CASS
Sentenza 10 gennaio 2022
Sentenza 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2022, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT GI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 806/2020 della Corte di appello di Lecce del 25 settembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentita, altresì, la avv.ssa Francesca BUONOPANE, del foro di Roma, in sostituzione della avv.ssa Maria Lorena PUSCIO, del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la memoria depositata in data 1 settembre 2021. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 150 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 30/09/2021 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce ha confermato la precedente decisione del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2017 con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di AT GI in ordine al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione della normativa edilizia ed urbanistica, e lo stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del AT, articolando a tal fine 4 motivi di impugnazione. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate. Il secondo motivo attiene alla omessa di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene il tema avesse formato oggetto del ricorso in appello. Il terzo motivo riguarda la violazione di legge per non avere la Corte di appello ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 131-bis cod. pen. in quanto la rilevanza data a tal fine all'aggravio del carico urbanistico sarebbe priva di giustificazione normativa. Infine, con il quarto motivo il ricorrente ha contestato egualmente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in funzione del ritenuto aggravio del carico urbanistico questa volta sotto il profilo della mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente ad ogni altra considerazione, rilevata anche la non evidente fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente difesa, necessitando gli stessi di un approfondito esame ai fini del loro corretto scrutinio, osserva questa Corte come la difesa del ricorrente ha documentato la circostanza che questi, come da certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Lecce in data 13 dicembre 2020, sia deceduto lo scorso 12 dicembre 2020. 2 Tale evento, avendo determinato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., la estinzione del reato contestato, comporta di necessità l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentita, altresì, la avv.ssa Francesca BUONOPANE, del foro di Roma, in sostituzione della avv.ssa Maria Lorena PUSCIO, del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la memoria depositata in data 1 settembre 2021. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 150 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 30/09/2021 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce ha confermato la precedente decisione del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2017 con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di AT GI in ordine al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione della normativa edilizia ed urbanistica, e lo stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del AT, articolando a tal fine 4 motivi di impugnazione. Il primo motivo di ricorso concerne il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate. Il secondo motivo attiene alla omessa di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene il tema avesse formato oggetto del ricorso in appello. Il terzo motivo riguarda la violazione di legge per non avere la Corte di appello ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 131-bis cod. pen. in quanto la rilevanza data a tal fine all'aggravio del carico urbanistico sarebbe priva di giustificazione normativa. Infine, con il quarto motivo il ricorrente ha contestato egualmente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in funzione del ritenuto aggravio del carico urbanistico questa volta sotto il profilo della mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente ad ogni altra considerazione, rilevata anche la non evidente fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente difesa, necessitando gli stessi di un approfondito esame ai fini del loro corretto scrutinio, osserva questa Corte come la difesa del ricorrente ha documentato la circostanza che questi, come da certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Lecce in data 13 dicembre 2020, sia deceduto lo scorso 12 dicembre 2020. 2 Tale evento, avendo determinato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., la estinzione del reato contestato, comporta di necessità l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente