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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 490/2024 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Manara e Antonino Pellicanò ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazzale delle Belle Arti
n. 8, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei commissari straordinari dott. avv. Giacomo Gargano e Controparte_3 prof. avv. Paola Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ad integrale riforma della sentenza impugnata N. 1023/2024 del Tribunale di
Torino
In via principale
1 - per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto precedentemente dedotte, respingere la domanda di perché inammissibile e, Controparte_2 comunque, infondata in fatto e in diritto e, pertanto, rigettare l'azione revocatoria proposta in via principale, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., nonché in via subordinata, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F., ed in via ancora più subordinata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la relativa domanda di restituzione in favore Controparte_2 dell'importo complessivo di € 10.756,41 o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art.
1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo con condanna della al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, qui integralmente riproposte come mezzi di prova della parte convenuta, odierna appellante”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
nel merito, in via principale, confermare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, revocare ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 2901 c.c., il pagamento eseguito da di € 10.756,41 in favore di parte appellante e, per l'effetto, CP_4 condannare quest'ultima alla restituzione in favore della Procedura della somma capitale di € 10.756,41, o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al
d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n.
55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della
Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Controparte_2
, conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Torino,
[...] Controparte_1
chiedendo che venisse revocato ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., o in subordine ex art. 67, co. 2, legge fall., o in via ulteriormente subordinata ex art. 2901 c.c., il pagamento eseguito da in favore di nonché la condanna di quest'ultima alla Controparte_5 CP_1 restituzione in favore della procedura, della somma capitale di € 10.756,41, oltre interessi.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che: (i) in data 29.06.2018 aveva stipulato con il contratto di appalto del servizio di pulizia con decorrenza Controparte_6
16.07.2018 e scadenza 16.07.2020; (ii) in data 29.06.2018 aveva subappaltato a parte resistente l'esecuzione del servizio di pulizie presso i punti vendita di a lei CP_4
assegnati; (iii) il subappalto prevedeva la fatturazione del corrispettivo concordato con cadenza mensile ed il relativo pagamento tramite bonifico bancario, previa emissione di apposita fattura, entro 90 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura;
(iv) in data 17.06.2019 aveva ricevuto la notifica di tre istanze di fallimento;
(v) in data
05.08.2019 parte resistente aveva ricevuto un pagamento da di € 10.756,41, CP_4
così che contestualmente estingueva il debito verso sorto in CP_4 CP_2 esecuzione dell'appalto, nonché il debito di quest'ultima verso il subappaltatore, sorto in esecuzione del subappalto e certificato con le fatture del 30.04.2019; (vi) in data
04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della
; (vii) in data 28.05.2020 la aveva presentato istanza di insinuazione CP_2 CP_1 al passivo della ricorrente, venendo ammessa al chirografo per l'importo richiesto, al netto degli importi già ricevuti da (viii) in data 30.07.2020 la ricorrente veniva CP_4
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e in data 20.01.2021 veniva autorizzata ex art. 57 d.lgs. n. 270/1999 l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto dedotto da controparte ed eccependo che: (i) l'azione revocatoria era ormai decaduta, avendo avviato azione giudiziale avente ad oggetto CP_2
l'azione revocatoria in data 03.07.2023, quindi ben oltre il termine di decadenza di tre anni dall'avvio della procedura concorsuale;
(ii) che la domanda di revocazione ex art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. Doveva essere rigettata, in quanto il pagamento effettuato da in favore di non risultava essere stato effettuato con un mezzo CP_4 CP_1
3 “anomalo” (iii) l'azione revocatoria proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, co. 2 legge fall. doveva essere rigettata in quanto alla data del 05.08.2019, non CP_1
poteva essere a conoscenza dello stato di insolvenza di controparte.
Parte convenuta affermava, invero, che l'“irreversibilità” dello stato di insolvenza di si era manifestata solo a seguito dell'inattuabilità del piano industriale CP_2 presentato all'udienza del 20.12.2019 dal nuovo amministratore della società. Inoltre, non erano ravvisabili nella fattispecie elementi indiziari atti a dimostrare la
“consapevolezza” in capo a al momento del pagamento, dell'irreversibilità dello CP_1 stato di insolvenza di . Eccepiva, altresì, che l'azione revocatoria proposta in CP_2 via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2901 c.c. doveva rigettata in quanto la domanda era del tutto immotivata e non provata, non avendo parte ricorrente allegato fatti e riscontri probatori atti a dimostrare la compresenza dei presupposti e delle condizioni di proponibilità dell'azione previsti dalla norma. L'assenza di ogni riferimento ai requisiti del “consilium fraudis” e della “scientia damnis” attestano, infatti, la totale inammissibilità dell'azione revocatoria per insussistenza totale dei presupposti di legge.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 1023/2024, emessa e pubblicata in data 15.02.2024, non notificata, il Tribunale di Torino dichiarava l'inefficacia del pagamento di € 10.756,41 ricevuto da in data 01.08.2019 e condannava la stessa a restituire a Controparte_1
la somma di € 10.756,14 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. CP_2
dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.164,00, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di eccepita decadenza ex art 69 bis l.f. dell'amministrazione straordinaria dall'esercizio dell'azione revocatoria, poiché l'art. 49
d.lgs. n. 270/1999, aveva subordinato l'esercizio delle azioni revocatorie alla necessaria condizione che fosse stata “autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali” e cioè un programma di tipo liquidatorio degli attivi, anziché di ristrutturazione e risanamento della grande impresa in amministrazione straordinaria.
Sulla base dell'interpretazione suddetta, il consolidato orientamento giurisprudenziale riteneva che il termine di prescrizione potesse decorrere solamente dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
, come avveniva in base alla precedente disciplina. Non Parte_1
sussistendo, peraltro, ragione di distinguere tra prescrizione e decadenza, con riguardo
4 al dies a quo del termine, che iniziava a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il termine triennale ex art. 69 – bis l.f. (odierno 170
CCII) doveva computarsi dall'approvazione del programma (20.01.2021), così come era correttamente avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di presunta insussistenza del requisito del pagamento
“anomalo” richiesto dall'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., in quanto la delegazione di pagamento rappresenterebbe in generale un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni, secondo lo stabile e condiviso orientamento di legittimità. Nel caso di specie, peraltro, non vi era ragione di porre in dubbio l'anomalia del meccanismo delegatorio mediante il quale aveva ridotto l'esposizione debitoria nei CP_2
confronti dei subappaltatori, utilizzando il credito verso , in quanto: (i) la Controparte_6
delegazione al committente non era la modalità caratteristica con cui si era svolto il rapporto tra le parti nel periodo anteriore al 2019 e neppure si era consolidata acquistando carattere di normalità in forza di un prolungato utilizzo nel tempo, visto che vi aveva fatto ricorso solo in quell'occasione e dichiaratamente per risolvere CP_2
la sua crisi di liquidità; (ii) il pagamento di aveva estinto debiti già scaduti Controparte_6
da mesi, relativi a prestazioni avvenute tra il dicembre 2018 e il marzo 2019, e aveva ridotto solo parzialmente l'arretrato di , lasciando fuori le competenze del CP_2
mese di aprile 2019 (e successivi), che il subappaltatore non aveva fatturato. Il pagamento non poteva, secondo il Giudice, ritenersi avvenuto nei termini d'uso. Nel caso in esame, perché si potesse avere un uso negoziale pertinente al rapporto era necessario che la prassi fosse iniziata e si fosse consolidata nel periodo anteriore al periodo sospetto. Il Tribunale respingeva, pertanto, l'eccezione, in quanto parte convenuta non aveva provato che la delegazione di pagamento operata da CP_2
ad per il pagamento dei subappaltatori fosse una prassi consolidatasi già prima CP_4
del periodo sospetto;
dal contratto di appalto risultava, al contrario, che i subappaltatori dovessero essere retribuiti l'appaltatrice stessa. Tutto ciò premesso, il pagamento mediante delegazione non poteva qualificarsi come eseguito in termini d'uso e si escludeva, conseguentemente, la normalità del mezzo di pagamento.
In punto “inscientia decoctionis”, il Tribunale riteneva che parte convenuta non avesse provato lo stato di normale esercizio di impresa in capo a;
esistevano, al CP_2
contrario, numerosi elementi in grado di testimoniare lo stato di insolvenza, così come confermato dalla stessa parte convenuta. Era sintomatico di uno stato di crisi non solo la lettera con cui parte convenuta aderiva alla proposta di delegazione, bensì anche le
5 notizie dei giornali on line le quali segnalavano già nel mese di luglio 2019 uno stato di agitazione dei dipendenti della . CP_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torino chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di appello, lamentava il rigetto dell'eccezione d'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine triennale di cui all'art. 69-bis L.F. In particolare, riteneva che l'interpretazione del Tribunale fosse priva di fondamento, in quanto l'istituto della decadenza - a differenza della prescrizione - imponeva l'esercizio del diritto entro il termine fissato dalla legge, che nella specie decorre dalla dichiarazione di insolvenza. I termini indicati dall'art. 69 bis l.f. avevano, in realtà, natura di termini di decadenza e non di prescrizione e senza dubbio si applicavano in relazione all'azione revocatoria ex art 67 l.f. Ne conseguiva che , nel momento in cui CP_2
aveva dato avvio al presente procedimento (03.07.2023), era già decaduta dalla possibilità di avviare le azioni revocatorie oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, avendo reso, nel caso di specie, una motivazione solo apparente.
Per quanto riguardava il presupposto oggettivo dell'anomalia del pagamento, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova a dimostrazione dell'eccezionalità di un pagamento diretto che, al contrario, risultava essere stato concordato tra le parti come mezzo ordinario. Il riferimento a precedenti pagamenti era generico e privo di riscontri e in data 12.07.2017 aveva già disposto la risoluzione anticipata del contratto CP_2
di subappalto con la cui durata era quindi stata brevissima. Il ragionamento del CP_1
Giudice di primo grado appariva contraddittorio e non condivisibile e si limitava al concetto non motivato e smentito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo il quale la delegazione di pagamento è sempre un mezzo anomalo. Il Tribunale non aveva considerato che, nel caso di specie, la società appaltante, obbligandosi ad effettuare il pagamento dei lavori direttamente ai subappaltatori, aveva adempiuto un proprio obbligo, facendo uso di denaro proprio e non della , la quale aveva già CP_2
ceduto il credito al subappaltatore al momento della stipula del contratto.
In merito al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, parte appellante sosteneva che alla data del 05.08.2019 non poteva essere a conoscenza dello stato di insolvenza di , in quanto al momento del pagamento ricevuto da CP_2 CP_4
6 detto stato di insolvenza non era nemmeno ipotizzabile. Nel caso di specie, non trattandosi di un'ipotesi di pagamento eseguito con mezzi anomali, l'onere di provare la conoscenza da parte della dello stato d'insolvenza di gravava, CP_1 CP_2
secondo parte appellante, sulla stessa. Secondo parte appellante la CP_2
cosiddetta notorietà della crisi di era un termine generico e astratto, del CP_2 tutto privo di valenza probatoria. All'epoca dei fatti nulla lasciava prevedere che una società sicuramente solida quale , di rilevo nazionale, aggiudicataria dei più CP_2
importanti appalti pubblici nel settore del Facility Management per immobili ad uso ufficio riguardanti enti di primario rilievo e che dava occupazione ad oltre diecimila lavoratori sull'intero territorio nazionale, sarebbe stata, nell'arco di pochi mesi, dichiarata insolvente. Nel corso del 2019 tutti gli operatori del sistema riponevano piena fiducia nel fatto che avrebbe, da lì a poco, risolto i problemi di liquidità. In CP_2 questo contesto assumeva un importante rilievo, secondo parte appellante, l'atto di cessione dei crediti stipulato da con in data CP_2 Parte_2
12.06.2019, finalizzato al recupero della liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti.
Tale atto pubblico dimostrava che, in data 12.06.2019, l'Istituto bancario cessionario aveva concluso il contratto di cessione “pro soluto” con , sicuro della piena CP_2
solvibilità della cedente, la quale a sua volta aveva dichiarato di non avere a proprio carico alcuna procedura concorsuale. La fiducia accordata dalla a Pt_2 CP_2
era la prova più evidente che, al 12.06.2019, non esistevano elementi atti ad evidenziare la futura dichiarazione di insolvenza di . Secondo parte CP_2 appellante, inoltre, l'inesistenza del requisito soggettivo in capo alla stessa era provata, altresì, dalle vicende che avevano riguardato a partire dall'agosto 2019 fino CP_2
alla data del 4.2.2020. Alla data del 31.10.2019, invero, era stata ceduta ad CP_2 un nuovo proprietario, il quale si era prefissato l'obiettivo della riorganizzazione aziendale, secondo un nuovo piano industriale, nonché il pagamento di tutti i debiti scaduti. Tuttavia, in data 07.01.2020, nell'ambito del procedimento penale n. 6514/19
RGNR la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea aveva disposto il sequestro preventivo in via d'urgenza delle azioni della società detenute al CP_2
100% dalla I.G.I. Investimenti S.r.l. e, successivamente, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società appellata. Il Tribunale di Solo dopo il sequestro delle azioni di , il Tribunale di Torino concludeva che il piano di CP_2
ristrutturazione non era più realizzabile e che, pertanto, doveva essere dichiarato lo stato di insolvenza. Tale circostanza escludeva che parte appellante fosse consapevole
7 dello stato di insolvenza al momento del pagamento oggetto di contestazione, risalente all'agosto del 2019.
Evidenziava, inoltre, come il mercato confidasse pienamente nella solvibilità del gruppo
IT, come si riscontrava dai Report di Crediti SAFE, dai quali si evidenziava che a novembre 2019 il rating di classificazione di merito creditizio di era pari a 57 CP_2
– rischio basso, ed a settembre 2019 era pari a 64 – rischio inesistente.
Si costituiva in giudizio in amministrazione straordinaria, instando Controparte_2
per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, evidenziava come controparte, a sostegno della propria tesi, avesse citato due sentenze di merito (Trib. Di Padova 2851/2015 e Corte
d'App. Mi n. 1814/2022) che rappresentavano due pronunce isolate, contraddette dalla copiosa giurisprudenza di Cassazione, il cui orientamento consolidato e unitario stabiliva che “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario”.
In merito al secondo motivo di gravame, parte appellata contestava l'argomentazione di controparte e sosteneva che i pagamenti diretti ai subappaltatori cui parte appellante faceva riferimento, avvenivano tutti in forza di accordi di delegazione stipulati con tutti nello stesso mese di luglio. Solo le fatture aventi ad oggetto attività svolte da dicembre
2018 a marzo 2019, inoltre, venivano pagate direttamente da e non anche CP_4
quelle per attività svolte antecedentemente, da aprile 2018 a novembre 2018, né quelle per attività svolte dopo, da aprile 2019 in poi, e insinuate dalla stessa parte appellante nel passivo di IT. Come affermato dal Tribunale, risultava pertanto provato che faceva ricorso alla delegazione di pagamento solo in quell'occasione e CP_2
dichiaratamente per risolvere la sua crisi di liquidità.
In merito al requisito della scientia decoctionis, parte appellata affermava che era stata la controparte stessa ad ammettere - in comparsa di primo grado – di aver accettato la delegazione di pagamento considerate le momentanee difficoltà organizzative in cui versava IT (pag. 7) e di essere a conoscenza della crisi di liquidità dovuta ai ritardi dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti (pag.13). Rilevava, inoltre, che nessuna delle circostanze probatorie invocate da controparte integrava gli estremi di una positiva dimostrazione che nel momento in cui era stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona d'ordinaria prudenza e avvedutezza
8 che l'imprenditore si trovava in una condizione di normale esercizio dell'impresa. Non solo, ma sia la notizia dell'acquisto delle azioni di da parte del nuovo CP_2
investitore, sia quella del nuovo piano industriale, potevano far presumere solo un eventuale risanamento di uno stato di insolvenza già in atto.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di appello relativo all'eccezione di parte appellante circa l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria per mancato rispetto del termine triennale di cui all'art. 69-bis L.F. è infondato e va, pertanto, respinto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ex art. 66
L.F. non è soggetta al termine decadenziale triennale ai sensi dell'art. 69 bis L.F., bensì alla prescrizione ordinaria quinquennale disciplinata dagli artt. 2901 e 2904 c.c. Come correttamente statuito anche dal Giudice di primo grado, il termine prescrizionale per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
; la Corte di Cassazione ritiene, infatti, che sarebbe Parte_1
irragionevole applicare nelle ipotesi di revocatoria fallimentare un termine minore rispetto a quello disciplinato per la revocatoria ordinaria, poiché nella prima ipotesi si tutelerebbe un interesse – quello della massa dei creditori – di valenza superiore a quello del singolo creditore privato garantito dalla revocatoria ordinaria (ex multis, Cass.
4244/2019; Cass. 31194/2018; Cass. 8860/2017).
Il secondo motivo di impugnazione inerente alla mancata e contraddittoria motivazione del Tribunale per avere considerato la delegazione di pagamento un mezzo anomalo e per aver ritenuto provato l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla
è infondato e va, pertanto, respinto. Controparte_1
Il Collegio ritiene che la questione di diritto dirimente nel caso di specie sia la qualifica del mezzo di pagamento della delegazione all'interno dell'azione revocatoria, la cui anomalia comporterebbe l'accoglimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Anzitutto, è necessario premettere che la delegazione di pagamento non rappresenta automaticamente un metodo di pagamento anomalo, essendo necessario verificare volta per volta il rapporto intercorso tra le diverse parti in causa, senza tralasciare che –
9 in ipotesi di rapporti di contratto di appalto – la delegazione non adempie alla medesima finalità ricoperta nei casi di rapporti intercorrenti tra singoli privati. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione “il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, pertanto, non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ma può esserlo in ragione delle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte e del relativo contesto economico/commerciale” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che nei rapporti intercorsi tra società appaltante, società appaltatrice e società subappaltatrice, la delegazione di pagamento non costituisse un ordinario e consueto mezzo di adempimento tra le parti: la circostanza per cui l'utilizzo dell'istituto non fosse espressamente vietato dal contratto di appalto non è, di per sé, sufficiente ad accertarne la normalità nelle pratiche commerciali oggetto di controversia.
Il contratto di subappalto, invero, prevedeva il pagamento delle prestazioni mediante disposizione di bonifico direttamente dall'appaltatrice a favore della subappaltatrice, previa emissione della relativa fattura. L'adempimento delle prestazioni svolte dalla subappaltatrice mediante delegazione di pagamento direttamente dalla stazione appaltante, avvenute a partire dal 05.08.2019 (ben un anno dopo rispetto la stipulazione del contratto di subappalto, avvenuto in data 29.06.2018), non può che ritenersi un mezzo di pagamento anomalo, in quanto estraneo agli ordinari metodi di adempimento abitualmente utilizzati tra le parti. Secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, invero, l'anomalia disciplinata dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. “si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere normalmente il proprio debito” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
La normalità della delegazione di pagamento non può essere confermata, come sostiene parte appellante, da una lettura generica dell'istituto all'interno delle comuni pratiche commerciali: è fondamentale, infatti, calare la delegazione nel contesto specifico della causa in esame, dal quale emerge chiaramente l'anomalia del mezzo, il cui utilizzo non si sarebbe reso necessario, se la società appaltatrice avesse avuto a disposizione la liquidità sufficiente ad adempiere alla propria prestazione nei confronti
10 della subappaltatrice, mediante la modalità di pagamento contrattualmente stipulata tra le parti.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti per l'applicazione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Avendo esaminato e provato la qualifica della delegazione di pagamento quale mezzo anomalo nella presente controversia, risulta superflua ed assorbita l'ulteriore disamina circa la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla società appellante.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1023/2024 del Tribunale di Torino, emessa e
[...]
pubblicata in data 15.02.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per Controparte_2 fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 490/2024 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Manara e Antonino Pellicanò ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazzale delle Belle Arti
n. 8, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei commissari straordinari dott. avv. Giacomo Gargano e Controparte_3 prof. avv. Paola Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ad integrale riforma della sentenza impugnata N. 1023/2024 del Tribunale di
Torino
In via principale
1 - per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto precedentemente dedotte, respingere la domanda di perché inammissibile e, Controparte_2 comunque, infondata in fatto e in diritto e, pertanto, rigettare l'azione revocatoria proposta in via principale, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., nonché in via subordinata, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F., ed in via ancora più subordinata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la relativa domanda di restituzione in favore Controparte_2 dell'importo complessivo di € 10.756,41 o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art.
1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo con condanna della al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, qui integralmente riproposte come mezzi di prova della parte convenuta, odierna appellante”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
nel merito, in via principale, confermare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, revocare ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 2901 c.c., il pagamento eseguito da di € 10.756,41 in favore di parte appellante e, per l'effetto, CP_4 condannare quest'ultima alla restituzione in favore della Procedura della somma capitale di € 10.756,41, o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al
d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n.
55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della
Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la Controparte_2
, conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Torino,
[...] Controparte_1
chiedendo che venisse revocato ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., o in subordine ex art. 67, co. 2, legge fall., o in via ulteriormente subordinata ex art. 2901 c.c., il pagamento eseguito da in favore di nonché la condanna di quest'ultima alla Controparte_5 CP_1 restituzione in favore della procedura, della somma capitale di € 10.756,41, oltre interessi.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che: (i) in data 29.06.2018 aveva stipulato con il contratto di appalto del servizio di pulizia con decorrenza Controparte_6
16.07.2018 e scadenza 16.07.2020; (ii) in data 29.06.2018 aveva subappaltato a parte resistente l'esecuzione del servizio di pulizie presso i punti vendita di a lei CP_4
assegnati; (iii) il subappalto prevedeva la fatturazione del corrispettivo concordato con cadenza mensile ed il relativo pagamento tramite bonifico bancario, previa emissione di apposita fattura, entro 90 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura;
(iv) in data 17.06.2019 aveva ricevuto la notifica di tre istanze di fallimento;
(v) in data
05.08.2019 parte resistente aveva ricevuto un pagamento da di € 10.756,41, CP_4
così che contestualmente estingueva il debito verso sorto in CP_4 CP_2 esecuzione dell'appalto, nonché il debito di quest'ultima verso il subappaltatore, sorto in esecuzione del subappalto e certificato con le fatture del 30.04.2019; (vi) in data
04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della
; (vii) in data 28.05.2020 la aveva presentato istanza di insinuazione CP_2 CP_1 al passivo della ricorrente, venendo ammessa al chirografo per l'importo richiesto, al netto degli importi già ricevuti da (viii) in data 30.07.2020 la ricorrente veniva CP_4
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e in data 20.01.2021 veniva autorizzata ex art. 57 d.lgs. n. 270/1999 l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto dedotto da controparte ed eccependo che: (i) l'azione revocatoria era ormai decaduta, avendo avviato azione giudiziale avente ad oggetto CP_2
l'azione revocatoria in data 03.07.2023, quindi ben oltre il termine di decadenza di tre anni dall'avvio della procedura concorsuale;
(ii) che la domanda di revocazione ex art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. Doveva essere rigettata, in quanto il pagamento effettuato da in favore di non risultava essere stato effettuato con un mezzo CP_4 CP_1
3 “anomalo” (iii) l'azione revocatoria proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, co. 2 legge fall. doveva essere rigettata in quanto alla data del 05.08.2019, non CP_1
poteva essere a conoscenza dello stato di insolvenza di controparte.
Parte convenuta affermava, invero, che l'“irreversibilità” dello stato di insolvenza di si era manifestata solo a seguito dell'inattuabilità del piano industriale CP_2 presentato all'udienza del 20.12.2019 dal nuovo amministratore della società. Inoltre, non erano ravvisabili nella fattispecie elementi indiziari atti a dimostrare la
“consapevolezza” in capo a al momento del pagamento, dell'irreversibilità dello CP_1 stato di insolvenza di . Eccepiva, altresì, che l'azione revocatoria proposta in CP_2 via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2901 c.c. doveva rigettata in quanto la domanda era del tutto immotivata e non provata, non avendo parte ricorrente allegato fatti e riscontri probatori atti a dimostrare la compresenza dei presupposti e delle condizioni di proponibilità dell'azione previsti dalla norma. L'assenza di ogni riferimento ai requisiti del “consilium fraudis” e della “scientia damnis” attestano, infatti, la totale inammissibilità dell'azione revocatoria per insussistenza totale dei presupposti di legge.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 1023/2024, emessa e pubblicata in data 15.02.2024, non notificata, il Tribunale di Torino dichiarava l'inefficacia del pagamento di € 10.756,41 ricevuto da in data 01.08.2019 e condannava la stessa a restituire a Controparte_1
la somma di € 10.756,14 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. CP_2
dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.164,00, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di eccepita decadenza ex art 69 bis l.f. dell'amministrazione straordinaria dall'esercizio dell'azione revocatoria, poiché l'art. 49
d.lgs. n. 270/1999, aveva subordinato l'esercizio delle azioni revocatorie alla necessaria condizione che fosse stata “autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali” e cioè un programma di tipo liquidatorio degli attivi, anziché di ristrutturazione e risanamento della grande impresa in amministrazione straordinaria.
Sulla base dell'interpretazione suddetta, il consolidato orientamento giurisprudenziale riteneva che il termine di prescrizione potesse decorrere solamente dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
, come avveniva in base alla precedente disciplina. Non Parte_1
sussistendo, peraltro, ragione di distinguere tra prescrizione e decadenza, con riguardo
4 al dies a quo del termine, che iniziava a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il termine triennale ex art. 69 – bis l.f. (odierno 170
CCII) doveva computarsi dall'approvazione del programma (20.01.2021), così come era correttamente avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di presunta insussistenza del requisito del pagamento
“anomalo” richiesto dall'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., in quanto la delegazione di pagamento rappresenterebbe in generale un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni, secondo lo stabile e condiviso orientamento di legittimità. Nel caso di specie, peraltro, non vi era ragione di porre in dubbio l'anomalia del meccanismo delegatorio mediante il quale aveva ridotto l'esposizione debitoria nei CP_2
confronti dei subappaltatori, utilizzando il credito verso , in quanto: (i) la Controparte_6
delegazione al committente non era la modalità caratteristica con cui si era svolto il rapporto tra le parti nel periodo anteriore al 2019 e neppure si era consolidata acquistando carattere di normalità in forza di un prolungato utilizzo nel tempo, visto che vi aveva fatto ricorso solo in quell'occasione e dichiaratamente per risolvere CP_2
la sua crisi di liquidità; (ii) il pagamento di aveva estinto debiti già scaduti Controparte_6
da mesi, relativi a prestazioni avvenute tra il dicembre 2018 e il marzo 2019, e aveva ridotto solo parzialmente l'arretrato di , lasciando fuori le competenze del CP_2
mese di aprile 2019 (e successivi), che il subappaltatore non aveva fatturato. Il pagamento non poteva, secondo il Giudice, ritenersi avvenuto nei termini d'uso. Nel caso in esame, perché si potesse avere un uso negoziale pertinente al rapporto era necessario che la prassi fosse iniziata e si fosse consolidata nel periodo anteriore al periodo sospetto. Il Tribunale respingeva, pertanto, l'eccezione, in quanto parte convenuta non aveva provato che la delegazione di pagamento operata da CP_2
ad per il pagamento dei subappaltatori fosse una prassi consolidatasi già prima CP_4
del periodo sospetto;
dal contratto di appalto risultava, al contrario, che i subappaltatori dovessero essere retribuiti l'appaltatrice stessa. Tutto ciò premesso, il pagamento mediante delegazione non poteva qualificarsi come eseguito in termini d'uso e si escludeva, conseguentemente, la normalità del mezzo di pagamento.
In punto “inscientia decoctionis”, il Tribunale riteneva che parte convenuta non avesse provato lo stato di normale esercizio di impresa in capo a;
esistevano, al CP_2
contrario, numerosi elementi in grado di testimoniare lo stato di insolvenza, così come confermato dalla stessa parte convenuta. Era sintomatico di uno stato di crisi non solo la lettera con cui parte convenuta aderiva alla proposta di delegazione, bensì anche le
5 notizie dei giornali on line le quali segnalavano già nel mese di luglio 2019 uno stato di agitazione dei dipendenti della . CP_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torino chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di appello, lamentava il rigetto dell'eccezione d'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine triennale di cui all'art. 69-bis L.F. In particolare, riteneva che l'interpretazione del Tribunale fosse priva di fondamento, in quanto l'istituto della decadenza - a differenza della prescrizione - imponeva l'esercizio del diritto entro il termine fissato dalla legge, che nella specie decorre dalla dichiarazione di insolvenza. I termini indicati dall'art. 69 bis l.f. avevano, in realtà, natura di termini di decadenza e non di prescrizione e senza dubbio si applicavano in relazione all'azione revocatoria ex art 67 l.f. Ne conseguiva che , nel momento in cui CP_2
aveva dato avvio al presente procedimento (03.07.2023), era già decaduta dalla possibilità di avviare le azioni revocatorie oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, avendo reso, nel caso di specie, una motivazione solo apparente.
Per quanto riguardava il presupposto oggettivo dell'anomalia del pagamento, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova a dimostrazione dell'eccezionalità di un pagamento diretto che, al contrario, risultava essere stato concordato tra le parti come mezzo ordinario. Il riferimento a precedenti pagamenti era generico e privo di riscontri e in data 12.07.2017 aveva già disposto la risoluzione anticipata del contratto CP_2
di subappalto con la cui durata era quindi stata brevissima. Il ragionamento del CP_1
Giudice di primo grado appariva contraddittorio e non condivisibile e si limitava al concetto non motivato e smentito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo il quale la delegazione di pagamento è sempre un mezzo anomalo. Il Tribunale non aveva considerato che, nel caso di specie, la società appaltante, obbligandosi ad effettuare il pagamento dei lavori direttamente ai subappaltatori, aveva adempiuto un proprio obbligo, facendo uso di denaro proprio e non della , la quale aveva già CP_2
ceduto il credito al subappaltatore al momento della stipula del contratto.
In merito al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, parte appellante sosteneva che alla data del 05.08.2019 non poteva essere a conoscenza dello stato di insolvenza di , in quanto al momento del pagamento ricevuto da CP_2 CP_4
6 detto stato di insolvenza non era nemmeno ipotizzabile. Nel caso di specie, non trattandosi di un'ipotesi di pagamento eseguito con mezzi anomali, l'onere di provare la conoscenza da parte della dello stato d'insolvenza di gravava, CP_1 CP_2
secondo parte appellante, sulla stessa. Secondo parte appellante la CP_2
cosiddetta notorietà della crisi di era un termine generico e astratto, del CP_2 tutto privo di valenza probatoria. All'epoca dei fatti nulla lasciava prevedere che una società sicuramente solida quale , di rilevo nazionale, aggiudicataria dei più CP_2
importanti appalti pubblici nel settore del Facility Management per immobili ad uso ufficio riguardanti enti di primario rilievo e che dava occupazione ad oltre diecimila lavoratori sull'intero territorio nazionale, sarebbe stata, nell'arco di pochi mesi, dichiarata insolvente. Nel corso del 2019 tutti gli operatori del sistema riponevano piena fiducia nel fatto che avrebbe, da lì a poco, risolto i problemi di liquidità. In CP_2 questo contesto assumeva un importante rilievo, secondo parte appellante, l'atto di cessione dei crediti stipulato da con in data CP_2 Parte_2
12.06.2019, finalizzato al recupero della liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti.
Tale atto pubblico dimostrava che, in data 12.06.2019, l'Istituto bancario cessionario aveva concluso il contratto di cessione “pro soluto” con , sicuro della piena CP_2
solvibilità della cedente, la quale a sua volta aveva dichiarato di non avere a proprio carico alcuna procedura concorsuale. La fiducia accordata dalla a Pt_2 CP_2
era la prova più evidente che, al 12.06.2019, non esistevano elementi atti ad evidenziare la futura dichiarazione di insolvenza di . Secondo parte CP_2 appellante, inoltre, l'inesistenza del requisito soggettivo in capo alla stessa era provata, altresì, dalle vicende che avevano riguardato a partire dall'agosto 2019 fino CP_2
alla data del 4.2.2020. Alla data del 31.10.2019, invero, era stata ceduta ad CP_2 un nuovo proprietario, il quale si era prefissato l'obiettivo della riorganizzazione aziendale, secondo un nuovo piano industriale, nonché il pagamento di tutti i debiti scaduti. Tuttavia, in data 07.01.2020, nell'ambito del procedimento penale n. 6514/19
RGNR la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea aveva disposto il sequestro preventivo in via d'urgenza delle azioni della società detenute al CP_2
100% dalla I.G.I. Investimenti S.r.l. e, successivamente, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società appellata. Il Tribunale di Solo dopo il sequestro delle azioni di , il Tribunale di Torino concludeva che il piano di CP_2
ristrutturazione non era più realizzabile e che, pertanto, doveva essere dichiarato lo stato di insolvenza. Tale circostanza escludeva che parte appellante fosse consapevole
7 dello stato di insolvenza al momento del pagamento oggetto di contestazione, risalente all'agosto del 2019.
Evidenziava, inoltre, come il mercato confidasse pienamente nella solvibilità del gruppo
IT, come si riscontrava dai Report di Crediti SAFE, dai quali si evidenziava che a novembre 2019 il rating di classificazione di merito creditizio di era pari a 57 CP_2
– rischio basso, ed a settembre 2019 era pari a 64 – rischio inesistente.
Si costituiva in giudizio in amministrazione straordinaria, instando Controparte_2
per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, evidenziava come controparte, a sostegno della propria tesi, avesse citato due sentenze di merito (Trib. Di Padova 2851/2015 e Corte
d'App. Mi n. 1814/2022) che rappresentavano due pronunce isolate, contraddette dalla copiosa giurisprudenza di Cassazione, il cui orientamento consolidato e unitario stabiliva che “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario”.
In merito al secondo motivo di gravame, parte appellata contestava l'argomentazione di controparte e sosteneva che i pagamenti diretti ai subappaltatori cui parte appellante faceva riferimento, avvenivano tutti in forza di accordi di delegazione stipulati con tutti nello stesso mese di luglio. Solo le fatture aventi ad oggetto attività svolte da dicembre
2018 a marzo 2019, inoltre, venivano pagate direttamente da e non anche CP_4
quelle per attività svolte antecedentemente, da aprile 2018 a novembre 2018, né quelle per attività svolte dopo, da aprile 2019 in poi, e insinuate dalla stessa parte appellante nel passivo di IT. Come affermato dal Tribunale, risultava pertanto provato che faceva ricorso alla delegazione di pagamento solo in quell'occasione e CP_2
dichiaratamente per risolvere la sua crisi di liquidità.
In merito al requisito della scientia decoctionis, parte appellata affermava che era stata la controparte stessa ad ammettere - in comparsa di primo grado – di aver accettato la delegazione di pagamento considerate le momentanee difficoltà organizzative in cui versava IT (pag. 7) e di essere a conoscenza della crisi di liquidità dovuta ai ritardi dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti (pag.13). Rilevava, inoltre, che nessuna delle circostanze probatorie invocate da controparte integrava gli estremi di una positiva dimostrazione che nel momento in cui era stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona d'ordinaria prudenza e avvedutezza
8 che l'imprenditore si trovava in una condizione di normale esercizio dell'impresa. Non solo, ma sia la notizia dell'acquisto delle azioni di da parte del nuovo CP_2
investitore, sia quella del nuovo piano industriale, potevano far presumere solo un eventuale risanamento di uno stato di insolvenza già in atto.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di appello relativo all'eccezione di parte appellante circa l'intervenuta decadenza dell'azione revocatoria per mancato rispetto del termine triennale di cui all'art. 69-bis L.F. è infondato e va, pertanto, respinto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ex art. 66
L.F. non è soggetta al termine decadenziale triennale ai sensi dell'art. 69 bis L.F., bensì alla prescrizione ordinaria quinquennale disciplinata dagli artt. 2901 e 2904 c.c. Come correttamente statuito anche dal Giudice di primo grado, il termine prescrizionale per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
; la Corte di Cassazione ritiene, infatti, che sarebbe Parte_1
irragionevole applicare nelle ipotesi di revocatoria fallimentare un termine minore rispetto a quello disciplinato per la revocatoria ordinaria, poiché nella prima ipotesi si tutelerebbe un interesse – quello della massa dei creditori – di valenza superiore a quello del singolo creditore privato garantito dalla revocatoria ordinaria (ex multis, Cass.
4244/2019; Cass. 31194/2018; Cass. 8860/2017).
Il secondo motivo di impugnazione inerente alla mancata e contraddittoria motivazione del Tribunale per avere considerato la delegazione di pagamento un mezzo anomalo e per aver ritenuto provato l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla
è infondato e va, pertanto, respinto. Controparte_1
Il Collegio ritiene che la questione di diritto dirimente nel caso di specie sia la qualifica del mezzo di pagamento della delegazione all'interno dell'azione revocatoria, la cui anomalia comporterebbe l'accoglimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Anzitutto, è necessario premettere che la delegazione di pagamento non rappresenta automaticamente un metodo di pagamento anomalo, essendo necessario verificare volta per volta il rapporto intercorso tra le diverse parti in causa, senza tralasciare che –
9 in ipotesi di rapporti di contratto di appalto – la delegazione non adempie alla medesima finalità ricoperta nei casi di rapporti intercorrenti tra singoli privati. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione “il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, pertanto, non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ma può esserlo in ragione delle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte e del relativo contesto economico/commerciale” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che nei rapporti intercorsi tra società appaltante, società appaltatrice e società subappaltatrice, la delegazione di pagamento non costituisse un ordinario e consueto mezzo di adempimento tra le parti: la circostanza per cui l'utilizzo dell'istituto non fosse espressamente vietato dal contratto di appalto non è, di per sé, sufficiente ad accertarne la normalità nelle pratiche commerciali oggetto di controversia.
Il contratto di subappalto, invero, prevedeva il pagamento delle prestazioni mediante disposizione di bonifico direttamente dall'appaltatrice a favore della subappaltatrice, previa emissione della relativa fattura. L'adempimento delle prestazioni svolte dalla subappaltatrice mediante delegazione di pagamento direttamente dalla stazione appaltante, avvenute a partire dal 05.08.2019 (ben un anno dopo rispetto la stipulazione del contratto di subappalto, avvenuto in data 29.06.2018), non può che ritenersi un mezzo di pagamento anomalo, in quanto estraneo agli ordinari metodi di adempimento abitualmente utilizzati tra le parti. Secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, invero, l'anomalia disciplinata dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. “si focalizza espressamente sul “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere normalmente il proprio debito” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
La normalità della delegazione di pagamento non può essere confermata, come sostiene parte appellante, da una lettura generica dell'istituto all'interno delle comuni pratiche commerciali: è fondamentale, infatti, calare la delegazione nel contesto specifico della causa in esame, dal quale emerge chiaramente l'anomalia del mezzo, il cui utilizzo non si sarebbe reso necessario, se la società appaltatrice avesse avuto a disposizione la liquidità sufficiente ad adempiere alla propria prestazione nei confronti
10 della subappaltatrice, mediante la modalità di pagamento contrattualmente stipulata tra le parti.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti per l'applicazione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.
Avendo esaminato e provato la qualifica della delegazione di pagamento quale mezzo anomalo nella presente controversia, risulta superflua ed assorbita l'ulteriore disamina circa la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla società appellante.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1023/2024 del Tribunale di Torino, emessa e
[...]
pubblicata in data 15.02.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per Controparte_2 fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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