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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2757/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2757/2022
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamata;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni;
decide la causa mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 18/03/2025
La Giudice
dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2757/2022 promossa da:
TI LO (c.f. [...]), nato a [...] il [...], nella sua qualità di socio accomandatario di Antea S.a.s. di GO GE & C., in persona dell'avv. Martina Narra, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Giovanna Radaelli;
-parte attrice opponente- nei confronti di
TEAMSYSTEM S.p.A. (P.I. 01035310414), in persona del suo Procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Carrà e dall'avv. Massimiliano Gaini;
-parte convenuta opposta-
Conclusioni per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione disattesa e previe le più opportune statuizioni e declaratorie così giudicare: nel merito in via principale: riconosciuto l'importo di € 2.603,67 dovuto a saldo delle prestazioni rese nell'anno 2018, come specificato in narrativa, accertata la cessazione della Antea sas di GO GE in data 31.12.2018 e accertato altresì che il contratto per cui è causa non reca la doppia sottoscrizione con riferimento alla clausola vessatoria di rinnovo automatico del contratto, dichiarare che null'altro è dovuto a AMsystem stante l'inesistenza del credito richiesto, data la mancata prestazione dei servizi di cui ai contratti sottoscritti tra le parti, e per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o con ogni più ampia formula dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto dell'importo complessivo di € 46.159,36 (n. 693/2022 rg 1772/22) emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.7.2002 e notificato in data 27.9.2022 a mani dell'amministrato sig. GO, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso dichiarare che null'altro è dovuto alla AMsystem;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere valido ed efficace il decreto oggi opposto, ridurre l'importo da € 46.159,36 ad € 2.603,67 per le ragioni esposte o alla diversa e minor somma dovuta così come accertata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari, da liquidarsi alla scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Conclusioni per parte convenuta opposta
“In via principale
pagina 2 di 8 - respingere l'opposizione avversa e tutte le domande ed eccezioni avanzate da parte opponente, perché non provate e infondate in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al versamento di una somma ulteriore determinata secondo equità, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta da controparte, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto e dell'evidente finalità dilatoria dell'opposizione stesa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte opponente per i motivi precisati nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. GE GO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2022 del 27.07.2022, pubblicato il 04.08.2022, con il quale il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto il pagamento di € 46.159,36, oltre interessi e spese del monitorio, a favore di AM EM S.p.A. a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi informatici.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto quanto segue:
− Antea S.a.s. di GO GE & C., società di cui il sig. GO era socio accomandatario, ha stipulato con AM EM S.p.A. tre contratti, aventi ad oggetto la fornitura di licenza software e servizi per la gestione della contabilità:
a) il contratto sottoscritto il 22.04.2015 per il software “Archivia Plus Client contestuali 1 Client” al costo di € 500,00 per la licenza d'uso e canone annuale di € 500,00 a partire dal 2016 (doc. 4 fascicolo monitorio);
b) il contratto sottoscritto in pari data per il software “Lynfa Studio Kit” al costo di € 2.000,00 per la licenza, oltre € 2.200,00 per la formazione online e canone annuale di € 6.500,00 a partire dal 2016 (doc. 6 fascicolo monitorio);
c) il contratto sottoscritto il 09.05.2017 per il software “Lynfa Studio” al costo di € 240,00 per la licenza d'uso e canone annuale di € 240,00 (doc. 5 fascicolo monitorio);
− sino al 31.12.2018 Antea S.a.s. ha regolarmente corrisposto il canone annuale di € 10.414,74 iva inclusa, ad eccezione della somma di € 2.603,67 relativa all'ultima tranche della fattura del 2018 in scadenza al 31.01.2019, non saldata in ragione delle difficoltà economiche del sig. GO;
− il 31.12.2018 Antea S.a.s. ha cessato la propria attività e ne ha dato comunicazione all'Agenzia delle entrate e verbalmente al responsabile commerciale di AM EM, sig. Paolo AG, il quale aveva comunicato al cliente che la chiusura della partita iva avrebbe interrotto automaticamente il rapporto di fornitura alla data di cessazione;
− la domanda di cancellazione dell'impresa, accettata con decorrenza dal 24.01.2019, è stata regolarmente pubblicizzata presso la CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi (doc.
3-4 opponente);
− nei colloqui telefonici intrattenuti con Fire S.p.A., incaricata da AM EM della riscossione dei crediti, la legale del sig. GO ha ribadito le difficoltà economiche del proprio assistito e l'avvenuta cessazione dell'attività di impresa dal 31.12.2018, in seguito alla quale AM EM aveva sospeso la fornitura software;
− nonostante le comunicazioni intercorse al fine di raggiungere un accordo per il debito residuo di € 2.603,67, il 03.07.2019 Fire S.p.A. ha inviato formale diffida ad adempiere insistendo per il pagina 3 di 8 pagamento delle fatture emesse successivamente alla cessazione della società (doc. 5 opponente);
− con le mail del 12.07.2019 e del 25.07.2019 parte opponente ha ribadito la cessazione dell'attività di Antea S.a.s. e ha proposto, in via conciliativa, il pagamento di € 500,00 (doc. 6 opponente);
− con diffida del 9.11.2019 AM EM ha intimato il pagamento di € 10.854,79 (doc. 7 opponente) e con diffida del 17.03.2022 ha intimato al sig. GO, in qualità di ex socio accomandatario, il pagamento di € 46.159,36 oltre interessi, somma azionata in sede monitoria (doc. 8 opponente);
− nel giugno 2022 il Tribunale di Lodi ha nominato l'avv. Martina Narra come amministratrice di sostegno del sig. GO, su ricorso proposto personalmente da quest'ultimo (doc.
9-10 opponente).
Ciò premesso, parte opponente ha manifestato, a titolo conciliativo, la propria disponibilità a versare in un'unica soluzione la somma € 500,00 a saldo e stralcio o, in alternativa, la somma di € 2.603,67 a rate di € 100,00 mensili.
Inoltre, parte opponente ha dedotto:
− che nulla è dovuto a saldo delle fatture emesse dopo il 31.12.2018 in ragione 1) della mancata erogazione delle prestazioni da parte di AM EM dal gennaio 2019; 2) della limitazione della responsabilità del socio accomandatario alle sole obbligazioni sorte prima della cessazione della società;
− che il sig. GO non ha mai ricevuto le fatture azionate da AM EM in quanto, a seguito della cessazione dell'attività di impresa, Antea S.a.s. non era più titolare di posizione SDI e di una casella di posta elettronica certificata attiva.
1.2. AM EM S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare, parte opposta ha specificato quanto segue:
− il 20.06.2017 AM EM S.p.A. ha incorporato TSS S.p.A., divenendo titolare anche dei contratti stipulati nel 2015 e nel 2017 con Antea S.a.s. (doc. 2 fascicolo monitorio);
− le fatture relative alle forniture delle licenze software Archivia, Lynfa e Lynfa kit sono state solo parzialmente saldate (doc. 7.1-7.10 fascicolo monitorio) e il sig. GO si è riconosciuto debitore quantomeno di € 2.603,67;
− il sig. GO non ha provato di aver comunicato al sig. AG la cessazione dell'attività della Antea S.a.s., che ha quindi potuto utilizzare i software sino al blocco disposto il 09.11.2019 ai sensi dell'art.
6.4 delle Condizioni generali per mancato pagamento delle fatture;
− l'intervenuta cessazione di Antea S.a.s. non ha precluso il rinnovo dei contratti, non essendo mai stato formalmente comunicato il recesso secondo le modalità previste dall'art. 12 delle condizioni generali.
1.3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.03.2023, con ordinanza assunta in pari data, la Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essendo “documentalmente provato che la società Antea S.a.s. di GO GE & co. ha cessato la propria attività in data 31.12.2018, circostanza di cui la società convenuta è stata resa edotta quantomeno dal 25.07.2019 con mail dell'avv. Radaelli (doc. 6), e che la stessa AM EM riconosce di aver cessato l'erogazione del servizio dal novembre 2019”.
pagina 4 di 8 La Giudice ha poi assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.
1.4. All'udienza del 06.10.2023, preso atto dell'esito negativo della mediazione e delle trattative intercorse tra le parti, la Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.5. Con ordinanza del 24.04.2024 la Giudice ha rilevato che il contratto di cui al doc. 5 non reca la doppia sottoscrizione con riferimento alle clausole vessatorie di cui agli art. 6 e 12 che dispongono, rispettivamente, che “in caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta …La Licenziante avrà diritto di sospendere immediatamente e senza ulteriore avviso ogni prestazione dovuta” e che “Il presente Contratto, e la licenza d'uso del Software qui contenuta, è valido ed efficace fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto e installazione del Software e si rinnoverà automaticamente alla scadenza per periodi successivi di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta per iscritto almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza.” e ha rilevato la necessità di interloquire sul punto con le parti.
La Giudice ha quindi fissato udienza al 17.05.2024 anche al fine di tentare la conciliazione tra le parti.
1.6. All'udienza del 17.05.2024 le parti hanno dato atto di non essere in possesso della procura speciale ex art. 185 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, in ogni caso, AM EM ha rappresentato di non essere disponibile a valutare un accordo non ritenendo sussisterne i presupposti.
Il difensore di parte opponente ha invece rinnovato la disponibilità a pagare in favore di AM EM la somma di € 2.603,00.
1.7. All'udienza del 14.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.8. Con ordinanza del 12.02.2025 la Giudice ha rilevato che anche i contratti di cui ai doc. 4 e 6 non recano la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie e ha rimesso la causa sul ruolo assegnando alle parti termine per prendere posizione sull'eccezione di nullità rilevata d'ufficio.
1.9. All'udienza del 18.03.2025 la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. celebrata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c
2. Sulla fondatezza del credito vantato da AM EM S.p.A.
2.1. GE GO ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dover corrispondere a AM EM S.p.a. l'importo ingiunto, trattandosi di somme riconducibili a servizi di fornitura mai resi e, in ogni caso, successivi alla cessazione dell'attività di impresa intervenuta in data 31.12.2018.
AM EM S.p.a., di contro, ha dedotto che Antea S.a.s. non ha mai comunicato il recesso, pertanto, i contratti devono ritenersi rinnovati alle singole scadenze, come previsto dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, accettate da parte opponente. Inoltre, l'opposta ha evidenziato che all'atto della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, per i rapporti ancora pendenti, si determina un fenomeno successorio in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono nei limiti della quota di partecipazione.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo ha natura di accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato. Instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio ma si estende anche alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (ex plurimis Cass. sent. n. 4103/2007).
In punto di onere della prova, nel giudizio di opposizione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha pagina 5 di 8 richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) mentre la qualità di convenuto spetta al debitore opponente. Ne consegue che il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del credito, mentre all'opponente spetta solo di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (ex plurimis Cass. n. 17371/2003). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. Sez. Un n. 13533/2001; Cass. n. 1327/2015; Cass. n. 25214/2014; Cass. n. 18812/2014; Cass. Sez. Un. n. 21678/2013).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si premette che tale documento costituisce idonea prova scritta del credito in sede monitoria, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per costante orientamento giurisprudenziale, alle fatture - trattandosi di atto di formazione unilaterale - può attribuirsi il valore di mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere quanto alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita e agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. n. 8126/2004; Cass. sent. n. 8549/2008; Cass. n. 299/2016).
2.2. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
AM EM Spa ha prodotto la copia dei contratti di fornitura sottoscritti il 22.04.2015 ed il 09.05.2017 tra Antea S.a.s. e TSS S.p.A., quest'ultima incorporata da AM EM S.p.A. in data 20.06.2017, e le copie delle fatture azionate.
Occorre, quindi, accertare se i contratti di licenza software si siano rinnovati di anno in anno, non avendo Antea S.a.s. esercitato il diritto di recesso secondo le tempistiche previste contrattualmente.
Sotto tale profilo, si pone la questione concernente l'efficacia dell'art. 12 dei contratti di fornitura il quale prevede che “il presente Contratto, e la licenza d'uso del Software qui contenuta, è valido ed efficace fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto e installazione del Software e si rinnoverà automaticamente alla scadenza per periodi successivi di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta per iscritto con lettera raccomandata A/R almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza”. Tale clausola deve essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. in quanto stabilisce la
“tacita proroga o rinnovazione del contratto”.
Giova ricordare che le clausole contrattuali vessatorie sono solo quelle clausole inserite in contratti predisposti unilateralmente, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, che determinano uno squilibrio a carico di una parte. L'art. 1341 co. 2 c.c. richiede, a pena di inefficacia, che le clausole vessatorie siano specificatamente approvate per iscritto, se le stesse non risultano il frutto di compiute trattative. Il legislatore impone quindi un particolare obbligo di buona fede a carico di chi usa moduli o formulari predisposti per il regolamento uniforme di rapporti dello stesso tipo.
L'art. 1341 co. 2 c.c. postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.. L'approvazione di tali clausole deve essere quindi effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella apposta in calce alle condizioni generali del contratto, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di esse.
Con le ordinanze del 24.04.2024 e del 12.02.2025 la Giudice ha rilevato d'ufficio (Cass. n. 16394/2009; Cass. n. 547/2002) la questione concernente la nullità dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c..
pagina 6 di 8 Ebbene, nel caso di specie, è circostanza incontestata che la condizione contrattuale citata non sia stata oggetto di trattativa con Antea S.a.s..
Inoltre, le condizioni generali allegate ai contratti di fornitura dei software Archivia, Lynfa e Lynfa Kit (doc. 4, 5 e 6) recano in calce un'unica sottoscrizione del legale rappresentante di Antea S.a.s., né il requisito della doppia sottoscrizione può ritenersi soddisfatto in ragione dell'apposizione della firma in calce alla proposta d'ordine contenente la sola indicazione dei servizi acquistati e del costo unitario.
In ragione di ciò, la clausola vessatoria di cui all'art. 12 è priva di efficacia e i contratti in esame non possono ritenersi automaticamente rinnovati alle singole scadenze annuali, sicchè nulla è dovuto dal sig. GO a AM EM S.r.l. dal 2019, considerato, altresì, che alcuna prestazione risulta essere stata erogata.
Si aggiunge, inoltre, che il sig. GO ha documentato che Antea S.a.s. ha cessato la propria attività il 31.12.2018 per poi essere cancellata dal registro delle imprese il 24.01.2019. Risulta altresì provato che AM EM, attraverso l'incaricata per la riscossione Fire S.p.a., era stata edotta dell'avvenuta cancellazione di Antea S.a.s. dal registro delle imprese, come si evince dalla mail inoltrata dall'avv. Radaelli in data 12.07.2019
Tali circostanze appaiono di per sé sufficienti ad esclude che i contratti di licenza d'uso si siano automaticamente rinnovati, stante l'evidente inesistenza di un soggetto giuridico al quale ricondurre gli effetti del rapporto contrattuale. In altri termini, nel caso di specie, dal 2019 non vi era alcun soggetto che poteva materialmente beneficiare delle prestazioni di AM EM.
La giurisprudenza richiamata dalla convenuta opposta appare inconferente, riferendosi infatti alla diversa ipotesi di successione in capo al socio illimitatamente responsabili dei debiti maturati in capo alla società per prestazioni godute in data antecedente alla cessazione dell'attività di impresa.
Ciò premesso, il decreto ingiuntivo n. 693/2022, emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.07.2022, dev'essere revocato.
Poiché il sig. GO si è riconosciuto debitore del saldo delle prestazioni relativa all'anno 2018, l'opponente dev'essere condannato a corrispondere a AM EM la somma di € 2.603,67, oltre agli interessi maturati dalla scadenza della fattura fino al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e tenuto conto che l'opponente sin dall'introduzione del giudizio si era riconosciuto debitore dell'importo liquidato in sentenza.
Considerata la parziale soccombenza di AM EM, la domanda di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Dichiara parzialmente fondata l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 27.07.2022 e pubblicato il 04.08.2022;
2) Condanna GE GO a corrispondere a AM EM S.p.A. l'importo di € 2.603,67, oltre interessi maturati dalla scadenza della fattura al saldo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da AM EM S.p.A.
Così deciso in Lodi, il 18 marzo 2025
pagina 7 di 8 La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2757/2022
La Giudice lette le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamata;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni;
decide la causa mediante la pronuncia della sentenza incorporata al verbale di udienza.
Lodi, 18/03/2025
La Giudice
dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2757/2022 promossa da:
TI LO (c.f. [...]), nato a [...] il [...], nella sua qualità di socio accomandatario di Antea S.a.s. di GO GE & C., in persona dell'avv. Martina Narra, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Giovanna Radaelli;
-parte attrice opponente- nei confronti di
TEAMSYSTEM S.p.A. (P.I. 01035310414), in persona del suo Procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Carrà e dall'avv. Massimiliano Gaini;
-parte convenuta opposta-
Conclusioni per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione disattesa e previe le più opportune statuizioni e declaratorie così giudicare: nel merito in via principale: riconosciuto l'importo di € 2.603,67 dovuto a saldo delle prestazioni rese nell'anno 2018, come specificato in narrativa, accertata la cessazione della Antea sas di GO GE in data 31.12.2018 e accertato altresì che il contratto per cui è causa non reca la doppia sottoscrizione con riferimento alla clausola vessatoria di rinnovo automatico del contratto, dichiarare che null'altro è dovuto a AMsystem stante l'inesistenza del credito richiesto, data la mancata prestazione dei servizi di cui ai contratti sottoscritti tra le parti, e per l'effetto, annullare, dichiarare nullo e/o con ogni più ampia formula dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto dell'importo complessivo di € 46.159,36 (n. 693/2022 rg 1772/22) emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.7.2002 e notificato in data 27.9.2022 a mani dell'amministrato sig. GO, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso dichiarare che null'altro è dovuto alla AMsystem;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere valido ed efficace il decreto oggi opposto, ridurre l'importo da € 46.159,36 ad € 2.603,67 per le ragioni esposte o alla diversa e minor somma dovuta così come accertata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari, da liquidarsi alla scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Conclusioni per parte convenuta opposta
“In via principale
pagina 2 di 8 - respingere l'opposizione avversa e tutte le domande ed eccezioni avanzate da parte opponente, perché non provate e infondate in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al versamento di una somma ulteriore determinata secondo equità, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta da controparte, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto e dell'evidente finalità dilatoria dell'opposizione stesa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte opponente per i motivi precisati nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. GE GO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2022 del 27.07.2022, pubblicato il 04.08.2022, con il quale il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto il pagamento di € 46.159,36, oltre interessi e spese del monitorio, a favore di AM EM S.p.A. a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi informatici.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto quanto segue:
− Antea S.a.s. di GO GE & C., società di cui il sig. GO era socio accomandatario, ha stipulato con AM EM S.p.A. tre contratti, aventi ad oggetto la fornitura di licenza software e servizi per la gestione della contabilità:
a) il contratto sottoscritto il 22.04.2015 per il software “Archivia Plus Client contestuali 1 Client” al costo di € 500,00 per la licenza d'uso e canone annuale di € 500,00 a partire dal 2016 (doc. 4 fascicolo monitorio);
b) il contratto sottoscritto in pari data per il software “Lynfa Studio Kit” al costo di € 2.000,00 per la licenza, oltre € 2.200,00 per la formazione online e canone annuale di € 6.500,00 a partire dal 2016 (doc. 6 fascicolo monitorio);
c) il contratto sottoscritto il 09.05.2017 per il software “Lynfa Studio” al costo di € 240,00 per la licenza d'uso e canone annuale di € 240,00 (doc. 5 fascicolo monitorio);
− sino al 31.12.2018 Antea S.a.s. ha regolarmente corrisposto il canone annuale di € 10.414,74 iva inclusa, ad eccezione della somma di € 2.603,67 relativa all'ultima tranche della fattura del 2018 in scadenza al 31.01.2019, non saldata in ragione delle difficoltà economiche del sig. GO;
− il 31.12.2018 Antea S.a.s. ha cessato la propria attività e ne ha dato comunicazione all'Agenzia delle entrate e verbalmente al responsabile commerciale di AM EM, sig. Paolo AG, il quale aveva comunicato al cliente che la chiusura della partita iva avrebbe interrotto automaticamente il rapporto di fornitura alla data di cessazione;
− la domanda di cancellazione dell'impresa, accettata con decorrenza dal 24.01.2019, è stata regolarmente pubblicizzata presso la CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi (doc.
3-4 opponente);
− nei colloqui telefonici intrattenuti con Fire S.p.A., incaricata da AM EM della riscossione dei crediti, la legale del sig. GO ha ribadito le difficoltà economiche del proprio assistito e l'avvenuta cessazione dell'attività di impresa dal 31.12.2018, in seguito alla quale AM EM aveva sospeso la fornitura software;
− nonostante le comunicazioni intercorse al fine di raggiungere un accordo per il debito residuo di € 2.603,67, il 03.07.2019 Fire S.p.A. ha inviato formale diffida ad adempiere insistendo per il pagina 3 di 8 pagamento delle fatture emesse successivamente alla cessazione della società (doc. 5 opponente);
− con le mail del 12.07.2019 e del 25.07.2019 parte opponente ha ribadito la cessazione dell'attività di Antea S.a.s. e ha proposto, in via conciliativa, il pagamento di € 500,00 (doc. 6 opponente);
− con diffida del 9.11.2019 AM EM ha intimato il pagamento di € 10.854,79 (doc. 7 opponente) e con diffida del 17.03.2022 ha intimato al sig. GO, in qualità di ex socio accomandatario, il pagamento di € 46.159,36 oltre interessi, somma azionata in sede monitoria (doc. 8 opponente);
− nel giugno 2022 il Tribunale di Lodi ha nominato l'avv. Martina Narra come amministratrice di sostegno del sig. GO, su ricorso proposto personalmente da quest'ultimo (doc.
9-10 opponente).
Ciò premesso, parte opponente ha manifestato, a titolo conciliativo, la propria disponibilità a versare in un'unica soluzione la somma € 500,00 a saldo e stralcio o, in alternativa, la somma di € 2.603,67 a rate di € 100,00 mensili.
Inoltre, parte opponente ha dedotto:
− che nulla è dovuto a saldo delle fatture emesse dopo il 31.12.2018 in ragione 1) della mancata erogazione delle prestazioni da parte di AM EM dal gennaio 2019; 2) della limitazione della responsabilità del socio accomandatario alle sole obbligazioni sorte prima della cessazione della società;
− che il sig. GO non ha mai ricevuto le fatture azionate da AM EM in quanto, a seguito della cessazione dell'attività di impresa, Antea S.a.s. non era più titolare di posizione SDI e di una casella di posta elettronica certificata attiva.
1.2. AM EM S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare, parte opposta ha specificato quanto segue:
− il 20.06.2017 AM EM S.p.A. ha incorporato TSS S.p.A., divenendo titolare anche dei contratti stipulati nel 2015 e nel 2017 con Antea S.a.s. (doc. 2 fascicolo monitorio);
− le fatture relative alle forniture delle licenze software Archivia, Lynfa e Lynfa kit sono state solo parzialmente saldate (doc. 7.1-7.10 fascicolo monitorio) e il sig. GO si è riconosciuto debitore quantomeno di € 2.603,67;
− il sig. GO non ha provato di aver comunicato al sig. AG la cessazione dell'attività della Antea S.a.s., che ha quindi potuto utilizzare i software sino al blocco disposto il 09.11.2019 ai sensi dell'art.
6.4 delle Condizioni generali per mancato pagamento delle fatture;
− l'intervenuta cessazione di Antea S.a.s. non ha precluso il rinnovo dei contratti, non essendo mai stato formalmente comunicato il recesso secondo le modalità previste dall'art. 12 delle condizioni generali.
1.3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.03.2023, con ordinanza assunta in pari data, la Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essendo “documentalmente provato che la società Antea S.a.s. di GO GE & co. ha cessato la propria attività in data 31.12.2018, circostanza di cui la società convenuta è stata resa edotta quantomeno dal 25.07.2019 con mail dell'avv. Radaelli (doc. 6), e che la stessa AM EM riconosce di aver cessato l'erogazione del servizio dal novembre 2019”.
pagina 4 di 8 La Giudice ha poi assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.
1.4. All'udienza del 06.10.2023, preso atto dell'esito negativo della mediazione e delle trattative intercorse tra le parti, la Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.5. Con ordinanza del 24.04.2024 la Giudice ha rilevato che il contratto di cui al doc. 5 non reca la doppia sottoscrizione con riferimento alle clausole vessatorie di cui agli art. 6 e 12 che dispongono, rispettivamente, che “in caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta …La Licenziante avrà diritto di sospendere immediatamente e senza ulteriore avviso ogni prestazione dovuta” e che “Il presente Contratto, e la licenza d'uso del Software qui contenuta, è valido ed efficace fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto e installazione del Software e si rinnoverà automaticamente alla scadenza per periodi successivi di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta per iscritto almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza.” e ha rilevato la necessità di interloquire sul punto con le parti.
La Giudice ha quindi fissato udienza al 17.05.2024 anche al fine di tentare la conciliazione tra le parti.
1.6. All'udienza del 17.05.2024 le parti hanno dato atto di non essere in possesso della procura speciale ex art. 185 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e, in ogni caso, AM EM ha rappresentato di non essere disponibile a valutare un accordo non ritenendo sussisterne i presupposti.
Il difensore di parte opponente ha invece rinnovato la disponibilità a pagare in favore di AM EM la somma di € 2.603,00.
1.7. All'udienza del 14.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.8. Con ordinanza del 12.02.2025 la Giudice ha rilevato che anche i contratti di cui ai doc. 4 e 6 non recano la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie e ha rimesso la causa sul ruolo assegnando alle parti termine per prendere posizione sull'eccezione di nullità rilevata d'ufficio.
1.9. All'udienza del 18.03.2025 la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. celebrata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c
2. Sulla fondatezza del credito vantato da AM EM S.p.A.
2.1. GE GO ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di non dover corrispondere a AM EM S.p.a. l'importo ingiunto, trattandosi di somme riconducibili a servizi di fornitura mai resi e, in ogni caso, successivi alla cessazione dell'attività di impresa intervenuta in data 31.12.2018.
AM EM S.p.a., di contro, ha dedotto che Antea S.a.s. non ha mai comunicato il recesso, pertanto, i contratti devono ritenersi rinnovati alle singole scadenze, come previsto dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, accettate da parte opponente. Inoltre, l'opposta ha evidenziato che all'atto della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, per i rapporti ancora pendenti, si determina un fenomeno successorio in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono nei limiti della quota di partecipazione.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo ha natura di accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato. Instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio ma si estende anche alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (ex plurimis Cass. sent. n. 4103/2007).
In punto di onere della prova, nel giudizio di opposizione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha pagina 5 di 8 richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) mentre la qualità di convenuto spetta al debitore opponente. Ne consegue che il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del credito, mentre all'opponente spetta solo di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (ex plurimis Cass. n. 17371/2003). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. Sez. Un n. 13533/2001; Cass. n. 1327/2015; Cass. n. 25214/2014; Cass. n. 18812/2014; Cass. Sez. Un. n. 21678/2013).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si premette che tale documento costituisce idonea prova scritta del credito in sede monitoria, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per costante orientamento giurisprudenziale, alle fatture - trattandosi di atto di formazione unilaterale - può attribuirsi il valore di mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere quanto alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita e agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. n. 8126/2004; Cass. sent. n. 8549/2008; Cass. n. 299/2016).
2.2. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
AM EM Spa ha prodotto la copia dei contratti di fornitura sottoscritti il 22.04.2015 ed il 09.05.2017 tra Antea S.a.s. e TSS S.p.A., quest'ultima incorporata da AM EM S.p.A. in data 20.06.2017, e le copie delle fatture azionate.
Occorre, quindi, accertare se i contratti di licenza software si siano rinnovati di anno in anno, non avendo Antea S.a.s. esercitato il diritto di recesso secondo le tempistiche previste contrattualmente.
Sotto tale profilo, si pone la questione concernente l'efficacia dell'art. 12 dei contratti di fornitura il quale prevede che “il presente Contratto, e la licenza d'uso del Software qui contenuta, è valido ed efficace fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto e installazione del Software e si rinnoverà automaticamente alla scadenza per periodi successivi di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta per iscritto con lettera raccomandata A/R almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza”. Tale clausola deve essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. in quanto stabilisce la
“tacita proroga o rinnovazione del contratto”.
Giova ricordare che le clausole contrattuali vessatorie sono solo quelle clausole inserite in contratti predisposti unilateralmente, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, che determinano uno squilibrio a carico di una parte. L'art. 1341 co. 2 c.c. richiede, a pena di inefficacia, che le clausole vessatorie siano specificatamente approvate per iscritto, se le stesse non risultano il frutto di compiute trattative. Il legislatore impone quindi un particolare obbligo di buona fede a carico di chi usa moduli o formulari predisposti per il regolamento uniforme di rapporti dello stesso tipo.
L'art. 1341 co. 2 c.c. postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall'altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.. L'approvazione di tali clausole deve essere quindi effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella apposta in calce alle condizioni generali del contratto, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di esse.
Con le ordinanze del 24.04.2024 e del 12.02.2025 la Giudice ha rilevato d'ufficio (Cass. n. 16394/2009; Cass. n. 547/2002) la questione concernente la nullità dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c..
pagina 6 di 8 Ebbene, nel caso di specie, è circostanza incontestata che la condizione contrattuale citata non sia stata oggetto di trattativa con Antea S.a.s..
Inoltre, le condizioni generali allegate ai contratti di fornitura dei software Archivia, Lynfa e Lynfa Kit (doc. 4, 5 e 6) recano in calce un'unica sottoscrizione del legale rappresentante di Antea S.a.s., né il requisito della doppia sottoscrizione può ritenersi soddisfatto in ragione dell'apposizione della firma in calce alla proposta d'ordine contenente la sola indicazione dei servizi acquistati e del costo unitario.
In ragione di ciò, la clausola vessatoria di cui all'art. 12 è priva di efficacia e i contratti in esame non possono ritenersi automaticamente rinnovati alle singole scadenze annuali, sicchè nulla è dovuto dal sig. GO a AM EM S.r.l. dal 2019, considerato, altresì, che alcuna prestazione risulta essere stata erogata.
Si aggiunge, inoltre, che il sig. GO ha documentato che Antea S.a.s. ha cessato la propria attività il 31.12.2018 per poi essere cancellata dal registro delle imprese il 24.01.2019. Risulta altresì provato che AM EM, attraverso l'incaricata per la riscossione Fire S.p.a., era stata edotta dell'avvenuta cancellazione di Antea S.a.s. dal registro delle imprese, come si evince dalla mail inoltrata dall'avv. Radaelli in data 12.07.2019
Tali circostanze appaiono di per sé sufficienti ad esclude che i contratti di licenza d'uso si siano automaticamente rinnovati, stante l'evidente inesistenza di un soggetto giuridico al quale ricondurre gli effetti del rapporto contrattuale. In altri termini, nel caso di specie, dal 2019 non vi era alcun soggetto che poteva materialmente beneficiare delle prestazioni di AM EM.
La giurisprudenza richiamata dalla convenuta opposta appare inconferente, riferendosi infatti alla diversa ipotesi di successione in capo al socio illimitatamente responsabili dei debiti maturati in capo alla società per prestazioni godute in data antecedente alla cessazione dell'attività di impresa.
Ciò premesso, il decreto ingiuntivo n. 693/2022, emesso dal Tribunale di Lodi in data 27.07.2022, dev'essere revocato.
Poiché il sig. GO si è riconosciuto debitore del saldo delle prestazioni relativa all'anno 2018, l'opponente dev'essere condannato a corrispondere a AM EM la somma di € 2.603,67, oltre agli interessi maturati dalla scadenza della fattura fino al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e tenuto conto che l'opponente sin dall'introduzione del giudizio si era riconosciuto debitore dell'importo liquidato in sentenza.
Considerata la parziale soccombenza di AM EM, la domanda di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1) Dichiara parzialmente fondata l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 27.07.2022 e pubblicato il 04.08.2022;
2) Condanna GE GO a corrispondere a AM EM S.p.A. l'importo di € 2.603,67, oltre interessi maturati dalla scadenza della fattura al saldo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da AM EM S.p.A.
Così deciso in Lodi, il 18 marzo 2025
pagina 7 di 8 La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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