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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 8/2024 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi CF , e dall'Avv. Giuseppe Lamonica, CF , fax C.F._2 C.F._3 0964/82621, pec elettivamente domiciliata in Email_1 Reggio Calabria alla via Cimino 61 presso lo studio dell'Avv. Angela Curatola appellante CONTRO
, CF , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, con gli Avvocati Silvano Imbriaci (CF e Dario Cosimo Adornato (CF , C.F._4 C.F._5 che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio n Fiumicino, Persona_1 pec , t Email_2 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 08.07.2022, Parte_1 conveniva in giudizio l'INPS per accertare che nulla doveva all'Istituto in relazione all'indebito contestatole con lettera raccomandata a.r. del 24.01.2022, per l'importo di € 1.964,31 sulla pensione categoria INV.CIV. n. 07131331 alla stessa intestata, per il periodo da dicembre 2021 a gennaio 2022; e per l'effetto condannare l'Inps alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato o trattenuto per tale indebito, oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, l'INPS chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere affermando che il debito per cui è causa porta il n. INPS 16760956 ed è relativo al periodo 01/12/2021- 31/01/2022. 2
A seguito di giustificazione circa l'assenza a visita, la pratica di indebito era stata definita con ricostituzione successiva senza danno per la pensionata.”
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 662/2023 pubblicata il 06.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso per le argomentazioni edotte in parte motiva, conseguentemente annulla l'indebito oggi impugnato. 2) Rigetta ogni altra richiesta. 3) Condanna l'INPS al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € 700,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii”. Nel caso di specie, dalle allegazioni in atti, era emerso che la ricorrente aveva fornito idonea motivazione circa la mancata presentazione a visita di revisione e, pertanto doveva ritenersi immotivato l'indebito scaturito dalla rideterminazione prestazione, in quanto l'assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 23 novembre 2021 era stata giustificata dalla ricorrettene, tant'è che lo stesso la aveva ritenuta valida e la aveva riconvocata CP_1 a visita. L'INPS costituendosi in giudizio aveva insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere, ma nulla aveva affermato e provato in merito all'annullamento dell'indebito oggi impugnato, sì che la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , limitatamente Parte_1 alla statuizione sulle spese di lite, capo
3. Nel caso di specie, senza motivazione alcuna, la liquidazione era lesiva della dignità e del decoro della professione e non potevano esser liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Il giudice avrebbe dovuto liquidare un compenso senza discostarsi in maniera significativa dai parametri fissati dal suddetto D.M. n. 55/2014, nell'importo minimo, invece, nella impugnata sentenza, la condanna alle spese di lite nella misura di € 700,00 si poneva palesemente al di sotto dei parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014, vigente al momento dell'emissione della sentenza impugnata. Lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione del compenso del difensore era il secondo in base al valore equamente dichiarato di € 1.964,31, quindi compreso nello scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00, per cui il compenso doveva e poteva essere liquidato nell'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio, decisione e istruttoria, nella misura non inferiore complessivamente ad € 1.312,00, di cui per la fase studio della controversia € 213,00; per la fase introduttiva del giudizio € 213,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 460,00. Il Giudicante, se avesse tenuto nella debita considerazione: il valore, la natura e la complessità delle argomentazioni trattate;
che la domanda doveva intendersi accolta ed avesse tenuto nella dovuta considerazione i parametri di legge, avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso, si ribadisce, la somma di € 1.312,00. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, con condanna dell'Inps al pagamento delle stesse e con distrazione a favore dei difensori dell'odierna appellante da liquidarsi nella misura di € 1.312,00 o in quella ritenuta di giustizia maggiore di € 700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Costituitosi, l'INPS chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato. La valutazione dell'importo delle spese di lite (che differiva da quanto richiesto) teneva conto evidentemente anche dell'atteggiamento processuale di INPS e della sostanziale cessazione della materia 3
del contendere, anche se il Tribunale aveva preferito una sentenza di accoglimento nel merito. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e va accolto. Va invero rilevato che l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno 2024) ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM 55/14, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati acadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n. 2787) Il Tribunale, operando la liquidazione, non ha rispettato, peraltro senza motivazione alcuna, i minimi tariffari. Infatti, considerato che trattasi di causa di previdenza, valore € 1.964,31, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, l'importo da liquidare era pari a € 1.312,00, di cui 213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva,
€ 426,00 per fase istruttoria/trattazione, € 460,00 per fase decisionale. Nel liquidare l'importo di € 700,00, il Tribunale ha, pertanto, liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza l'INPS va condannato al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della ricorrente. L'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio. Va precisato, in punto di determinazione del valore della controversia in grado di appello, che esso va operato in applicazione del criterio del "disputatum", sì che il valore della causa in grado di appello va correlato, in caso di accoglimento del gravame, alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante (Cass. civ sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Il valore della controversia in grado di appello è, dunque, pari a € 612,00, cioè la maggior somma in questa sede riconosciuta, rispetto a quella già liquidata dal Tribunale e non oggetto di materia del contendere. L'INPS va, dunque, condannato al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia
€ 612,00, - in complessivi € 673,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 662/2023 emessa dal Tribunale di Locri, Controparte_1 pubblicata il 06.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'INPS. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in €
1.312,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
2. Condanna l'INPS al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 673,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 8/2024 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi CF , e dall'Avv. Giuseppe Lamonica, CF , fax C.F._2 C.F._3 0964/82621, pec elettivamente domiciliata in Email_1 Reggio Calabria alla via Cimino 61 presso lo studio dell'Avv. Angela Curatola appellante CONTRO
, CF , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, con gli Avvocati Silvano Imbriaci (CF e Dario Cosimo Adornato (CF , C.F._4 C.F._5 che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio n Fiumicino, Persona_1 pec , t Email_2 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 08.07.2022, Parte_1 conveniva in giudizio l'INPS per accertare che nulla doveva all'Istituto in relazione all'indebito contestatole con lettera raccomandata a.r. del 24.01.2022, per l'importo di € 1.964,31 sulla pensione categoria INV.CIV. n. 07131331 alla stessa intestata, per il periodo da dicembre 2021 a gennaio 2022; e per l'effetto condannare l'Inps alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato o trattenuto per tale indebito, oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, l'INPS chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere affermando che il debito per cui è causa porta il n. INPS 16760956 ed è relativo al periodo 01/12/2021- 31/01/2022. 2
A seguito di giustificazione circa l'assenza a visita, la pratica di indebito era stata definita con ricostituzione successiva senza danno per la pensionata.”
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 662/2023 pubblicata il 06.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“Accoglie il ricorso per le argomentazioni edotte in parte motiva, conseguentemente annulla l'indebito oggi impugnato. 2) Rigetta ogni altra richiesta. 3) Condanna l'INPS al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € 700,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii”. Nel caso di specie, dalle allegazioni in atti, era emerso che la ricorrente aveva fornito idonea motivazione circa la mancata presentazione a visita di revisione e, pertanto doveva ritenersi immotivato l'indebito scaturito dalla rideterminazione prestazione, in quanto l'assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 23 novembre 2021 era stata giustificata dalla ricorrettene, tant'è che lo stesso la aveva ritenuta valida e la aveva riconvocata CP_1 a visita. L'INPS costituendosi in giudizio aveva insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere, ma nulla aveva affermato e provato in merito all'annullamento dell'indebito oggi impugnato, sì che la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , limitatamente Parte_1 alla statuizione sulle spese di lite, capo
3. Nel caso di specie, senza motivazione alcuna, la liquidazione era lesiva della dignità e del decoro della professione e non potevano esser liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Il giudice avrebbe dovuto liquidare un compenso senza discostarsi in maniera significativa dai parametri fissati dal suddetto D.M. n. 55/2014, nell'importo minimo, invece, nella impugnata sentenza, la condanna alle spese di lite nella misura di € 700,00 si poneva palesemente al di sotto dei parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014, vigente al momento dell'emissione della sentenza impugnata. Lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione del compenso del difensore era il secondo in base al valore equamente dichiarato di € 1.964,31, quindi compreso nello scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00, per cui il compenso doveva e poteva essere liquidato nell'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio, decisione e istruttoria, nella misura non inferiore complessivamente ad € 1.312,00, di cui per la fase studio della controversia € 213,00; per la fase introduttiva del giudizio € 213,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 460,00. Il Giudicante, se avesse tenuto nella debita considerazione: il valore, la natura e la complessità delle argomentazioni trattate;
che la domanda doveva intendersi accolta ed avesse tenuto nella dovuta considerazione i parametri di legge, avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso, si ribadisce, la somma di € 1.312,00. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, con condanna dell'Inps al pagamento delle stesse e con distrazione a favore dei difensori dell'odierna appellante da liquidarsi nella misura di € 1.312,00 o in quella ritenuta di giustizia maggiore di € 700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Costituitosi, l'INPS chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato. La valutazione dell'importo delle spese di lite (che differiva da quanto richiesto) teneva conto evidentemente anche dell'atteggiamento processuale di INPS e della sostanziale cessazione della materia 3
del contendere, anche se il Tribunale aveva preferito una sentenza di accoglimento nel merito. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e va accolto. Va invero rilevato che l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno 2024) ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM 55/14, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati acadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n. 2787) Il Tribunale, operando la liquidazione, non ha rispettato, peraltro senza motivazione alcuna, i minimi tariffari. Infatti, considerato che trattasi di causa di previdenza, valore € 1.964,31, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, l'importo da liquidare era pari a € 1.312,00, di cui 213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva,
€ 426,00 per fase istruttoria/trattazione, € 460,00 per fase decisionale. Nel liquidare l'importo di € 700,00, il Tribunale ha, pertanto, liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza l'INPS va condannato al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della ricorrente. L'accoglimento dell'appello determina la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio. Va precisato, in punto di determinazione del valore della controversia in grado di appello, che esso va operato in applicazione del criterio del "disputatum", sì che il valore della causa in grado di appello va correlato, in caso di accoglimento del gravame, alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante (Cass. civ sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Il valore della controversia in grado di appello è, dunque, pari a € 612,00, cioè la maggior somma in questa sede riconosciuta, rispetto a quella già liquidata dal Tribunale e non oggetto di materia del contendere. L'INPS va, dunque, condannato al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia
€ 612,00, - in complessivi € 673,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 662/2023 emessa dal Tribunale di Locri, Controparte_1 pubblicata il 06.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'INPS. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, liquidate in €
1.312,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
2. Condanna l'INPS al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 673,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti