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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120239001896756000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10:23 regolarmente chiamato
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 291 2023 900 1896756/000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate – SC (il 14.03.2023), nonché le sottostanti quattro cartelle nn. 291 20 0 9 00 1 07 6 5 58 0 00 0 , 2 9 1 20 1 7 00 0 66 6 8 17 6 00 0 , 2
9 1 1 20180015301185000 e 29120190000371840000 (cfr. provvedimento impugnati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità – per i motivi che di seguito saranno esaminati – dei provvedimenti e delle relative pretese ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Con successiva memoria ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha insistito ed ha versato in atti la sentenza n. 2770/01/2015, depositata il
25.06.2015, della Commissione Tributaria Regionale di Palermo (definitiva) che ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 553/4/11, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale ha confermato la cartella di pagamento n. 291 2009 0010765580, nonchè l' Intimazione di pagamento n. 29120149012011782 con referto di notifica (cfr. memoria e documentazione citata in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alla cartella n.
29120190000371840000: trattasi di crediti derivanti da violazione del Codice della strada, pertanto di competenza del Giudice di pace (cfr. cartella in atti).
Il ricorso in esame - in disparte i plurimi profili di inammissibilità dei quali si dirà - è infondato e va rigettato.
1.- Va evidenziato il profilo di inammissibilità del ricorso avverso la Cartella esattoriale n. 291 2009
0010765580000 (sottostante l'Intimazione impugnata) per violazione principio del c.d. “ne bis in idem” nonché artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Ed infatti, la cartella in parola è divenuta “definitiva”: confermata dalla sentenza n. 2770/01/2015 della
Commissione tributaria regionale Sicilia (cfr. sentenza citata in atti).
2.- Va evidenziato il profilo di l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/92 poiché notificato oltre il termine (perentorio) di 60 giorni dalla notifica delle cartelle n. 291 2 0 1 7 0 0 0 6 6 6 8 1 7 6 0 0 0 ,
n . 2 9 1 2 0 1 8 0 0 1 5 3 0 1 1 8 5 0 0 0 e n . 29120190000371840000.
Ed infatti:
-la cartella n. 291 2017 0006668176000 è stata notificata il 10.04.2017;
-la cartella n.291 20180015301185000 è stata notificata il 09.01.2019; -la cartella n. 29120190000371840000 è stata notificata il 27.02.2019 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso, invece, è stato notificato a mezzo pec in data 26.04.2023: oltre il termine di legge (Cassazione
16.11.1999 n. 12685).
La ricorrente, inoltre, ha richiesto di accedere alla c.d. “definizione agevolata” con istanza presentata il
18.04.2023: ha così dimostrato di conoscere le pretese (cfr. documentazione in atti).
3. Va evidenziato il profilo di inammissibilità del ricorso qui in esame - ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 c. 3 e del c. 1 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 - con riferimento alle cartelle n. 291 2017
0006668176000, n.291 20180015301185000 e n. 29120190000371840000 in conseguenza della mancata impugnazione delle citate cartelle (cfr. documentazione in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito…” (Cassazione, 28.01.2020, n. 1901).
4.- In disparte quanto precede il ricorso è (comunque) infondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
5.- I motivi di ricorso riferiti alla prescrizione sono infondati:
-la cartella esattoriale n. 291 2009 0010765580000 (Irpef anni 2000 e 2001) è stata notificata il 23.02.2010:
è stata confermata dalla sentenza n. 553/04/2011 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento e dalla sentenza di appello n. 2770/01/2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale
Sicilia divenuta “definitiva” (cfr. sentenze in atti).
In data 29.09.2014 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 291 2014 90 12011782 000; successivamente - in data 20.12.2018 - è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 291 2018
9002515505000 ed ancora successivamente, in data 15.01.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 291 2019 9000339482000: tali provvedimenti hanno anche avuto effetto “interruttivo” della prescrizione decennale (cfr. documentazione in atti);
-la cartella n. 291 2017 0006668176000 è stata notificata il 10.04.2017 per Tassa smaltimento rifiuti.
La prescrizione quinquennale è stata sospesa durante il periodo emergenziale Covid-19.
Il termine quinquennale è cominciato nuovamente a decorrere dal 10.04.2017: il termine è stato quindi
“sospeso” ex lege dall' 08.03.2020 al 31.12.2022 in conseguenza dell'emergenza pandemica Covid – 19.
Pertanto, i termini prescrizionali sono ripresi dal 1 gennaio 2023: in data 14.03.2023 l'Agenzia delle entrate riscossione ha notificato l'Intimazione di che trattasi.
La relativa prescrizione (cinque anni), quindi, è stata interrotta prima del decorso dei tempo;
-la Cartella n. 291 20180015301185000 è stata notificata il 09.01.2019 per IC (prescrizione quinquennale) non maturata alla data di notifica dell'Intimazione qui opposta (cfr. documentazione in atti);
-la Cartella n. 29120190000371840000 è stata notificata il 27.02.2019 per violazioni al Codice della strada
(prescrizione di cinque anni e di competenza del Giudice di pace). 6.- Nessuna decadenza, quindi, può ritenersi maturata: la cartella prima citata (291 2009 0010765580000)
è “coperta” da giudicato;
l'art. 25 Dpr n. 602/73 si riferisce al termine di notifica delle cartelle in materia di
Imposte dirette ed inoltre le cartelle sono state sottoscritte da soggetto legittimato (cfr. documentazione in atti).
7.- La pretesa di cui alla prima cartella - la n. 291 2009 0010765580000 - è divenuta “definitiva” in quanto confermata da due sentenze (come prima descritte) alle quali hanno fatto seguito quattro Intimazioni di pagamento: di queste soltanto quella che qui ci occupa è stata impugnata.
Le cartelle n. 29120170006668176000 e n. 29120180015301185000 sono divenute “definitive” per mancata impugnazione.
La quarta cartella, n. 29120190000371840000, oltre ad essere divenuta “definitiva” per mancata impugnazione, reca una pretesa (come già detto) di competenza del Giudice di pace.
8.- Gli interessi sono indicati nell'Intimazione e sono stati calcolati a decorrere dalla data di notifica delle quattro cartelle fino alla data (24.02.2023) di stampa dell'Intimazione (cfr. documentazione in atti).
Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 30 del Dpr n. 602/73 e sono stati calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
9.- I provvedimenti in esame contengono le informazioni prescritte dalla legge le quali hanno consentito alla Contribuente di conoscere le ragioni della pretesa: “ … l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata …” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 25.06.2009, n. 14878).
Ed infatti, “ … l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”
(Cassazione, 22.11.2022, n. 3040).
-Per le argomentazioni che precedono:
-Va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice di pace, con riguardo alla cartella n.
29120190000371840000;
il ricorso - in disparte i plurimi profili di inammissibilità dei quali si è detto – deve ritenersi infondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere riscontrate nella complessità e nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla cartella n. 29120190000371840000 in favore del Giudice di pace dinnanzi al quale il relativo giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate tra le parti.
Agrigento 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN RT TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120239001896756000 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10:23 regolarmente chiamato
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 291 2023 900 1896756/000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate – SC (il 14.03.2023), nonché le sottostanti quattro cartelle nn. 291 20 0 9 00 1 07 6 5 58 0 00 0 , 2 9 1 20 1 7 00 0 66 6 8 17 6 00 0 , 2
9 1 1 20180015301185000 e 29120190000371840000 (cfr. provvedimento impugnati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità – per i motivi che di seguito saranno esaminati – dei provvedimenti e delle relative pretese ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Con successiva memoria ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti ed ha concluso per il rigetto.
Con successiva memoria ha insistito ed ha versato in atti la sentenza n. 2770/01/2015, depositata il
25.06.2015, della Commissione Tributaria Regionale di Palermo (definitiva) che ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 553/4/11, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale ha confermato la cartella di pagamento n. 291 2009 0010765580, nonchè l' Intimazione di pagamento n. 29120149012011782 con referto di notifica (cfr. memoria e documentazione citata in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alla cartella n.
29120190000371840000: trattasi di crediti derivanti da violazione del Codice della strada, pertanto di competenza del Giudice di pace (cfr. cartella in atti).
Il ricorso in esame - in disparte i plurimi profili di inammissibilità dei quali si dirà - è infondato e va rigettato.
1.- Va evidenziato il profilo di inammissibilità del ricorso avverso la Cartella esattoriale n. 291 2009
0010765580000 (sottostante l'Intimazione impugnata) per violazione principio del c.d. “ne bis in idem” nonché artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Ed infatti, la cartella in parola è divenuta “definitiva”: confermata dalla sentenza n. 2770/01/2015 della
Commissione tributaria regionale Sicilia (cfr. sentenza citata in atti).
2.- Va evidenziato il profilo di l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/92 poiché notificato oltre il termine (perentorio) di 60 giorni dalla notifica delle cartelle n. 291 2 0 1 7 0 0 0 6 6 6 8 1 7 6 0 0 0 ,
n . 2 9 1 2 0 1 8 0 0 1 5 3 0 1 1 8 5 0 0 0 e n . 29120190000371840000.
Ed infatti:
-la cartella n. 291 2017 0006668176000 è stata notificata il 10.04.2017;
-la cartella n.291 20180015301185000 è stata notificata il 09.01.2019; -la cartella n. 29120190000371840000 è stata notificata il 27.02.2019 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso, invece, è stato notificato a mezzo pec in data 26.04.2023: oltre il termine di legge (Cassazione
16.11.1999 n. 12685).
La ricorrente, inoltre, ha richiesto di accedere alla c.d. “definizione agevolata” con istanza presentata il
18.04.2023: ha così dimostrato di conoscere le pretese (cfr. documentazione in atti).
3. Va evidenziato il profilo di inammissibilità del ricorso qui in esame - ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 c. 3 e del c. 1 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 - con riferimento alle cartelle n. 291 2017
0006668176000, n.291 20180015301185000 e n. 29120190000371840000 in conseguenza della mancata impugnazione delle citate cartelle (cfr. documentazione in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito…” (Cassazione, 28.01.2020, n. 1901).
4.- In disparte quanto precede il ricorso è (comunque) infondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
5.- I motivi di ricorso riferiti alla prescrizione sono infondati:
-la cartella esattoriale n. 291 2009 0010765580000 (Irpef anni 2000 e 2001) è stata notificata il 23.02.2010:
è stata confermata dalla sentenza n. 553/04/2011 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento e dalla sentenza di appello n. 2770/01/2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale
Sicilia divenuta “definitiva” (cfr. sentenze in atti).
In data 29.09.2014 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 291 2014 90 12011782 000; successivamente - in data 20.12.2018 - è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 291 2018
9002515505000 ed ancora successivamente, in data 15.01.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 291 2019 9000339482000: tali provvedimenti hanno anche avuto effetto “interruttivo” della prescrizione decennale (cfr. documentazione in atti);
-la cartella n. 291 2017 0006668176000 è stata notificata il 10.04.2017 per Tassa smaltimento rifiuti.
La prescrizione quinquennale è stata sospesa durante il periodo emergenziale Covid-19.
Il termine quinquennale è cominciato nuovamente a decorrere dal 10.04.2017: il termine è stato quindi
“sospeso” ex lege dall' 08.03.2020 al 31.12.2022 in conseguenza dell'emergenza pandemica Covid – 19.
Pertanto, i termini prescrizionali sono ripresi dal 1 gennaio 2023: in data 14.03.2023 l'Agenzia delle entrate riscossione ha notificato l'Intimazione di che trattasi.
La relativa prescrizione (cinque anni), quindi, è stata interrotta prima del decorso dei tempo;
-la Cartella n. 291 20180015301185000 è stata notificata il 09.01.2019 per IC (prescrizione quinquennale) non maturata alla data di notifica dell'Intimazione qui opposta (cfr. documentazione in atti);
-la Cartella n. 29120190000371840000 è stata notificata il 27.02.2019 per violazioni al Codice della strada
(prescrizione di cinque anni e di competenza del Giudice di pace). 6.- Nessuna decadenza, quindi, può ritenersi maturata: la cartella prima citata (291 2009 0010765580000)
è “coperta” da giudicato;
l'art. 25 Dpr n. 602/73 si riferisce al termine di notifica delle cartelle in materia di
Imposte dirette ed inoltre le cartelle sono state sottoscritte da soggetto legittimato (cfr. documentazione in atti).
7.- La pretesa di cui alla prima cartella - la n. 291 2009 0010765580000 - è divenuta “definitiva” in quanto confermata da due sentenze (come prima descritte) alle quali hanno fatto seguito quattro Intimazioni di pagamento: di queste soltanto quella che qui ci occupa è stata impugnata.
Le cartelle n. 29120170006668176000 e n. 29120180015301185000 sono divenute “definitive” per mancata impugnazione.
La quarta cartella, n. 29120190000371840000, oltre ad essere divenuta “definitiva” per mancata impugnazione, reca una pretesa (come già detto) di competenza del Giudice di pace.
8.- Gli interessi sono indicati nell'Intimazione e sono stati calcolati a decorrere dalla data di notifica delle quattro cartelle fino alla data (24.02.2023) di stampa dell'Intimazione (cfr. documentazione in atti).
Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 30 del Dpr n. 602/73 e sono stati calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
9.- I provvedimenti in esame contengono le informazioni prescritte dalla legge le quali hanno consentito alla Contribuente di conoscere le ragioni della pretesa: “ … l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata …” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 25.06.2009, n. 14878).
Ed infatti, “ … l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”
(Cassazione, 22.11.2022, n. 3040).
-Per le argomentazioni che precedono:
-Va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice di pace, con riguardo alla cartella n.
29120190000371840000;
il ricorso - in disparte i plurimi profili di inammissibilità dei quali si è detto – deve ritenersi infondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere riscontrate nella complessità e nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla cartella n. 29120190000371840000 in favore del Giudice di pace dinnanzi al quale il relativo giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate tra le parti.
Agrigento 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN RT TI