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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3523/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni di separazione precedentemente stabilite tra e , madre dell'odierna ricorrente . Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Con decreto del 21/05/1986 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale tra i coniugi e , stabilendo un contributo a carico del marito e in Parte_1 Controparte_1 favore della figlia;
successivamente alla separazione chiedeva Parte_2 Controparte_1
e otteneva che il contributo di mantenimento dovuto dal marito venisse corrisposto direttamente dal terzo trattenendo gli importi dalle somme Controparte_2 dovute a titolo di pensione all'obbligato . Parte_1
In data 25/04/2014 decedeva;
sino a data odierna il padre ha continuato a Controparte_1 corrispondere alla figlia il contributo per il mantenimento e ora questa è diventata maggiorenne ed economicamente indipendente, non necessitando ulteriormente il contributo al mantenimento precedentemente stabilito. Padre e figlia sono quindi addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di domandare la revoca dell'obbligo del mantenimento posto in capo al padre.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto dal Tribunale di Roma in data 21/05/1986, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
REVOCA il contributo di mantenimento posto a carico di e in favore di Parte_1 [...]
ordinando, per l'effetto, a la liberazione Pt_2 Controparte_2 dall'obbligo di trattenere e versare le somme mensili sinora vincolate in favore di
[...]
. Pt_2
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3523/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni di separazione precedentemente stabilite tra e , madre dell'odierna ricorrente . Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Con decreto del 21/05/1986 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale tra i coniugi e , stabilendo un contributo a carico del marito e in Parte_1 Controparte_1 favore della figlia;
successivamente alla separazione chiedeva Parte_2 Controparte_1
e otteneva che il contributo di mantenimento dovuto dal marito venisse corrisposto direttamente dal terzo trattenendo gli importi dalle somme Controparte_2 dovute a titolo di pensione all'obbligato . Parte_1
In data 25/04/2014 decedeva;
sino a data odierna il padre ha continuato a Controparte_1 corrispondere alla figlia il contributo per il mantenimento e ora questa è diventata maggiorenne ed economicamente indipendente, non necessitando ulteriormente il contributo al mantenimento precedentemente stabilito. Padre e figlia sono quindi addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di domandare la revoca dell'obbligo del mantenimento posto in capo al padre.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto dal Tribunale di Roma in data 21/05/1986, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
REVOCA il contributo di mantenimento posto a carico di e in favore di Parte_1 [...]
ordinando, per l'effetto, a la liberazione Pt_2 Controparte_2 dall'obbligo di trattenere e versare le somme mensili sinora vincolate in favore di
[...]
. Pt_2
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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