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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1531/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
FR ST
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe D'Amici Controparte_1
e SI D'AC
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n.
820/2022 pubblicata in data 22/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame, la società appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe citata con la quale il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso depositato da , ha condannato la Controparte_1 società resistente al pagamento dell'importo di € 20.437,18 a titolo di differenze retributive.
2. La lavoratrice, con l'originario ricorso, ha convenuto in giudizio la
[...]
, P. IVA (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e chiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di
[...] lavoro subordinato tra la stessa e la società Controparte_3 dal 18/10/2008 al 20/11/2012 per 24 ore settimanali;
deduceva di
[...] essere stata assunta dalla (oggi Controparte_2
con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato part-time con la qualifica di addetto pulizie, inquadrata al 1° livello del C.C.N.L. settore Metalmeccanica industr., che il rapporto si interrompeva per licenziamento e di aver prestato lavoro per un totale di ventiquattrore lavorative a settimana, in luogo delle nove ore settimanali come statuito nel contratto;
di risultare, quindi, creditrice dell'importo di €
32.057,21 per differenze retributive.
3.Si è costituita in primo grado la (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 chiedendo il rigetto del ricorso e contestando quanto ex adverso dedotto circa le giornate e le ore lavorate settimanalmente.
4. Il Tribunale di Cassino, con la sentenza in oggetto, dopo aver espletato prova testimoniale, ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio per il periodo oggetto di causa e con gli orari indicati in ricorso (ad eccezione della giornata del sabato, in cui ha accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro dalle 09:00 alle ore 12:00 e non dalle 9,00 alle 13,00, come allegato nell'atto introduttivo), nonchè condannato la società resistente, a seguito di rielaborazione dei conteggi, al pagamento della somma di € 20.437,18.
5. Ha interposto appello la società (P. IVA Parte_1 censurando la sentenza del giudice di prime cure sulla base P.IVA_1 di due motivi di gravame, così rubricati: “A) Nullità della domanda – omessa decisione e motivazione in merito alla mancata prova del rapporto di lavoro con la B) condanna al pagamento delle Parte_1 retribuzioni – difetto di prova”
Con il primo motivo di gravame, di natura preliminare, l'appellante censura la sentenza per non aver il Giudice di prime cure valutato che la società legittimata passivamente è la Controparte_4
l'attrice, invero, ha agito contro la benché la
[...] Parte_1 pretesa retributiva si fondasse su un rapporto di lavoro intercorso con la
. L'appellante sostiene che tale scollamento — non Controparte_2 essendoci prova di trasformazione sociale o successione tra le due entità — rendesse la domanda nulla o infondata e che Giudice avrebbe omesso di scrutinare il censurato contrasto tra domanda, petitum e soggetto convenuto, rilevato con le note conclusionali.
In via subordinata, con il secondo motivo, l'appellante contesta anche il merito della decisione, deducendo la mancanza di prova in ordine alle invocate differenze retributive, non avendo i testi escussi confermato l'orario e i periodi di lavoro allegati.
6. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono
*************************************************
8. L'appello non merita accoglimento e la sentenza deve essere interamente confermata per le ragioni che seguono.
9. Il primo motivo di censura – del tutto pretestuoso - deve essere respinto.
Si evidenzia, invero, che la ricorrente , con il ricorso Controparte_1 introduttivo, ha convenuto in giudizio la (P. IVA Parte_1
, già e che P.IVA_1 Controparte_4 la nel costituirsi in giudizio, ha omesso di Parte_1 sollevare al riguardo qualsivoglia eccezione, difendendosi nel merito della domanda, a conferma della avvenuta “mera trasformazione” della
[...]
nella (peraltro confermata Controparte_2 Parte_1 dalla identità del n. di P.I. emergente dagli atti di causa – v. visura camerale della e comunicazione obbligatoria Unilav della Parte_1
). Controparte_2
10.Il Tribunale, in ogni caso, ha al riguardo specificatamente valutato – con statuizione neanche censurata e divenuta, quindi, definitiva - l'identità delle due società, evidenziando che “Quanto sopra conferma la prestazione lavorativa della ricorrente presso la ora Controparte_2 Parte_1
dimostrata, altresì, dalla identità del numero della Partita IVA
[...] desumibile dalla visura della Camera di Commercio versata in atti della e del contratto di assunzione intercorso tra la Parte_1
e la ricorrente”. Controparte_2
E, ai sensi dell'art. 2498 del c.c. (rubricato Continuità dei rapporti giuridici), la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi preesistenti e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo all'ente che ha effettuato la trasformazione (Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti
e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione).
Si richiama, sul punto, anche quanto affermato al riguardo dal giudice di legittimità (Cass. 9569/2007 “[..] A tal proposito, questa Corte ha già affermato (nella sentenza n. 4270 del 1999, ma si vedano anche quelle nn.
16500 del 2004, 17066 del 2003) che, così come nel caso di trasformazione di società di persona in società di capitali, la trasformazione non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità […]”)
11.Il secondo motivo di censura è, invece, inammissibile, in quanto viola il requisito di specificità, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc, sotto il profilo della non pertinente confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale. Ciò in quanto la società appellante non ha in alcun modo indicato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v. Cass. Sezioni Unite n. 27199 del 2017 che afferma il principio di diritto per il quale: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice...”) ma ha solo laconicamente affermato che “I testi escussi, come rilevato con le note conclusionali, non hanno confermato l'orario ed i periodi di lavoro allegati ex adverso né il rapporto di lavoro della con la CP_1 Controparte_5
” . Tale mancata specifica contestazione della ratio decidendi del
[...]
Tribunale comporta, quindi, l'inammissibilità della censura.
Né il motivo di impugnazione può essere formulato mediante il mero richiamo alle note conclusionali depositate in primo grado, tenuto conto che
“Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacché esso deve essere adeguatamente correlato al contenuto della statuizione impugnata” (Cass. sent n. 20987 del
2004).
12.L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
13.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
14.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello; - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 18/11/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1531/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
FR ST
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe D'Amici Controparte_1
e SI D'AC
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n.
820/2022 pubblicata in data 22/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il presente atto di gravame, la società appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe citata con la quale il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso depositato da , ha condannato la Controparte_1 società resistente al pagamento dell'importo di € 20.437,18 a titolo di differenze retributive.
2. La lavoratrice, con l'originario ricorso, ha convenuto in giudizio la
[...]
, P. IVA (già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e chiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di
[...] lavoro subordinato tra la stessa e la società Controparte_3 dal 18/10/2008 al 20/11/2012 per 24 ore settimanali;
deduceva di
[...] essere stata assunta dalla (oggi Controparte_2
con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato part-time con la qualifica di addetto pulizie, inquadrata al 1° livello del C.C.N.L. settore Metalmeccanica industr., che il rapporto si interrompeva per licenziamento e di aver prestato lavoro per un totale di ventiquattrore lavorative a settimana, in luogo delle nove ore settimanali come statuito nel contratto;
di risultare, quindi, creditrice dell'importo di €
32.057,21 per differenze retributive.
3.Si è costituita in primo grado la (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 chiedendo il rigetto del ricorso e contestando quanto ex adverso dedotto circa le giornate e le ore lavorate settimanalmente.
4. Il Tribunale di Cassino, con la sentenza in oggetto, dopo aver espletato prova testimoniale, ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio per il periodo oggetto di causa e con gli orari indicati in ricorso (ad eccezione della giornata del sabato, in cui ha accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro dalle 09:00 alle ore 12:00 e non dalle 9,00 alle 13,00, come allegato nell'atto introduttivo), nonchè condannato la società resistente, a seguito di rielaborazione dei conteggi, al pagamento della somma di € 20.437,18.
5. Ha interposto appello la società (P. IVA Parte_1 censurando la sentenza del giudice di prime cure sulla base P.IVA_1 di due motivi di gravame, così rubricati: “A) Nullità della domanda – omessa decisione e motivazione in merito alla mancata prova del rapporto di lavoro con la B) condanna al pagamento delle Parte_1 retribuzioni – difetto di prova”
Con il primo motivo di gravame, di natura preliminare, l'appellante censura la sentenza per non aver il Giudice di prime cure valutato che la società legittimata passivamente è la Controparte_4
l'attrice, invero, ha agito contro la benché la
[...] Parte_1 pretesa retributiva si fondasse su un rapporto di lavoro intercorso con la
. L'appellante sostiene che tale scollamento — non Controparte_2 essendoci prova di trasformazione sociale o successione tra le due entità — rendesse la domanda nulla o infondata e che Giudice avrebbe omesso di scrutinare il censurato contrasto tra domanda, petitum e soggetto convenuto, rilevato con le note conclusionali.
In via subordinata, con il secondo motivo, l'appellante contesta anche il merito della decisione, deducendo la mancanza di prova in ordine alle invocate differenze retributive, non avendo i testi escussi confermato l'orario e i periodi di lavoro allegati.
6. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono
*************************************************
8. L'appello non merita accoglimento e la sentenza deve essere interamente confermata per le ragioni che seguono.
9. Il primo motivo di censura – del tutto pretestuoso - deve essere respinto.
Si evidenzia, invero, che la ricorrente , con il ricorso Controparte_1 introduttivo, ha convenuto in giudizio la (P. IVA Parte_1
, già e che P.IVA_1 Controparte_4 la nel costituirsi in giudizio, ha omesso di Parte_1 sollevare al riguardo qualsivoglia eccezione, difendendosi nel merito della domanda, a conferma della avvenuta “mera trasformazione” della
[...]
nella (peraltro confermata Controparte_2 Parte_1 dalla identità del n. di P.I. emergente dagli atti di causa – v. visura camerale della e comunicazione obbligatoria Unilav della Parte_1
). Controparte_2
10.Il Tribunale, in ogni caso, ha al riguardo specificatamente valutato – con statuizione neanche censurata e divenuta, quindi, definitiva - l'identità delle due società, evidenziando che “Quanto sopra conferma la prestazione lavorativa della ricorrente presso la ora Controparte_2 Parte_1
dimostrata, altresì, dalla identità del numero della Partita IVA
[...] desumibile dalla visura della Camera di Commercio versata in atti della e del contratto di assunzione intercorso tra la Parte_1
e la ricorrente”. Controparte_2
E, ai sensi dell'art. 2498 del c.c. (rubricato Continuità dei rapporti giuridici), la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi preesistenti e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo all'ente che ha effettuato la trasformazione (Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti
e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione).
Si richiama, sul punto, anche quanto affermato al riguardo dal giudice di legittimità (Cass. 9569/2007 “[..] A tal proposito, questa Corte ha già affermato (nella sentenza n. 4270 del 1999, ma si vedano anche quelle nn.
16500 del 2004, 17066 del 2003) che, così come nel caso di trasformazione di società di persona in società di capitali, la trasformazione non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità […]”)
11.Il secondo motivo di censura è, invece, inammissibile, in quanto viola il requisito di specificità, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc, sotto il profilo della non pertinente confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale. Ciò in quanto la società appellante non ha in alcun modo indicato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v. Cass. Sezioni Unite n. 27199 del 2017 che afferma il principio di diritto per il quale: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice...”) ma ha solo laconicamente affermato che “I testi escussi, come rilevato con le note conclusionali, non hanno confermato l'orario ed i periodi di lavoro allegati ex adverso né il rapporto di lavoro della con la CP_1 Controparte_5
” . Tale mancata specifica contestazione della ratio decidendi del
[...]
Tribunale comporta, quindi, l'inammissibilità della censura.
Né il motivo di impugnazione può essere formulato mediante il mero richiamo alle note conclusionali depositate in primo grado, tenuto conto che
“Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacché esso deve essere adeguatamente correlato al contenuto della statuizione impugnata” (Cass. sent n. 20987 del
2004).
12.L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
13.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
14.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello; - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 18/11/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca