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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4718/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI DORANNA, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in IN CA in data 15/10/2015 con CP_2
, e che dalla loro unione era nato il figlio in data
[...] Persona_1
06/04/2016, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava nel coniuge una condotta distaccata e assente, aggravata da un'insana ed immotivata gelosia, e da un atteggiamento delegante in merito ai bisogni della prole.
La parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 13/01/2025, faceva presente di aver raggiunto accordi con la coniuge e di voler definire bonariamente il giudizio alle condizioni riportate nell'accordo di trasformazione depositato in pari data, debitamente sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori;
chiedeva pertanto che l'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
con istanza depositata in pari data, la parte ricorrente si associava alla richiesta di sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, essendo le parti addivenute ad un accordo.
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo del 13/01/2025, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 13/01/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 4718/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 22/12/1988, e , nato a Controparte_2
MARTINA FR (TA) il 28/05/1977, uniti in matrimonio in IN CA in data 15/10/2015 (trascritto con atto n. 37, p. 1, dell'anno 2015);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_2
concordate, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di IN CA.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4718/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI DORANNA, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in IN CA in data 15/10/2015 con CP_2
, e che dalla loro unione era nato il figlio in data
[...] Persona_1
06/04/2016, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava nel coniuge una condotta distaccata e assente, aggravata da un'insana ed immotivata gelosia, e da un atteggiamento delegante in merito ai bisogni della prole.
La parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 13/01/2025, faceva presente di aver raggiunto accordi con la coniuge e di voler definire bonariamente il giudizio alle condizioni riportate nell'accordo di trasformazione depositato in pari data, debitamente sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi difensori;
chiedeva pertanto che l'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
con istanza depositata in pari data, la parte ricorrente si associava alla richiesta di sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, essendo le parti addivenute ad un accordo.
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo del 13/01/2025, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 13/01/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 4718/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 22/12/1988, e , nato a Controparte_2
MARTINA FR (TA) il 28/05/1977, uniti in matrimonio in IN CA in data 15/10/2015 (trascritto con atto n. 37, p. 1, dell'anno 2015);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_2
concordate, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di IN CA.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara