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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24/09/2025 N. 11350/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Lacarbonara presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Bologna alla via Rizzoli n.7, come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(già ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Controparte_1 CP_2
Sigillò SA e AF BO presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Milano al Corso Monforte, 15 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1/2 -accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo operato da a CP_1 decorrere dal gennaio 2018;
- condanna la società convenuta a ricostituire il superminimo individuale dei ricorrenti nelle misure corrispondente agli assorbimenti operati a far data da gennaio 2018 e dal luglio 2018 oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal gennaio 2018 al settembre 2024 pari a: € 4.345,05 in favore di , € Parte_1
4.150,00 in favore di , € 4.150,00 i favore di , € 4.150,00 in Parte_2 Parte_3 favore di € 4.150,00 in favore di € 5.104,50 in favore di Parte_4 Parte_5
, € 4.150,00 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_6 Parte_7 da dì dovuto sino al saldo, nonché all'integrazione delle somme accantonate a titolo di TFR;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Indica il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
2/2
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24/09/2025 N. 11350/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Lacarbonara presso lo studio della quale hanno eletto domicilio in Bologna alla via Rizzoli n.7, come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(già ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi, Giuseppe Controparte_1 CP_2
Sigillò SA e AF BO presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Milano al Corso Monforte, 15 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1/2 -accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo operato da a CP_1 decorrere dal gennaio 2018;
- condanna la società convenuta a ricostituire il superminimo individuale dei ricorrenti nelle misure corrispondente agli assorbimenti operati a far data da gennaio 2018 e dal luglio 2018 oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal gennaio 2018 al settembre 2024 pari a: € 4.345,05 in favore di , € Parte_1
4.150,00 in favore di , € 4.150,00 i favore di , € 4.150,00 in Parte_2 Parte_3 favore di € 4.150,00 in favore di € 5.104,50 in favore di Parte_4 Parte_5
, € 4.150,00 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_6 Parte_7 da dì dovuto sino al saldo, nonché all'integrazione delle somme accantonate a titolo di TFR;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Indica il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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