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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.13849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1
Nata Milano il 09.08.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Taurianova (RC) il 22.01.1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 3 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data
21.06.2003 (anno 2003 atto n. 99 reg. parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 383/2925 del Tribunale di Milano emessa in data 23.01.2025 e pubblicata in data 29.01.2025 e passata in giudicato, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
tutti i rapporti sono stati regolati dalle parti e con il puntuale adempimento degli accordi di separazione i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trezzano sul Naviglio
(MI) il 21.06.2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1
Nata Milano il 09.08.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Taurianova (RC) il 22.01.1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 3 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data
21.06.2003 (anno 2003 atto n. 99 reg. parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 383/2925 del Tribunale di Milano emessa in data 23.01.2025 e pubblicata in data 29.01.2025 e passata in giudicato, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
tutti i rapporti sono stati regolati dalle parti e con il puntuale adempimento degli accordi di separazione i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico – patrimoniale tra essi pendente, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsivoglia altro titolo o ragione e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trezzano sul Naviglio
(MI) il 21.06.2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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