Accoglimento
Sentenza 4 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/04/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03052/2025REG.PROV.COLL.
N. 01464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2024, proposto da
NA AR SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello 19;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5957 pubblicata il 4.7.2024 resa le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti l’Avv. dello Stato Aurelio Vessichelli e l’Avv. Valerio Femia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente espone quanto segue:
- Con ricorso in appello iscritto al numero di ruolo generale n° 4855/2023 la Sig.ra SE lamentava l’erroneità della sentenza di rigetto n. 6871/2023 pubblicata il 20.04.2023, emessa nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 2253 del 25.02.2022 – RG 12676/2021 Tar Lazio, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Bis, RG 1581/2023, per intrinseca illogicità della motivazione, violazione di legge e erroneità di giudizio, ripercorrendo all’uopo la propria vicenda processuale
- Con sentenza n. 6356/2023 pubblicata il 28.6.2023 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata ordinava all’ amministrazione di rideterminarsi come da motivazione in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 2253 del 25 febbraio 2022, statuendo il riesame da parte del Ministero dell’istanza dell’appellante valutandone l’intero percorso formativo documentato all’estero ed in Italia, anche nella prospettiva di imporre eventuali misure compensative.
- Il Collegio indicava:
a) “ Il Ministero, pertanto, è chiamato a valutare se il percorso formativo dell’ appellante seguito in Romania sia di per sé sufficiente a giustificare l’esercizio delle funzioni di docente nel settore concorsuale preferito o se debba essere eventualmente integrato o se sia totalmente inidoneo; al riguardo, la non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell’ appellante con quelli indicati nella Adeverinta può costituire un elemento di valutazione, ma la valutazione non può prescindere da un esame in concreto del percorso di formazione seguito e del suo contenuto “professionalizzante” rispetto a quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’ insegnamento richiesto”.
b) “Di certo, il Ministero non può fermarsi soltanto alla valutazione formale della Adeverinta; ossia del certificato rumeno, dovendo anche considerare l’intero iter professionale acquisito dall’ istante”.
- In data 17.7.2023 veniva notificata la suddetta sentenza all’ amministrazione resistente.
- In data 24.11.2023 veniva notificato atto di diffida ad adempiere al Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
- Con ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale n° 1464 del 2024, la Sig.ra SE chiedeva al Consiglio di Stato di ordinare al Ministero convenuto di ottemperare alle disposizioni contenute nella sentenza n. 6356/2023 pubblicata il 28.6.2023 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) nei termini precisati con la nomina di un commissario ad acta se necessario per i conseguenti adempimenti esecutivi).
- Con sentenza n. 5957 pubblicata il 4.7.2024 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) in accoglimento del ricorso in ottemperanza ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, alla valutazione della posizione della ricorrente con la nomina sin da subito, quale Commissario ad acta, del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di provvedere all’ esecuzione della sentenza nel termine dei successivi 90 giorni dalla scadenza del sopra indicato termine, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
- In data 5.7.2024 veniva notificata la suddetta sentenza all’ amministrazione resistente.
- Preso atto della mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, in data 9.9.2024, parte ricorrente richiedeva l’intervento del Commissario ad TA a procedere tempestivamente alle attività di propria competenza al fine di ottemperare alle disposizioni contenute in sentenza.
- Tale richiesta di intervento rimaneva inevasa, e in data 12.12.2024 lo scrivente reiterava nuovamente la propria istanza.
Stante la perdurante inadempienza da parte dell’amministrazione e il mancato insediamento da parte del Commissario ad TA (senza alcun riscontro finanche al suo insediamento) e visto il lungo tempo trascorso, parte ricorrente ha adito nuovamente il Consiglio di Stato per disporre la revoca del Commissario ad TA precedentemente nominato, nominando in sostituzione un nuovo responsabile che intervenga con estrema urgenza, o in subordine, che lo stesso Commissario ad acta nominato venga convocato a chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura di ottemperanza.
Parte ricorrente chiede pertanto, con istanza depositata in giudizio in data 27 febbraio 2025, di nominare un nuovo commissario ad acta, in revoca per inerzia del precedente nominato, che si sostituisca all’ amministrazione inadempiente prescrivendo le relative modalità e per i conseguenti adempimenti esecutivi, in subordine, che lo stesso Commissario ad acta nominato venga convocato a chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura di ottemperanza.
Chiede altresì la fissazione ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 104/10, comma 4 lett. e), la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione convenuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. L’Amministrazione non ha controdedotto rispetto a quanto esposto da parte ricorrente con la sopra richiamata nota del 27 febbraio 2025.
Interpellata al riguardo in udienza, l’Avvocatura dello Stato ha riferito di non avere notizie dall’Amministrazione.
Ne consegue che risulta confermato il comportamento inadempiente dell’Amministrazione.
Il collegio reitera l’ordine al Commissario ad acta, nominato con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato VII n° 5957 del 4 luglio 2024, di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nei termini già precisati con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato VII n° 5957 del 4 luglio 2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato al pagamento della somma di denaro di Euro 30 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 60 giorni assegnato per provvedere con la presente sentenza, ai sensi dell’art. 114 quarto comma lettera e) del cod. del proc. amm.
La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza come da dispositivo.
La presente sentenza va trasmessa alla Procura presso la Corte dei Conti di Roma al fine della valutazione dell’eventuale responsabilità in relazione agli esborsi resi necessari dalla presente sentenza derivanti da inerzia dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Ordina al Commissario ad acta, nominato con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato VII n° 5957 del 4 luglio 2024, di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nei termini già precisati con la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato VII n° 5957 del 4 luglio 2024.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di denaro di Euro 30 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 60 giorni assegnato per provvedere con la presente sentenza, ai sensi dell’art. 114 quarto comma lettera e) del cod. del proc. amm.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio nella misura di Euro 3.000 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avvocato Valerio Femia, dichiaratosi antistatario.
Trasmette la presente sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria AR Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO