Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ditta Individuale BE LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei RondineLI, 2;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Porti di Livorno, Piombino e POferraio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
FrateLI Neri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano, Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico De Meo in Firenze, via de' Pucci 4;
Gestione Bacini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Stefano Taddia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento presidenziale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 190/2023, recante “ Comparto demaniale RS PI e RS AT – Delibera di Comitato di Gestione 42/2023 – Indizione procedure di evidenza pubblica per affidamenti periodo transitorio ”;
- nonché, per quanto occorrer possa, della nota a firma del Dirigente della Direzione Demanio e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, recante “ Concessione demaniale marittima provvisoria n. 27/2023 e n. 28/2023 di Rep. RS PI - Comunicazioni ”;
- del provvedimento della Direzione Demanio e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 12 del 17.1.2024, recante “ Procedura aperta per l'assentimento in concessione di un'area demaniale marittima di mq.3000 circa di cui un fabbricato di proprietà dello Stato per complessivi mq. 1.303,86 nonché uno specchio acqueo di mq. 78 per alaggio e varo imbarcazioni nel PO di Livorno, da destinare quale cantiere di costruzione, riparazione e manutenzione navale. – LOTTO 2 ”, pubblicato in Albo Pretorio in data 18.1.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché allo stato non conosciuto, fra cui, in particolare:
le Delibere del Comitato di Gestione n. 41/2022 e 18/2023 (ignote al ricorrente e conosciute negli estremi in seguito alla notifica del Provvedimento Presidenziale n. 190/2023), “ inerenti rispettivamente l'avvio dell'istruttoria per la valutazione della gestione ottimale delle aree demaniali marittime ad uso della costruzione, riparazione e manutenzione navale ed imbarcazioni e l'approvazione del report del Piano Industriale redatto dal RINA in data 27/06/2023 prot. AdSP. 41885 ”;
la Delibera Comitato di Gestione n. 42 del 15.12.2023 (ignota al ricorrente e conosciuta solo negli estremi in seguito alla notifica del Provvedimento Presidenziale n. 190/2023), “ con la quale, nel prendere atto dei contenuti della relazione del Responsabile del procedimento, assunta al protocollo interno in data 22/11/2023 al n. 73070, con le relative motivazioni, in particolare delle difficoltà oggettive per avviare le opportune procedure di valorizzazione della gestione del compendio demaniale secondo quanto indicato dal Piano Industriale, dispone una gestione transitoria fino al 30 giugno 2026 dell'attuale configurazione spaziale, da consentire previo svolgimento di procedure di evidenza pubblica ”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 agosto 2024 :
- del Provvedimento Presidenziale n. 110/2024 di AdSP, in data 1.7.2024, recante “ Comparto demaniale RS PI e RS AT - Delibera Comitato di Gestione 42/2023 - procedure di evidenza pubblica per affidamenti periodo transitorio – Esito delle gare ed affidamento concessione Lotto n. 2 ”; della nota AdSP prot. 465555 in data 22.7.2024, recante “ Comparto RS AT - Lotto n. 4 - Provvedimento di aggiudicazione n. 100/2024 - richiesta di accesso agli atti – Comunicazioni ”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché allo stato non conosciuto, fra cui, in particolare i verbali della procedura aperta:
- “Verbale seduta di insediamento Commissione” del 30.5.2024;
- “Verbale seduta pubblica del 31 maggio 2024”;
- “Verbale seduta riservata del 31 maggio 2024”;
- “Verbale seduta pubblica del 21 giugno 2024”;
- “Verbale seduta riservata del 21 giugno 2024” delle ore 11.00;
- “Verbale seduta riservata del 21 giugno 2024” delle ore 12.00;
come trasmessi da AdSP con comunicazione prot. 46555 in data 22.7.2024, in esito all’istanza di accesso formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Porti di Livorno, Piombino e POferraio e di FrateLI Neri s.p.a. e della Gestione Bacini s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, BE LI, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale - che svolge attività di cantieristica e rimessaggio navale nella darsena AT del porto di Livorno - col ricorso introduttivo del giudizio, ha impugnato la delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 18 del 16 giugno 2023, con la quale è stato approvato il Piano industriale predisposto dalla società di consulenza RINA s.p.a., dandosi contestualmente “ mandato all’Amministrazione di avviare le procedure per l’affidamento, mediante bando pubblico, delle aree demaniali marittime delle Darsene PI e AT tenendo conto delle conclusioni dello studio del RINA, anche mediante le variazioni ritenute necessarie allo strumento urbanistico (Piano Regolatore Portuale ) ”. Ed ancora ha impugnato la delibera del Comitato di Gestione n. 42 del 15 dicembre 2023, con la quale è stata disposta “ una gestione transitoria fino al 30 giugno 2026 dell’attuale configurazione spaziale, da consentire previo svolgimento di procedure di evidenza pubblica ”; nonché il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale n. 190 del 20 dicembre 2023, con cui è stato disposto l’inizio “ delle procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali in precedenza elencate con le modalità di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione ”, specificando che la durata delle stesse “ terminerà il 30 giugno 2026 ”, e si è autorizzato, nelle more del rilascio delle concessioni “ transitorie ”, il rilascio di una concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione “ in favore dei soggetti attualmente presenti nelle zone oggetto della procedura ”, “ fino al 30/06/2024 data entro la quale si presume si concludano le procedure di evidenza pubblica ”. Con quest’ultimo atto, dunque, il Presidente dell’AdSP, attuando le precedenti delibere del Comitato di Gestione, ha disposto di avviare una procedura comparativa per l’affidamento sino al 30 giugno 2026 di quattro aree portuali, tra cui quella già condotta in concessione dalla ricorrente; e ciò nelle more del processo di completa ristrutturazione e di riqualificazione delle dette aree (PI e AT), delineato nel Piano industriale, volto a incrementare in tali aree le attività industriali di costruzione, manutenzione e riparazione navale, specie nel settore della nautica da diporto di alta fascia.
Il ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento della Direzione demanio e lavoro portuale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 12 del 17 gennaio 2024, con la quale è stata indetta la “ Procedura aperta per l’assentimento in concessione di un’area demaniale marittima di mq. 3000 circa di cui un fabbricato di proprietà dello Stato per complessivi mq. 1.303,86 nonché uno specchio acqueo di mq. 78 per alaggio e varo imbarcazioni nel PO di Livorno, da destinare quale cantiere di costruzione, riparazione e manutenzione navale. – LOTTO 2 ”, ovvero relativa all’area demaniale marittima oggetto della concessione n. 10/2021, di cui è stata titolare la Ditta LI.
Avverso tali atti quest’ultima, con il ricorso principale, ha dedotto:
1) la violazione dell’articolo 5 della L. n. 84 del 1994 e dell’art. 3 della n.t.a. del PRP (Piano regolatore portuale), in quanto l’AdSP con l’approvazione del Piano RINA e con l’indizione delle gare per la gestione transitoria in oggetto avrebbe surrettiziamente e illegittimamente introdotto delle modifiche al PRP, le quali, se ritenute di natura sostanziale (secondo l’opzione interpretativa ritenuta preferibile dal ricorrente - in quanto comportanti l’alterazione, anche parziale, degli obiettivi e delle strategie del PRP), avrebbero dovuto essere approvate con una variante-stralcio; se invece realizzate all’interno della cornice delle scelte strategiche di base del PRP, avrebbero comunque dovuto essere introdotte con un adeguamento tecnico-funzionale. Infatti, secondo il ricorrente, nel caso di specie, le darsene PI e AT sarebbero qualificate dalla vigente pianificazione quali aree a funzione IA-1 “ Riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navale ” - elemento peraltro “incongruo”, all’interno dell’area commerciale dedicata al PO DO ST, mentre con gli atti impugnati si vorrebbe quivi sviluppare l’attività cantieristica di costruzione e manutenzione di yacht e superyacht , come previsto nello studio RINA, attività rientrante nella diversa funzione IA-2, “ riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e costruzione per la nautica da diporto ”. Dunque, la nuova destinazione a cantieristica da diporto di alta gamma risulterebbe in contrasto con l’attuale destinazione impressa dal P.R.P. ed anche dal Piano attuativo di dettaglio (PAD) del PO DO ST ed Industria Energetica, che prevedrebbe una eventuale ricollocazione delle attività di cantieristica navale svolte nelle aree in oggetto, per lasciare spazio allo svolgimento dei traffici dei prodotti forestali;
2) la violazione del locale Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, laddove i provvedimenti impugnati prevedrebbero in prima battuta il rilascio di una “concessione” provvisoria semestrale, che, in caso di aggiudicazione della procedura aperta, sfocerà nel rilascio di una “licenza” di concessione biennale, non risultando quelle “ motivate esigenze dell’Amministrazione ” che, ai sensi dell’art. 19 del citato Regolamento, possano giustificare la gestione transitoria attuata mediante tali concessioni, dovendo avere, di regola, le concessioni una durata da uno a quattro anni. Con il medesimo motivo il ricorrente ha ancora eccepito che l’Autorità avrebbe posto in essere una “inversione procedimentale” anticipando il rilascio di nuove concessioni, coerenti con le nuove destinazioni funzionali, prima di procedere ad un aggiornamento del PRP, con ciò fra l’altro determinando una notevole incertezza sul futuro assetto del comparto pregiudizievole per l’affidamento e le scelte imprenditoriali del ricorrente. Sarebbe stato inoltre pretermesso l’interesse del ricorrente a proseguire la sua attività di cantieristica navale nelle more dell’attività pianificatoria necessaria a recepire gli esiti dello studio RINA. Ancora, il ricorrente contesta che fra i criteri di valutazione delle istanze per partecipare alla procedura aperta vengano assegnati punteggi maggiori ai progetti che prevedono “ ordini di costruzione/riparazione/manutenzione per natanti, imbarcazioni e/o navi da dimostrare mediante contratti almeno biennali di affidamento delle relative attività ”, non essendo tale criterio coerente con la breve durata della concessione.
Il ricorrente ha poi depositato, il 20 agosto 2024, un ricorso per motivi aggiunti col quale ha impugnato il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 110 del 1° luglio 2024. Con quest’ultimo provvedimento, emesso a conclusione della procedura di gara, il lotto n. 2 è stato affidato in concessione, per i due anni, all’ATI costituita tra le società FrateLI Neri s.p.a. (mandataria) e Gestione Bacini s.p.a. (mandante), alla cui offerta era stato assegnato un punteggio totale di 92 punti, a fronte di un punteggio totale assegnato all’offerta della ditta LI di 59,66 punti; e ciò con ordine alla ditta LI di abbandonare le aree demaniali entro il 30 settembre 2024, nonché di “ avviare le operazioni di sgombero delle aree e dei beni demaniali per effettuare la riconsegna nei termini in precedenza indicati ” nel termine di 15 giorni dal ricevimento del medesimo provvedimento.
Con il primo motivo di tale nuova impugnazione, il ricorrente ha lamentato la mancata ostensione da parte dell’AdSP di parte dei documenti della procedura di gara.
Con il secondo motivo, il ricorrente, oltre all’illegittimità derivata, ha preliminarmente evidenziato il fatto che neppure nelle more della procedura, l’AdSP si era attivata per l’approvazione della variante-stralcio necessaria per l’aggiornamento della pianificazione portuale, né tanto meno, risulterebbe “essere stato approvato l’adeguamento tecnico funzionale per l’implementazione delle nuove funzioni, come previsto da AdSP”. Quindi la Ditta LI ha lamentato il fatto che la Commissione avesse attribuito un punteggio pari a ‘0’ con riferimento alla componente relativa agli investimenti della sua offerta, nonostante la stessa riportasse gli investimenti già effettuati dalla Ditta pochi anni fa in fattori produttivi, per oltre 300.000 €, con un valore residuo di mercato pari ad € 195.000. Peraltro, la richiesta d’investimenti per la riqualificazione delle aree e un loro ammodernamento in funzione della cantieristica da diporto di alta gamma, contrasterebbe con i vigenti strumenti pianificatori, come già eccepito con il ricorso principale.
Con il terzo motivo, il ricorrente, da una parte ha contestato l’irricevibilità dell’offerta dell’ATI F.LI Neri poiché pervenuta oltre il termine del 4 marzo 2024 indicato nell’avviso, non essendo stato adeguatamente pubblicato il provvedimento (n. 26/2024) di proroga al 15 aprile 2024, emesso dal Presidente dell’AdSP; dall’altra ha eccepito che la società Gestione Bacini avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in base all’articolo 4 dell’avviso, in quanto controllata da altre società già concessionarie per attività cantieristica nel PO di Livorno.
Si sono costituite l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e, in qualità di controinteressata, la società F.LI Neri quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la Gestione Bacini s.p.a., nonché quest’ultima società, tutte eccependo l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per difetto d’interesse e comunque argomentando in merito all’infondatezza degli stessi.
Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 5 settembre 2024 è stata respinta l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Iniziando dal ricorso principale.
1.1. Occorre preliminarmente chiarire, in primo luogo con riguardo all’interesse ad agire del ricorrente, BE LI, ma anche anticipando alcuni profili di merito della controversia, che la procedura di evidenza pubblica promossa dall’AdSP resistente (“ per l’assentimento in concessione di un’area demaniale marittima … da destinare quale cantiere di costruzione, riparazione e manutenzione navale ”) non ha previsto alcuna modifica alla destinazione funzionale dell’area di cui al lotto n. 2, che con licenza demaniale n. 10 del Registro Concessioni per l’anno 2021 (poi prorogata fino al dicembre del 2023) era stata concessa alla ditta ricorrente appunto per “ mantenere un cantiere di riparazioni e costruzioni unità navali con specchio acqueo antistante ”.
Tale utilizzazione è peraltro corrispondente, secondo l’individuazione delle c.d. “componenti funzionali” operata all’art. 7, comma 9, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale di Livorno, alla “ funzione industriale IA ”, sotto-funzione “ IA1- riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navale ”.
Invero, l’attuale procedura di evidenza pubblica per la “gestione transitoria” fino al 31 dicembre 2026 dell’ area ricompresa nel lotto n. 2, unitamente alle altre parallele procedure ad evidenza pubblica alle quali la ditta ricorrente non ha partecipato, non è ancora diretta a localizzarvi l’attività industriale cantieristica rivolta al mercato della nautica da diporto “di alta fascia”, bensì ad aLIneare anche temporalmente le concessioni esistenti e ad indirizzare la sistemazione del comparto verso un unitario ed omogeneo riassetto funzionale e infrastrutturale, imprimendo già da ora uno slancio verso il riammodernamento degli immobili e delle infrastrutture, ma senza al momento introdurre alcuna modifica funzionale e neppure spaziale del perimetro delle concessioni.
Di qui, un primo generale profilo di difetto d’interesse, giustamente evidenziato dalle parti resistente e controinteressata, in quanto gli atti impugnati sono rivolti allo sviluppo della cantieristica navale e cioè di quella attività che il ricorrente descrive come oggetto della concessione scaduta e come fondante la propria impresa e che per il tramite del ricorso intende preservare e tutelare.
A tal proposito, in realtà, anche a compimento del contraddittorio processuale, rimane irrisolto il dubbio inziale che aleggia su tutto il ricorso, sollevato dall’Avvocatura e dalla difesa dell’ATI F.LI Neri, sull’effettiva tipologia di attività cantieristica esercitata dal ricorrente, avendo le prime rappresentato senza incontrare una efficace smentita, come LI, concretamente, svolga un’attività di riparazione e manutenzione di unità da diporto, con lavorazione su “natanti” (cioè, da 0 a 9 metri) o su “imbarcazioni” (da 9 metri fino a 24 metri) e non certo su navi, come si ricaverebbe dalle assai ridotte dimensioni dell’impresa, dalle oggettive condizioni dell’area in concessione, dalla documentazione fotografica prodotta in atti, e anche dalla minimale offerta dal medesimo presentata in gara, basata su una proposta gestionale orientata sulla manutenzione di normali imbarcazioni da diporto.
Invero, non risultando né venendo allegato che il ricorrente svolga la sua attività su navi commerciali o militari, delle due l’una: o il ricorrente esercita veramente la sua attività nel settore cantieristico della nautica da diporto di alta fascia, ed allora non si vede come la scelta dell’AdSP di puntare in futuro sul rafforzamento di tale settore possa nuocergli; oppure il ricorrente esercita di fatto attività cantieristica su imbarcazioni da diporto (rientrante nella funzione I-A2), ed allora non si comprende che interesse abbia a rilevare l’incongruità di tale attività con la funzione ammessa (I-A1) all’interno della darsena AT.
A prescindere dai suddetti rilievi, sono sicuramente inammissibili, in particolare, le censure rivolte avverso il Piano industriale elaborato dalla società RINA, sia per difetto di un interesse attuale in capo al ricorrente all’impugnazione di tali previsioni (laddove orientate allo sviluppo dell’attività cantieristica “per la nautica da diporto di alta fascia”, che dovrebbe essere localizzata secondo il RINA, solo a decorrere dal 2027, sulle aree e sulle banchine che affacciano sulla darsena AT), sia perché le dette censure afferiscono al merito di scelte tecnico-discrezionali assunte dall’AdSP, recependo il Piano RINA, sulla complessiva riorganizzazione e riqualificazione delle aree della darsena PI e della darsena AT.
1.1.1. Ciò premesso, passando all’esame del merito e del gruppo di censure contenute nel primo motivo del ricorso principale.
In ordine alla presunta contrarietà delle previsioni del Piano industriale RINA (di sviluppo del settore cantieristico della nautica da diporto di alta gamma all’interno della darsena AT) con le vigenti previsioni urbanistiche, anche prescindendo dai profili preliminari sopra evidenziati, si ritiene comunque, innanzitutto, che l’attività cantieristica navale, ricadente nella funzione I-A1, ricomprenda senz’altro l’attività cantieristica relativa a navi e yacht di lusso, la quale rimane invece distinta dall’attività cantieristica minore, relativa alla nautica da diporto, riconducibile alla funzione I-A2 (non ammessa all’interno della darsena AT); dovendosi intendere per “nave” un’imbarcazione di qualunque natura (militare, commerciale ed anche da diporto, cioè i “ mega-yacht ”) di lunghezza superiore ai 24 metri (e ciò in base all’art. 3 comma 1, lett. c-d del D.lgs. 18 luglio 2005 nr. 171 c.d. “ codice nautica da diporto ”), come ampiamente e correttamente argomentato sul punto dall’Avvocatura e dalle altre parti controinteressate.
Per cui, anche la futura attuazione del Piano industriale RINA, con la specializzazione delle aree della darsena AT ad attività di cantieristica, riparazione, manutenzione navale per yacht di alta gamma e di lunghezza superiore a 24 mt, sarebbe coerente con la destinazione I-A1 già prevista per le aree in oggetto dal vigente PRP.
1.1.2. Inoltre, anche laddove, in particolare l’avviso di gara, in quanto avente ad oggetto una “concessione-ponte”, è caratterizzato da una visione prospettica orientata ad una completa ristrutturazione e riqualificazione della darsena AT al fine di svilupparvi in futuro (a partire dal 2027), con maggiore ampiezza e intensità, un particolare tipo di cantieristica navale, non per questo esso avviso si pone in contrasto con le vigenti previsioni dello strumento urbanistico portuale relative all’ Area DO ST , ovvero concretizza hic et nunc un’anticipazione dei necessari aggiornamenti del PRP, e ciò per le ragioni sopra spiegate (mancanza di attualità delle prospettive di sviluppo e ampiezza della funzione I-A1).
Il ricorrente, peraltro, omette totalmente di considerare che con l’adeguamento tecnico funzionale (adottato dal Comitato di Gestione dell’AdSP-MTS con delibera del 21 luglio 2023 n. 26 e reso esecutivo per effetto dell’espressione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2023), l’AdSP, “ in un’ottica di potenziamento delle strutture legate alla cantieristica ” nelle aree in oggetto, ha inteso “ estendere la funzione cantieristica su una porzione pari a circa 5.800 mq. verso l’Alto Fondale ” (e dunque anche su aree già destinate ad “ operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide non alimentari ”), e lo ha fatto dichiaratamente “ per dare seguito all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei complessi demaniali marittimi in RS PI e in RS AT come deliberato dal Comitato di Gestione … (nella) delibera n. 18 del 16.06.2023 ”, e perciò tenendo conto delle conclusioni dello studio RINA. Dunque con l’adozione dell’ATF, l’AdSP, non solo ha rinsaldato la funzione I-A1 nell’Area PO ST, ma ha collegato l’ampliamento territoriale di tale funzione al perseguimento degli obiettivi di localizzazione dell’attività cantieristica per “navi” da diporto.
Ne deriva che, al contrario di quanto asserito nel ricorso, un aggiornamento importante e significativo del PRP già vi è stato prima dell’indizione della procedura di gara in oggetto e che il ricorrente (in astratto e a prescindere dalla questione dell’interesse sopra evidenziata) avrebbe semmai dovuto impugnare l’ATF se avesse inteso contestare la scelta urbanistica di potenziare le strutture legate alla cantieristica nel PO DO ST , in coerenza con le conclusioni dello studio RINA, ed anche se avesse voluto eccepire che per tali modifiche, in quanto asseritamente impattanti sulle scelte strategiche e sulla caratterizzazione funzionale delle aree portuali, sarebbe stata necessaria una variante-stralcio. Di qui un ulteriore profilo di difetto d’interesse.
1.1.3. Infine, il ricorrente richiama impropriamente le previsioni del Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) per il PO DO ST , nel quale si prevedrebbe di potenziare l’operatività delle aree al fine dello svolgimento del traffico merci, anziché l’implementazione delle funzioni per la cantieristica. Invero, tale Piano attuativo è stato annullato da questo T.A.R. con sentenza del 23 febbraio 2021, n. 294 (appellata ma non sospesa).
1.1.4. Per tali ragioni il primo motivo del ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato nei sensi sopra detti.
1.2. Passando all’esame del secondo motivo, nel quale sono state raggruppate censure di natura eterogenea.
1.2.1. Esso è all’evidenza in parte inammissibile e infondato, in quanto la durata della concessione per il periodo “transitorio”, fino al 30 giugno 2026, è coerente con l’art. 19 del locale Regolamento secondo cui “ le concessioni sono di norma assentite con durata da uno a quattro anni ”, mentre è solo una limitazione della durata inferiore all’anno che presuppone “ motivate esigenze dell’Amministrazione o del concessionario ”.
E’ peraltro evidente che la scelta compiuta di limitare la concessione a un biennio, anziché a un quadriennio risulta pienamente giustificata dall’esigenza di pervenire intanto ad una riqualificazione del comparto e dalla necessità di individuare un orizzonte temporale per la sua realizzazione. Quanto invece alla proroga semestrale della concessione (fino al giugno del 2024) essa è intervenuta a favore del ricorrente e comunque al fine di dotarlo di un titolo valido di occupazione nelle more dello svolgimento della gara. La scadenza del 30 giugno 2024 corrispondeva infatti “ alla data entro la quale si presume si concludano le procedure di evidenza pubblica ”.
1.2.2. Né paiono irragionevoli le richieste contenute nell’Avviso in termini di investimenti, non venendo imposto alcun sacrificio sproporzionato al concessionario, essendo espressamente previsto che nel piano economico finanziario avrebbero dovuto essere “ elencate le spese di investimento su beni ed immobili demaniali, riportando la quota residua di cui sarà previsto il rimborso alla scadenza della concessione da parte del concessionario subentrante ”. Spettava poi alla libera iniziativa e alla capacità dell’offerente di sviluppare proposte e piani di investimenti coerenti rispetto alle strategie di crescita e sviluppo del settore dettate dall’Amministrazione sulla base dello studio commissionato alla società RINA. Avendo evidentemente l’AdSP, nell’esercizio di un’insindacabile discrezionalità, ritenuto esigenza prioritaria, per il periodo di gestione transitoria, quella di promuovere un intervento di recupero delle strutture in degrado e di adeguamento dell’intero ambito con immobili moderni e funzionali, dando avvio già in questa fase ad interventi di riqualificazione. Ciò si è tramutato nella scelta di valorizzare, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, gli “ investimenti per l’allestimento/la riqualificazione delle aree, con indicazione degli interventi di sistemazione delle infrastrutture pubbliche presenti, in particolare dei fabbricati demaniali ”. Tale impostazione, per quanto opinabile, non appare irragionevole o sproporzionata rispetto alla breve durata della concessione, in quanto l’entità degli investimenti dipende dalle logiche imprenditoriali, ovvero dall’impegno e dall’assunzione del rischio che l’operatore ritenga di addossarsi, come dimostrato dall’offerta che l’aggiudicataria ha potuto elaborare mantenendo un equilibrio finanziario, ovvero in modo da garantirsi la complessiva redditività dell’investimento medio-tempore effettuato, nonostante il non pieno utilizzo delle strutture interessate dai lavori. Inoltre, si ripete, laddove tali investimenti non risultino compensabili nei due anni di vigenza della concessione, è comunque previsto un meccanismo di salvaguardia dell’imprenditore uscente e delle sue spese, che verrebbero rimborsate dal concessionario subentrante.
1.2.3. Del tutto giustificata, proporzionata e logica è poi la previsione del bando di assegnazione di un punteggio maggiore ai progetti che prevedano ordini di costruzione per natanti, imbarcazioni e/o navi, da dimostrare con contratti almeno biennali, trattandosi di un criterio perfettamente aderente all’oggetto della concessione.
1.2.4. Rispetto invece alla presunta “inversione procedimentale” - ovvero alla presunta contrarietà degli atti impugnati e dell’Avviso di gara alle disposizioni del PRP, in quanto adottati senza la preliminare adozione degli strumenti di adeguamento o di modifica - si rimanda a quanto sopra osservato, specie in merito all’intervenuto aggiornamento del PRP per mezzo dell’ATF divenuto esecutivo a dicembre 2023.
1.2.5. Quanto, infine, alla presunta pretermissione degli interessi del ricorrente, in disparte in fatto che, come illustrato ai primi punti della presente motivazione, non si comprende quale sia concretamente l’attività svolta dalla ditta del sig. LI, è evidente come quest’ultimo, titolare di una concessione scaduta, non possa vantare un diritto di preferenza in quanto concessionario uscente, o un interesse giuridicamente tutelabile alla prosecuzione della sua concessione alle medesime ed identiche condizioni, le quali peraltro non appaiono più del tutto coerenti con le strategie di crescita e sviluppo del settore della cantieristica navale assunte dall’Amministrazione sulla base dello studio commissionato alla società RINA.
1.3. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato nei sensi di cui alle precedenti motivazioni.
2. Venendo dunque all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
2.1. Il primo motivo è stato rinunciato in corso di causa, avendo il ricorrente ottenuto l’ostensione della documentazione oggetto d’istanza di accesso.
2.2. Quanto al secondo motivo, al netto di quanto osservato ai precedenti punti della presente motivazione, sono all’evidenza infondate le censure relative alla valutazione dell’offerta della ditta LI. Infatti, la Commissione ha giustamente attribuito a quest’ultima ‘0’ punti per “ investimenti per l’allestimento/ riqualificazione delle aree ”, mancando pacificamente e del tutto un progetto in tal senso. Di contro, l’ATI aggiudicataria ha proposto investimenti per euro 1.571.191 per aggiornare la conformazione del capannone e aumentarne le dimensioni sino a 13,5 metri di altezza. La differenza fra le due offerte è dunque ictu oculi evidente; ulteriori e generiche contestazioni relative all’offerta dell’aggiudicataria sono comunque inammissibili non consentendo di superare la c.d. “prova di resistenza” visto l’ampio divario, di oltre 32 punti, fra le due offerte.
2.3. Parimenti inammissibile e infondato è il terzo motivo aggiunto, dove si denuncia che l’AdSP non avrebbe mai proceduto all’integrazione degli avvisi pubblici con il nuovo termine del 15 aprile 2024 per la presentazione delle offerte, sicché le offerte pervenute oltre l’originario termine del 4 marzo 2024 dovrebbero ritenersi tardive. Infatti, il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di proroga, il quale, comunque, è stato emesso ben prima della scadenza del termine originario per la presentazione delle offerte, senza che ciò abbia determinato alcun pregiudizio per il medesimo ricorrente nella procedura competitiva, o alcun ingiusto vantaggio per l’ATI F.LI Neri.
In ogni caso, dalla documentazione depositata dall’ AdSP (cfr. doc. n. 25) risulta provata la circostanza dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso contenente la proroga del termine per la presentazione delle proposte.
2.4. Infine, è infondata la censura svolta sempre nel terzo motivo, dove si afferma che la candidatura dell’ATI integrerebbe, a dire del ricorrente, la causa di esclusione della partecipazione di persone giuridiche “ controllate da concessionari demaniali marittimi espletanti il medesimo ambito di attività e operanti in Livorno ”, e ciò in quanto la società Gestioni Bacini risulterebbe “partecipata dai principali cantieri specializzati nel settore dei mega yacht ”.
Si tratta di doglianza del tutto generica e comunque irrilevante perché, come ben messo in luce in particolare dall’Avvocatura, la sola situazione di controllo societario che viene in rilievo rispetto all’avviso è quella afferente a società controllate da altra società “ concessionaria per attività cantieristica nel porto di Livorno ”: tale non risulta essere la società Gestione Bacini, mentre la presenza nella compagine societaria della società Gestione Bacini di società che svolgono nel porto di Livorno attività nel medesimo ambito, non integra affatto la causa di esclusione sopra citata.
2.5. Per tali motivi anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
3. Considerata la complessità della causa, nonché l’intrinseca opinabilità delle scelte di gestione del comparto cantieristico effettuate dall’AdSP con i provvedimenti oggetto d’impugnazione, si ritengono sussistere i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO