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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17381/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/03/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in funzione di Giudice di Appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17381/2019 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Amato presso il cui studio sito in Parte_1
Molfetta alla via Felice Cavallotti n. 26 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Conforti CP_1
presso il cui studio sito in alla via Putignani n. 188 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile di primo grado R.G. n.11727/2018. CP_1
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 27.03.2025 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_2 che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.12.2018 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2018 00344810 33 0001 -
[...]
notificata il 28.11.2018, emessa dalla incaricata dal Controparte_2 CP_1
per la riscossione coattiva della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in forza della
[...]
violazione del Codice della Strada (verbale n.26069/17 del 03.11.2016 notificato il 26.6.2017 targa
FE394GR) – chiedendone l'annullamento; conveniva, pertanto, in giudizio sia l'Ente Impositore
( , sia l' . CP_1 Controparte_3
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità della cartella di pagamento trattandosi del primo atto con cui era venuto a conoscenza del verbale n. 26069/17 del 03.11.2016 e della relativa sanzione, in quanto mai notificatogli.
Assumeva l' di aver appreso da informazioni assunte presso il Comando della Polizia Pt_1
Municipale di che detto verbale sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per CP_1
irreperibilità del destinatario.
Lamentava il ricorrente l'inesistenza/nullità della notifica de qua atteso che il proprio indirizzo di residenza non era mai mutato e che la normativa afferente il processo notificatorio non era stata applicata in maniera rigorosa.
Resistevano in giudizio sia il che impugnava e contestava l'avversa CP_1 opposizione assumendo la piena legittimità del procedimento notificatorio;
sia l'
[...]
, che chiedeva l'estromissione dal giudizio stante la sua carenza di legittimazione Controparte_3
passiva.
Con l'epigrafata sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, il Giudice di Pace di così CP_1 statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; 2) Controparte_4 estromette dal giudizio l' ; 3) rigetta l'opposizione con ogni Controparte_4 conseguenza di legge;
4) condanna l'opponente al pagamento della sanzione di Euro 410,87; 5) spese compensate”.
Parte_2 Il Giudice di prime cure preliminarmente rilevava che in materia di opposizione a cartella di pagamento legittimato passivo è l'ente creditore e non anche il concessionario, salvo che non vengano elevate contestazioni formali, non proposte nel caso di specie.
Nel merito il primo Giudice evidenziava che l'atto posto a fondamento della cartella opposta,
a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, fosse stato ritualmente notificato dapprima al proprietario del veicolo (EuropeCar Italia S.p.a.) e, successivamente, all'odierno opponente che lo aveva noleggiato;
detta notifica veniva eseguita nel luogo di residenza (vico XX Madonna dei Martiri
n. 7 – Molfetta) ove l'opponente risultava sconosciuto sicchè il verbale veniva notificato ex art. 143
c.p.c. dal messo comunale, mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Molfetta.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo il presente Parte_1
gravame con atto di citazione in appello del 22.11.2019 nei confronti del CP_1 CP_1
L'appellante dichiarava di prestare acquiescenza al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , estromettendola Controparte_3 dal giudizio e affidava le proprie doglianze in appello al seguente motivo: “Violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto (artt. 139, 140, 143 c.p.c.); Mancata applicazione dei consolidati principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte;
Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
L deduceva che il Giudice di primo grado, avesse deciso la controversia in oggetto Pt_1 ritenendo legittima e rituale la notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., in quanto a tale data l'appellante risultava sconosciuto all'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n.7 – Molfetta;
e che tali conclusioni apparivano contrarie alla realtà dei fatti, così come corroborata dalle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ai principi di legge.
Assumeva l'appellante che l'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n. 7 in Molfetta corrispondeva alla propria residenza sia prima dei fatti oggetto di contestazione, sia all'attualità ed anche nel periodo successivo alla data del presunto avvenuto tentativo di notifica. A sostegno dell'assunto l' evidenziava che proprio la cartella di pagamento oggetto di opposizione, era Pt_1 stata notificata in data 28.11.2018, e regolarmente ricevuta, presso l'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n.
7. Inoltre, all'esito dell'impugnata sentenza, il aveva comunicato CP_1 CP_1 all' – con lettera del 13.9.2019 inviata al Vico XX Madonna dei Martiri n.7 – Molfetta – Pt_1
l'avvio della fase di riscossione coattiva della sanzione irrogata.
In punto di diritto, l'appellante lamentava la mancata applicazione della corretta normativa della procedura notificatoria delineata dal codice di rito artt. 139, 140 e 143 c.p.c.) e dalla normativa connessa (legge n. 890/82, dall'art. 26 del DPR 602/73 e art. 140 c.p.c. con le modalità stabilite dall'art
60 del DPR 602/73).
Parte_2 Più nel dettaglio, deduceva parte appellante che il Giudice di prime cure si era limitato a considerare legittimo il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. omettendo di valutare che l'Ente Impositore era in possesso dei dati corretti circa la sua effettiva residenza per cui non versava in una ipotesi di cosiddetta irreperibilità assoluta ma meramente relativa e come tale non legittimante il ricorso al procedimento notificatorio di cui all'art.143 c.p.c..
In sostanza, l'appellante rilevava come l'onere probatorio posto in capo all'organo accertatore circa l'avvenuto perfezionamento della notifica di un atto, nel caso di specie, non fosse stato assolto, avendo il prodotto solo un avviso di ricevimento non recante alcuna indicazione circa CP_1
le indagini supplementari espletate.
Per tali motivi, l'appellante, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto
b) dichiarare non validamente formato alcun titolo esecutivo ex art.203 C.d.S. in danno dell'appellante;
c) annullare la cartella di pagamento n. 014 2018 00344810 33 000 notificata il 28.11.2018, emessa da incaricata Controparte_5
dal per la riscossione coattiva della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in CP_1
forza della violazione del Codice della Strada – verbale n.26069/17 del 3.11.2016;
d) condannare in ogni caso l'appellato alla rifusione di spese, competenze e accessori di legge del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.2020 si costituiva nel giudizio di appello il che nel contestare l'avversa tesi assumendo che non potesse essere CP_1 addebitata alcuna responsabilità all'Ente Impositore avendo rispettato la normativa di legge, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è infondato e merita la sorte del rigetto.
Infatti, quanto alla notifica del verbale di accertamento n. 26069/2017 che costituisce il presupposto della cartella di pagamento, deve osservarsi che esso si fonda su di una allegata incompleta attestazione degli adempimenti effettuati dall'ufficiale postale al fine di accertare la mancata presenza dell'appellante al domicilio di Vico XX Madonna dei Martiri n. 7 in Molfetta.
Parte_2 Premesso che è lo stesso a dichiarare che a quell'indirizzo si trovava e si trova la sua Pt_1
effettiva residenza, deve osservarsi che nella pur stringata relata del 26.04.2017 l'ufficiale postale barra la casella relativa alla mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario e riporta la dicitura “Sconosciuto al civico. Impossibile recapito”.
Successivamente, in data 26.05.2017 la Polizia Municipale trasmetteva il suddetto verbale ai
Messi Notificatori di Molfetta, evidenziando che “..per il soggetto in oggetto è stata tentata la notifica tramite il servizio postale con esito “sconosciuto” di cui alla raccomandata …..” e con l'invito a
“…voler disporre ulteriori accertamenti e relativa notifica all'interessato. Qualora il medesimo, in quanto sconosciuto, pur essendo residente, risultasse irreperibile, si prega di voler effettuare la notifica tramite deposito nella casa comunale…”; pertanto, i messi notificatori di Molfetta, dopo aver svolto gli ulteriori accertamenti, hanno ritenuto che l' fosse effettivamente irreperibile Pt_1 all'ultima residenza conosciuta, procedendo così alla notifica per irreperibilità ex art. 143 cpc.
Che quello fosse il luogo di residenza dell'appellante, oltre che dalle dichiarazioni di quest'ultimo, risulta anche dal ricevimento in tale luogo della notifica della cartella di pagamento.
A fronte di tale dichiarazione, rispetto al cui ricevimento da parte dell'ufficiale notificatore non sono sorte contestazioni (da svolgersi peraltro unicamente con l'apposito procedimento della querela di falso) correttamente la notifica è stata effettuata mediante affissione all'albo comunale ex art. 143 c.p.c. essendo pacifico che non sussistesse altro indirizzo di residenza del destinatario dell'atto e non potendosi richiedere al notificante altro tipo di accertamento.
Tale tipologia di attività corrisponde, pur nella sua sinteticità, alla attestazione in relata delle attività compiute dall'ufficiale postale e ne salvaguarda la regolarità; inoltre si evidenzia come il notificante abbia posto in essere tutte le possibili attività volte alla ricerca del destinatario della notifica.
Come affermato infatti dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 19012 del
31/07/2017 “la diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata”.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni
Parte_2 lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora).
L'unico motivo di doglianza va dunque respinto atteso che la accertata regolarità della notifica rende incontestato il contenuto del verbale oltre che la sua attitudine a fondare quale presupposto la cartella di pagamento opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Infine, deve darsi atto che il nelle proprie conclusioni chiedeva la condanna CP_1
di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio;
tuttavia tale richiesta non può essere esaminata alla stregua di appello incidentale non essendo stato formulato in maniera esplicita, né altrimenti argomentato sicchè verosimilmente si è trattato di un mero refuso.
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellata deve provvedersi come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a €. 1.100,00, con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (€.
410,87), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato;
l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione in appello del 22.11.2019 avverso la sentenza n. 1217/2019, depositata il
24.5.2019, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile di primo grado R.G. n.11727/2018, CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile CP_1
di primo grado R.G. n.11727/2018;
Parte_2 2) CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio nei confronti del che liquida in €. 231,50 per compensi, oltre esborsi, CP_1
rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_2
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27/03/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in funzione di Giudice di Appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17381/2019 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Amato presso il cui studio sito in Parte_1
Molfetta alla via Felice Cavallotti n. 26 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Conforti CP_1
presso il cui studio sito in alla via Putignani n. 188 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile di primo grado R.G. n.11727/2018. CP_1
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 27.03.2025 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_2 che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.12.2018 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2018 00344810 33 0001 -
[...]
notificata il 28.11.2018, emessa dalla incaricata dal Controparte_2 CP_1
per la riscossione coattiva della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in forza della
[...]
violazione del Codice della Strada (verbale n.26069/17 del 03.11.2016 notificato il 26.6.2017 targa
FE394GR) – chiedendone l'annullamento; conveniva, pertanto, in giudizio sia l'Ente Impositore
( , sia l' . CP_1 Controparte_3
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità della cartella di pagamento trattandosi del primo atto con cui era venuto a conoscenza del verbale n. 26069/17 del 03.11.2016 e della relativa sanzione, in quanto mai notificatogli.
Assumeva l' di aver appreso da informazioni assunte presso il Comando della Polizia Pt_1
Municipale di che detto verbale sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per CP_1
irreperibilità del destinatario.
Lamentava il ricorrente l'inesistenza/nullità della notifica de qua atteso che il proprio indirizzo di residenza non era mai mutato e che la normativa afferente il processo notificatorio non era stata applicata in maniera rigorosa.
Resistevano in giudizio sia il che impugnava e contestava l'avversa CP_1 opposizione assumendo la piena legittimità del procedimento notificatorio;
sia l'
[...]
, che chiedeva l'estromissione dal giudizio stante la sua carenza di legittimazione Controparte_3
passiva.
Con l'epigrafata sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, il Giudice di Pace di così CP_1 statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; 2) Controparte_4 estromette dal giudizio l' ; 3) rigetta l'opposizione con ogni Controparte_4 conseguenza di legge;
4) condanna l'opponente al pagamento della sanzione di Euro 410,87; 5) spese compensate”.
Parte_2 Il Giudice di prime cure preliminarmente rilevava che in materia di opposizione a cartella di pagamento legittimato passivo è l'ente creditore e non anche il concessionario, salvo che non vengano elevate contestazioni formali, non proposte nel caso di specie.
Nel merito il primo Giudice evidenziava che l'atto posto a fondamento della cartella opposta,
a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, fosse stato ritualmente notificato dapprima al proprietario del veicolo (EuropeCar Italia S.p.a.) e, successivamente, all'odierno opponente che lo aveva noleggiato;
detta notifica veniva eseguita nel luogo di residenza (vico XX Madonna dei Martiri
n. 7 – Molfetta) ove l'opponente risultava sconosciuto sicchè il verbale veniva notificato ex art. 143
c.p.c. dal messo comunale, mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Molfetta.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo il presente Parte_1
gravame con atto di citazione in appello del 22.11.2019 nei confronti del CP_1 CP_1
L'appellante dichiarava di prestare acquiescenza al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , estromettendola Controparte_3 dal giudizio e affidava le proprie doglianze in appello al seguente motivo: “Violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto (artt. 139, 140, 143 c.p.c.); Mancata applicazione dei consolidati principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte;
Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
L deduceva che il Giudice di primo grado, avesse deciso la controversia in oggetto Pt_1 ritenendo legittima e rituale la notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., in quanto a tale data l'appellante risultava sconosciuto all'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n.7 – Molfetta;
e che tali conclusioni apparivano contrarie alla realtà dei fatti, così come corroborata dalle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e ai principi di legge.
Assumeva l'appellante che l'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n. 7 in Molfetta corrispondeva alla propria residenza sia prima dei fatti oggetto di contestazione, sia all'attualità ed anche nel periodo successivo alla data del presunto avvenuto tentativo di notifica. A sostegno dell'assunto l' evidenziava che proprio la cartella di pagamento oggetto di opposizione, era Pt_1 stata notificata in data 28.11.2018, e regolarmente ricevuta, presso l'indirizzo di Vico XX Madonna dei Martiri n.
7. Inoltre, all'esito dell'impugnata sentenza, il aveva comunicato CP_1 CP_1 all' – con lettera del 13.9.2019 inviata al Vico XX Madonna dei Martiri n.7 – Molfetta – Pt_1
l'avvio della fase di riscossione coattiva della sanzione irrogata.
In punto di diritto, l'appellante lamentava la mancata applicazione della corretta normativa della procedura notificatoria delineata dal codice di rito artt. 139, 140 e 143 c.p.c.) e dalla normativa connessa (legge n. 890/82, dall'art. 26 del DPR 602/73 e art. 140 c.p.c. con le modalità stabilite dall'art
60 del DPR 602/73).
Parte_2 Più nel dettaglio, deduceva parte appellante che il Giudice di prime cure si era limitato a considerare legittimo il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. omettendo di valutare che l'Ente Impositore era in possesso dei dati corretti circa la sua effettiva residenza per cui non versava in una ipotesi di cosiddetta irreperibilità assoluta ma meramente relativa e come tale non legittimante il ricorso al procedimento notificatorio di cui all'art.143 c.p.c..
In sostanza, l'appellante rilevava come l'onere probatorio posto in capo all'organo accertatore circa l'avvenuto perfezionamento della notifica di un atto, nel caso di specie, non fosse stato assolto, avendo il prodotto solo un avviso di ricevimento non recante alcuna indicazione circa CP_1
le indagini supplementari espletate.
Per tali motivi, l'appellante, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto
b) dichiarare non validamente formato alcun titolo esecutivo ex art.203 C.d.S. in danno dell'appellante;
c) annullare la cartella di pagamento n. 014 2018 00344810 33 000 notificata il 28.11.2018, emessa da incaricata Controparte_5
dal per la riscossione coattiva della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in CP_1
forza della violazione del Codice della Strada – verbale n.26069/17 del 3.11.2016;
d) condannare in ogni caso l'appellato alla rifusione di spese, competenze e accessori di legge del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.2020 si costituiva nel giudizio di appello il che nel contestare l'avversa tesi assumendo che non potesse essere CP_1 addebitata alcuna responsabilità all'Ente Impositore avendo rispettato la normativa di legge, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è infondato e merita la sorte del rigetto.
Infatti, quanto alla notifica del verbale di accertamento n. 26069/2017 che costituisce il presupposto della cartella di pagamento, deve osservarsi che esso si fonda su di una allegata incompleta attestazione degli adempimenti effettuati dall'ufficiale postale al fine di accertare la mancata presenza dell'appellante al domicilio di Vico XX Madonna dei Martiri n. 7 in Molfetta.
Parte_2 Premesso che è lo stesso a dichiarare che a quell'indirizzo si trovava e si trova la sua Pt_1
effettiva residenza, deve osservarsi che nella pur stringata relata del 26.04.2017 l'ufficiale postale barra la casella relativa alla mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario e riporta la dicitura “Sconosciuto al civico. Impossibile recapito”.
Successivamente, in data 26.05.2017 la Polizia Municipale trasmetteva il suddetto verbale ai
Messi Notificatori di Molfetta, evidenziando che “..per il soggetto in oggetto è stata tentata la notifica tramite il servizio postale con esito “sconosciuto” di cui alla raccomandata …..” e con l'invito a
“…voler disporre ulteriori accertamenti e relativa notifica all'interessato. Qualora il medesimo, in quanto sconosciuto, pur essendo residente, risultasse irreperibile, si prega di voler effettuare la notifica tramite deposito nella casa comunale…”; pertanto, i messi notificatori di Molfetta, dopo aver svolto gli ulteriori accertamenti, hanno ritenuto che l' fosse effettivamente irreperibile Pt_1 all'ultima residenza conosciuta, procedendo così alla notifica per irreperibilità ex art. 143 cpc.
Che quello fosse il luogo di residenza dell'appellante, oltre che dalle dichiarazioni di quest'ultimo, risulta anche dal ricevimento in tale luogo della notifica della cartella di pagamento.
A fronte di tale dichiarazione, rispetto al cui ricevimento da parte dell'ufficiale notificatore non sono sorte contestazioni (da svolgersi peraltro unicamente con l'apposito procedimento della querela di falso) correttamente la notifica è stata effettuata mediante affissione all'albo comunale ex art. 143 c.p.c. essendo pacifico che non sussistesse altro indirizzo di residenza del destinatario dell'atto e non potendosi richiedere al notificante altro tipo di accertamento.
Tale tipologia di attività corrisponde, pur nella sua sinteticità, alla attestazione in relata delle attività compiute dall'ufficiale postale e ne salvaguarda la regolarità; inoltre si evidenzia come il notificante abbia posto in essere tutte le possibili attività volte alla ricerca del destinatario della notifica.
Come affermato infatti dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 19012 del
31/07/2017 “la diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata”.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni
Parte_2 lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora).
L'unico motivo di doglianza va dunque respinto atteso che la accertata regolarità della notifica rende incontestato il contenuto del verbale oltre che la sua attitudine a fondare quale presupposto la cartella di pagamento opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Infine, deve darsi atto che il nelle proprie conclusioni chiedeva la condanna CP_1
di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio;
tuttavia tale richiesta non può essere esaminata alla stregua di appello incidentale non essendo stato formulato in maniera esplicita, né altrimenti argomentato sicchè verosimilmente si è trattato di un mero refuso.
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellata deve provvedersi come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a €. 1.100,00, con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (€.
410,87), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato;
l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione in appello del 22.11.2019 avverso la sentenza n. 1217/2019, depositata il
24.5.2019, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile di primo grado R.G. n.11727/2018, CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 1217/2019, depositata il 24.5.2019, emessa dal Giudice di Pace di nella causa civile CP_1
di primo grado R.G. n.11727/2018;
Parte_2 2) CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio nei confronti del che liquida in €. 231,50 per compensi, oltre esborsi, CP_1
rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_2
Parte_2