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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1622/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memorie illustrative, depositate in data 06.01.2026 e in data 24.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso (in riassunzione dal Giudice di pace di Vibo Valentia), proposto da Ricorrente_2, e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.01.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 139 80 2024 000009
13 000, relativa a n. 3 cartelle di pagamento per Tari anni 2016, 2017 e 2018;
- Visto il decreto presidenziale in data 30.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, le n. 3 cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo sarebbero state notificate nelle date riportate nell'atto impugnato e precisamente in data
28.10.2021, in data 30.12.2021 e in data 11.02.2022, ai sensi dell'art. 140 cpc (cfr. gli atti allegati al fascicolo telematico dell'Agenzia resistente).
Tuttavia, come giustamente evidenziato dalla parte ricorrente, “Il ricorrente non ha mai ricevuto valida notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'azione esecutiva, le quali risultano asseritamente notificate mediante procedure per irreperibilità, in assenza dei relativi presupposti di legge.
La resistente afferma che il ricorrente sarebbe decaduto dall'impugnazione poiché le cartelle sarebbero state ritualmente notificate ex art. 140 c.p.c. negli anni 2021–2022 e non impugnate.
L'eccezione è priva di fondamento per più ragioni giuridiche e fattuali.
“«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).” Corte di Cassazione, SS UU sent. n. 10012/21
Pertanto, la non impugnabilità dell'atto successivo opererebbe solo quando la notifica dell'atto presupposto sia effettivamente avvenuta. Nella fattispecie sottoposta al nostro esame, la notifica delle cartelle presupposte al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato è inesistente e/o nulla, essa non è mai diventata definitiva, e il preavviso di fermo può essere impugnato proprio per far valere l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
La resistente afferma una notifica ex art. 140 c.p.c., ma dagli atti risultano:
• indirizzo errato (Via Dante Alighieri – Paradisoni, diverso da quello reale del ricorrente);
• assenza di ricerche anagrafiche obbligatorie;
• modelli prestampati con diciture generiche (“irreperibile”, “indirizzo insufficiente”).
Come ampiamente rappresentato nella memoria illustrativa depositata in data 05.01.2026, è documentalmente provato che il ricorrente è sempre stato residente in [...]
l'indirizzo risulta stabile, abitato e verificabile;
ADER aveva in precedenza notificato atti andati a buon fine.
Alla luce di ciò, la scelta del concessionario di notificare: a indirizzo errato, senza effettuare ricerche anagrafiche che avrebbero dato esito immediato, mediante modelli prestampati privi di motivazione, rende la notifica inesistente e non semplicemente nulla, ostacolando l'entrata delle cartelle nella sfera di conoscibilità del contribuente" (cfr. le memorie illustrative in data 06.01.2026 e in data 24.01.2026; nonché gli allegati nn. 1, 2 e 3 alla memoria in data 06.01.2026).
In proposito, costituisce principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito
(per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007).
Inoltre, “in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (cfr. Cass., sentenza n. 1336/2011).
L'accoglimento, dunque, del detto motivo di ricorso proposto rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte resistente AdER al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 02.12.2025 da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 02.12.2025 e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 200,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1622/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000913000 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memorie illustrative, depositate in data 06.01.2026 e in data 24.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso (in riassunzione dal Giudice di pace di Vibo Valentia), proposto da Ricorrente_2, e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.01.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 139 80 2024 000009
13 000, relativa a n. 3 cartelle di pagamento per Tari anni 2016, 2017 e 2018;
- Visto il decreto presidenziale in data 30.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, le n. 3 cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo sarebbero state notificate nelle date riportate nell'atto impugnato e precisamente in data
28.10.2021, in data 30.12.2021 e in data 11.02.2022, ai sensi dell'art. 140 cpc (cfr. gli atti allegati al fascicolo telematico dell'Agenzia resistente).
Tuttavia, come giustamente evidenziato dalla parte ricorrente, “Il ricorrente non ha mai ricevuto valida notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'azione esecutiva, le quali risultano asseritamente notificate mediante procedure per irreperibilità, in assenza dei relativi presupposti di legge.
La resistente afferma che il ricorrente sarebbe decaduto dall'impugnazione poiché le cartelle sarebbero state ritualmente notificate ex art. 140 c.p.c. negli anni 2021–2022 e non impugnate.
L'eccezione è priva di fondamento per più ragioni giuridiche e fattuali.
“«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).” Corte di Cassazione, SS UU sent. n. 10012/21
Pertanto, la non impugnabilità dell'atto successivo opererebbe solo quando la notifica dell'atto presupposto sia effettivamente avvenuta. Nella fattispecie sottoposta al nostro esame, la notifica delle cartelle presupposte al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato è inesistente e/o nulla, essa non è mai diventata definitiva, e il preavviso di fermo può essere impugnato proprio per far valere l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
La resistente afferma una notifica ex art. 140 c.p.c., ma dagli atti risultano:
• indirizzo errato (Via Dante Alighieri – Paradisoni, diverso da quello reale del ricorrente);
• assenza di ricerche anagrafiche obbligatorie;
• modelli prestampati con diciture generiche (“irreperibile”, “indirizzo insufficiente”).
Come ampiamente rappresentato nella memoria illustrativa depositata in data 05.01.2026, è documentalmente provato che il ricorrente è sempre stato residente in [...]
l'indirizzo risulta stabile, abitato e verificabile;
ADER aveva in precedenza notificato atti andati a buon fine.
Alla luce di ciò, la scelta del concessionario di notificare: a indirizzo errato, senza effettuare ricerche anagrafiche che avrebbero dato esito immediato, mediante modelli prestampati privi di motivazione, rende la notifica inesistente e non semplicemente nulla, ostacolando l'entrata delle cartelle nella sfera di conoscibilità del contribuente" (cfr. le memorie illustrative in data 06.01.2026 e in data 24.01.2026; nonché gli allegati nn. 1, 2 e 3 alla memoria in data 06.01.2026).
In proposito, costituisce principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito
(per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007).
Inoltre, “in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (cfr. Cass., sentenza n. 1336/2011).
L'accoglimento, dunque, del detto motivo di ricorso proposto rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte resistente AdER al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 02.12.2025 da Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 02.12.2025 e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 200,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella