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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 1660/2025 promossa da:
- - ass. avv. CARAPELLE (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 16/12/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- con ricorso depositato in data 21.2.2025 la signora si è rivolta al tribunale Pt_1 esponendo di aver ottenuto il pensionamento anticipato a seguito delle dimissioni rese con decorrenza 31.1.2022, lamentando di aver vanamente richiesto il pagamento della prima rata del t.f.s. e chiedendo quindi al tribunale di condannare l a pagarle la CP_1 somma dovuta a tale titolo, pari ad euro di € 46.859,42, ovvero la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre accessori e spese,
- l si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione della domanda “per carenza CP_1 dei requisiti”;
ritenuto che la domanda sia meritevole di accoglimento, considerato che
- la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del comune di
Torino risulta documentata in atti (v. doc. 1 ric);
- la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.s. risulta dalla attestazione del datore di lavoro prodotta in atti (v. doc.2);
- la parte ricorrente ha dunque offerto piena prova della sussistenza del proprio credito;
- l non ha dimostrato di aver estinto l'obbligazione di pagamento posta a suo CP_1 carico e si è limitato ad una contestazione della pretesa avversaria estremamente generica, senza muovere specifici rilievi neppure in merito al quantum debeatur, ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere integralmente accolta e che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate applicando i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (considerata l'estrema semplicità delle questioni trattate) e l'aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis di tale decreto (per il collegamento ai tre documenti allegati al ricorso),
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna l a pagare alla ricorrente la somma di € 46.859,42, CP_1 oltre interessi dalla scadenza di pagamento al saldo, dichiara tenuta e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3291,00 oltre aumento del 10%, I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore dell'avv.
Carapelle.
la giudice
OB AS