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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4313/2022 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Patta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Sabbatini, 13Pavullo nel Frignano (MO), Via Giardini, 224
ATTORE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Parte attrice all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni subite a causa della aggressione subita in data 31.01.2018, quantificate nella somma di € 14.957,25= o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva, così, Controparte_1
contumace. Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
La presente controversia è stata interessata da un procedimento penale a carico di parte convenuta, imputato ai sensi degli artt. 582 c.p. e 585
c.p., conclusosi con sentenza n. 822/2021 di patteggiamento (doc. n. 8 atto di citazione).
Riguardo al patteggiamento, nello specifico alla sua efficacia nel presente giudizio civile, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. Civ. n.
20178/2018 e n. 7014/2020).
Orbene, dalla istruttoria svolta e da una attenta analisi della produzione documentale, in particolare delle sommarie informazioni rese dai testimoni presenti al fatto (docc. nn. 11-15 atto di citazione), si desume la responsabilità del convenuto, avendo i soggetti presenti al fatto confermato le deduzioni attoree, con riferimento alla dinamica dell'evento cagionato dal convenuto.
Sul punto, giova richiamare la costante giurisprudenza per la quale i verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria nel procedimento penale, trovano ammissibilità nell'azione risarcitoria in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice
(Cass. Civ. n., 18025/2019), contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda, nel rispetto del contraddittorio (Cass. Civ. n. 26637/2023).
E nel caso de quo le richiamate sommarie informazioni possono essere utilizzate nel presente giudizio, atteso che in sede penale lo stesso imputato contumace nel presente giudizio, aveva scelto il CP_1
Pag. 2 di 4 rito alternativo del patteggiamento e quindi di non dibattere sulle stesse, del tutto unanimi sulla dinamica dei fatti.
Accertata, pertanto, la responsabilità del nella CP_1
determinazione dell'evento per cui è causa, avendo egli violentemente aggredito il , dapprima colpendolo con una testata al naso e Parte_1
successivamente con un candelabro in testa, si procede alla quantificazione dei danni subiti.
Al riguardo, nelle more del giudizio veniva espletata CTU medico- legale, che risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Il C.T.U., dott.sa concludeva la sua relazione Persona_1
per una I.T.P. al 75% di giorni 10, una ulteriore I.T.P. al 50% di giorni
10, ed una 25% di giorni 25, nonché per un danno biologico del 5%.
Per il risarcimento delle lesioni subite dall'attore, vengono applicate le
Tabelle del Tribunale di Milano con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere all'attore la somma di € 11.354,25=, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non va riconosciuta la personalizzazione del danno, non avendo l'attore apportato alcun elemento probatorio circa la sussistenza di ulteriori circostanze diverse che superano le conseguenze ordinarie, già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
In effetti per la costante giurisprudenza il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cass. Civ. n. 15084/2019), che nel caso de quo non si rilevano.
Pag. 3 di 4 Con riferimento alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU, pari ad € 1.000,00=, oltre accessori, a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4313/2022 R.G.:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella Controparte_1
determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto lo condanna a corrispondere a la somma di € 11.354,25=, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento danni;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
[...]
3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU pari ad € 1.000,00= oltre accessori a carico di
. Controparte_1
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4313/2022 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Patta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Sabbatini, 13Pavullo nel Frignano (MO), Via Giardini, 224
ATTORE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Parte attrice all'udienza del 29.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni subite a causa della aggressione subita in data 31.01.2018, quantificate nella somma di € 14.957,25= o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva, così, Controparte_1
contumace. Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
La presente controversia è stata interessata da un procedimento penale a carico di parte convenuta, imputato ai sensi degli artt. 582 c.p. e 585
c.p., conclusosi con sentenza n. 822/2021 di patteggiamento (doc. n. 8 atto di citazione).
Riguardo al patteggiamento, nello specifico alla sua efficacia nel presente giudizio civile, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. Civ. n.
20178/2018 e n. 7014/2020).
Orbene, dalla istruttoria svolta e da una attenta analisi della produzione documentale, in particolare delle sommarie informazioni rese dai testimoni presenti al fatto (docc. nn. 11-15 atto di citazione), si desume la responsabilità del convenuto, avendo i soggetti presenti al fatto confermato le deduzioni attoree, con riferimento alla dinamica dell'evento cagionato dal convenuto.
Sul punto, giova richiamare la costante giurisprudenza per la quale i verbali di sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria nel procedimento penale, trovano ammissibilità nell'azione risarcitoria in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice
(Cass. Civ. n., 18025/2019), contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda, nel rispetto del contraddittorio (Cass. Civ. n. 26637/2023).
E nel caso de quo le richiamate sommarie informazioni possono essere utilizzate nel presente giudizio, atteso che in sede penale lo stesso imputato contumace nel presente giudizio, aveva scelto il CP_1
Pag. 2 di 4 rito alternativo del patteggiamento e quindi di non dibattere sulle stesse, del tutto unanimi sulla dinamica dei fatti.
Accertata, pertanto, la responsabilità del nella CP_1
determinazione dell'evento per cui è causa, avendo egli violentemente aggredito il , dapprima colpendolo con una testata al naso e Parte_1
successivamente con un candelabro in testa, si procede alla quantificazione dei danni subiti.
Al riguardo, nelle more del giudizio veniva espletata CTU medico- legale, che risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
Il C.T.U., dott.sa concludeva la sua relazione Persona_1
per una I.T.P. al 75% di giorni 10, una ulteriore I.T.P. al 50% di giorni
10, ed una 25% di giorni 25, nonché per un danno biologico del 5%.
Per il risarcimento delle lesioni subite dall'attore, vengono applicate le
Tabelle del Tribunale di Milano con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere all'attore la somma di € 11.354,25=, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non va riconosciuta la personalizzazione del danno, non avendo l'attore apportato alcun elemento probatorio circa la sussistenza di ulteriori circostanze diverse che superano le conseguenze ordinarie, già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
In effetti per la costante giurisprudenza il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cass. Civ. n. 15084/2019), che nel caso de quo non si rilevano.
Pag. 3 di 4 Con riferimento alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU, pari ad € 1.000,00=, oltre accessori, a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4313/2022 R.G.:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella Controparte_1
determinazione dell'evento dannoso e per l'effetto lo condanna a corrispondere a la somma di € 11.354,25=, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento danni;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
[...]
3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU pari ad € 1.000,00= oltre accessori a carico di
. Controparte_1
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4