Articolo 18 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 aprile 1958
Art. 18.

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Universita' estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattasi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali - e' computato, agli effetti della anzianita', allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Universita' o Istituti italiani di istruzione superiore.
Il servizio predetto e' computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.
La ritenuta e' calcolata sullo stipendio fruito all'altro della presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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