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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7709/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, nella persona del magistrato, Dr.ssa Alessandra Cesi, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 7709/20224 R.G. promossa
DA
(cognome) (nome), nato il [...] in [...], rappresentato Pt_1 Pt_2
e difeso dall'avv. GIACALONE FABIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
e rappresentati e difesi ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. art. 281 decies c.p.c.
* * * * * * * * *
Con ricorso depositato il 20.11.2024, il ricorrente come sopra identificato, ha adito il Tribunale al fine di accertare e dichiarare la sussistenza in suo favore del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi ex art. 4 del D. Lgs 142/2015 quale richiedente protezione internazionale.
Il - Questura di non si è costituito e, verificata la regolarità del Controparte_1 CP_2
contraddittorio, se ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 12.05.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Signor è titolare di un permesso di soggiorno, rilasciatogli il 29.05.2020 Parte_3
dalla Questura di Catania e scaduto di validità in data 22.09.2024, ottenuto a seguito del
1 riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria da parte della Commissione
Territoriale di Catania in data 21.12.2018.
Il 16.02.2023, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo disponeva la revoca dello status della protezione sussidiaria a causa dei molteplici e gravi pregiudizi penali da cui risulta attinto il richiedente. Tale provvedimento veniva notificato al ricorrente che proponeva ricorso davanti al
Tribunale di Catania in data 06/02/2024, incamerato al RGN 1216/2024, con prima udienza fissata al
02/03/2026 (cfr decreto di fissazione di udienza in atti).
In data 17/10/2024, l'istante si recava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di per CP_2
chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi quale richiedente protezione internazionale ex art. 4 del D. Lgs 142/2015. Il ricorrente nel ricorso introduttivo, riferisce che presumibilmente per problemi linguistici, la Questura competente acquisiva tale istanza come una richiesta di rinnovo della protezione sussidiaria, di cui il Signor ne era stato riconosciuto Pt_1
titolare nel 2019 dalla Commissione Territoriale di Catania;
di tale provvedimento di revoca, in realtà,
l'istante aveva già ricevuto notifica e, di conseguenza, lo aveva già prontamente impugnato innanzi la sede competente (nel caso di specie davanti al Tribunale Ordinario – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea che ha adottato il riconoscimento del quale è poi stata dichiarata la revoca o la cessazione ex art. 4 del D.L.
13/2017).
In data 22/10/2024, la Questura di notificava, quindi, al ricorrente il rigetto dell'istanza del CP_2
17.10.2024 con cui sarebbe stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
Del resto, in senso contrario nulla ha eccepito in fatto la resistente Amministrazione convenuta, rimasta contumace.
* * * * * * *
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Catania (RGN 1216/2024 cfr in allegato). La proposizione di tale opposizione al Tribunale di Catania comporta la sospensione automatica del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, del D. Lgs 25/2008.
Nelle more del giudizio, infatti, egli ha richiesto alla Questura competente, il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015, che prevede il diritto del richiedente protezione internazionale a rimanere nel territorio nazionale e ad accedere alle misure di accoglienza fino alla definizione della procedura, salvo eccezioni espressamente previste.
Il Tribunale ritiene che la presentazione di una nuova istanza o, come nel caso di specie, la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria rientri nel perimetro applicativo dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015.
2 In particolare, la norma dispone che “il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale” e, in caso di impugnazione, sino alla definizione del procedimento giudiziario, come interpretato in conformità al diritto dell'Unione (art. 9 Direttiva
2013/32/UE e art. 7 Direttiva 2013/33/UE).
La tutela riconosciuta dal legislatore mira a garantire il principio di non-refoulement e a preservare la dignità della persona durante la fase procedimentale, impedendo l'allontanamento o l'espulsione dello straniero fino a quando non si è formato un giudicato sul diritto alla protezione.
Pertanto, in presenza di un giudizio pendente volto a contestare la perdita dello status di beneficiario di protezione, permane l'esigenza di garantire al ricorrente il diritto a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale. In tale contesto, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di protezione si configura non solo come legittimo, ma doveroso, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto delle garanzie minime previste per i richiedenti.
Del resto, anche la giurisprudenza nazionale (cfr. TAR Lazio, sent. n. 12439/2022; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8230/2021) ha affermato che, nelle more del giudizio sulla revoca della protezione,
l'amministrazione non può procedere all'allontanamento dello straniero e deve garantirgli un titolo legittimo di soggiorno funzionale alla permanenza sul territorio, in attesa della decisione definitiva.
Tale interpretazione trova ulteriore fondamento nei principi sanciti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo (CEDU), segnatamente agli articoli 3 e 8, che vietano trattamenti inumani o degradanti e tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare, la Corte EDU ha ripetutamente affermato che l'allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato contraente, in pendenza di un ricorso che contesti il rischio di persecuzione o di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, costituisce una violazione del principio di non-refoulement
(cfr. . Belgio e Grecia, Grande Camera, 21 gennaio 2011; F.G. c. Svezia, Grande Camera, 23 marzo CP_3
2016). In tali casi, l'effettività del ricorso – richiesta dall'art. 13 CEDU – implica che allo straniero sia garantito il diritto di rimanere sul territorio fino alla conclusione del procedimento.
Inoltre, la Corte ha chiarito che, anche in assenza di un rischio attuale di tortura o trattamenti disumani, la mancanza di condizioni materiali minime e il rischio di vita di strada possono, in circostanze particolari, integrare una violazione dell'art. 3 (cfr. c. Svizzera, Grande Camera, Per_1
4 novembre 2014).
Alla luce di tali principi, la permanenza del richiedente sul territorio nazionale non rappresenta solo un diritto previsto dalla normativa interna, ma una garanzia necessaria per evitare violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, specie in considerazione della vulnerabilità connessa alla condizione del richiedente protezione.
3 Stante la natura delle questioni trattate e la contumacia del resistente, le spese si dichiarano CP_1 compensate.
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede sul ricorso proposto dal Sig. Pt_1
(cognome) (nome), nato il [...] in [...]: Pt_2
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015, valido fino alla definizione del ricorso attualmente pendente avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria innanzi al Tribunale di Catania;
- Nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
4
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, nella persona del magistrato, Dr.ssa Alessandra Cesi, in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 7709/20224 R.G. promossa
DA
(cognome) (nome), nato il [...] in [...], rappresentato Pt_1 Pt_2
e difeso dall'avv. GIACALONE FABIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
e rappresentati e difesi ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. art. 281 decies c.p.c.
* * * * * * * * *
Con ricorso depositato il 20.11.2024, il ricorrente come sopra identificato, ha adito il Tribunale al fine di accertare e dichiarare la sussistenza in suo favore del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi ex art. 4 del D. Lgs 142/2015 quale richiedente protezione internazionale.
Il - Questura di non si è costituito e, verificata la regolarità del Controparte_1 CP_2
contraddittorio, se ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 12.05.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Signor è titolare di un permesso di soggiorno, rilasciatogli il 29.05.2020 Parte_3
dalla Questura di Catania e scaduto di validità in data 22.09.2024, ottenuto a seguito del
1 riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria da parte della Commissione
Territoriale di Catania in data 21.12.2018.
Il 16.02.2023, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo disponeva la revoca dello status della protezione sussidiaria a causa dei molteplici e gravi pregiudizi penali da cui risulta attinto il richiedente. Tale provvedimento veniva notificato al ricorrente che proponeva ricorso davanti al
Tribunale di Catania in data 06/02/2024, incamerato al RGN 1216/2024, con prima udienza fissata al
02/03/2026 (cfr decreto di fissazione di udienza in atti).
In data 17/10/2024, l'istante si recava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di per CP_2
chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi quale richiedente protezione internazionale ex art. 4 del D. Lgs 142/2015. Il ricorrente nel ricorso introduttivo, riferisce che presumibilmente per problemi linguistici, la Questura competente acquisiva tale istanza come una richiesta di rinnovo della protezione sussidiaria, di cui il Signor ne era stato riconosciuto Pt_1
titolare nel 2019 dalla Commissione Territoriale di Catania;
di tale provvedimento di revoca, in realtà,
l'istante aveva già ricevuto notifica e, di conseguenza, lo aveva già prontamente impugnato innanzi la sede competente (nel caso di specie davanti al Tribunale Ordinario – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea che ha adottato il riconoscimento del quale è poi stata dichiarata la revoca o la cessazione ex art. 4 del D.L.
13/2017).
In data 22/10/2024, la Questura di notificava, quindi, al ricorrente il rigetto dell'istanza del CP_2
17.10.2024 con cui sarebbe stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
Del resto, in senso contrario nulla ha eccepito in fatto la resistente Amministrazione convenuta, rimasta contumace.
* * * * * * *
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Catania (RGN 1216/2024 cfr in allegato). La proposizione di tale opposizione al Tribunale di Catania comporta la sospensione automatica del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, del D. Lgs 25/2008.
Nelle more del giudizio, infatti, egli ha richiesto alla Questura competente, il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015, che prevede il diritto del richiedente protezione internazionale a rimanere nel territorio nazionale e ad accedere alle misure di accoglienza fino alla definizione della procedura, salvo eccezioni espressamente previste.
Il Tribunale ritiene che la presentazione di una nuova istanza o, come nel caso di specie, la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria rientri nel perimetro applicativo dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015.
2 In particolare, la norma dispone che “il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale” e, in caso di impugnazione, sino alla definizione del procedimento giudiziario, come interpretato in conformità al diritto dell'Unione (art. 9 Direttiva
2013/32/UE e art. 7 Direttiva 2013/33/UE).
La tutela riconosciuta dal legislatore mira a garantire il principio di non-refoulement e a preservare la dignità della persona durante la fase procedimentale, impedendo l'allontanamento o l'espulsione dello straniero fino a quando non si è formato un giudicato sul diritto alla protezione.
Pertanto, in presenza di un giudizio pendente volto a contestare la perdita dello status di beneficiario di protezione, permane l'esigenza di garantire al ricorrente il diritto a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale. In tale contesto, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di protezione si configura non solo come legittimo, ma doveroso, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto delle garanzie minime previste per i richiedenti.
Del resto, anche la giurisprudenza nazionale (cfr. TAR Lazio, sent. n. 12439/2022; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8230/2021) ha affermato che, nelle more del giudizio sulla revoca della protezione,
l'amministrazione non può procedere all'allontanamento dello straniero e deve garantirgli un titolo legittimo di soggiorno funzionale alla permanenza sul territorio, in attesa della decisione definitiva.
Tale interpretazione trova ulteriore fondamento nei principi sanciti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo (CEDU), segnatamente agli articoli 3 e 8, che vietano trattamenti inumani o degradanti e tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare, la Corte EDU ha ripetutamente affermato che l'allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato contraente, in pendenza di un ricorso che contesti il rischio di persecuzione o di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, costituisce una violazione del principio di non-refoulement
(cfr. . Belgio e Grecia, Grande Camera, 21 gennaio 2011; F.G. c. Svezia, Grande Camera, 23 marzo CP_3
2016). In tali casi, l'effettività del ricorso – richiesta dall'art. 13 CEDU – implica che allo straniero sia garantito il diritto di rimanere sul territorio fino alla conclusione del procedimento.
Inoltre, la Corte ha chiarito che, anche in assenza di un rischio attuale di tortura o trattamenti disumani, la mancanza di condizioni materiali minime e il rischio di vita di strada possono, in circostanze particolari, integrare una violazione dell'art. 3 (cfr. c. Svizzera, Grande Camera, Per_1
4 novembre 2014).
Alla luce di tali principi, la permanenza del richiedente sul territorio nazionale non rappresenta solo un diritto previsto dalla normativa interna, ma una garanzia necessaria per evitare violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, specie in considerazione della vulnerabilità connessa alla condizione del richiedente protezione.
3 Stante la natura delle questioni trattate e la contumacia del resistente, le spese si dichiarano CP_1 compensate.
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede sul ricorso proposto dal Sig. Pt_1
(cognome) (nome), nato il [...] in [...]: Pt_2
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 142/2015, valido fino alla definizione del ricorso attualmente pendente avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria innanzi al Tribunale di Catania;
- Nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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