Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. GROSSO C.F._3
ANTONIETTA MARCELLA
Appellanti nei confronti di:
N.Q. DI IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. (P.Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. SCHIFANO SABINA
Appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
parte appellante: “CHIEDE all'Ill.ma Corte in via principale: - accogliere il
- conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat Punto non identificato, in ordine alla causazione del sinistro avvenuto in data 07/05/2014 ai danni del de cuius Per_1
e per l'effetto, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
[...]
sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale di Agrigento per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e condannare la Controparte_2
quale impresa designata nella gestione dei danni dal fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti dagli odierni appellanti ovvero degli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali sulle somme loro dovute a far tempo dal verificarsi dell'evento, nonché la rivalutazione monetaria calcolata sulle medesime somme;
- che vengano ammessi i mezzi istruttori così come precedentemente indicati nell'atto di appello. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, che la causa venga posta in decisione ed assegnarsi termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di repliche, ex artt.352-190 c.p.c. Condannare la parte appellata alla refusione delle spese di lite, diritti, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.”;
società appellata: “PIACCIA ALL'ON. CORTE D'APPELLO ADITA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE:
1. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art.342- comma
1, c.p.c.; 2. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art.348- bis c.p.c.; 3. Rigettare la richiesta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorità della sentenza impugnata per carenza dei presupposti;
NEL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 MERITO:
4. Rigettare l'appello che qui si contrasta perché infondato in fatto e in diritto con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
5.
Condannare gli appellanti alle spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali
e oneri accessori. Si oppone a eventuale reiterazione della richiesta di CTU sulla dinamica perché meramente esplorativa e mai formulata in primo grado. Si oppone
a eventuale reiterazione della richiesta di CTU sulla dinamica perché meramente esplorativa e mai formulata in primo grado.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5/2/2020 , Parte_1 Parte_2
e – anche quali eredi di – hanno proposto appello Parte_3 Persona_1
avverso la sentenza n. 951/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 10/7/2019, con cui
è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale mortale nei confronti di n.q. di Impresa Designata dal Controparte_2
F.G.V.S., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, di Impresa Designata dal Controparte_3
F.G.V.S. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze degli appellanti.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 13 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, , Parte_1
e – in qualità di eredi di (la prima Parte_2 Parte_3 Persona_1
quale coniuge, gli altri quali figli) – avevano chiesto, ad Controparte_2
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. (di seguito, per brevità,
[...] CP_2
n.q.), il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 7 maggio
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 2014. Avevano narrato gli attori che, mentre stava percorrendo, alla guida dell'autoveicolo Peugeot 206 tg. CN817RX, la “SS 115 con direzione Agrigento”, alle ore 11:30 circa, il loro congiunto si vide “tagliare la strada” da Persona_1
un'autovettura in seguito dileguatasi, perdendo il controllo del mezzo e decedendo sul posto. Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che gli attori non avevano assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sul danno derivatogli), come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Agrigento.
Col gravame, gli appellanti contestano le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere i danneggiati fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento: evidenziano invece l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quale responsabile del sinistro stradale il conducente dell'autovettura rimasta non identificata) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Il gravame risulta però infondato nel merito, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale ricordare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n°
5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, che nel transitare sulla SS115, avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa da alla guida della propria Persona_1
autovettura, cagionando la perdita del controllo del mezzo, il violento urto con conseguenze letali per costui.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure,
[...]
e non hanno raggiunto prova Parte_1 Parte_2 Parte_3
in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e, dunque, sulla responsabilità del conducente di veicolo rimasto non identificato, come correttamente statuito dal primo giudice.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti contestano il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: precisamente, si dolgono del vaglio della testimonianza resa dal teste , evidenziando alcune circostanze Testimone_1
che sarebbero coerenti a quanto narrato dal teste (cioè che si è verificato “un sinistro mortale la cui causa non è nota e, quindi, lasciando presumere la presenza di cause terze quali la presenza di una autovettura sconosciuta che abbia provocato
l'incidente” e che “il sinistro stradale che ha prodotto la morte del sig. Per_1
è dipeso dall'aver evitato un ostacolo postosi innanzi la sua corsia di
[...]
marcia che lo ha costretto improvvisamente a sterzare per evitarlo e che, data la configurazione stradale in quel tratto di strada – consistente in un rettilineo e ampia
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 – non poteva non essere una auto proveniente da senso opposto), e si dolgono pure del vaglio della documentazione prodotta.
Segnatamente, quanto addotto si incentra essenzialmente sulla attendibilità del teste, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere non provata la tesi degli odierni appellanti. Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass. n.15712/2010).
Incidono sulla attendibilità del teste, asseritamente presente sui luoghi, le numerose imprecisioni e contraddizioni nelle sue dichiarazioni, con alcune circostanze in evidente contrasto con le altre risultanze.
Segnatamente, ebbe a riferire, pochi giorni dopo il sinistro, Testimone_1
alla Polizia Stradale di Sciacca di aver avuto conoscenza dell'incidente “dopo circa due o tre giorni dall'evento”, mentre si trovava “all'interno di un bar sito nella via
Selinunte di Partanna (TP)”, e di aver quindi ricordato che “il giorno 07/05/2014, verso le ore 11,00, alla guida dell'autocarro Fiat Fiorino targato SP.279495, di proprietà di mio padre, percorrevo la SS.115 con direzione di marcia verso
Agrigento (…). Giunto nei pressi del bivio per Montallegro, notavo una Fiat Punto di colore bianco, (…) proveniente dalla direzione di marcia opposta alla mia, che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 circolava con andamento indeciso e che da destra si portava verso sinistra e viceversa. Allo scopo di evitare possibili incidenti, mi spostavo quanto più possibile vicino al margine destro della strada, mentre la predetta autovettura mi incrociava allontanandosi, dallo specchietto retrovisore notavo che la stessa invadeva di nuovo la corsia di marcia di sinistra, perdendola subito dopo di vista. Preciso che (…) nella marcia, ero seguito da un bel po' da un'autovettura di colore grigio chiaro di cui non ricordo il tipo o il modello, ma che avrebbe potuto essere intralciata dalla condotta di guida dell'autovettura Fiat Punto” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 24/5/2014).
Invece, escusso nel giudizio di primo grado, il teste ha dichiarato che “guardando dallo specchio retrovisore laterale, ho visto l'attimo in cui la Punto si è scontrata con l'auto grigia che seguiva, dietro di me, il mio stesso senso di marcia;
l'impatto è avvenuto sulla corsia della macchina grigia, la quale era stata invasa dalla Fiat
Punto; dopo la collisione la macchina grigia ha arrestato la sua corsa impattando su un palo posto sulla estremità sinistra della carreggiata;
io non ho prestato soccorso al conducente della vettura perché sono stato preso da panico;
però in quella circostanza, si fermò un pullman e altre macchine curandosi di chiamare i soccorsi”, precisando che “dopo aver assistito al sinistro ho percorso un po' di strada perché
c'era una curva, per poi tornare indietro per verificare quanto era accaduto”.
Inoltre, ha confermato di aver reso le dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni rese alla Polizia Stradale di Sciacca, precisando di essersi recato spontaneamente alla Polizia “dopo qualche giorno dall'incidente, dopo aver appreso dai giornali quanto era accaduto”, e ha pure affermato che “non ricordo se in sede di sommarie informazioni ho detto alla Polizia di avere assistito all'impatto”
(cfr. verbale di udienza del 4/12/2018).
Dal confronto tra le dichiarazioni rese nei due diversi momenti emergono, come anticipato, numerose contraddizioni e imprecisioni, tali da non poter ritenere attendibile la deposizione del teste: dal verbale di sommarie informazioni emerge
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 infatti che quest'ultimo abbia avuto conoscenza dell'incidente dopo qualche giorno, mentre in sede di escussione testimoniale in giudizio ha riferito di aver assistito al sinistro.
Quanto al vaglio della documentazione prodotta dagli appellanti a sostegno della propria pretesa, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
eccepiscono che “la sentenza non ha dato alcun conto della documentazione allegata agli atti”, quali il rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Sciacca, la documentazione sanitaria fornita dal 118 e la denuncia-querela del 30/6/2014.
Vale sul punto richiamare Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016,
n. 1325, secondo cui “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”.
Tanto considerato, la documentazione prodotta dagli appellanti non è idonea a provare la descritta dinamica del sinistro.
E prima ancora, deve osservarsi che la stessa descrizione prospettata dai congiunti del risultava differente da quanto poi narrato dal teste: già nella Per_1
“querela/denuncia” presentata il 30/6/2014, e nella quale si fa riferimento a narrazione desumibile da testata giornalistica, si parla di “manovra incauta” di altro automobilista che avrebbe 'tagliato' la strada al , il quale avrebbe effettuato Per_1
“una manovra di fortuna , per evitare uno scontro frontale”: mentre nell'estratto dell'articolo di stampa viene dato conto di una prima versione secondo cui il sinistro avrebbe avuto origine da perdita di controlla a causa di un malore e che solo nei giorni successivi sarebbe emersa la presenza di un teste.
Ma al di là di ciò, vale rilevare che nel documento redatto dalla Polizia Stradale di
Sciacca si parla di “incidente stradale autonomo con esito mortale, avvenuto il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 giorno 07/05/2014, verso le ore 11:40, sulla SS.115 (…). Testi: nessuno si è dichiarato tale” (cfr. pagg. 1-2, documento del 20/5/2014).
Inoltre, dalla documentazione sanitaria della Centrale Operativa 118 emerge il decesso di “in seguito ad incidente stradale senza coinvolgimento di Persona_1
altre vetture o persone, per presumibile perdita di controllo del mezzo, da causa non nota” (cfr. pag. 7, fascicolo primo grado, allegato all'atto di appello).
Infine, quanto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio diretta (in questa sede) a ricostruire la dinamica del sinistro, essa non merita accoglimento. Vale ricordare che la Suprema Corte ha di recente ribadito che “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio” e che “per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, (…) non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/9/2023 n. 26048). Nel caso di specie, neppure è chiarito quali specifici temi di indagine demandare all'esperto, né se vi siano elementi (ad esempio, tracce sul veicolo del , del quale peraltro non è chiarita la sorte) non vagliati in sede Per_1
penale o non esaminati adeguatamente.
Alla luce delle considerazioni svolte, in definitiva non è emersa prova che il sinistro si sia verificato a causa della condotta del conducente di autovettura non identificata: pertanto, il gravame risulta infondato e deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado, risultando confermata la soccombenza di e Parte_1 Parte_2 [...]
per il presente grado vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, Pt_3
con la liquidazione come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione del 5/2/2020 avverso la sentenza n.951/2019 Parte_3
resa dal Tribunale di Agrigento il 10/7/2019.
Condanna e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_2
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., liquidate in complessivi € 4.200,00,
[...]
per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 15 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10