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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1323/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 1323/2025 c.c. promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AR SO del Foro di Lodi, presso il cui studio, sito in Sant'Angelo Lodigiano, vicolo mercato delle frutta n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
6.08.1968, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
AN
Cadorin, presso il cui studio, sito in Monza (MB), via Camperio n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLATA con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di
Lecco pubblicata il 26 marzo 2025, nel procedimento di divorzio n. 1646/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
- per tutti i motivi svolti nel presente atto di appello, accertato l'errore commesso dal Tribunale di Lecco nell'applicazione della norma di cui all'art. 5, co. VI, L 898/70, voglia riformare l'impugnata sentenza n. 157/2025 nel capo col quale è stato riconosciuto alla sig.ra un assegno Controparte_1
divorzile per la sola funzione assistenziale nella misura di €.150,00 mensili;
- per l'effetto respingere la domanda sul punto proposta dalla sig.ra contro il sig. Controparte_1
dichiarando che questi nulla deve a titolo di assegno divorzile;
CP_2
- riformare anche il capo relativo alle spese di entrambi i gradi di giudizio in funzione dell'accoglimento dell'interposto gravame.
Per parte appellata
- confermare la sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Lecco in data 26.03.2025 e per l'effetto confermare a carico del Sig. a titolo di assegno divorzile, di pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di Euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità di novembre
2024 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con integrale refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio in data 11.09.1989 e Parte_1 Controparte_1
dalla loro unione nascevano i figli, oggi maggiorenni, , e (tutti Per_1 Per_2 Persona_3
e tre economicamente indipendenti), e (nata il [...], minorenne e Per_4
attualmente convivente con la madre).
Con decreto di omologazione del 6/12.12.2017 del Tribunale di Lecco, i coniugi si separavano alle seguenti condizioni: affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Merate, Via Per_4
Degli Alpini n. 14; regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere a carico del Pt_1
di versare 550,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 100% delle spese straordinarie nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 700,00 e di versare un contributo, pari a
450,00 euro, per il canone di locazione dell'abitazione in cui risiedevano moglie e figlia.
Con ricorso depositato il 16.10.2024 adiva il Tribunale di Lecco chiedendo la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, in particolare domandava di “abolire l'obbligo a suo tempo posto a carico del sig. di corrispondere la somma di €.450,00 mensili per l'affitto della Pt_1
casa in cui risiede la sig.ra , e ciò sia in considerazione delle mutate e peggiorate condizioni CP_1
economiche e reddituali del sig. sia in considerazione del fatto che la sig.ra allo stato Pt_1 CP_1
non ha esborsi per la locazione dell'appartamento in cui vive, atteso che ella vive in un appartamento del figlio che la ospita gratuitamente;
abolire anche l'obbligo del sig. di versare un assegno per il Pt_1
personale mantenimento della resistente, e ciò in considerazione del fatto che ella svolge attività lavorativa retribuita”. Si rendeva, invece, disponibile a versare la somma di 300,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente allegava un grave peggioramento della propria situazione patrimoniale e reddituale, dovuto all'ammissione alla procedura di liquidazione controllata per debiti contratti in costanza di matrimonio pari a circa €280.000,00, nell'ambito della quale il Giudice aveva autorizzato che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00, riversando l'eccedenza alla procedura. Inoltre, deduceva un aggravamento delle condizioni di salute tale da non consentirgli più di sostenere i ritmi lavorativi precedentemente affrontati, caratterizzati da turni straordinari e notturni.
Con memoria depositata il 17.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo in via riconvenzionale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un contributo del per euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il Pt_1
mantenimento della figlia la rimessione delle modalità di frequentazione del Per_4
padre con la figlia alla volontà che sarà espressa dalla minore;
il versamento di una somma per il proprio mantenimento pari a 200,00 euro mensili. Con l'atto di costituzione la resistente contestava le affermazioni del ricorrente, negando di aver mai ricevuto i contributi economici previsti per il canone di locazione e per il proprio mantenimento. Dichiarava di non svolgere attività lavorativa per motivi di salute, sostenendo di vivere grazie all'aiuto economico dei figli maggiorenni. Riferiva di convivere con la figlia la quale aveva interrotto i rapporti con il padre a seguito Per_4
di episodi di violenza domestica assistita, che le avevano provocato disturbi psicologici per cui risultava in cura. Inoltre lamentava il versamento parziale del contributo al mantenimento della figlia (300 euro anziché 550, come da accordi di separazione) e il mancato pagamento dell'assegno unico.
All'udienza del 16.01.2025 la difesa del ricorrente dava atto di aderire alla domanda di divorzio, come da memoria depositata tardivamente, e il giudice rinviava per l'audizione della minore Per_4
All'udienza del 20.02.2025, si procedeva all'audizione della minore, all'esito della quale il preso atto dell'impossibilità, al momento, di frequentare la figlia e ribadito di non Pt_1
essere in grado di mantenerla con un importo maggiore rispetto ai 300,00 euro mensili, riaffermava la volontà di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte.
In data 26.03.2025 con la sentenza n. 345/2025 il Tribunale di Lecco, ritenuta ammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta dalla resistente e coltivata dal ricorrente, così provvedeva:
- dichiarava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
- disponeva l'affido congiunto della figlia con collocamento prevalente Per_4
presso la madre;
- rimetteva alla volontà di la ripresa degli incontri con il padre;
Per_4
- poneva a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore l'importo di euro 350,00 mensili oltre il 50% delle spese Per_4
straordinarie;
- poneva a carico del a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di Pt_1
euro 150,00 mensili;
- disponeva l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre;
- revocava l'obbligo gravante in capo a di contribuire con una somma di Parte_1
euro 450,00 alla locazione dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
- compensava tra le parti le spese di lite. Per quanto qui di interesse, in relazione alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto alla prestazione, limitatamente alla componente assistenziale, in quanto la stessa, di anni 56:
- non dispone di redditi propri e sono i figli maggiorenni che provvedono al suo sostentamento;
- non ha realistiche prospettive occupazionali, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e dei numerosi figli,
- risulta attualmente impegnata nell'assistenza della figlia minore Per_4
-ha documentato di essere alla ricerca di attività lavorativa presso vari supermercati;
Inoltre, il Tribunale ha osservato che vi è sperequazione economico-patrimoniale tra le parti.
Il Tribunale di Lecco ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con il riscontro di una reciproca soccombenza, atteso che nessuna delle due parti ha visto accolte appieno le proprie pretese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 2.05.2025 Parte_1
chiedendo la revoca dell'assegno divorzile e la riforma del capo relativo alle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, contestando l'errata applicazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970 da parte del Giudice di prime cure. In particolare, ha evidenziato che la resistente non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità oggettiva di reperire redditi propri, limitandosi ad affermare di essere priva di occupazione e di sostenersi con il contributo economico dei figli. L'appellante ha contestato che l'intervento chirurgico subito dalla resistente nel 2020 abbia comportato conseguenze invalidanti, rilevando l'assenza di trattamenti successivi e la piena capacità lavorativa della stessa. Ha inoltre sottolineato che l'età della resistente (56 anni) non costituisce, di per sé, ostacolo al reperimento di un'attività lavorativa, specie in considerazione dell'attuale età pensionabile fissata a 67 anni. La difesa sostiene che la mancanza di redditi della resistente sia riconducibile a una scelta volontaria e non a impedimenti oggettivi, e che le condizioni della figlia non giustificherebbero una presenza materna tale da Per_4
escludere la possibilità di lavorare. Inoltre, rileva che l'assegno divorzile ha una funzione composita e non può ridursi, come ha invece fatto il Tribunale di Lecco, ad assolvere ad una funzione meramente assistenziale. In conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame, l'appellante ha chiesto la modifica anche del capo relativo alle spese legali.
Con comparsa depositata il 5.09.2025 si è costituita in giudizio
[...]
insistendo per la conferma della sentenza impugnata con particolare CP_1
riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile. L'appellata ha contestato le argomentazioni dell'appellante, ritenendole strumentali e finalizzate esclusivamente a sottrarsi agli obblighi economici derivanti dalla pronuncia impugnata, evidenziando come il sig. si sia sempre disinteressato ai bisogni della famiglia, costringendo i figli Pt_1
maggiorenni a sostenere economicamente la madre e la sorella minore. La sig.ra ha ribadito la propria condizione di fragilità economica e sanitaria, CP_1
aggravata da un intervento chirurgico per l'asportazione di una massa tumorale alla gola
(cfr. doc. 4 primo grado, recante lettera di dimissioni per asportazione di CP_1
tumori maligni alla testa, faccia e collo del marzo 2021) e da problematiche respiratorie che le impediscono di svolgere mansioni lavorative come addetta alle pulizie. Ha inoltre sottolineato la necessità di assistenza continua alla figlia affetta da disturbi Per_4
psicologici e sociali, che le impediscono di frequentare regolarmente la scuola. Tali circostanze, secondo la resistente, giustificano il riconoscimento dell'assegno divorzile non solo in funzione assistenziale, ma anche compensativa, in considerazione del ruolo svolto all'interno del nucleo familiare e del contributo prestato alla cura della figlia.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 29.09.2025 la sig.ra
ha insistito per il rigetto del reclamo. CP_1
Il Procuratore Generale ha reso parere in data 2 ottobre 2025 rilevando che non ha interesse a concludere per difetto di questioni afferenti minori di età.
All'udienza in data 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss.
c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Va premesso che come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione
(inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass. 26.1.2018 n. 2042;
Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) che individua nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato:
- nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorre verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
- nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass.
13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602) nel caso di specie, osserva la Corte che parte appellata ha provato di versare in uno stato di salute che oggettivamente inficia la possibilità di mantenersi in piena autonomia: in particolare, ha documentato (si richiama il documento 4 fascicolo di primo grado appellata) di aver subito un'importante intervento chirurgico le cui conseguenze incidono negativamente, nell'attualità, sulla possibilità concreta di reperire una attività lavorativa adeguata. Inoltre, l'appellata ha dato prova anche dello stato di salute della figlia minore di età evidenziando la necessità di provvedere al suo accudimento: invero, ha allegato documentazione (doc. allegato alla memoria di trattazione scritta depositata il 29 settembre 2025) in data 24 settembre 2025 dell'ATS di Lecco da cui si evince che la figlia minorenne è affetta da disturbo depressivo ricorrente correlato con ritiro scolastico e sociale, minore seguita dal 2016 per disturbo specifico della compitazione e delle abilità aritmetiche.
Orbene, osserva la Corte che tali circostanze incidono negativamente sulla possibilità concreta della signora di procurarsi un reddito adeguato atteso CP_1
che, all'evidenza, non ha ragionevoli probabilità di collocarsi nel mondo del lavoro: di talché, l'an dell'assegno divorzile non può che essere confermato.
Con riferimento, poi, alla quantificazione dell'assegno, la Corte condivide la valutazione effettuata in prime cure (pari ad euro 150,00 mensili) alla luce della comparazione della situazione patrimoniale delle parti che vede uno squilibrio in favore dell'appellante. Più in dettaglio, risulta dalla documentazione versata in atti quanto segue.
Situazione economica Parte_1
Lavora come autista nel settore di autotrasporti. Vive attualmente in Sicilia con la nuova compagna. Ha allegato di aver subito un peggioramento della propria situazione reddituale a seguito dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata per debiti contratti in costanza di matrimonio pari a circa € 280.000,00, nell'ambito della quale il Giudice aveva autorizzato che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00, riversando l'eccedenza alla procedura (come si evince anche dalle buste paga prodotte).
Ha prodotto solo due certificazioni uniche, dalle quali risultano i seguenti redditi:
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU 2024
€
*€
(redditi
€ 11.962,20 € 1.813,89 € 147,14 € 0,00 10.001,17 2.000,23 2023)
CU 2023
€
€ (redditi
€ 27.376,30 € 4.399,38 € 308,05 € 127,65
22.541,22 1.878,44 2022)
*Si precisa che il calcolo del reddito netto per l'anno di imposta 2023 è stato fatto su 5 mensilità, risultando dalla CU 2024 prodotta come data di inizio del lavoro il 03.07.2023 con contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 8 primo grado fascicolo . Pt_1
Situazione economica Controparte_1
Non svolge attività lavorativa e ha prodotto solo l'ISEE 2024 (datata 21 settembre
2024), da cui risulta un importo di € 553,67.
Conclusivamente, la Corte respinge l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza di primo grado.
Resta assorbita la doglianza inerente la rimodulazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (cfr. conclusioni atto di appello) quale conseguenza della riforma della sentenza impugnata che, di contro, viene qui integralmente confermata.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto del valore indeterminato della lite, esclusa la fase istruttoria non svolta, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Lecco in pubblicata il 26 marzo 2025 nel procedimento di divorzio n. 1646/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2025 pubblicata il 26 marzo 2025;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.473,00 oltre generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
- dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 Parte_1
(raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Dott. Fabio Laurenzi
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Fabio Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 1323/2025 c.c. promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AR SO del Foro di Lodi, presso il cui studio, sito in Sant'Angelo Lodigiano, vicolo mercato delle frutta n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
6.08.1968, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
AN
Cadorin, presso il cui studio, sito in Monza (MB), via Camperio n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLATA con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di
Lecco pubblicata il 26 marzo 2025, nel procedimento di divorzio n. 1646/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
- per tutti i motivi svolti nel presente atto di appello, accertato l'errore commesso dal Tribunale di Lecco nell'applicazione della norma di cui all'art. 5, co. VI, L 898/70, voglia riformare l'impugnata sentenza n. 157/2025 nel capo col quale è stato riconosciuto alla sig.ra un assegno Controparte_1
divorzile per la sola funzione assistenziale nella misura di €.150,00 mensili;
- per l'effetto respingere la domanda sul punto proposta dalla sig.ra contro il sig. Controparte_1
dichiarando che questi nulla deve a titolo di assegno divorzile;
CP_2
- riformare anche il capo relativo alle spese di entrambi i gradi di giudizio in funzione dell'accoglimento dell'interposto gravame.
Per parte appellata
- confermare la sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Lecco in data 26.03.2025 e per l'effetto confermare a carico del Sig. a titolo di assegno divorzile, di pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di Euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla mensilità di novembre
2024 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con integrale refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio in data 11.09.1989 e Parte_1 Controparte_1
dalla loro unione nascevano i figli, oggi maggiorenni, , e (tutti Per_1 Per_2 Persona_3
e tre economicamente indipendenti), e (nata il [...], minorenne e Per_4
attualmente convivente con la madre).
Con decreto di omologazione del 6/12.12.2017 del Tribunale di Lecco, i coniugi si separavano alle seguenti condizioni: affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Merate, Via Per_4
Degli Alpini n. 14; regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere a carico del Pt_1
di versare 550,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 100% delle spese straordinarie nonché di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 700,00 e di versare un contributo, pari a
450,00 euro, per il canone di locazione dell'abitazione in cui risiedevano moglie e figlia.
Con ricorso depositato il 16.10.2024 adiva il Tribunale di Lecco chiedendo la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, in particolare domandava di “abolire l'obbligo a suo tempo posto a carico del sig. di corrispondere la somma di €.450,00 mensili per l'affitto della Pt_1
casa in cui risiede la sig.ra , e ciò sia in considerazione delle mutate e peggiorate condizioni CP_1
economiche e reddituali del sig. sia in considerazione del fatto che la sig.ra allo stato Pt_1 CP_1
non ha esborsi per la locazione dell'appartamento in cui vive, atteso che ella vive in un appartamento del figlio che la ospita gratuitamente;
abolire anche l'obbligo del sig. di versare un assegno per il Pt_1
personale mantenimento della resistente, e ciò in considerazione del fatto che ella svolge attività lavorativa retribuita”. Si rendeva, invece, disponibile a versare la somma di 300,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente allegava un grave peggioramento della propria situazione patrimoniale e reddituale, dovuto all'ammissione alla procedura di liquidazione controllata per debiti contratti in costanza di matrimonio pari a circa €280.000,00, nell'ambito della quale il Giudice aveva autorizzato che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00, riversando l'eccedenza alla procedura. Inoltre, deduceva un aggravamento delle condizioni di salute tale da non consentirgli più di sostenere i ritmi lavorativi precedentemente affrontati, caratterizzati da turni straordinari e notturni.
Con memoria depositata il 17.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo in via riconvenzionale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un contributo del per euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il Pt_1
mantenimento della figlia la rimessione delle modalità di frequentazione del Per_4
padre con la figlia alla volontà che sarà espressa dalla minore;
il versamento di una somma per il proprio mantenimento pari a 200,00 euro mensili. Con l'atto di costituzione la resistente contestava le affermazioni del ricorrente, negando di aver mai ricevuto i contributi economici previsti per il canone di locazione e per il proprio mantenimento. Dichiarava di non svolgere attività lavorativa per motivi di salute, sostenendo di vivere grazie all'aiuto economico dei figli maggiorenni. Riferiva di convivere con la figlia la quale aveva interrotto i rapporti con il padre a seguito Per_4
di episodi di violenza domestica assistita, che le avevano provocato disturbi psicologici per cui risultava in cura. Inoltre lamentava il versamento parziale del contributo al mantenimento della figlia (300 euro anziché 550, come da accordi di separazione) e il mancato pagamento dell'assegno unico.
All'udienza del 16.01.2025 la difesa del ricorrente dava atto di aderire alla domanda di divorzio, come da memoria depositata tardivamente, e il giudice rinviava per l'audizione della minore Per_4
All'udienza del 20.02.2025, si procedeva all'audizione della minore, all'esito della quale il preso atto dell'impossibilità, al momento, di frequentare la figlia e ribadito di non Pt_1
essere in grado di mantenerla con un importo maggiore rispetto ai 300,00 euro mensili, riaffermava la volontà di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da controparte.
In data 26.03.2025 con la sentenza n. 345/2025 il Tribunale di Lecco, ritenuta ammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta dalla resistente e coltivata dal ricorrente, così provvedeva:
- dichiarava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
- disponeva l'affido congiunto della figlia con collocamento prevalente Per_4
presso la madre;
- rimetteva alla volontà di la ripresa degli incontri con il padre;
Per_4
- poneva a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore l'importo di euro 350,00 mensili oltre il 50% delle spese Per_4
straordinarie;
- poneva a carico del a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di Pt_1
euro 150,00 mensili;
- disponeva l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre;
- revocava l'obbligo gravante in capo a di contribuire con una somma di Parte_1
euro 450,00 alla locazione dell'immobile condotto in locazione dalla resistente;
- compensava tra le parti le spese di lite. Per quanto qui di interesse, in relazione alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto alla prestazione, limitatamente alla componente assistenziale, in quanto la stessa, di anni 56:
- non dispone di redditi propri e sono i figli maggiorenni che provvedono al suo sostentamento;
- non ha realistiche prospettive occupazionali, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e dei numerosi figli,
- risulta attualmente impegnata nell'assistenza della figlia minore Per_4
-ha documentato di essere alla ricerca di attività lavorativa presso vari supermercati;
Inoltre, il Tribunale ha osservato che vi è sperequazione economico-patrimoniale tra le parti.
Il Tribunale di Lecco ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con il riscontro di una reciproca soccombenza, atteso che nessuna delle due parti ha visto accolte appieno le proprie pretese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 2.05.2025 Parte_1
chiedendo la revoca dell'assegno divorzile e la riforma del capo relativo alle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, contestando l'errata applicazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970 da parte del Giudice di prime cure. In particolare, ha evidenziato che la resistente non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità oggettiva di reperire redditi propri, limitandosi ad affermare di essere priva di occupazione e di sostenersi con il contributo economico dei figli. L'appellante ha contestato che l'intervento chirurgico subito dalla resistente nel 2020 abbia comportato conseguenze invalidanti, rilevando l'assenza di trattamenti successivi e la piena capacità lavorativa della stessa. Ha inoltre sottolineato che l'età della resistente (56 anni) non costituisce, di per sé, ostacolo al reperimento di un'attività lavorativa, specie in considerazione dell'attuale età pensionabile fissata a 67 anni. La difesa sostiene che la mancanza di redditi della resistente sia riconducibile a una scelta volontaria e non a impedimenti oggettivi, e che le condizioni della figlia non giustificherebbero una presenza materna tale da Per_4
escludere la possibilità di lavorare. Inoltre, rileva che l'assegno divorzile ha una funzione composita e non può ridursi, come ha invece fatto il Tribunale di Lecco, ad assolvere ad una funzione meramente assistenziale. In conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame, l'appellante ha chiesto la modifica anche del capo relativo alle spese legali.
Con comparsa depositata il 5.09.2025 si è costituita in giudizio
[...]
insistendo per la conferma della sentenza impugnata con particolare CP_1
riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile. L'appellata ha contestato le argomentazioni dell'appellante, ritenendole strumentali e finalizzate esclusivamente a sottrarsi agli obblighi economici derivanti dalla pronuncia impugnata, evidenziando come il sig. si sia sempre disinteressato ai bisogni della famiglia, costringendo i figli Pt_1
maggiorenni a sostenere economicamente la madre e la sorella minore. La sig.ra ha ribadito la propria condizione di fragilità economica e sanitaria, CP_1
aggravata da un intervento chirurgico per l'asportazione di una massa tumorale alla gola
(cfr. doc. 4 primo grado, recante lettera di dimissioni per asportazione di CP_1
tumori maligni alla testa, faccia e collo del marzo 2021) e da problematiche respiratorie che le impediscono di svolgere mansioni lavorative come addetta alle pulizie. Ha inoltre sottolineato la necessità di assistenza continua alla figlia affetta da disturbi Per_4
psicologici e sociali, che le impediscono di frequentare regolarmente la scuola. Tali circostanze, secondo la resistente, giustificano il riconoscimento dell'assegno divorzile non solo in funzione assistenziale, ma anche compensativa, in considerazione del ruolo svolto all'interno del nucleo familiare e del contributo prestato alla cura della figlia.
Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 29.09.2025 la sig.ra
ha insistito per il rigetto del reclamo. CP_1
Il Procuratore Generale ha reso parere in data 2 ottobre 2025 rilevando che non ha interesse a concludere per difetto di questioni afferenti minori di età.
All'udienza in data 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss.
c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Va premesso che come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione
(inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
7.2.2018 n. 3015; Cass. 26.1.2018 n. 2042;
Cass. 16.3.2018 n. 6663; Cass. 13.6.2018 n. 15568) che individua nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato:
- nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorre verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
- nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass.
13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602) nel caso di specie, osserva la Corte che parte appellata ha provato di versare in uno stato di salute che oggettivamente inficia la possibilità di mantenersi in piena autonomia: in particolare, ha documentato (si richiama il documento 4 fascicolo di primo grado appellata) di aver subito un'importante intervento chirurgico le cui conseguenze incidono negativamente, nell'attualità, sulla possibilità concreta di reperire una attività lavorativa adeguata. Inoltre, l'appellata ha dato prova anche dello stato di salute della figlia minore di età evidenziando la necessità di provvedere al suo accudimento: invero, ha allegato documentazione (doc. allegato alla memoria di trattazione scritta depositata il 29 settembre 2025) in data 24 settembre 2025 dell'ATS di Lecco da cui si evince che la figlia minorenne è affetta da disturbo depressivo ricorrente correlato con ritiro scolastico e sociale, minore seguita dal 2016 per disturbo specifico della compitazione e delle abilità aritmetiche.
Orbene, osserva la Corte che tali circostanze incidono negativamente sulla possibilità concreta della signora di procurarsi un reddito adeguato atteso CP_1
che, all'evidenza, non ha ragionevoli probabilità di collocarsi nel mondo del lavoro: di talché, l'an dell'assegno divorzile non può che essere confermato.
Con riferimento, poi, alla quantificazione dell'assegno, la Corte condivide la valutazione effettuata in prime cure (pari ad euro 150,00 mensili) alla luce della comparazione della situazione patrimoniale delle parti che vede uno squilibrio in favore dell'appellante. Più in dettaglio, risulta dalla documentazione versata in atti quanto segue.
Situazione economica Parte_1
Lavora come autista nel settore di autotrasporti. Vive attualmente in Sicilia con la nuova compagna. Ha allegato di aver subito un peggioramento della propria situazione reddituale a seguito dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata per debiti contratti in costanza di matrimonio pari a circa € 280.000,00, nell'ambito della quale il Giudice aveva autorizzato che egli potesse trattenere lo stipendio percepito per la somma netta mensile di euro 1.500,00, riversando l'eccedenza alla procedura (come si evince anche dalle buste paga prodotte).
Ha prodotto solo due certificazioni uniche, dalle quali risultano i seguenti redditi:
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU 2024
€
*€
(redditi
€ 11.962,20 € 1.813,89 € 147,14 € 0,00 10.001,17 2.000,23 2023)
CU 2023
€
€ (redditi
€ 27.376,30 € 4.399,38 € 308,05 € 127,65
22.541,22 1.878,44 2022)
*Si precisa che il calcolo del reddito netto per l'anno di imposta 2023 è stato fatto su 5 mensilità, risultando dalla CU 2024 prodotta come data di inizio del lavoro il 03.07.2023 con contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 8 primo grado fascicolo . Pt_1
Situazione economica Controparte_1
Non svolge attività lavorativa e ha prodotto solo l'ISEE 2024 (datata 21 settembre
2024), da cui risulta un importo di € 553,67.
Conclusivamente, la Corte respinge l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza di primo grado.
Resta assorbita la doglianza inerente la rimodulazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (cfr. conclusioni atto di appello) quale conseguenza della riforma della sentenza impugnata che, di contro, viene qui integralmente confermata.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto del valore indeterminato della lite, esclusa la fase istruttoria non svolta, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Lecco in pubblicata il 26 marzo 2025 nel procedimento di divorzio n. 1646/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Lecco n.
157/2025 pubblicata il 26 marzo 2025;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.473,00 oltre generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
- dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 Parte_1
(raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Dott. Fabio Laurenzi