TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella persona del GOP, Dott.ssa Egle La
Ferla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 694/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-
contratto di finanziamento, promossa
Da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
14, codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Caltanissetta alla via Malta CodiceFiscale_1
n.115, presso lo studio legale dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
(C.F. – P.IVA ) corrente in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, Piazza Velasca n. 8.
1 CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
Per l'opponente: ”Preliminarmente si chiede la REVOCA DELL'ORDINANZA di rinvio del
procedimento per la precisazione delle conclusioni emessa dal Giudice in data 20.9.2024, insistendo
nell'espletamento dei mezzi di prova così come dettagliati ed articolati nell'atto introduttivo del
presente giudizio. 2) In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore
richiesta, si precisano le conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di memorie
conclusive, insistendo tutte le motivazioni addotte nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare,
nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.93/2023 emesso dal Tribunale di
Caltanissetta per palese illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria per indeterminatezza
ed incertezza dell'ammontare del credito vantato e per violazione dell'art.124 T.U.B. e per tutte le
ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. 3) Con vittoria di spese e
compensi di causa.”
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRINCIPALE 1)
respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e,
per l'effetto, 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 93/2023 del Tribunale di
Caltanissetta. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni
caso: 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a
carico del Sig. ed in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
6.494,90, oltre interessi moratori maturandi dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà
accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4) condannare il Sig. Pt_1
al pagamento in favore di , della somma complessiva di € 6.494,90,
[...] Controparte_1
oltre interessi moratori maturandi dal dovuto sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata
come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio avanti Parte_1
all'intestato Tribunale la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 93/2023 (R.G. n. 2162/2022) emesso in data 28.2.2023 dal Tribunale di
Caltanissetta, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €uro 6.494,90, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura, come liquidate in decreto, quale saldo insoluto (per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine) del contratto di finanziamento originariamente stipulato in data 1° marzo 2008 dall'odierno opponente con la società CP_3
credito successivamente ceduto pro soluto alla con atto del 14.11.2018.
[...] Controparte_1
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente eccepiva,
preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito vantato ex adverso, asserendo di non avere ricevuto, prima della notifica del decreto impugnato, alcun sollecito di pagamento.
Nel merito, lamentava l'indeterminatezza del credito ingiunto, avendo l'odierna opposta intimato all'opponente, con lettera racc. del 14.11.2018, il pagamento della somma di €uro 19.353,32, ma richiesto all'intestato Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per la diversa somma di €uro
6.494,90.
Lamentava, infine, la violazione degli artt. 124 e 124 bis del T.U.B , nonché la violazione dei doveri di informazione, correttezza e buona fede, nella fase precontrattuale e nella fase di esecuzione del contratto, da parte della creditrice opposta.
Costituitasi in giudizio, la (già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1
la in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava tutte le Controparte_2
allegazioni e richieste di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
3 Concessa la provvisoria esecutività del decreto monitorio, e mutata la persona del Giudice, la causa,
istruita documentalmente, veniva posta in decisione con provvedimento del 6.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In primis, è da rilevare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione piena dove l'opposto deve dare prova degli assunti di cui in sede monitoria chiede accoglimento, e dunque dei fatti costitutivi della sua pretesa i quali possono essere i medesimi nel giudizio di opposizione, mentre l'opponente, dal canto suo, deve dimostrare i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dall'opposto e di cui è chiesto l'adempimento.
Ciò detto sulla natura del giudizio, parte opponente ha preliminarmente eccepito la prescrizione del credito ingiunto, asserendo di aver versato alla tutti i ratei relativi al finanziamento Controparte_3
fino al 30.10.2011, e di non aver ricevuto alcun sollecito di pagamento.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigetta.
L'assunto attoreo è smentito dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta.
E' incontestato che il con comunicazione del 14.11.2018, veniva messo a conoscenza Pt_1
dell'intervenuta cessione del credito da a e, con la medesima Controparte_3 Controparte_1
comunicazione, gli veniva altresì intimato il pagamento dell'importo ancora dovuto, pari ad €uro
19.353,32 alla data di intervenuta cessione (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
In atti vi prova dell'invio di una raccomandata a.r., inviata in data 03.10.2013, e regolarmente ricevuta il successivo 08.10.2013 (cfr. doc. 4 di parte opposta), con la quale l'opponente veniva intimato e diffidato al pagamento della somma di €uro 12.306,10.
Rigettata l'eccezione di prescrizione, e passando all'esame delle ulteriori censure, l'odierno attore sostiene l'indeterminatezza della pretesa creditoria.
4 Il motivo non può essere condiviso, atteso che l'estratto conto versato in atti (dal quale risultano pure i pagamenti indicati dall'attore nell'atto di opposizione) fornisce, come sostenuto dalla difesa dell'opposta, una chiara evidenza dell'intero svolgimento del rapporto contrattuale con l'opponente.
La parte ricorrente, oggi opposta, ha dato prova della fonte negoziale e dell'ammontare del preteso credito ( cfr. doc 3 e doc 6 allegati al ricorso monitorio, e doc. 2 e doc. 8 allegati alla comparsa di costituzione). E, pertanto, risulta, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697,
comma I, c.c.
In tema di prova di adempimento dell'obbligazione, infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. S.U. n. 13533/2001).
Quanto infine alle censure inerenti la violazione degli artt. 124 e 124 bis del TUB e, segnatamente,
delle regole sul merito creditizio, deve rilevarsi che l'opponente ha sollevato solo generiche contestazioni.
Non sarà superfluo evidenziare che l'art. 124 bis del TUB è stato introdotto con l'articolo 1 del d.
lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e quindi successivamente alla stipula del contratto azionato in monitorio al quale non potrà essere applicato.
Ad ogni modo, prescindendo dall'osservazione che precede, le asserite violazioni, per pacifica giurisprudenza, non potrebbero avere ricadute sulla validità del contratto né in termini di nullità (la gravità della sanzione richiede l'espressa previsione legislativa) né in termini di annullabilità,
dovendosi piuttosto osservare che l'opponente, in considerazione dell'entità di altri finanziamenti in corso (cfr. pag. 5 atto di citazione), in base al principio di autoresponsabilità che dovrebbe indirizzare
5 ogni manifestazione di volontà negoziale, neppure avrebbe dovuto richiedere il finanziamento per cui è causa.
Conclusivamente, a fronte dell'attività allegatoria e probatoria complessivamente svolta dall'opposta,
le allegazioni dell'opponente sono rimaste non provate.
L'opposizione va quindi rigettata con ogni conseguenza anche in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Si rileva che la liquidazione avviene sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva effettivamente prestata.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 93/2023 emesso da questo Tribunale.
• Rigetta ogni altra domanda.
• Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi ex DM 147/2022, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
Ft. Dott.ssa Egle La Ferla
6