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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MAGRINI FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAGRINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MOSCHETTA CP_1 C.F._1
LORIS elettivamente domiciliato in VIA PATRIOTI 47 31010 FARRA DI SOLIGO presso lo studio dell'avv. MOSCHETTA LORIS
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] n. 21/2024 emesso dal Tribunale di Pordenone in favore di CP_1
per il pagamento delle prestazioni rese e consistite nello
[...] spargimento del digestato.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per difetto di qualsivoglia titolo/accordo contrattuale a supporto delle pretese creditorie nonché per mancata esecuzione delle stesse.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione dell'esistenza di tutti i presupposti legittimanti la domanda formulata come da documentazione in atti e prove orali articolate.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 L'opposizione è infondata.
Nel merito della pretesa in questione, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione..."(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
In coerente applicazione del suddetto consolidato principio generale, allorquando si verta in materia di appalto o di prestazione d'opera professionale e di contestazione da parte del committente in merito all'effettiva esecuzione della prestazione su cui si fonda il credito azionato, spetta all'appaltatore (o al prestatore d'opera professionale) la prova, oltre che del fatto costitutivo del credito, anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite senza ricevere il pagamento (C. 17959/2016), fermo restando, per il resto, l'allegazione del dedotto inadempimento di controparte.
Nel caso di specie, sia sotto il profilo del titolo costitutivo che della effettiva esecuzione della prestazione (da cui origina il credito ingiunto), deve ritenersi formata la prova conformemente alle prestazioni oggetto della fattura in atti.
Le prove orali rese all'esito dell'istruttoria espletata hanno infatti confermato lo svolgimento delle prestazioni suddette ad opera di parte opposta per conto di parte opponente nelle circostanze di tempo e di luogo specificamente allegate.
In particolare il teste ha riferito di aver assistito Tes_1 all'accordo intercorso tra suo figlio, odierno creditore e
[...]
, quale legale rappresentante della società opponente, CP_2 avente ad oggetto proprio lo svuotamento della vasca dei reflui.
Inoltre lo stesso teste ha riferito in merito all'effettiva attività svolta nel periodo da Dicembre 2019 e Marzo 2020, avendo lui stesso guidato il trattore fino alla vasca di smaltimento.
pagina 2 di 4 Tali dichiarazioni, attendibili in quanto rese da un soggetto che, in disparte il rapporto parentale, ha svolto e continua a svolgere attività lavorativa presso la ditta di parte opposta, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_3 quest'ultimo infatti ha riferito di aver portato lui stesso all'incontro in oggetto, confermando, oltretutto, Controparte_2 la presenza di al momento dell'accordo tra le parti in Tes_1 causa e riferendo, altresì, di aver “visto in alcune occasioni il sig. partire con la botte per lo svuotamento di liquami” presso CP_1 il vascone vicino alla sua azienda, nel periodo temporale indicato.
Infine, anche quale soggetto proprietario della Testimone_2 vasca di svuotamento dei liquami, ha confermato di aver visto il padre e il figlio della società opposta effettuare attività di svuotamento dei liquami nell'area interessata e nel periodo temporale oggetto di causa, nonché dell'esistenza, a monte, di un accordo con la società avente ad oggetto proprio tali attività. Parte_1
Del tutto inattendibile e, come tale, meritevole di censura anche ai fini penalistici, si appalesa la dichiarazione testimoniale resa da il quale ha negato tutte le circostanze sopra Testimone_3 riferite.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione onde poter giungere ad una valutazione di veridicità o non veridicità della deposizione resa alla stregua di elementi non soltanto soggettivi (la sussistenza o meno di rapporti con le parti) ma anche e soprattutto di natura oggettiva, quali la precisione, la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc. (C. 16529/2004).
Nel caso di specie la ricostruzione effettuata da Testimone_3 non trova alcun riscontro in atti a fronte di dichiarazioni coerenti e coincidenti degli stessi soggetti protagonisti dell'incontro oggetto di causa.
Inoltre le dichiarazioni rese appaiono ancora più inverosimili se si considera che il teste, in alcun modo coinvolto con l'azienda del figlio (“faccio il pensionato e ogni tanto faccio visita all'azienda di mio figlio”), è stato tuttavia in grado di riferire di presunti diversi accordi per lo svuotamento dei liquami intrattenuti dal figlio con società terze, puntualmente e specificamente indicate, nonché di escludere con certezza l'esistenza di accordi con la società opposta.
Il mancato coinvolgimento del teste nell'attività del figlio e la mancanza di una sua anche solo indiretta partecipazione, in sostanza, rende il teste del tutto inverosimile.
Ne consegue, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, che deve ritenersi formata la prova della sussistenza di un rapporto pagina 3 di 4 contrattuale tra le parti alla base del credito in oggetto nonché dell'effettivo svolgimento delle attività indicate nella fattura.
Sotto il profilo del quantum, parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito ad una eventuale non congruità dell'importo preteso, per come indicato nelle singole fatture, di talché deve ritenersi che la pretesa creditoria di parte opposta sia fondata conformemente ai singoli importi indicati nelle fatture e rimasti impagati.
In difetto di una specifica contestazione dell'importo residuo preteso ad opera di parte opponente nonché della sua congruità alle prestazioni rese, deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione proposta anche sotto il profilo del quantum.
Per tutti i motivi sopra esposti l'opposizione è infondata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2024, di
[...] cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dispone la trasmissione degli atti in procura in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da mandando alla Testimone_3 Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MAGRINI FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAGRINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MOSCHETTA CP_1 C.F._1
LORIS elettivamente domiciliato in VIA PATRIOTI 47 31010 FARRA DI SOLIGO presso lo studio dell'avv. MOSCHETTA LORIS
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] n. 21/2024 emesso dal Tribunale di Pordenone in favore di CP_1
per il pagamento delle prestazioni rese e consistite nello
[...] spargimento del digestato.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto per difetto di qualsivoglia titolo/accordo contrattuale a supporto delle pretese creditorie nonché per mancata esecuzione delle stesse.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione dell'esistenza di tutti i presupposti legittimanti la domanda formulata come da documentazione in atti e prove orali articolate.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 L'opposizione è infondata.
Nel merito della pretesa in questione, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione..."(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
In coerente applicazione del suddetto consolidato principio generale, allorquando si verta in materia di appalto o di prestazione d'opera professionale e di contestazione da parte del committente in merito all'effettiva esecuzione della prestazione su cui si fonda il credito azionato, spetta all'appaltatore (o al prestatore d'opera professionale) la prova, oltre che del fatto costitutivo del credito, anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite senza ricevere il pagamento (C. 17959/2016), fermo restando, per il resto, l'allegazione del dedotto inadempimento di controparte.
Nel caso di specie, sia sotto il profilo del titolo costitutivo che della effettiva esecuzione della prestazione (da cui origina il credito ingiunto), deve ritenersi formata la prova conformemente alle prestazioni oggetto della fattura in atti.
Le prove orali rese all'esito dell'istruttoria espletata hanno infatti confermato lo svolgimento delle prestazioni suddette ad opera di parte opposta per conto di parte opponente nelle circostanze di tempo e di luogo specificamente allegate.
In particolare il teste ha riferito di aver assistito Tes_1 all'accordo intercorso tra suo figlio, odierno creditore e
[...]
, quale legale rappresentante della società opponente, CP_2 avente ad oggetto proprio lo svuotamento della vasca dei reflui.
Inoltre lo stesso teste ha riferito in merito all'effettiva attività svolta nel periodo da Dicembre 2019 e Marzo 2020, avendo lui stesso guidato il trattore fino alla vasca di smaltimento.
pagina 2 di 4 Tali dichiarazioni, attendibili in quanto rese da un soggetto che, in disparte il rapporto parentale, ha svolto e continua a svolgere attività lavorativa presso la ditta di parte opposta, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_3 quest'ultimo infatti ha riferito di aver portato lui stesso all'incontro in oggetto, confermando, oltretutto, Controparte_2 la presenza di al momento dell'accordo tra le parti in Tes_1 causa e riferendo, altresì, di aver “visto in alcune occasioni il sig. partire con la botte per lo svuotamento di liquami” presso CP_1 il vascone vicino alla sua azienda, nel periodo temporale indicato.
Infine, anche quale soggetto proprietario della Testimone_2 vasca di svuotamento dei liquami, ha confermato di aver visto il padre e il figlio della società opposta effettuare attività di svuotamento dei liquami nell'area interessata e nel periodo temporale oggetto di causa, nonché dell'esistenza, a monte, di un accordo con la società avente ad oggetto proprio tali attività. Parte_1
Del tutto inattendibile e, come tale, meritevole di censura anche ai fini penalistici, si appalesa la dichiarazione testimoniale resa da il quale ha negato tutte le circostanze sopra Testimone_3 riferite.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione onde poter giungere ad una valutazione di veridicità o non veridicità della deposizione resa alla stregua di elementi non soltanto soggettivi (la sussistenza o meno di rapporti con le parti) ma anche e soprattutto di natura oggettiva, quali la precisione, la completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc. (C. 16529/2004).
Nel caso di specie la ricostruzione effettuata da Testimone_3 non trova alcun riscontro in atti a fronte di dichiarazioni coerenti e coincidenti degli stessi soggetti protagonisti dell'incontro oggetto di causa.
Inoltre le dichiarazioni rese appaiono ancora più inverosimili se si considera che il teste, in alcun modo coinvolto con l'azienda del figlio (“faccio il pensionato e ogni tanto faccio visita all'azienda di mio figlio”), è stato tuttavia in grado di riferire di presunti diversi accordi per lo svuotamento dei liquami intrattenuti dal figlio con società terze, puntualmente e specificamente indicate, nonché di escludere con certezza l'esistenza di accordi con la società opposta.
Il mancato coinvolgimento del teste nell'attività del figlio e la mancanza di una sua anche solo indiretta partecipazione, in sostanza, rende il teste del tutto inverosimile.
Ne consegue, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, che deve ritenersi formata la prova della sussistenza di un rapporto pagina 3 di 4 contrattuale tra le parti alla base del credito in oggetto nonché dell'effettivo svolgimento delle attività indicate nella fattura.
Sotto il profilo del quantum, parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito ad una eventuale non congruità dell'importo preteso, per come indicato nelle singole fatture, di talché deve ritenersi che la pretesa creditoria di parte opposta sia fondata conformemente ai singoli importi indicati nelle fatture e rimasti impagati.
In difetto di una specifica contestazione dell'importo residuo preteso ad opera di parte opponente nonché della sua congruità alle prestazioni rese, deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione proposta anche sotto il profilo del quantum.
Per tutti i motivi sopra esposti l'opposizione è infondata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2024, di
[...] cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dispone la trasmissione degli atti in procura in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da mandando alla Testimone_3 Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4