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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8245/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio l'Avv. Parte_1 C.F._1
BONI ANDREA, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2
in Parma, Strada Petrarca n.8, presso l'Avv. Boni Andrea
e
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'Avv. BONI ANDREA, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Parma, Strada Petrarca n.8, presso l'Avv. Boni Andrea RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciarsi in conformità agli accordi di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2024 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 04/09/2021 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA al n. 66, parte 2, serie A, anno
2021); dall'unione era già nato il figlio (12/06/2019); ormai da Per_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno quindi chiesto pronuncia di separazione in conformità agli accordi raggiunti, proponendo, altresì, domanda di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta
Pag. 2 di 4 meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondente all'interesse del minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Parma il giorno 08/11/2021, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA n. 66, parte 2 Serie A anno 2021);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
Pag. 3 di 4 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso dell'8/11/2024.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione deli effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/01/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 8245/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio l'Avv. Parte_1 C.F._1
BONI ANDREA, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2
in Parma, Strada Petrarca n.8, presso l'Avv. Boni Andrea
e
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'Avv. BONI ANDREA, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Parma, Strada Petrarca n.8, presso l'Avv. Boni Andrea RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciarsi in conformità agli accordi di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2024 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 04/09/2021 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA al n. 66, parte 2, serie A, anno
2021); dall'unione era già nato il figlio (12/06/2019); ormai da Per_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno quindi chiesto pronuncia di separazione in conformità agli accordi raggiunti, proponendo, altresì, domanda di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta
Pag. 2 di 4 meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondente all'interesse del minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Parma il giorno 08/11/2021, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA n. 66, parte 2 Serie A anno 2021);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
Pag. 3 di 4 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso dell'8/11/2024.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione deli effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/01/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 4 di 4