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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2328/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
NT UGO, OR
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19504/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IVA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 CONTRAV. CDS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140303980206000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150033839344000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150207970019000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12245/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo nell'anno 2022 (RG 13766/2022) la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035794736000 emessa per mancato pagamento dell'importo di euro 257.292,80, relativo a varie cartelle di pagamento. Veniva eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'esito della Camera di Consiglio del 16.06.2023, la Corte adita emetteva la sentenza n. 8412/2023, pubblicata il 21.06.2023, con la quale, in via pregiudiziale, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale di Roma in funzione del Giudice del Lavoro, in relazione all'impugnativa dei seguenti atti impositivi per un totale dovuto pari ad euro 49.713,69:
- Cartella 09720140303980206000 notificata il 15.01.2015 relativa a Imposta sostitutiva redditi su rivalutazione TFR e Ritenuta alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro non versate, anno rif. 2010 (euro 11.335,82);
- Cartella 09720150033839344000 notificata il 9.03.2015 relativa Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro non versate, anno rif. 2011 (euro 18.896,91);
- Cartella 09720150207970019000 notificata il 18.11.2015 relativa a Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro, Ritenuta fonte su reddito da lavoro autonomo non versate, anno rif.
2012 (euro 19.480,96).
La Ricorrente_1 S.r.l., con riferimento a tali atti, riassumeva quindi il giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente, Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (R.G. 31442/2023).
Il Tribunale di Roma, ritenendosi incompetente, sollevava d'ufficio ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione con ordinanza del 15.04.2024. La Corte di cassazione (R.G. 8377/2024), con ordinanza n. 26617 del 16.10.2024, ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice tributario originariamente adito dal contribuente. La Ricorrente_1 S.r.l., provvedeva quindi a riassumere dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, dichiarata competente a seguito di esperimento di regolamento di giurisdizione, il ricorso originariamente proposto (RG 13766/2022) per l'annullamento, per intervenuta prescrizione, delle cartelle sopraelencate per un totale di euro 49.713,69.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che replicava alle argomentazioni di parte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque infondato nel merito.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Ed infatti nessuna prescrizione risulta maturata nella fattispecie alla luce del termine decennale previsto per l'imposta Irpef di cui si discute.
Essendo i tributi richiesti relativi agli anni 2011 e 2012, la notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, notificate tutte nel 2015, hanno avuto come effetto quello di interrompere la prescrizione che è stata nuovamente interrotta con l'intimazione oggetto del presente giudizio notificata nell'anno 2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.368,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
NT UGO, OR
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 19504/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IVA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 CONTRAV. CDS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035794736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140303980206000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150033839344000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150207970019000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12245/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo nell'anno 2022 (RG 13766/2022) la Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035794736000 emessa per mancato pagamento dell'importo di euro 257.292,80, relativo a varie cartelle di pagamento. Veniva eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'esito della Camera di Consiglio del 16.06.2023, la Corte adita emetteva la sentenza n. 8412/2023, pubblicata il 21.06.2023, con la quale, in via pregiudiziale, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale di Roma in funzione del Giudice del Lavoro, in relazione all'impugnativa dei seguenti atti impositivi per un totale dovuto pari ad euro 49.713,69:
- Cartella 09720140303980206000 notificata il 15.01.2015 relativa a Imposta sostitutiva redditi su rivalutazione TFR e Ritenuta alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro non versate, anno rif. 2010 (euro 11.335,82);
- Cartella 09720150033839344000 notificata il 9.03.2015 relativa Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro non versate, anno rif. 2011 (euro 18.896,91);
- Cartella 09720150207970019000 notificata il 18.11.2015 relativa a Ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro, Ritenuta fonte su reddito da lavoro autonomo non versate, anno rif.
2012 (euro 19.480,96).
La Ricorrente_1 S.r.l., con riferimento a tali atti, riassumeva quindi il giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente, Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (R.G. 31442/2023).
Il Tribunale di Roma, ritenendosi incompetente, sollevava d'ufficio ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione con ordinanza del 15.04.2024. La Corte di cassazione (R.G. 8377/2024), con ordinanza n. 26617 del 16.10.2024, ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice tributario originariamente adito dal contribuente. La Ricorrente_1 S.r.l., provvedeva quindi a riassumere dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, dichiarata competente a seguito di esperimento di regolamento di giurisdizione, il ricorso originariamente proposto (RG 13766/2022) per l'annullamento, per intervenuta prescrizione, delle cartelle sopraelencate per un totale di euro 49.713,69.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che replicava alle argomentazioni di parte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque infondato nel merito.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Ed infatti nessuna prescrizione risulta maturata nella fattispecie alla luce del termine decennale previsto per l'imposta Irpef di cui si discute.
Essendo i tributi richiesti relativi agli anni 2011 e 2012, la notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, notificate tutte nel 2015, hanno avuto come effetto quello di interrompere la prescrizione che è stata nuovamente interrotta con l'intimazione oggetto del presente giudizio notificata nell'anno 2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.368,00.