Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 64
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione principio del ne bis in idem e giudicato

    La cartella è divenuta definitiva in quanto confermata dalla sentenza n. 2770/01/2015 della Commissione tributaria regionale Sicilia.

  • Inammissibile
    Notifica oltre termine perentorio

    La cartella è stata notificata il 10.04.2017, mentre il ricorso è stato notificato in data 26.04.2023, oltre il termine di legge.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della cartella

    La mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge comporta l'irretrattabilità del credito.

  • Inammissibile
    Notifica oltre termine perentorio

    La cartella è stata notificata il 09.01.2019, mentre il ricorso è stato notificato in data 26.04.2023, oltre il termine di legge.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della cartella

    La mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge comporta l'irretrattabilità del credito.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice di pace.

  • Inammissibile
    Notifica oltre termine perentorio

    La cartella è stata notificata il 27.02.2019, mentre il ricorso è stato notificato in data 26.04.2023, oltre il termine di legge.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione della cartella

    La mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge comporta l'irretrattabilità del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che i termini prescrizionali non siano maturati in quanto interrotti da successive intimazioni di pagamento e sospesi durante il periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento contenga le informazioni prescritte dalla legge, facendo riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha escluso la maturazione di decadenze, ritenendo i crediti coperti da giudicato o divenuti definitivi per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 64
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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