sua nuova compagna, per poi essere arrestato e condannato per resistenza, lesione e rapina in concorso con quest'ultima e da fine gennaio 2022, dopo essersi reso irreperibile per evasione, risultare detenuto presso la casa circondariale di Forlì.
La ricorrente ha altresì riferito di non aver più alcun contatto con il marito che è rimasto completamente inadempiente all'obbligo di mantenimento nei confronti suoi e della figlia. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i genitori ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario. Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti, con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica,
l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro. Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super-esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso
è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super- esclusivo formulata dalla ricorrente, ritenendolo il regime di affidamento più rispondente al superiore interesse della minore.
Difatti, al di là del consenso prestato dal resistente nel corso dell'udienza presidenziale del 5/7/2022 all'affido super-esclusivo della figlia in favore della madre, l'inadempimento all'obbligo del mantenimento da parte del resistente nei confronti della figlia, unitamente alla sua condotta penalmente rilevante cui è conseguita una condanna penale a tre anni e due mesi di reclusione per gravi reati, integrano comportamenti di per sé sintomatici di una inidoneità genitoriale tale da compromettere il benessere psico-fisico della minore ed una sua crescita equilibrata e serena e dunque tale da giustificare un affidamento esclusivo rafforzato in favore della . Parte_1
Del resto, anche la più recente giurisprudenza di merito, in casi analoghi, è risultata favorevole alla concessione dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, ritenendola il genitore più affidabile e capace di offrire ai minori un ambiente relazionale ed educativo lontano dalle logiche devianti del padre, risultato condannato per reati e che, con le sue condotte, non consente di offrire garanzie di serena ed equilibrata crescita dei minori (Corte Appello di Milano, sentenza 30/09/2024).
Infine, tale regime di affidamento rafforzato si rende necessario anche in considerazione del fatto che, come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, lo stato di detenzione del padre impedirebbe alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse in favore della figlia con l'adeguata e necessaria tempestività.
Pertanto, sulla scorta di tutti tali elementi, il Collegio ritiene necessario ed opportuno disporre l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, assegnando alla stessa il potere di assumere in favore della figlia sia le decisioni ordinarie, sia quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc, in autonomia, senza il consenso dell'altro genitore.
All'affido esclusivo in favore della madre consegue il collocamento della minore presso la stessa cui va assegnata, pur nel silenzio delle parti, la casa coniugale.
Quanto alla disciplina delle visite paterne, il Collegio, considerata la situazione, ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, disponendo che avvengano in modalità protetta per mezzo dei
Servizi Sociali, con facoltà di sospenderle se disturbanti, ritenendola la modalità più confacente all'interesse della minore. Allo stesso tempo, il Collegio rileva il mancato riscontro dei Servizi Sociali all'incarico conferitogli con l'ordinanza presidenziale di predisporre ed organizzare gli incontri protetti padre-figlia e, pertanto, ritiene di rinnovare il predetto incarico ai Servizi, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui gli stessi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
Passando al mantenimento in favore della figlia, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'importo mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
Si ricorda inoltre che, in base al combinato disposto degli articoli 316 bis e 337 ter, entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per cura, assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, la ricorrente ha dichiarato di essere in cerca di occupazione, svolgendo solo qualche lavoro saltuario, e di mantenere sé e la figlia solo grazie all'aiuto economico della sua famiglia d'origine, stante la mancata contribuzione del marito al mantenimento proprio e della figlia.
La ricorrente ha prodotto, a supporto della sua precaria condizione economica, unicamente una autocertificazione del 18 gennaio 2022 in cui dava atto di possedere i requisiti per l'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato, non avendo percepito redditi nel 20221 e non possedendo immobili. Oltre a ciò, null'altro ha allegato o prodotto, mancando altresì di depositare la documentazione fiscale aggiornata richiesta dal Giudice con ordinanza del 22/02/2024.
Quanto, invece, alla capacità reddituale del resistente, la ricorrente ha dedotto, senza produrre nulla, che il in costanza di matrimonio ha lavorato come dipendente presso il Mc Donald, percependo uno CP_1 stipendio di circa Euro 1.200,00 al mese, somma sulla quale è stato parametrato il tenore di vita familiare.
In assenza di altri dati ed informazioni, la situazione economico-reddituale del resistente è stata pertanto ricostruita solo attraverso l'estratto contributivo dell'INPS e le dichiarazione dei redditi del 2019-2020-2021 dell'Agenzia delle Entrate all'esito dell'ordine di esibizione disposto dal G.I.
Dall'esame dei predetti documenti, è emerso che il resistente non ha beni immobili in proprietà e che, negli anni, ha alternato momenti di disoccupazione a momenti di occupazione presso vari datori di lavoro, guadagnando mediamente nel triennio 2019-2021 una somma annua netta di circa Euro 10.000,00, e che, dal mese di novembre del 2022, è risultato lavorare in regime di detenzione per il Ministero della Giustizia, percependo un reddito di Euro 354,00 nel 2022 (per n.7 settimane di lavoro) e di Euro 1.191,00 nel 2023 (per n. 18 settimane di lavoro), il che equivale ad una media settimanale di circa Euro 60,00, e mensile di circa
Euro 250,00. Considerata la capacità economico-reddituale di entrambe le parti e la loro capacità lavorativa, considerati i tempi di permanenza esclusivi della minore presso la madre, stante il regime di detenzione del padre che -nel silenzio della ricorrente- si presume persistere, considerata inoltre la tenera età della minore, si ritiene equo confermare, finchè perdura lo stato di detenzione del resistente, le disposizioni economiche già adottate in sede di ordinanza presidenziale con conseguente obbligo del sig. di versare a titolo di CP_1 mantenimento mensile della minore la somma di Euro 100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta della ricorrente di concessione del reciproco assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio, il Collegio nulla dispone in quanto assorbita e superata dal provvedimento di affidamento super-esclusivo della figlia in favore della madre, che consente a quest'ultima di chiedere il rilascio dei predetti documenti in completa autonomia. In ogni caso, si segnala che, in seguito al D.L. n.
69/23, che ha modificato la L. 1185/1967, non è più necessario allegare il consenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto che, pertanto, potrà essere emesso in modo semplificato a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata a , Persona_2 Parte_1 con collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia tutte le decisioni di maggior interesse per le minori ex art. 337 quater comma 3 cc.;
- Assegna la casa familiare sita in San Giovanni in Marignano (RN) Via Santa Maria n. 222/c alla madre collocataria della minore;
- Dispone che gli incontri padre-figlia avvengano in modalità protetta per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, rinnovando a tal fine la delega ai Servizi per l'organizzazione, calendarizzazione e monitoraggio degli incontri padre-figlia, conferendo loro la facoltà di sospenderli se disturbanti, e disponendo la prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice
Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di Euro 100,00 – attualizzabile annualmente secondo indice ISTAT– finchè persiste lo stato di detenzione del oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Bologna;
- Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del proseguimento dell'incarico ai Servizi Sociali e l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1132/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1990, elettivamente domiciliata a Rimini, al Corso d'Augusto n. 97, presso lo studio dell'Avv.
Urbinati Stefania che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
parte provvisoriamente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con Autorizzazione del COA di
Rimini dell'11.02.2022 prot. N. 0000404/U dell'11-15/02/2022
-
- ricorrente -
contro
( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1982;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a Riccione (RN), in data 26/01/2017 ed hanno avuto una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione personale, oltre all'affidamento super-esclusivo della minore in proprio favore, con collocazione presso di sé nella casa familiare sita in San Giovanni in Marignano (RN) via Santa Maria n.222/c e diritto di visita padre-figlia da regolarsi per mezzo dei Servizi Sociali cui affidare la presa in carico del nucleo familiare, oltre che di porre a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 16/05/2022, la parte ricorrente ha chiesto un differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi, al fine di provvedere alla notifica nei confronti del resistente, detenuto presso la
Casa Circondariale di Forlì; il Presidente del Tribunale ha differito l'udienza di comparizione dei coniugi al
05/07/2022.
Alla predetta udienza presidenziale sono comparsi la ricorrente con il proprio difensore e il resistente - in stato di detenzione ed accompagnato da agenti di polizia penitenziaria, non costituito in giudizio - il quale ha dichiarato di acconsentire al regime di affidamento super-esclusivo della figlia in favore della madre e di essere stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) affida in via super esclusiva alla madre, considerato che il padre e in stato di detenzione e non può obiettivamente assumere le decisioni con adeguata tempestività; il padre potrà vederla tramite i Servizi Sociali che prepareranno ed organizzeranno una modalità di incontro protetto padre-figlia; b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 100 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a decorrere da quando il padre inizierà l'attività lavorativa in carcere, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e sempre da concordare preventivamente (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 05/10/2022, innanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunciasse preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - per poi rimettere la causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma
6, c.p.c. Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, ha dichiarato la contumacia di ed ha Controparte_1 rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Con sentenza non definitiva n.1147/2022, pubblicata il 24/11/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione della causa avanti al Giudice
Istruttore con concessione dei termini per le memorie ex art. 183, sesto comma cpc., rinviando la causa all'udienza del 11/10/2023 per provvedere sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 22/02/2024 il G.I., dopo aver rigettato per inammissibilità la prova per interpello formulata dalla ricorrente, ritenendo opportuno acquisire informazioni sulle condizioni economico- patrimoniali del resistente, ha ordinato all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate di depositare, rispettivamente,
l'estratto contributivo del sig. e le sue dichiarazioni dei redditi del 2019-2020 e 2021. Allo stesso CP_1 tempo, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16/10/2024, ordinando la produzione, nei dieci giorni precedenti all'udienza, della documentazione fiscale aggiornata anche di parte ricorrente.
All'udienza del 16/10/2024, la ricorrente ha pertanto precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto in decisione con riserva di riferire al Collegio allo scadere dei termini chiesti e concessi ex art. 190 cpc. ma non utilizzati dalla ricorrente la quale non ha provveduto a depositare le memorie conclusive.
Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto della pronuncia di sentenza non definitiva sullo status n. 1147/2022, pubblicata il 24/11/2022. Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie, attinenti all'affido ed alla collocazione della minore con conseguente assegnazione della casa coniugale, alla frequentazione padre-figlia ed alla determinazione del quantum degli obblighi di mantenimento gravanti sul resistente.
Quanto all'affido della minore, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo in proprio favore, deducendo che il padre dall'estate del 2021 si è allontanato dalla casa coniugale per trasferirsi a Bologna presso la sua nuova compagna, per poi essere arrestato e condannato per resistenza, lesione e rapina in concorso con quest'ultima e da fine gennaio 2022, dopo essersi reso irreperibile per evasione, risultare detenuto presso la casa circondariale di Forlì.
La ricorrente ha altresì riferito di non aver più alcun contatto con il marito che è rimasto completamente inadempiente all'obbligo di mantenimento nei confronti suoi e della figlia. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i genitori ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario. Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti, con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica,
l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro. Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super-esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso
è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super- esclusivo formulata dalla ricorrente, ritenendolo il regime di affidamento più rispondente al superiore interesse della minore.
Difatti, al di là del consenso prestato dal resistente nel corso dell'udienza presidenziale del 5/7/2022 all'affido super-esclusivo della figlia in favore della madre, l'inadempimento all'obbligo del mantenimento da parte del resistente nei confronti della figlia, unitamente alla sua condotta penalmente rilevante cui è conseguita una condanna penale a tre anni e due mesi di reclusione per gravi reati, integrano comportamenti di per sé sintomatici di una inidoneità genitoriale tale da compromettere il benessere psico-fisico della minore ed una sua crescita equilibrata e serena e dunque tale da giustificare un affidamento esclusivo rafforzato in favore della . Parte_1
Del resto, anche la più recente giurisprudenza di merito, in casi analoghi, è risultata favorevole alla concessione dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, ritenendola il genitore più affidabile e capace di offrire ai minori un ambiente relazionale ed educativo lontano dalle logiche devianti del padre, risultato condannato per reati e che, con le sue condotte, non consente di offrire garanzie di serena ed equilibrata crescita dei minori (Corte Appello di Milano, sentenza 30/09/2024).
Infine, tale regime di affidamento rafforzato si rende necessario anche in considerazione del fatto che, come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, lo stato di detenzione del padre impedirebbe alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse in favore della figlia con l'adeguata e necessaria tempestività.
Pertanto, sulla scorta di tutti tali elementi, il Collegio ritiene necessario ed opportuno disporre l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, assegnando alla stessa il potere di assumere in favore della figlia sia le decisioni ordinarie, sia quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc, in autonomia, senza il consenso dell'altro genitore.
All'affido esclusivo in favore della madre consegue il collocamento della minore presso la stessa cui va assegnata, pur nel silenzio delle parti, la casa coniugale.
Quanto alla disciplina delle visite paterne, il Collegio, considerata la situazione, ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, disponendo che avvengano in modalità protetta per mezzo dei
Servizi Sociali, con facoltà di sospenderle se disturbanti, ritenendola la modalità più confacente all'interesse della minore. Allo stesso tempo, il Collegio rileva il mancato riscontro dei Servizi Sociali all'incarico conferitogli con l'ordinanza presidenziale di predisporre ed organizzare gli incontri protetti padre-figlia e, pertanto, ritiene di rinnovare il predetto incarico ai Servizi, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui gli stessi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno.
Passando al mantenimento in favore della figlia, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente l'importo mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
Si ricorda inoltre che, in base al combinato disposto degli articoli 316 bis e 337 ter, entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per cura, assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla capacità economica delle parti, la ricorrente ha dichiarato di essere in cerca di occupazione, svolgendo solo qualche lavoro saltuario, e di mantenere sé e la figlia solo grazie all'aiuto economico della sua famiglia d'origine, stante la mancata contribuzione del marito al mantenimento proprio e della figlia.
La ricorrente ha prodotto, a supporto della sua precaria condizione economica, unicamente una autocertificazione del 18 gennaio 2022 in cui dava atto di possedere i requisiti per l'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato, non avendo percepito redditi nel 20221 e non possedendo immobili. Oltre a ciò, null'altro ha allegato o prodotto, mancando altresì di depositare la documentazione fiscale aggiornata richiesta dal Giudice con ordinanza del 22/02/2024.
Quanto, invece, alla capacità reddituale del resistente, la ricorrente ha dedotto, senza produrre nulla, che il in costanza di matrimonio ha lavorato come dipendente presso il Mc Donald, percependo uno CP_1 stipendio di circa Euro 1.200,00 al mese, somma sulla quale è stato parametrato il tenore di vita familiare.
In assenza di altri dati ed informazioni, la situazione economico-reddituale del resistente è stata pertanto ricostruita solo attraverso l'estratto contributivo dell'INPS e le dichiarazione dei redditi del 2019-2020-2021 dell'Agenzia delle Entrate all'esito dell'ordine di esibizione disposto dal G.I.
Dall'esame dei predetti documenti, è emerso che il resistente non ha beni immobili in proprietà e che, negli anni, ha alternato momenti di disoccupazione a momenti di occupazione presso vari datori di lavoro, guadagnando mediamente nel triennio 2019-2021 una somma annua netta di circa Euro 10.000,00, e che, dal mese di novembre del 2022, è risultato lavorare in regime di detenzione per il Ministero della Giustizia, percependo un reddito di Euro 354,00 nel 2022 (per n.7 settimane di lavoro) e di Euro 1.191,00 nel 2023 (per n. 18 settimane di lavoro), il che equivale ad una media settimanale di circa Euro 60,00, e mensile di circa
Euro 250,00. Considerata la capacità economico-reddituale di entrambe le parti e la loro capacità lavorativa, considerati i tempi di permanenza esclusivi della minore presso la madre, stante il regime di detenzione del padre che -nel silenzio della ricorrente- si presume persistere, considerata inoltre la tenera età della minore, si ritiene equo confermare, finchè perdura lo stato di detenzione del resistente, le disposizioni economiche già adottate in sede di ordinanza presidenziale con conseguente obbligo del sig. di versare a titolo di CP_1 mantenimento mensile della minore la somma di Euro 100,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta della ricorrente di concessione del reciproco assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio, il Collegio nulla dispone in quanto assorbita e superata dal provvedimento di affidamento super-esclusivo della figlia in favore della madre, che consente a quest'ultima di chiedere il rilascio dei predetti documenti in completa autonomia. In ogni caso, si segnala che, in seguito al D.L. n.
69/23, che ha modificato la L. 1185/1967, non è più necessario allegare il consenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto che, pertanto, potrà essere emesso in modo semplificato a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata a , Persona_2 Parte_1 con collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia tutte le decisioni di maggior interesse per le minori ex art. 337 quater comma 3 cc.;
- Assegna la casa familiare sita in San Giovanni in Marignano (RN) Via Santa Maria n. 222/c alla madre collocataria della minore;
- Dispone che gli incontri padre-figlia avvengano in modalità protetta per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, rinnovando a tal fine la delega ai Servizi per l'organizzazione, calendarizzazione e monitoraggio degli incontri padre-figlia, conferendo loro la facoltà di sospenderli se disturbanti, e disponendo la prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice
Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta all'anno;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di Euro 100,00 – attualizzabile annualmente secondo indice ISTAT– finchè persiste lo stato di detenzione del oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Bologna;
- Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del proseguimento dell'incarico ai Servizi Sociali e l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi