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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 435/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 435/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, consensualizzata promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. CHIARIELLO PAOLO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.01.2020, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che Parte_1 sia pronunciata sentenza di separ con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio contratto in S. VITO DEI NORMANNI il 28/10/2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di S. VITO DEI NORMANNI, anno 2002 , parte II, serie A, n. 78), deducendo che dal matrimonio con erano nati in Salerno, i figli ed Controparte_1 Per_1
, rispettivamente il 05.12.2006 ed il 20.03.2010 con varie richieste, soprattutto per quanto Per_2
il mantenimento e l'affido della prole, oltre ad ulteriori questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha formulato Controparte_1 a sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle pagina 1 di 4 questioni concernenti i figli;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 19.11.2025 – poi rinviata per conclusioni alla successiva udienza del 26.11.2025 – le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del Giudice istruttore e questi ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta, complessivamente intesa e predisposta – e, pertanto, oggi vigente – è stata la seguente:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità come dedotta e dimostrata, la quale evidenzia, al netto dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa, una significativa sproporzione reddituale a favore del resistente, ; Controparte_1
- della concorde domanda di affido condiviso della prole;
- della durata della vita matrimoniale e del contributo come dedotto e dato dalla ricorrente all'unione coniugale;
- dell'ulteriore circostanza che, comunque, il abbia avuto, negli ultimi anni, una crescita, seppure CP_1 non particolarmente rilevante, dal punto di vi ale, come documentato;
- della ulteriore e rilevante circostanza che la riduzione non possa riguardare il mantenimento dei figli, le esigenze dei quali sono, ipso facto, accresciute, essendo decorsi quattro anni dai provvedimenti presidenziali;
nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domanda incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali emessi il 28.09.2020; 4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”,
poi successivamente integrata, per il tramite della successiva concorde accettazione di entrambe le parti, con provvedimento del 09.07.2025 che, in relazione alla parte di specifica efficacia precettiva, è di seguito pagina 2 di 4 riportata:
“rilevato come, alla luce della documentazione reddituale depositata, occorra modificare la proposta conciliativa, all'uopo prevedendo, in virtù della documentata situazione lavorativa di parte ricorrente, una riduzione del proprio mantenimento ad euro 100,00, fermo restando il resto della proposta come formulata”.
Conclusivamente, con le note telematiche, comunicate dalle parti, il 14 ed il 17 novembre 2025, in uno alla correlata precisazione delle conclusioni di cui alle successive note del 20-24 novembre 2025, costoro hanno concordemente accettato:
- la conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali,
- con riduzione ad euro 100,00 del mantenimento come previsto per la ricorrente, Parte_1
.
[...]
In definitiva, i provvedimenti, oggi vigenti, coincidono:
- con i provvisori presidenziali di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: d. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, stante la lontananza geografica dei figli, dalle ore 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica, due fine settimana al mese, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese) E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. e. Tenuto conto : delle attuali esigenze dei figli del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, avuto riguardo, peraltro, a quanto affermato dal coniuge ricorrente, la quale ha dichiarato di essersi rivolta agli assistenti sociali, per ottenere aiuti di tipo economico;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei figli previa Controparte_1 corresponsione di un assegno mensi i € 300,00 per ciascun figlio, da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 4 di ogni mese, o tramite bonifico bancario o postale;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre/madre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore); F.4 Che inoltre il sig. contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di Controparte_1 un assegno mensile are con le stesse modalità in precedenza stabilite (oggi ridotto ad euro 100,00 per effetto dell'integrazione alla proposta conciliativa, disposta con provvedimento del 09.07.2025); F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”,
pagina 3 di 4 - e con la riduzione, ad euro 100,00, dell'assegno di mantenimento per , come Parte_1 previsto, iure proprio, dall'integrazione della proposta conciliativa, essivo provvedimento del 09.07.2025.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1 e ato a MAIORI il 30/05/1970 Controparte_1 celebrato in S. VITO DEI NORMANNI il 28/10/2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di S. VITO DEI NORMANNI, anno 2002, parte II, serie A, n. 78;
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti di cui ai punti n.ri 2 e 4 della proposta conciliativa del 15.05.2024, come integrata e modificata con la successiva proposta del 09.07.2025, in parte motiva riportate, prendendo atto del punto n. 1, condizioni tutte qui richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 435/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, consensualizzata promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. CHIARIELLO PAOLO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.01.2020, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che Parte_1 sia pronunciata sentenza di separ con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio contratto in S. VITO DEI NORMANNI il 28/10/2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di S. VITO DEI NORMANNI, anno 2002 , parte II, serie A, n. 78), deducendo che dal matrimonio con erano nati in Salerno, i figli ed Controparte_1 Per_1
, rispettivamente il 05.12.2006 ed il 20.03.2010 con varie richieste, soprattutto per quanto Per_2
il mantenimento e l'affido della prole, oltre ad ulteriori questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha formulato Controparte_1 a sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle pagina 1 di 4 questioni concernenti i figli;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 19.11.2025 – poi rinviata per conclusioni alla successiva udienza del 26.11.2025 – le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del Giudice istruttore e questi ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta, complessivamente intesa e predisposta – e, pertanto, oggi vigente – è stata la seguente:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità come dedotta e dimostrata, la quale evidenzia, al netto dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa, una significativa sproporzione reddituale a favore del resistente, ; Controparte_1
- della concorde domanda di affido condiviso della prole;
- della durata della vita matrimoniale e del contributo come dedotto e dato dalla ricorrente all'unione coniugale;
- dell'ulteriore circostanza che, comunque, il abbia avuto, negli ultimi anni, una crescita, seppure CP_1 non particolarmente rilevante, dal punto di vi ale, come documentato;
- della ulteriore e rilevante circostanza che la riduzione non possa riguardare il mantenimento dei figli, le esigenze dei quali sono, ipso facto, accresciute, essendo decorsi quattro anni dai provvedimenti presidenziali;
nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domanda incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali emessi il 28.09.2020; 4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”,
poi successivamente integrata, per il tramite della successiva concorde accettazione di entrambe le parti, con provvedimento del 09.07.2025 che, in relazione alla parte di specifica efficacia precettiva, è di seguito pagina 2 di 4 riportata:
“rilevato come, alla luce della documentazione reddituale depositata, occorra modificare la proposta conciliativa, all'uopo prevedendo, in virtù della documentata situazione lavorativa di parte ricorrente, una riduzione del proprio mantenimento ad euro 100,00, fermo restando il resto della proposta come formulata”.
Conclusivamente, con le note telematiche, comunicate dalle parti, il 14 ed il 17 novembre 2025, in uno alla correlata precisazione delle conclusioni di cui alle successive note del 20-24 novembre 2025, costoro hanno concordemente accettato:
- la conferma dei provvedimenti provvisori presidenziali,
- con riduzione ad euro 100,00 del mantenimento come previsto per la ricorrente, Parte_1
.
[...]
In definitiva, i provvedimenti, oggi vigenti, coincidono:
- con i provvisori presidenziali di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: d. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, stante la lontananza geografica dei figli, dalle ore 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica, due fine settimana al mese, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese) E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. e. Tenuto conto : delle attuali esigenze dei figli del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, avuto riguardo, peraltro, a quanto affermato dal coniuge ricorrente, la quale ha dichiarato di essersi rivolta agli assistenti sociali, per ottenere aiuti di tipo economico;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei figli previa Controparte_1 corresponsione di un assegno mensi i € 300,00 per ciascun figlio, da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 4 di ogni mese, o tramite bonifico bancario o postale;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre/madre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore); F.4 Che inoltre il sig. contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione di Controparte_1 un assegno mensile are con le stesse modalità in precedenza stabilite (oggi ridotto ad euro 100,00 per effetto dell'integrazione alla proposta conciliativa, disposta con provvedimento del 09.07.2025); F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”,
pagina 3 di 4 - e con la riduzione, ad euro 100,00, dell'assegno di mantenimento per , come Parte_1 previsto, iure proprio, dall'integrazione della proposta conciliativa, essivo provvedimento del 09.07.2025.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1 e ato a MAIORI il 30/05/1970 Controparte_1 celebrato in S. VITO DEI NORMANNI il 28/10/2002 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di S. VITO DEI NORMANNI, anno 2002, parte II, serie A, n. 78;
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti di cui ai punti n.ri 2 e 4 della proposta conciliativa del 15.05.2024, come integrata e modificata con la successiva proposta del 09.07.2025, in parte motiva riportate, prendendo atto del punto n. 1, condizioni tutte qui richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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