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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1615/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3144/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio Di Catania - Casa Comunale 95027 San Gregorio Di Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004996708000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004996708000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.01.2024 la ricorrente Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 293202300004996708000, avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui al ruolo n. 2023/001795 a titolo IMU per gli anni di imposta 2014 e 2015, con la quale si richiedeva il pagamento di € 1.256,00 per imposte ed € 376,00 per sanzioni, oltre interessi e spese postali, per l'importo complessivo di € 1.699,88: la cartella indicava quali atti presupposti gli avvisi di accertamento n. 68 e n. 69 del 14.10.2019 asseritamente notificati il 17.01.2020.
a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha dedotto i seguenti profili di doglianza:
1. Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti n. 68 e n. 69 del 14.10.2019;
2. Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/07 stante l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti: il termine ultimo per la notifica dell'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni era da ritenere il 31 dicembre del quinto anno successivo al verificarsi del presupposto impositivo, vale a dire il 31.12.2019 per l'IMU 2014, ed il 31.12.2020 per l'IMU
2015, mentre la cartella gravata era stata notificata l'11.01.2024, ben oltre il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n. 296/2007;
3. Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 163 della L. n. 296/07, per essere il Comune impositore decaduto dal potere di esercitare la riscossione, non avendo notificato il titolo esecutivo nei termini stabiliti dalla legge: ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. n. 296/2006, per la riscossione dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo;
in mancanza della notifica dell'atto di accertamento, come nel caso in specie, il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta. Con riferimento all'IMU 2014, il termine ultimo per la notifica dell'atto di riscossione sarebbe stato, il terzo anno successivo a quello per cui la tassa era dovuta ovvero il 31.12.2017, mentre con riferimento all'IMU 2015 il termine ultimo sarebbe stato il terzo anno successivo a quello per cui la tassa era dovuta ovvero il 31.12.2018; la contribuente ha poi rilevato che, anche in caso di rituale notifica dell'avviso di accertamento IMU in data
17.01.2020, la decadenza dal potere di riscuotere il tributo si sarebbe comunque verificata posto che il termine ultimo per notificare l'atto di riscossione sarebbe stato il 31.12.2023 e non il giorno 11.01.2024; 4. Erroneità della pretesa in relazione al 2015 per inagibilità dell'immobile e violazione dell'art. 13, comma
3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla Iegge n. 214 del 2011 e dell'art. 53 Cost.: la ricorrente ha rilevato di essere prorietaria di un immobile locato ad un istituto di credito che aveva subito un attentato dinamitardo e che era stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, di talché, intervenuto il parziale sgravio ad opera del Comune, si era integrata la cessata materia del contendere sul punto.
Si è costituita in giudizio Agenzia Delle Entrate Riscossione che ha eccepito unicamente il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio.
Si è altresì costituito il Comune di San Giovanni La Punta contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
La cartella di pagamento n. 29320230004996708000 oggetto del contendere va annullata limitatamente al discarico dell'IMU per l'anno 2015 che il Comune di San Gregorio ha riconosciuto alla contribuente nella misura del 50 % per il fatto che l'immobile inciso dal tributo è stato oggetto di un attentato dinamitardo ed è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione: sul punto concorda anche la difesa del Comune di
San Gregorio che ha avallato le legittime ragioni della contribuente.
Nella rimanente parte la cartella di pagamento n. 29320230004996708000 oggetto del contendere va confermata per il fatto che il il Comune di San Gregorio ha depositato la prova della notifica alla Ricorrente_1 dei due avvisi di accertamento n. 68 e n. 69 del 14.10.2019, notificati il 17 gennaio 2020, notifica che, in uno agli effetti della disciplina adottata dal Legislatore per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale nel triennio 2020-2022, evita sia la prescrizione del tributo che la decadenza dal potere impositivo.
La reciproca socombenza delle parti impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320230004996708000 limitatamente al discarico dell'I.M.U. per l'anno 2015; 2) Conferma nel resto la cartella di pagamento n. 29320230004996708000; 3) Compensa le spese di lite tra le parti. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3144/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio Di Catania - Casa Comunale 95027 San Gregorio Di Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004996708000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004996708000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.01.2024 la ricorrente Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 293202300004996708000, avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui al ruolo n. 2023/001795 a titolo IMU per gli anni di imposta 2014 e 2015, con la quale si richiedeva il pagamento di € 1.256,00 per imposte ed € 376,00 per sanzioni, oltre interessi e spese postali, per l'importo complessivo di € 1.699,88: la cartella indicava quali atti presupposti gli avvisi di accertamento n. 68 e n. 69 del 14.10.2019 asseritamente notificati il 17.01.2020.
a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha dedotto i seguenti profili di doglianza:
1. Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti n. 68 e n. 69 del 14.10.2019;
2. Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/07 stante l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti: il termine ultimo per la notifica dell'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni era da ritenere il 31 dicembre del quinto anno successivo al verificarsi del presupposto impositivo, vale a dire il 31.12.2019 per l'IMU 2014, ed il 31.12.2020 per l'IMU
2015, mentre la cartella gravata era stata notificata l'11.01.2024, ben oltre il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n. 296/2007;
3. Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 163 della L. n. 296/07, per essere il Comune impositore decaduto dal potere di esercitare la riscossione, non avendo notificato il titolo esecutivo nei termini stabiliti dalla legge: ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. n. 296/2006, per la riscossione dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo;
in mancanza della notifica dell'atto di accertamento, come nel caso in specie, il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta. Con riferimento all'IMU 2014, il termine ultimo per la notifica dell'atto di riscossione sarebbe stato, il terzo anno successivo a quello per cui la tassa era dovuta ovvero il 31.12.2017, mentre con riferimento all'IMU 2015 il termine ultimo sarebbe stato il terzo anno successivo a quello per cui la tassa era dovuta ovvero il 31.12.2018; la contribuente ha poi rilevato che, anche in caso di rituale notifica dell'avviso di accertamento IMU in data
17.01.2020, la decadenza dal potere di riscuotere il tributo si sarebbe comunque verificata posto che il termine ultimo per notificare l'atto di riscossione sarebbe stato il 31.12.2023 e non il giorno 11.01.2024; 4. Erroneità della pretesa in relazione al 2015 per inagibilità dell'immobile e violazione dell'art. 13, comma
3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla Iegge n. 214 del 2011 e dell'art. 53 Cost.: la ricorrente ha rilevato di essere prorietaria di un immobile locato ad un istituto di credito che aveva subito un attentato dinamitardo e che era stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, di talché, intervenuto il parziale sgravio ad opera del Comune, si era integrata la cessata materia del contendere sul punto.
Si è costituita in giudizio Agenzia Delle Entrate Riscossione che ha eccepito unicamente il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio.
Si è altresì costituito il Comune di San Giovanni La Punta contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
La cartella di pagamento n. 29320230004996708000 oggetto del contendere va annullata limitatamente al discarico dell'IMU per l'anno 2015 che il Comune di San Gregorio ha riconosciuto alla contribuente nella misura del 50 % per il fatto che l'immobile inciso dal tributo è stato oggetto di un attentato dinamitardo ed è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione: sul punto concorda anche la difesa del Comune di
San Gregorio che ha avallato le legittime ragioni della contribuente.
Nella rimanente parte la cartella di pagamento n. 29320230004996708000 oggetto del contendere va confermata per il fatto che il il Comune di San Gregorio ha depositato la prova della notifica alla Ricorrente_1 dei due avvisi di accertamento n. 68 e n. 69 del 14.10.2019, notificati il 17 gennaio 2020, notifica che, in uno agli effetti della disciplina adottata dal Legislatore per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale nel triennio 2020-2022, evita sia la prescrizione del tributo che la decadenza dal potere impositivo.
La reciproca socombenza delle parti impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320230004996708000 limitatamente al discarico dell'I.M.U. per l'anno 2015; 2) Conferma nel resto la cartella di pagamento n. 29320230004996708000; 3) Compensa le spese di lite tra le parti. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota