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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RD
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1094/2024 R.G. del Tribunale di RD in data
10/06/2024, promossa: da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...], n. 7; nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._2
ivi residente in [...]n. 88; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TOFFOLON ADELAIDE e dall'avv. FILIPPIN
FABIANO; ricorrenti contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Controparte_3
- nato a [...] il [...] (C.F. C.F._4 Controparte_4
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._5 Parte_2
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._6 Parte_3
- nato a [...] il [...] C.F._7 Controparte_5
(C.F. - nato a [...] il [...] C.F._8 CP_6
(C.F. ) - nato a [...] il [...] C.F._9 CP_7
1 (C.F. ) - nato a [...] il C.F._10 Controparte_8
23/02/1955 (C.F. ) C.F._11
resistenti - contumaci
OGGETTO: Usucapione
Trattenuta in decisione all'udienza del 17/4/2025, nella quale i ricorrenti hanno così concluso, come da ricorso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: accertare e dichiarare che nata il [...] a [...], ivi residente Controparte_1
Fraz. Vallenoncello Via Vittorio Cadel, 7 C.F.: , e C.F._1 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
C.F. , sono divenuti proprietari per intervenuta usucapione ultraventennale C.F._2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e ss. c.c. della quota pari a 1/4 ciascuno, congiuntamente
2/4, dell'immobile ad uso abitazione sito in RD (PN) Fraz. Vallenoncello Via Vittorio Cadel
7 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di RD al Foglio 31 Numero 75 sub 9, consistente in una abitazione di categoria A/4 di vani 6 Rendita complessiva Euro 303,68, attualmente di proprietà per la quota di 1/4 di nata a [...] il Parte_4
18.03.1928 C.F. e deceduta a RD (PN) il 01.12.2023, e per la quota C.F._12
di 1/4 di proprietà di , nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_5
30.01.1969 a Milano, nonché della quota pari ad 1/7 ciascuno, congiuntamente 2/7, del cortile comune per l'accesso al suddetto fabbricato contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 31
Numero 75 sub 1 categoria F/1, di proprietà per la quota di 1/7 di e di 1/7 di Parte_4
proprietà di . Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa Parte_5
trascrizione con esonero di responsabilità dello stesso. Spese rifuse in caso di opposizione. Ai sensi
e per gli effetti del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 26.000,00. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi, premessa la locuzione “Vero che”, sulle seguenti circostanze di fatto: 1) La IG e la IG.ra , detta , e il figlio di lei Controparte_1 Parte_6 Pt_7 Parte_1
hanno posseduto in modo esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, da oltre
[...] venti anni, l'immobile sito in Via Vittorio Cadel 7 RD – Fraz. Vallenoncello, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di RD al Foglio 31 Numero 75 sub 9 categoria A/4 Classe 2
2 di vani 6,0 nonché il pertinente cortile comune di accesso all'immobile stesso, censito al catasto
Fabbricati al F. 31 Numero 75 Sub 1 categoria F/1, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al pagamento della tassa sui rifiuti, delle utenze domestiche e Par detenendo in via esclusiva le chiavi. 2) La IG e la IG.ra , Controparte_1 Parte_6 detta , e il figlio di lei hanno provveduto e provvedono tutt'ora Pt_7 Parte_1 all'apertura della casa, alla sua pulizia sia internamente che esternamente, compresa la potatura degli alberi, il taglio dell'erba in giardino e la coltivazione dell'orto; Si indicano come testi la
IG.ra di RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Vittorio Cadel, 14 e il IG. Tes_1 [...]
di RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Vittorio Cadel.” Testimone_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'intervenuta usucapione di alcune quote di piena proprietà su due immobili, costituiti da un fabbricato ad uso di abitazione e della relativa corte comune, rappresentando di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo, uti dominus, su tali beni, dei quali erano già comproprietari (più precisamente, per la quota di 1/4 ciascuno quanto al fabbricato di cui al Fg. 31 n. 75 sub. 9) del
Catasto Fabbricati del Comune di RD e per la quota di 1/7 ciascuno quanto al cortile di cui al
Fg. 31 n. 75 sub 1 del Catasto Fabbricati del Comune di RD).
La domanda è stata promossa nei confronti degli altri comproprietari formali dei beni, in atti generalizzati.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti ed istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dai ricorrenti e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17/4/2025.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà
3 corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cass. 23042/2023).
I ricorrenti hanno provato, mediante le deposizioni testimoniali di e di Testimone_2 [...]
nonché tramite i documenti allegati al ricorso, in particolare quelli attinenti al pluriennale Tes_1
pagamento delle forniture e delle imposte sugli immobili (all. da 17 a 27), di aver esercitato sui beni oggetto di causa un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Il testimone , residente nei pressi dei luoghi di causa dal 1963, ha dichiarato di aver Testimone_2 sempre visto i ricorrenti utilizzare l'abitazione e il giardino, inizialmente per avervi abitato e successivamente, una volta trasferitisi, per essersi comunque continuativamente occupati della manutenzione dell'immobile e del cortile. In particolare, il testimone ha dichiarato di aver visto regolarmente e provvedere Controparte_1 Parte_6 Parte_1 all'apertura, alla pulizia e alla manutenzione della casa e del cortile, quest'ultimo mediante la
4 potatura degli alberi, il taglio dell'erba e la coltivazione dell'orto. Analoghe circostanze sono state confermate dalla testimone anch'ella residente nei pressi dei luoghi oggetto di causa. Tes_1
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dei ricorrenti, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Per quanto riguarda l'immobile in via Cadel n. 7, Vallenoncello, catastalmente iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di RD, Fg. 31., n. 75 sub 9 il possesso esercitato da CP_1
e da in proprio e quale erede di è stato oltre che
[...] Parte_1 Parte_6
ininterrotto, pacifico anche esclusivo, cioè tale da escludere la possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari del bene che, infatti, non hanno mai nemmeno detenuto le chiavi dell'immobile.
Per quanto riguarda il cortile interno catastalmente registrato al Catasto dei Fabbricati del Comune di RD, Fg. 31, n. 75 sub 1, il possesso esercitato dai ricorrenti non ha escluso il godimento del bene da parte degli altri comproprietari , e che sono CP_7 CP_6 CP_4 CP_9
complessivamente proprietari della residua quota dei 3/7 del bene e che vi transitano per raggiungere ulteriori unità abitative. L'usucapione, dunque, riguarda l'ulteriore quota di 2/7 formalmente intestata a e Parte_5 Parte_4
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di RD, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1094/2024, così decide:
a) accerta che nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_1
) sono titolari: C.F._2
5 - per la quota di 1/2 ciascuno, della piena proprietà dell'immobile ad uso abitazione sito in
RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Cadel 7 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
RD al Foglio 31, Numero 75 sub 9, categoria A/4, vani 6, rendita complessiva euro 303,68,
e ciò per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di 1/4 di cui ciascuno era già titolare, dell'ulteriore quota di 1/2 intestata ai resistenti sopra indicati;
- per la quota 2/7 ciascuno, della piena proprietà del cortile comune sito in RD (PN) Fraz.
Vallenoncello, Via Cadel 7 e contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di RD al
Foglio 31, Numero 75 sub 1 categoria F/1; per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di 1/7 di cui ciascuno era già titolare, dell'ulteriore quota di 2/7 intestata ai resistenti sopra indicati;
b) autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RD dell'acquisto a favore dei ricorrenti;
c) spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in RD, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RD
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1094/2024 R.G. del Tribunale di RD in data
10/06/2024, promossa: da nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...], n. 7; nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._2
ivi residente in [...]n. 88; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TOFFOLON ADELAIDE e dall'avv. FILIPPIN
FABIANO; ricorrenti contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Controparte_3
- nato a [...] il [...] (C.F. C.F._4 Controparte_4
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._5 Parte_2
) - nato a [...] il [...] (C.F. C.F._6 Parte_3
- nato a [...] il [...] C.F._7 Controparte_5
(C.F. - nato a [...] il [...] C.F._8 CP_6
(C.F. ) - nato a [...] il [...] C.F._9 CP_7
1 (C.F. ) - nato a [...] il C.F._10 Controparte_8
23/02/1955 (C.F. ) C.F._11
resistenti - contumaci
OGGETTO: Usucapione
Trattenuta in decisione all'udienza del 17/4/2025, nella quale i ricorrenti hanno così concluso, come da ricorso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: accertare e dichiarare che nata il [...] a [...], ivi residente Controparte_1
Fraz. Vallenoncello Via Vittorio Cadel, 7 C.F.: , e C.F._1 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
C.F. , sono divenuti proprietari per intervenuta usucapione ultraventennale C.F._2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e ss. c.c. della quota pari a 1/4 ciascuno, congiuntamente
2/4, dell'immobile ad uso abitazione sito in RD (PN) Fraz. Vallenoncello Via Vittorio Cadel
7 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di RD al Foglio 31 Numero 75 sub 9, consistente in una abitazione di categoria A/4 di vani 6 Rendita complessiva Euro 303,68, attualmente di proprietà per la quota di 1/4 di nata a [...] il Parte_4
18.03.1928 C.F. e deceduta a RD (PN) il 01.12.2023, e per la quota C.F._12
di 1/4 di proprietà di , nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_5
30.01.1969 a Milano, nonché della quota pari ad 1/7 ciascuno, congiuntamente 2/7, del cortile comune per l'accesso al suddetto fabbricato contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 31
Numero 75 sub 1 categoria F/1, di proprietà per la quota di 1/7 di e di 1/7 di Parte_4
proprietà di . Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa Parte_5
trascrizione con esonero di responsabilità dello stesso. Spese rifuse in caso di opposizione. Ai sensi
e per gli effetti del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 26.000,00. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi, premessa la locuzione “Vero che”, sulle seguenti circostanze di fatto: 1) La IG e la IG.ra , detta , e il figlio di lei Controparte_1 Parte_6 Pt_7 Parte_1
hanno posseduto in modo esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, da oltre
[...] venti anni, l'immobile sito in Via Vittorio Cadel 7 RD – Fraz. Vallenoncello, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di RD al Foglio 31 Numero 75 sub 9 categoria A/4 Classe 2
2 di vani 6,0 nonché il pertinente cortile comune di accesso all'immobile stesso, censito al catasto
Fabbricati al F. 31 Numero 75 Sub 1 categoria F/1, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al pagamento della tassa sui rifiuti, delle utenze domestiche e Par detenendo in via esclusiva le chiavi. 2) La IG e la IG.ra , Controparte_1 Parte_6 detta , e il figlio di lei hanno provveduto e provvedono tutt'ora Pt_7 Parte_1 all'apertura della casa, alla sua pulizia sia internamente che esternamente, compresa la potatura degli alberi, il taglio dell'erba in giardino e la coltivazione dell'orto; Si indicano come testi la
IG.ra di RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Vittorio Cadel, 14 e il IG. Tes_1 [...]
di RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Vittorio Cadel.” Testimone_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'intervenuta usucapione di alcune quote di piena proprietà su due immobili, costituiti da un fabbricato ad uso di abitazione e della relativa corte comune, rappresentando di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo, uti dominus, su tali beni, dei quali erano già comproprietari (più precisamente, per la quota di 1/4 ciascuno quanto al fabbricato di cui al Fg. 31 n. 75 sub. 9) del
Catasto Fabbricati del Comune di RD e per la quota di 1/7 ciascuno quanto al cortile di cui al
Fg. 31 n. 75 sub 1 del Catasto Fabbricati del Comune di RD).
La domanda è stata promossa nei confronti degli altri comproprietari formali dei beni, in atti generalizzati.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti ed istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dai ricorrenti e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17/4/2025.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà
3 corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cass. 23042/2023).
I ricorrenti hanno provato, mediante le deposizioni testimoniali di e di Testimone_2 [...]
nonché tramite i documenti allegati al ricorso, in particolare quelli attinenti al pluriennale Tes_1
pagamento delle forniture e delle imposte sugli immobili (all. da 17 a 27), di aver esercitato sui beni oggetto di causa un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Il testimone , residente nei pressi dei luoghi di causa dal 1963, ha dichiarato di aver Testimone_2 sempre visto i ricorrenti utilizzare l'abitazione e il giardino, inizialmente per avervi abitato e successivamente, una volta trasferitisi, per essersi comunque continuativamente occupati della manutenzione dell'immobile e del cortile. In particolare, il testimone ha dichiarato di aver visto regolarmente e provvedere Controparte_1 Parte_6 Parte_1 all'apertura, alla pulizia e alla manutenzione della casa e del cortile, quest'ultimo mediante la
4 potatura degli alberi, il taglio dell'erba e la coltivazione dell'orto. Analoghe circostanze sono state confermate dalla testimone anch'ella residente nei pressi dei luoghi oggetto di causa. Tes_1
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dei ricorrenti, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Per quanto riguarda l'immobile in via Cadel n. 7, Vallenoncello, catastalmente iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di RD, Fg. 31., n. 75 sub 9 il possesso esercitato da CP_1
e da in proprio e quale erede di è stato oltre che
[...] Parte_1 Parte_6
ininterrotto, pacifico anche esclusivo, cioè tale da escludere la possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari del bene che, infatti, non hanno mai nemmeno detenuto le chiavi dell'immobile.
Per quanto riguarda il cortile interno catastalmente registrato al Catasto dei Fabbricati del Comune di RD, Fg. 31, n. 75 sub 1, il possesso esercitato dai ricorrenti non ha escluso il godimento del bene da parte degli altri comproprietari , e che sono CP_7 CP_6 CP_4 CP_9
complessivamente proprietari della residua quota dei 3/7 del bene e che vi transitano per raggiungere ulteriori unità abitative. L'usucapione, dunque, riguarda l'ulteriore quota di 2/7 formalmente intestata a e Parte_5 Parte_4
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di RD, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1094/2024, così decide:
a) accerta che nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_1
) sono titolari: C.F._2
5 - per la quota di 1/2 ciascuno, della piena proprietà dell'immobile ad uso abitazione sito in
RD (PN) Fraz. Vallenoncello, Via Cadel 7 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
RD al Foglio 31, Numero 75 sub 9, categoria A/4, vani 6, rendita complessiva euro 303,68,
e ciò per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di 1/4 di cui ciascuno era già titolare, dell'ulteriore quota di 1/2 intestata ai resistenti sopra indicati;
- per la quota 2/7 ciascuno, della piena proprietà del cortile comune sito in RD (PN) Fraz.
Vallenoncello, Via Cadel 7 e contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di RD al
Foglio 31, Numero 75 sub 1 categoria F/1; per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di 1/7 di cui ciascuno era già titolare, dell'ulteriore quota di 2/7 intestata ai resistenti sopra indicati;
b) autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RD dell'acquisto a favore dei ricorrenti;
c) spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in RD, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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