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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Presidente rel. Massimo De Luca
Giudice Giorgio Bertola
Giudice Valeria Monti
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5092 2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
08/10/2024
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Segato
E
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Laura Bianchini
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza
In via principale:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO al N. 3 P.
2.s.c. anno 2012.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
3. Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione Controparte_1 sita in Mantova (MN) Piazzale Antonio Gramsci n. 8.
4. Il sig. trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla settimana, Parte_1 nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva.
Verrà garantito al sig. almeno un quotidiano colloquio video- Parte_1 telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle 20:00.
I figli minori, trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di
Natale con la madre ed il periodo di capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre Controparte_1
2 il 31 maggio di ogni anno.
5. La sig.ra provvederà a mantenere solo a suo nome il Controparte_1 contratto di locazione avente ad oggetto la casa coniugale sita in Mantova (MN)
Piazzale Gramsci n. 8.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli minori e entro il giorno Persona_3 Persona_4
10 (dieci) di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra Controparte_1 già noto al sig. - importo soggetto a rivalutazione secondo
[...] Parte_1 indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2025.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
spese mediche, che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
3 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8. L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altra località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
4 In via subordinata,
qualora il Tribunale ritiene che si debba procedere alla revoca delle condizioni concordate tra le parti si chiede che sia concesso termine per l'integrazione degli atti istruttori e per l'effetto
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO al N. 3 P.
2.s.c. anno 2012.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il padre Parte_1
La sig.ra trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla Controparte_1 settimana, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva.
Verrà garantito alla sig.ra almeno un quotidiano colloquio Controparte_1 video-telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle
20:00.
I figli minori, trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di
Natale con la madre ed il periodo di Capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese
5 di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
La sig.ra si impegna a versare al sig. a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 Persona_3 Persona_4
(dieci) di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato al sig. - importo Parte_1 soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre
2025.
La sig.ra si impegna a versare al sig. altresì il Controparte_1 CP_2
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da
Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
spese mediche, che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
6 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altra località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
Con condanna della sig.ra alla condanna al pagamento delle Spese CP_1 di lite.
In via Istruttoria:
7 Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre si chiede fin da ora che venga sentito il figlio minore e che sia escussi sulle circostanze indicate in Persona_3 narrativa i sig.ri e . Parte_2 Parte_3
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Tanto premesso, la sig.ra così come rappresentata e Controparte_1 difesa, anche alla luce dei motivi sopra esposti chiede
che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, in quanto è venuto meno in modo irreversibile il requisito imprescindibile della condivisione tra le parti.
In particolare,
a) considerato il mancato versamento integrarle e regolare del contributo al mantenimento dei figli, si chiede che in relazione a detto importo sia prevista la trattenuta in busta paga, così da garantirne il corretto adempimento;
b) ordinare al l'immediato cambio di residenza, con riserva di quantificare i Pt_1 danni e/o maggiori costi subiti dalla CP_1
c) considerata l'incapacità di comunicare e condividere le scelte da assumere nei confronti dei minori da parte del nonché l'adozione di atteggiamenti Pt_1 gravemente pregiudizievoli nei confronti di madre e figli, appare opportuno sia disposto un regime di affidamento in esclusiva dei bambini a favore della madre, la
Sig.ra CP_1
Con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione, anche in relazione alla tutela dei minori e all'eventuale richiesta di adozione di misure provvisorie e urgenti.
Con osservanza.
8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. unitamente al coniuge Sig.ra presentava Parte_1 CP_1 ricorso consensuale per la separazione dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la sentenza n. 382/2024 del
27/11/2024, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva fissata udienza a trattazione scritta per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 07/07/2025 la sig.ra revocava il proprio CP_1 consenso alla cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio, illustrando con successiva memoria le ragioni di tale decisione, presa per asseriti gravi fatti intervenuti successivamente alla sentenza di separazione.
Preso atto della revoca del consenso depositata dalla sig.ra il CP_1
Tribunale disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 09/09/2025.
A tale udienza le posizioni delle parti sono apparse totalmente inconciliabili, tant'è vero che lo stesso attore dichiarava di voler procedere a questo punto con una domanda giudiziale, il che rende all'evidenza improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/09/2025
Il Presidente
Massimo De Luca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Presidente rel. Massimo De Luca
Giudice Giorgio Bertola
Giudice Valeria Monti
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5092 2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
08/10/2024
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Segato
E
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Laura Bianchini
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza
In via principale:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO al N. 3 P.
2.s.c. anno 2012.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
3. Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione Controparte_1 sita in Mantova (MN) Piazzale Antonio Gramsci n. 8.
4. Il sig. trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla settimana, Parte_1 nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva.
Verrà garantito al sig. almeno un quotidiano colloquio video- Parte_1 telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle 20:00.
I figli minori, trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di
Natale con la madre ed il periodo di capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre Controparte_1
2 il 31 maggio di ogni anno.
5. La sig.ra provvederà a mantenere solo a suo nome il Controparte_1 contratto di locazione avente ad oggetto la casa coniugale sita in Mantova (MN)
Piazzale Gramsci n. 8.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento dei figli minori e entro il giorno Persona_3 Persona_4
10 (dieci) di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra Controparte_1 già noto al sig. - importo soggetto a rivalutazione secondo
[...] Parte_1 indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2025.
7. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
spese mediche, che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
3 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8. L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altra località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
4 In via subordinata,
qualora il Tribunale ritiene che si debba procedere alla revoca delle condizioni concordate tra le parti si chiede che sia concesso termine per l'integrazione degli atti istruttori e per l'effetto
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio con atto registrato nel Registro degli
[...] Parte_1 atti di Matrimonio del Comune di San Possidonio (MO al N. 3 P.
2.s.c. anno 2012.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento poiché, entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e godono di sufficienti risorse per il proprio sostentamento.
Dichiarare l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il padre Parte_1
La sig.ra trascorrerà con i figli minori due pomeriggi alla Controparte_1 settimana, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, inoltre i figli pernotteranno presso il padre a settimane alternate ovvero un fine settimana presso la madre e uno presso il padre, il quale nel fine settimana di propria spettanza potrà tenerli dal venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica successiva.
Verrà garantito alla sig.ra almeno un quotidiano colloquio Controparte_1 video-telefonico ovvero solamente telefonico, in orario serale, dalle 19:00 alle
20:00.
I figli minori, trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, per l'anno 2024 i figli trascorreranno il periodo di
Natale con la madre ed il periodo di Capodanno con il padre, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese
5 di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
La sig.ra si impegna a versare al sig. a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento dei figli minori e entro il giorno 10 Persona_3 Persona_4
(dieci) di ogni mese la cifra di € 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori mediante bonifico bancario sul c/c intestato al sig. - importo Parte_1 soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre
2025.
La sig.ra si impegna a versare al sig. altresì il Controparte_1 CP_2
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da
Protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale adito, che qui si riporta:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) attività sportive pomeridiane;
spese mediche, che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
6 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, che richiedono il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
L'assegno unico previsto per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno per espresso accordo delle parti.
I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta di identità dei figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire ciascun figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che ciascun genitore qualora dovesse recarsi con i minori all'estero o comunque in altra località per la durata superiore alla giornata comunichi tempestivamente lo spostamento all'altro coniuge.
Con condanna della sig.ra alla condanna al pagamento delle Spese CP_1 di lite.
In via Istruttoria:
7 Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre si chiede fin da ora che venga sentito il figlio minore e che sia escussi sulle circostanze indicate in Persona_3 narrativa i sig.ri e . Parte_2 Parte_3
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Tanto premesso, la sig.ra così come rappresentata e Controparte_1 difesa, anche alla luce dei motivi sopra esposti chiede
che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, in quanto è venuto meno in modo irreversibile il requisito imprescindibile della condivisione tra le parti.
In particolare,
a) considerato il mancato versamento integrarle e regolare del contributo al mantenimento dei figli, si chiede che in relazione a detto importo sia prevista la trattenuta in busta paga, così da garantirne il corretto adempimento;
b) ordinare al l'immediato cambio di residenza, con riserva di quantificare i Pt_1 danni e/o maggiori costi subiti dalla CP_1
c) considerata l'incapacità di comunicare e condividere le scelte da assumere nei confronti dei minori da parte del nonché l'adozione di atteggiamenti Pt_1 gravemente pregiudizievoli nei confronti di madre e figli, appare opportuno sia disposto un regime di affidamento in esclusiva dei bambini a favore della madre, la
Sig.ra CP_1
Con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione, anche in relazione alla tutela dei minori e all'eventuale richiesta di adozione di misure provvisorie e urgenti.
Con osservanza.
8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. unitamente al coniuge Sig.ra presentava Parte_1 CP_1 ricorso consensuale per la separazione dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la sentenza n. 382/2024 del
27/11/2024, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva fissata udienza a trattazione scritta per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 07/07/2025 la sig.ra revocava il proprio CP_1 consenso alla cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio, illustrando con successiva memoria le ragioni di tale decisione, presa per asseriti gravi fatti intervenuti successivamente alla sentenza di separazione.
Preso atto della revoca del consenso depositata dalla sig.ra il CP_1
Tribunale disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 09/09/2025.
A tale udienza le posizioni delle parti sono apparse totalmente inconciliabili, tant'è vero che lo stesso attore dichiarava di voler procedere a questo punto con una domanda giudiziale, il che rende all'evidenza improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/09/2025
Il Presidente
Massimo De Luca
9