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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 291 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, discussa e decisa all'udienza del 16.12.2025 vertente
TRA
(C.F: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma (RM), Via Francesco Denza n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea D'Ovidio del Foro di Rieti (C.F: ), presso lo Studio del quale in C.F._1
Poggio Mirteto, Via Ternana 18 è elettivamente domiciliata come da procura in atti.
Intimante
E
, nato a [...], il [...] (C.F: ), residente in Controparte_1 C.F._2
Poggio Mirteto, Via del Borgo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Maxia come da procura in atti.
Intimato
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida notificato in data
31.01.2025, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del conduttore intimato relativamente all'immobile sito in Poggio Mirteto, Via del Borgo n. 4 con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e a scadere, oltre interessi, spese e competenze professionali.
Si costituiva l'intimato opponendosi alla convalida contestando in parte la morosità.
Il giudice, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio con data di esecuzione al 30.06.2025 e disponeva il mutamento del rito.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo. Nella fase successiva al mutamento del rito, l'intimato non provvedeva al deposito della memoria integrativa ex art. 416 e 418 c.p.c. relativamente alla proposizione di eccezioni, domande riconvenzionali e istanze istruttorie, limitandosi a depositare solamente le note sostitutive della udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La parte intimante ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione
è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione contrattuale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali.
L'intimato avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutto quanto dovuto come indicato in ricorso, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c. mentre si è limitato, nella fase di opposizione alla convalida, a contestare la morosità come richiesta.
Nella fase successiva al mutamento del rito, infatti, l'intimato non ha neanche provveduto ad integrare il proprio atto di costituzione con il deposito di apposita memoria e documenti probanti la fondatezza delle sue eccezioni.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della obbligazione del pagamento degli oneri condominiali e dei canoni mensili mentre l'intimato non ha dato prova del suo adempimento ovvero non ha dimostrato di aver pagato tutto quanto dovuto e ha, di contro, riconosciuto di non aver corrisposto l'intera annualità del
2023.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Poggio
Mirteto, Via del Borgo n. 4, per grave inadempimento della parte conduttrice. Deve essere in questa sede confermata l'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c in esecuzione della quale il rilascio dell'immobile risulta essere stato eseguito in data 14.10.2025 come da verbale depositato in atti dalla intimante.
Deve essere disposta la condanna dell'intimato al pagamento, in favore della intimante, della somma di euro 15.341,90 per canoni di locazione, oneri condominiali e indennità di occupazione maturati e non pagati alla data del rilascio avvenuto il 14.10.2025.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del conduttore, si ritiene che lo stesso possa essere costituito dall'importo del deposito cauzionale di euro 1.140,00 con conseguente autorizzazione della parte intimante alla non restituzione dello stesso al conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22, ivi comprese quelle sostenute dal difensore per la fase della mediazione obbligatoria (euro 220,00) e quelle per ottenere la liberazione dell'immobile (euro 315,10).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Poggio Mirteto, Via del Borgo n. 4 per grave inadempimento del conduttore;
2. Conferma la condanna all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto;
3. condanna al pagamento in favore della intimante della somma di euro Controparte_1
15.341,90 a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e indennità di occupazione maturati alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali;
4. condanna al risarcimento del danno in favore dell'intimante, in conseguenza Controparte_1 dell'inadempimento, nella misura del deposito cauzionale di euro 1.140,00 autorizzando la parte intimante a trattenerlo a tale titolo;
5. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della intimante, per Controparte_1 complessivi euro 680,60 per esborsi ed euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali oltre
Iva e Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 291 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, discussa e decisa all'udienza del 16.12.2025 vertente
TRA
(C.F: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma (RM), Via Francesco Denza n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea D'Ovidio del Foro di Rieti (C.F: ), presso lo Studio del quale in C.F._1
Poggio Mirteto, Via Ternana 18 è elettivamente domiciliata come da procura in atti.
Intimante
E
, nato a [...], il [...] (C.F: ), residente in Controparte_1 C.F._2
Poggio Mirteto, Via del Borgo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Maxia come da procura in atti.
Intimato
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida notificato in data
31.01.2025, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del conduttore intimato relativamente all'immobile sito in Poggio Mirteto, Via del Borgo n. 4 con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e a scadere, oltre interessi, spese e competenze professionali.
Si costituiva l'intimato opponendosi alla convalida contestando in parte la morosità.
Il giudice, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio con data di esecuzione al 30.06.2025 e disponeva il mutamento del rito.
Veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo. Nella fase successiva al mutamento del rito, l'intimato non provvedeva al deposito della memoria integrativa ex art. 416 e 418 c.p.c. relativamente alla proposizione di eccezioni, domande riconvenzionali e istanze istruttorie, limitandosi a depositare solamente le note sostitutive della udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La parte intimante ha dimostrato con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie in esame, la causa della risoluzione del contratto di locazione
è da rinvenire proprio nell'inadempimento della parte conduttrice all'obbligazione contrattuale sulla stessa incombente ovvero, il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali.
L'intimato avrebbe dovuto provare di aver corrisposto tutto quanto dovuto come indicato in ricorso, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e 2697 c.c. mentre si è limitato, nella fase di opposizione alla convalida, a contestare la morosità come richiesta.
Nella fase successiva al mutamento del rito, infatti, l'intimato non ha neanche provveduto ad integrare il proprio atto di costituzione con il deposito di apposita memoria e documenti probanti la fondatezza delle sue eccezioni.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della obbligazione del pagamento degli oneri condominiali e dei canoni mensili mentre l'intimato non ha dato prova del suo adempimento ovvero non ha dimostrato di aver pagato tutto quanto dovuto e ha, di contro, riconosciuto di non aver corrisposto l'intera annualità del
2023.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Poggio
Mirteto, Via del Borgo n. 4, per grave inadempimento della parte conduttrice. Deve essere in questa sede confermata l'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c in esecuzione della quale il rilascio dell'immobile risulta essere stato eseguito in data 14.10.2025 come da verbale depositato in atti dalla intimante.
Deve essere disposta la condanna dell'intimato al pagamento, in favore della intimante, della somma di euro 15.341,90 per canoni di locazione, oneri condominiali e indennità di occupazione maturati e non pagati alla data del rilascio avvenuto il 14.10.2025.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del conduttore, si ritiene che lo stesso possa essere costituito dall'importo del deposito cauzionale di euro 1.140,00 con conseguente autorizzazione della parte intimante alla non restituzione dello stesso al conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22, ivi comprese quelle sostenute dal difensore per la fase della mediazione obbligatoria (euro 220,00) e quelle per ottenere la liberazione dell'immobile (euro 315,10).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Poggio Mirteto, Via del Borgo n. 4 per grave inadempimento del conduttore;
2. Conferma la condanna all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto;
3. condanna al pagamento in favore della intimante della somma di euro Controparte_1
15.341,90 a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e indennità di occupazione maturati alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali;
4. condanna al risarcimento del danno in favore dell'intimante, in conseguenza Controparte_1 dell'inadempimento, nella misura del deposito cauzionale di euro 1.140,00 autorizzando la parte intimante a trattenerlo a tale titolo;
5. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della intimante, per Controparte_1 complessivi euro 680,60 per esborsi ed euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali oltre
Iva e Cap e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi