Articolo 39 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 38Articolo 40
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
10 aprile 1969
Art. 39.

Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale , al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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