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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. DI AN,
all'esito dell'udienza del 02/12/2025, così come sostituita ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1500/2018 R.G., vertente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Agata di Militello, via Medici n. 18
(p. iva , ed ivi elettivamente domiciliata in via Peschiera, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
IA FI Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.. ), Controparte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Spirito Santo n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Riolo
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 372/2018, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 870/2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009 n. 69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Ai fini di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione del 3 settembre 2018 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 372/2018, emesso dal Tribunale di Patti
[...]
nel procedimento RGN 870/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 9.183,00, oltre interessi e spese, per gli utili non distribuiti e spettanti al socio . Parte_2
In particolare contestava in rito la competenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale in virtù
della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di “Cessione di quota sociale e modifica patti sociali” del 20 maggio 2008, il quale prevedeva che “qualunque controversia dovesse
insorgere tra i soci o tra i soci e la società, o tra i soci e/o la società ed eredi di soci circa
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e successive modifiche verrà deferita alla
decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri […]”.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 01/04/2019, , il quale Parte_2
contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183, VI c. c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza del 23 gennaio 2020 e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente veniva delegato alla definizione del fascicolo con provvedimento del 6 luglio 2020 e, dopo alcuni differimenti resi necessari dal notevole carico di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281
sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria
(v., e.g., Cass., n. 6663/2002). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è
tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente,
che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
L'opposto ha motivato la domanda monitoria sul presupposto della mancata distribuzione degli utili che gli spettavano per determinati anni e ammontanti alla somma di € 9.183,00 oltre spese della procedura e compensi.
Sennonché, il contratto con cui ha ceduto, tra l'altro, a Persona_1 Parte_2
la quota sociale ha previsto la devoluzione di “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci
o tra i soci e la società o tra i soci e/o la società ed eredi di soci circa l'interpretazione e
l'esecuzione” dell'accordo a un Collegio di arbitri (enfasi aggiunta).
Non persuade la tesi dell'opposto, secondo cui la collocazione dell'art. 12 appena citato dopo l'art. 9 relativo alla distribuzione degli utili esonererebbe dal rispetto della clausola compromissoria.
Infatti, l'intesa ha comunque disciplinato la partecipazione dell'opposto alla nuova compagine sociale e la richiesta di corresponsione degli utili da quest'ultimo avanzata in via monitoria rientra de plano nell'ambito delle controversie sull'esecuzione del contratto, giacché è solo in ragione della qualità di socio in capo a (acquisita all'esito della cessione della quota Parte_2
da parte di ) che la è tenuta o meno alla loro distribuzione ex art. 9. Persona_1 Parte_1
Peraltro, venendo pacificamente in rilievo diritti disponibili per cui non è previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (cfr. art. 12, ult. comma) ed essendo stata deferita la nomina del Collegio a un soggetto esterno alla società (i.e. il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Messina) in conformità all'art. 34 d. lgs. n. 5/2003 [il quale nel prevedere che
“gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere
la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (comma primo), stabilisce espressamente che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al
Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale» (comma secondo)], la clausola è valida ed efficace.
Né infine la competenza esclusiva degli arbitri viene meno in presenza di una procedura monitoria,
giacché è pacifico che ““[i]n tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola
compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo
per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la
competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di
quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al
collegio arbitrale” (Cass., n. 25939/2021).
La dichiarazione di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo nullo (Cass., n.
10586/1005; Cass., n. 6646/1996; Cass., n. 1121/2022); il che spiega perché il provvedimento adottato non ha la forma dell'ordinanza ex art. 279 c.p.c. (preceduta dalla precisazione delle conclusioni: Cass., S.U., n. 20449/2014), bensì di sentenza.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti giacché il creditore, pur dovendo ben conoscere l'autoregolamentazione statutaria, ha comunque facoltà di avviare il procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria, non rientrando tra le attribuzioni del
Collegio arbitrale la pronuncia di provvedimenti inaudita altera parte quali il decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1500/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1)Dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Collegio arbitrale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2018 emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 870/2018;
2)Assegna alle parti il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti all'organo competente, autorizzandole a ritirare le produzioni documentali cartacee inserite nei rispettivi fascicoli;
3)Compensa integralmente le spese di lite;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 02 dicembre 2025
Il Giudice on.
AN DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. DI AN,
all'esito dell'udienza del 02/12/2025, così come sostituita ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1500/2018 R.G., vertente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Agata di Militello, via Medici n. 18
(p. iva , ed ivi elettivamente domiciliata in via Peschiera, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
IA FI Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.. ), Controparte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Spirito Santo n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Riolo
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 372/2018, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 870/2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009 n. 69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Ai fini di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione del 3 settembre 2018 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 372/2018, emesso dal Tribunale di Patti
[...]
nel procedimento RGN 870/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 9.183,00, oltre interessi e spese, per gli utili non distribuiti e spettanti al socio . Parte_2
In particolare contestava in rito la competenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale in virtù
della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di “Cessione di quota sociale e modifica patti sociali” del 20 maggio 2008, il quale prevedeva che “qualunque controversia dovesse
insorgere tra i soci o tra i soci e la società, o tra i soci e/o la società ed eredi di soci circa
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e successive modifiche verrà deferita alla
decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri […]”.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 01/04/2019, , il quale Parte_2
contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183, VI c. c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza del 23 gennaio 2020 e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente veniva delegato alla definizione del fascicolo con provvedimento del 6 luglio 2020 e, dopo alcuni differimenti resi necessari dal notevole carico di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281
sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria
(v., e.g., Cass., n. 6663/2002). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è
tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente,
che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
L'opposto ha motivato la domanda monitoria sul presupposto della mancata distribuzione degli utili che gli spettavano per determinati anni e ammontanti alla somma di € 9.183,00 oltre spese della procedura e compensi.
Sennonché, il contratto con cui ha ceduto, tra l'altro, a Persona_1 Parte_2
la quota sociale ha previsto la devoluzione di “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci
o tra i soci e la società o tra i soci e/o la società ed eredi di soci circa l'interpretazione e
l'esecuzione” dell'accordo a un Collegio di arbitri (enfasi aggiunta).
Non persuade la tesi dell'opposto, secondo cui la collocazione dell'art. 12 appena citato dopo l'art. 9 relativo alla distribuzione degli utili esonererebbe dal rispetto della clausola compromissoria.
Infatti, l'intesa ha comunque disciplinato la partecipazione dell'opposto alla nuova compagine sociale e la richiesta di corresponsione degli utili da quest'ultimo avanzata in via monitoria rientra de plano nell'ambito delle controversie sull'esecuzione del contratto, giacché è solo in ragione della qualità di socio in capo a (acquisita all'esito della cessione della quota Parte_2
da parte di ) che la è tenuta o meno alla loro distribuzione ex art. 9. Persona_1 Parte_1
Peraltro, venendo pacificamente in rilievo diritti disponibili per cui non è previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (cfr. art. 12, ult. comma) ed essendo stata deferita la nomina del Collegio a un soggetto esterno alla società (i.e. il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Messina) in conformità all'art. 34 d. lgs. n. 5/2003 [il quale nel prevedere che
“gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere
la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (comma primo), stabilisce espressamente che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al
Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale» (comma secondo)], la clausola è valida ed efficace.
Né infine la competenza esclusiva degli arbitri viene meno in presenza di una procedura monitoria,
giacché è pacifico che ““[i]n tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola
compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo
per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la
competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di
quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al
collegio arbitrale” (Cass., n. 25939/2021).
La dichiarazione di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo nullo (Cass., n.
10586/1005; Cass., n. 6646/1996; Cass., n. 1121/2022); il che spiega perché il provvedimento adottato non ha la forma dell'ordinanza ex art. 279 c.p.c. (preceduta dalla precisazione delle conclusioni: Cass., S.U., n. 20449/2014), bensì di sentenza.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti giacché il creditore, pur dovendo ben conoscere l'autoregolamentazione statutaria, ha comunque facoltà di avviare il procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria, non rientrando tra le attribuzioni del
Collegio arbitrale la pronuncia di provvedimenti inaudita altera parte quali il decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1500/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1)Dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Collegio arbitrale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2018 emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 870/2018;
2)Assegna alle parti il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti all'organo competente, autorizzandole a ritirare le produzioni documentali cartacee inserite nei rispettivi fascicoli;
3)Compensa integralmente le spese di lite;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 02 dicembre 2025
Il Giudice on.
AN DI