TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2440/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2019 Rg su ricorso depositato in data 14.11.2019, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), alla Via degli Eroi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. PROSAICI SILVIA ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza G. Matteotti 34, presso il Difensore:
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Foligno, alla Via degli Ulivi n.21 F, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI MARIA
CRISTINA ed elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 10.07.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data Parte_1 CP_1
25.06.2016; dalla loro unione era già nata a [...] la figli , in data 5.05.2016 Persona_1
con ricorso del 14.11.2019, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare di Foligno alla Via degli Eroi n. 51 da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore e quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sopra indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di avere comunicato al marito la propria intenzione di separarsi già nel marzo 2019 in quanto la comunione morale e materiale era venuta meno a causa delle condotte controllanti, oppressive e talvolta anche violente del Dopo mesi di CP_1
separazione di fatto, il Resistente avrebbe quindi sottratto il telefono della moglie e rinvenute delle foto con un altro uomo, avrebbe posto in essere condotte ingiuriose, prevaricatorie e violente ai suoi danni arrivando a metterle contro tutta la sua famiglia, rendendola vittima anche di una aggressione fisica da parte del padre che la donna aveva quindi denunciato dopo essersi rivolta ad un Centro Antiviolenza;
in più, sempre a detta della Ricorrente, il non appena separati, avrebbe disdetto il CP_1 contratto di affitto della casa familiare, oltre ad essersi sin da subito sottratto all'obbligo di mantenere la figlia minore;
l'uomo avrebbe inoltre rifiutato ogni possibilità conciliativa pretendendo di continuare a vedere la figlia una volta alla settimana.
Dal punto di vista economico, la Ricorrente ha allegato di lavorare presso un'azienda tessile e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre il marito, titolare di un'azienda edile, guadagnerebbe 1600,00 euro mensili.
pagina 2 di 12 Con decreto del 20.11.2019, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 2.03.2020.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 26.11.2019);
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.20, si è costituito in giudizio il CP_1 quale contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, adottati gli opportuni provvedimenti relativi al caso specifico, e respinta ogni contraria istanza, nell'attesa della risultanza del test del Dna di cui sopra, quale elemento nuovo, - rigettare ogni avversa domanda e/o richiesta e/o eccezione e/o pretesa e/o conclusione, nello specifico i punti da n.5 a n.8 dell'atto introduttivo di giudizio avversario (profilo economico) in quanto non vi è, invero, opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima, ciò per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto giudiziale e per l'effetto chiede di - Pronunciare la separazione personale tra coniugi per le motivazioni di cui in atti alle condizioni di cui appresso: A) si concerta con i punti da n.1 a n.4 dell'atto introduttivo di giudizio avversario in quanto non vi è opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima che ben vorrà il Giudice accogliere;
B) disporre che il marito, IG.
[...]
, allo stato, si obbliga a corrispondere alla figlia minore di cui in narrativa la somma di Euro CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per provvedere alle spese relative al mantenimento della stessa, ciò tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c acceso dalla madre IG.ra che ben vorrà essere indicato oltre al 50 % Parte_1
delle spese extra concordate di comune accordo tra gli ex coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali”
L'udienza Presidenziale ha subito un primo rinvio ex art. 309 cpc e, successivamente comparse le parti, hanno chiesto un ulteriore rinvio per trattative sino al 9.03.2020 e poi al 13.07.2020.
Quindi, comparse le parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale e fiscale;
in data 27.07.2020 il ha depositato il test del DNA datato 27.01.2020 e contestuale CP_1
istanza per la nomina del Curatore speciale della minore nel giudizio di disconoscimento di paternità che pagina 3 di 12 ha proposto depositando un autonomo ricorso in data 21.04.2021 da cui l'apertura del procedimento n.
819/2021 Rg Tribunale di Spoleto. Il Resistente ha pure modificato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia della separazione dalla moglie ed il rigetto di ogni forma di mantenimento ed assistenza nei confronti della minore;
Per_1
Con ordinanza riservata del 12.08.2020, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui: ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare;
ha disciplinato le frequentazioni padre-figlia e previsto l'obbligo in capo al di versare alla moglie CP_1
un assegno a titolo di contributo per mantenimento della figlia pari ad Euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 20.08.2020.
Su reclamo proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di Perugia CP_1
ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori in punto di mantenimento paterno che ha ridotto ad euro 200,00 mensili.
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., svoltasi con trattazione scritta, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc. La causa ha subito diversi rinvii in attesa dell'arrivo del Magistrato Titolare del fascicolo.
Quindi, alla successiva udienza del 10.05.2022, svoltasi ancora con trattazione scritta sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (udienze istruttorie del 5.05.2023, dell'8.09.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2024;
All'esito dell'udienza di pc come sopra fissata, e sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data
10.10.2024 e 20.10.2020).
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al Pubblico Ministero in sede per le conclusioni.
pagina 4 di 12 Considerato in diritto
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
Le risultanze processuali ed il tempo trascorso dalla separazione di fatto tra le parti hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Gli elementi sopra indicati consentono di sostenere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da anni, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
Fermo quanto precede, occorre a questo punto rilevare che è intervenuta sentenza n. 906/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto e pubblicata in data 16.12.2024 all'esito del procedimento n. 819/2021
Rg, introdotto dall'odierno Resistente e diretto ad ottenere il disconoscimento di paternità in relazione alla figlia minore della coppia , domanda rigettata dal Collegio. Per_1
Sicché, posto che la minore è da considerarsi a tutti gli effetti figlia del Resistente, occorre in questa sede assumere le conseguenti determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed agli aspetti economici;
resta salva la possibilità che si proceda, in ogni momento ed in caso di modifica della suddetta decisione (allo stato non passata in giudicato), alla revisione dei provvedimenti assunti nel presente giudizio di separazione.
La responsabilità genitoriale
Ciò posto, quanto alle statuizioni inerente alla figlia minore osserva il Collegio come sebbene la
Ricorrente abbia chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, nei suoi scritti difensivi ha Per_1
allegato gravi inadempienze da parte del padre.
Ritiene il Collegio sussistono le circostanze per disporre l'affido esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc pure in assenza di una espressa domanda in tal senso della Ricorrente.
pagina 5 di 12 Per comprendere le ragioni della decisione, giova svolgere talune considerazioni di ordine generale sul tema.
Come è noto, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice deve muovere dal criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., Cass. n. 14728 del 2016).
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 14840 del 2006).
La Suprema Corte (cfr., Cass., 2008/16593) ha, nello specifico, osservato che nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati (applicabile analogicamente alle coppie di fatto) improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi pagina 6 di 12 con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr., Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Quello dell'affido esclusivo è un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma 3 cc.
Per quanto evidenziato dalla giurisprudenza di merito che qui si condivide, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi ma, ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può poi trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”); solo in tali ipotesi viene rimesso al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificando solo il suo esercizio.
Peraltro, il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo di sua iniziativa ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma cc). In questo senso, si veda l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, ex multis: Trib. Pavia, ordinanza
29 dicembre 2014; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, ove si discorre di affido esclusivo cd. rafforzato.
pagina 7 di 12 Applicate le esposte coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, osserva il Collegio come l'affido esclusivo alla madre sia tanto opportuno quanto necessario in considerazione di quanto emerso nel corso della causa.
E invero, la sin dal ricorso introduttivo, ha allegato come il abbia assunto Pt_1 CP_1
condotte di prevaricazione e violenza sia fisica che verbale ai suoi danni con il coinvolgimento anche del di lei padre ed abbia costretto la donna a denunciarlo oltre che a rivolgersi ad un Centro Antiviolenza.
Al di là dei profili penali dell'episodio in questione, le condotte tenute dal on possono Pt_2
che incidere sulla sua capacità genitoriale, non potendosi sostenere che il genitore violento, anche solo nei confronti dell'altro, possa essere comunque considerato un “buon genitore” per il figlio minore, in quanto inevitabile veicolo di modelli educativi disfunzionali.
D'altronde, la circostanza che l'episodio di aggressione fisica narrato dalla Ricorrente del settembre 2019 si sia verificato nell'immediatezza della separazione di fatto, non può costituire una giustificazione per il ed anzi conferma quella impostazione di matrice anche culturale descritta CP_1
dalla RROKAJ.
Non può negarsi come tale situazione esca dai confini della conflittualità tipica della fine di una relazione per integrare gli estremi della violenza, fisica e morale, con inevitabili riflessi sulle competenze genitoriali del tanto da giustificare una deroga all'affido condiviso della minore, CP_1
modulo che imporrebbe alla donna di continuare a relazionarsi quotidianamente con il marito per assumere le decisioni più importanti per la vita della figlia con inevitabile perpetrarsi della sua vittimizzazione.
D'altronde, non può non evidenziarsi come il si sia limitato ad una contestazione CP_1
piuttosto debole di tali fatti che, di contro, hanno trovato riscontro istruttorio nelle dichiarazioni testimoniali rese dall'Avv. VINTI Silvia che, all'epoca, assisteva la donna ed ha ricevuto la RROKAY il giorno dell'aggressione da parte del padre con la complicità del ed ha accompagnato CP_1
personalmente la donna al Pronto Soccorso oltre ad averla messa in contatto con il Centro Antiviolenza
(cfr., verbale ud. 8.09.2023).
A ciò va pure aggiunto che il DODA avrebbe ripetutamente violato il proprio obbligo al mantenimento ordinario e non rispettato il calendario di visita fissato in sede presidenziale, così manifestando totale disinteresse verso la figlia.
Ora, osserva il Collegio come anche l'inadempimento degli obblighi patrimoniali (nella specie, non puntuale né completo versamento dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia pagina 8 di 12 minorenne) ben può legittimare la deroga alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, posto che, in simili ipotesi, la sua applicazione si rivela pregiudizievole per l'interesse del minore;
invero, il genitore non affidatario che si sia reso nel corso del tempo inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, pone in essere comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr., sul punto, Tribunale Torino, sez. VII, 27/02/2019, n.
944).
Nella specie, le inadempienze imputate al Resistente non sono state puntualmente contestate dal con le conseguenze – ancora una volta - di cui all'art. 115 cpc. CP_1
Il invero non ha mai negato gli addebiti mossigli, pensando di poter giustificare le CP_1 proprie inadempienze con riguardo al pagamento dell'assegno di mantenimento con la proposizione del ricorso per il disconoscimento di paternità in relazione alla figlia . Per_1
Detta contestazione è del tutto infondata come già correttamente evidenziato dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza del 10.05.2022 ove si legge “ (..) atteso che, fintanto che non vi sia l'effettiva dimostrazione che la minore non è figlia del resistente, questi deve considerarsi a tutti gli effetti padre della piccola, con ogni conseguente determinazione in ordine agli aspetti economici e con possibilità di procedere, in ogni momento, all'esito di quel giudizio e al passaggio in giudicato dell'accertamento ivi riservato, alla richiesta di revisione dei provvedimenti assunti nel giudizio di separazione”.
Quanto poi al mancato rispetto del calendario di visita, la madre ha allegato che il DODA non avrebbe mai rispettato la prescrizione presidenziale sul punto, essendosi limitato a incontrare la figlia di domenica;
circostanza che, ancora una volta, non è stata negata dal Resistente.
Orbene, ritiene il Collegio come le sopra indicate inadempienze paterne impongono, nell'esclusivo interesse della minore, che la stessa vengano affidata in via esclusiva alla madre, la quale appare il genitore maggiormente idoneo a crescere ed educare la figlia nella nuova situazione di genitore singolo, tenuto conto che la stessa risulta, di fatto, l'unico genitore che si è da sempre occupato fattivamente della minore, continuando ad offrirgli, sia pure nella disgregazione del nucleo familiare, un ambiente adatto alla sua crescita.
Detto aspetto, peraltro, non è stato mai messo in discussione dal ha trovato riscontro nel CP_1 corso del procedimento N. RG. 615/2019 davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, nel corso del quale è stato accertato accertando che la madre si sia sempre presa egregiamente cura di . Per_1
pagina 9 di 12 La minore resta collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare, così come stabilito in sede presidenziale.
Anche con riguardo alle frequentazioni padre-figlia, si conferma il calendario stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Le questioni di natura economica
Quanto alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. Atteso il collocamento della figlia presso la madre nella casa familiare sita in Foligno, alla Via degli Eroi n. 52, questa le resta ex lege assegnata.
2. Considerato poi il prevalente collocamento della minore presso la madre, il padre sarà tenuto a corrisponderle un assegno mensile per il suo mantenimento.
Considerati i redditi dei genitori emergenti dalla documentazione incompleta versata in atti da entrambi da cui risulta che il percepisca circa 1000,00 euro mensili e la Ricorrente circa 700,00 CP_1 euro mensili, i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed il sostanziale accordo sull'importo proposto dal in sede di reclamo interposto avverso i provvedimenti presidenziali, si ritiene equo CP_1 confermare la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat fissato dalla Corte d'Appello di
Perugia con ordinanza del 19.10.2020, da versarsi entro il 10 di ogni mese.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le specificazioni di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i pagina 10 di 12 genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto poi alla domanda relativa agli assegni familiari, introdotta dalla Ricorrente sin dalla memoria integrativa e quindi tempestivamente formulata, si osserva quanto segue.
Come noto, gli assegni familiari sono un contributo economico pubblico erogato dall' a CP_2
sostegno delle famiglie che devono farsi carico dei costi e delle spese per il mantenimento di figli;
al riguardo si richiama il principio secondo il quale essi spettano al genitore collocatario, ovvero a quello col quale i figli convivono (Cass. Civ., sentenza n. 12770/2013).
Ne consegue il diritto della Ricorrente, in qualità di genitore affidatario e collocatario della minore, alla percezione degli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale” ai sensi del D.Lgs. n.
230 del 21.12.2021 nella misura del 100%, con conseguente accoglimento della domanda sul punto.
Quanto invece alla domanda relativa alle detrazioni per carichi familiari, pure formulata dalla
Ricorrente, la stessa è inammissibile in quanto relativa a disposizioni normative fiscali rispetto alle quali il Giudice non ha competenza.
pagina 11 di 12 Le spese processuali
Le spese processuali vengono interamente compensate, considerati gli interessi coinvolti e gli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2440/2019 Rg, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Foligno in data 25.06.2016;
2. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale è Persona_1
prevalentemente collocata nella casa familiare di Foligno, che le resta assegnata;
3. Il padre potrà vedere la figlia secondo tempi e modalità stabiliti dell'ordinanza presidenziale del
12.08.2020;
4. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. Dispone che gli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale”, siano percepiti al 100% dalla madre quale genitore affidatario e collocatario;
6. Dichiara inammissibile la domanda di disporre ad esclusivo vantaggio della Ricorrente le detrazioni fiscali per figli a carico per le ragioni indicate in parte motiva;
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FOLIGNO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
8. Dichiara la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2019 Rg su ricorso depositato in data 14.11.2019, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), alla Via degli Eroi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. PROSAICI SILVIA ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza G. Matteotti 34, presso il Difensore:
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Foligno, alla Via degli Ulivi n.21 F, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI MARIA
CRISTINA ed elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 10.07.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data Parte_1 CP_1
25.06.2016; dalla loro unione era già nata a [...] la figli , in data 5.05.2016 Persona_1
con ricorso del 14.11.2019, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare di Foligno alla Via degli Eroi n. 51 da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore e quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sopra indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di avere comunicato al marito la propria intenzione di separarsi già nel marzo 2019 in quanto la comunione morale e materiale era venuta meno a causa delle condotte controllanti, oppressive e talvolta anche violente del Dopo mesi di CP_1
separazione di fatto, il Resistente avrebbe quindi sottratto il telefono della moglie e rinvenute delle foto con un altro uomo, avrebbe posto in essere condotte ingiuriose, prevaricatorie e violente ai suoi danni arrivando a metterle contro tutta la sua famiglia, rendendola vittima anche di una aggressione fisica da parte del padre che la donna aveva quindi denunciato dopo essersi rivolta ad un Centro Antiviolenza;
in più, sempre a detta della Ricorrente, il non appena separati, avrebbe disdetto il CP_1 contratto di affitto della casa familiare, oltre ad essersi sin da subito sottratto all'obbligo di mantenere la figlia minore;
l'uomo avrebbe inoltre rifiutato ogni possibilità conciliativa pretendendo di continuare a vedere la figlia una volta alla settimana.
Dal punto di vista economico, la Ricorrente ha allegato di lavorare presso un'azienda tessile e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre il marito, titolare di un'azienda edile, guadagnerebbe 1600,00 euro mensili.
pagina 2 di 12 Con decreto del 20.11.2019, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 2.03.2020.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 26.11.2019);
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.20, si è costituito in giudizio il CP_1 quale contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, adottati gli opportuni provvedimenti relativi al caso specifico, e respinta ogni contraria istanza, nell'attesa della risultanza del test del Dna di cui sopra, quale elemento nuovo, - rigettare ogni avversa domanda e/o richiesta e/o eccezione e/o pretesa e/o conclusione, nello specifico i punti da n.5 a n.8 dell'atto introduttivo di giudizio avversario (profilo economico) in quanto non vi è, invero, opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima, ciò per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto giudiziale e per l'effetto chiede di - Pronunciare la separazione personale tra coniugi per le motivazioni di cui in atti alle condizioni di cui appresso: A) si concerta con i punti da n.1 a n.4 dell'atto introduttivo di giudizio avversario in quanto non vi è opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima che ben vorrà il Giudice accogliere;
B) disporre che il marito, IG.
[...]
, allo stato, si obbliga a corrispondere alla figlia minore di cui in narrativa la somma di Euro CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per provvedere alle spese relative al mantenimento della stessa, ciò tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c acceso dalla madre IG.ra che ben vorrà essere indicato oltre al 50 % Parte_1
delle spese extra concordate di comune accordo tra gli ex coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali”
L'udienza Presidenziale ha subito un primo rinvio ex art. 309 cpc e, successivamente comparse le parti, hanno chiesto un ulteriore rinvio per trattative sino al 9.03.2020 e poi al 13.07.2020.
Quindi, comparse le parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale e fiscale;
in data 27.07.2020 il ha depositato il test del DNA datato 27.01.2020 e contestuale CP_1
istanza per la nomina del Curatore speciale della minore nel giudizio di disconoscimento di paternità che pagina 3 di 12 ha proposto depositando un autonomo ricorso in data 21.04.2021 da cui l'apertura del procedimento n.
819/2021 Rg Tribunale di Spoleto. Il Resistente ha pure modificato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia della separazione dalla moglie ed il rigetto di ogni forma di mantenimento ed assistenza nei confronti della minore;
Per_1
Con ordinanza riservata del 12.08.2020, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui: ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare;
ha disciplinato le frequentazioni padre-figlia e previsto l'obbligo in capo al di versare alla moglie CP_1
un assegno a titolo di contributo per mantenimento della figlia pari ad Euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 20.08.2020.
Su reclamo proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di Perugia CP_1
ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori in punto di mantenimento paterno che ha ridotto ad euro 200,00 mensili.
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., svoltasi con trattazione scritta, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc. La causa ha subito diversi rinvii in attesa dell'arrivo del Magistrato Titolare del fascicolo.
Quindi, alla successiva udienza del 10.05.2022, svoltasi ancora con trattazione scritta sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (udienze istruttorie del 5.05.2023, dell'8.09.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2024;
All'esito dell'udienza di pc come sopra fissata, e sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data
10.10.2024 e 20.10.2020).
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al Pubblico Ministero in sede per le conclusioni.
pagina 4 di 12 Considerato in diritto
La domanda di separazione
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
Le risultanze processuali ed il tempo trascorso dalla separazione di fatto tra le parti hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Gli elementi sopra indicati consentono di sostenere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da anni, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
Fermo quanto precede, occorre a questo punto rilevare che è intervenuta sentenza n. 906/2024, emessa dal Tribunale di Spoleto e pubblicata in data 16.12.2024 all'esito del procedimento n. 819/2021
Rg, introdotto dall'odierno Resistente e diretto ad ottenere il disconoscimento di paternità in relazione alla figlia minore della coppia , domanda rigettata dal Collegio. Per_1
Sicché, posto che la minore è da considerarsi a tutti gli effetti figlia del Resistente, occorre in questa sede assumere le conseguenti determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed agli aspetti economici;
resta salva la possibilità che si proceda, in ogni momento ed in caso di modifica della suddetta decisione (allo stato non passata in giudicato), alla revisione dei provvedimenti assunti nel presente giudizio di separazione.
La responsabilità genitoriale
Ciò posto, quanto alle statuizioni inerente alla figlia minore osserva il Collegio come sebbene la
Ricorrente abbia chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, nei suoi scritti difensivi ha Per_1
allegato gravi inadempienze da parte del padre.
Ritiene il Collegio sussistono le circostanze per disporre l'affido esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc pure in assenza di una espressa domanda in tal senso della Ricorrente.
pagina 5 di 12 Per comprendere le ragioni della decisione, giova svolgere talune considerazioni di ordine generale sul tema.
Come è noto, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice deve muovere dal criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., Cass. n. 14728 del 2016).
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 14840 del 2006).
La Suprema Corte (cfr., Cass., 2008/16593) ha, nello specifico, osservato che nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati (applicabile analogicamente alle coppie di fatto) improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi pagina 6 di 12 con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr., Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Quello dell'affido esclusivo è un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma 3 cc.
Per quanto evidenziato dalla giurisprudenza di merito che qui si condivide, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi ma, ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può poi trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”); solo in tali ipotesi viene rimesso al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificando solo il suo esercizio.
Peraltro, il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo di sua iniziativa ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma cc). In questo senso, si veda l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, ex multis: Trib. Pavia, ordinanza
29 dicembre 2014; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, ove si discorre di affido esclusivo cd. rafforzato.
pagina 7 di 12 Applicate le esposte coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, osserva il Collegio come l'affido esclusivo alla madre sia tanto opportuno quanto necessario in considerazione di quanto emerso nel corso della causa.
E invero, la sin dal ricorso introduttivo, ha allegato come il abbia assunto Pt_1 CP_1
condotte di prevaricazione e violenza sia fisica che verbale ai suoi danni con il coinvolgimento anche del di lei padre ed abbia costretto la donna a denunciarlo oltre che a rivolgersi ad un Centro Antiviolenza.
Al di là dei profili penali dell'episodio in questione, le condotte tenute dal on possono Pt_2
che incidere sulla sua capacità genitoriale, non potendosi sostenere che il genitore violento, anche solo nei confronti dell'altro, possa essere comunque considerato un “buon genitore” per il figlio minore, in quanto inevitabile veicolo di modelli educativi disfunzionali.
D'altronde, la circostanza che l'episodio di aggressione fisica narrato dalla Ricorrente del settembre 2019 si sia verificato nell'immediatezza della separazione di fatto, non può costituire una giustificazione per il ed anzi conferma quella impostazione di matrice anche culturale descritta CP_1
dalla RROKAJ.
Non può negarsi come tale situazione esca dai confini della conflittualità tipica della fine di una relazione per integrare gli estremi della violenza, fisica e morale, con inevitabili riflessi sulle competenze genitoriali del tanto da giustificare una deroga all'affido condiviso della minore, CP_1
modulo che imporrebbe alla donna di continuare a relazionarsi quotidianamente con il marito per assumere le decisioni più importanti per la vita della figlia con inevitabile perpetrarsi della sua vittimizzazione.
D'altronde, non può non evidenziarsi come il si sia limitato ad una contestazione CP_1
piuttosto debole di tali fatti che, di contro, hanno trovato riscontro istruttorio nelle dichiarazioni testimoniali rese dall'Avv. VINTI Silvia che, all'epoca, assisteva la donna ed ha ricevuto la RROKAY il giorno dell'aggressione da parte del padre con la complicità del ed ha accompagnato CP_1
personalmente la donna al Pronto Soccorso oltre ad averla messa in contatto con il Centro Antiviolenza
(cfr., verbale ud. 8.09.2023).
A ciò va pure aggiunto che il DODA avrebbe ripetutamente violato il proprio obbligo al mantenimento ordinario e non rispettato il calendario di visita fissato in sede presidenziale, così manifestando totale disinteresse verso la figlia.
Ora, osserva il Collegio come anche l'inadempimento degli obblighi patrimoniali (nella specie, non puntuale né completo versamento dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia pagina 8 di 12 minorenne) ben può legittimare la deroga alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, posto che, in simili ipotesi, la sua applicazione si rivela pregiudizievole per l'interesse del minore;
invero, il genitore non affidatario che si sia reso nel corso del tempo inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, pone in essere comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr., sul punto, Tribunale Torino, sez. VII, 27/02/2019, n.
944).
Nella specie, le inadempienze imputate al Resistente non sono state puntualmente contestate dal con le conseguenze – ancora una volta - di cui all'art. 115 cpc. CP_1
Il invero non ha mai negato gli addebiti mossigli, pensando di poter giustificare le CP_1 proprie inadempienze con riguardo al pagamento dell'assegno di mantenimento con la proposizione del ricorso per il disconoscimento di paternità in relazione alla figlia . Per_1
Detta contestazione è del tutto infondata come già correttamente evidenziato dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza del 10.05.2022 ove si legge “ (..) atteso che, fintanto che non vi sia l'effettiva dimostrazione che la minore non è figlia del resistente, questi deve considerarsi a tutti gli effetti padre della piccola, con ogni conseguente determinazione in ordine agli aspetti economici e con possibilità di procedere, in ogni momento, all'esito di quel giudizio e al passaggio in giudicato dell'accertamento ivi riservato, alla richiesta di revisione dei provvedimenti assunti nel giudizio di separazione”.
Quanto poi al mancato rispetto del calendario di visita, la madre ha allegato che il DODA non avrebbe mai rispettato la prescrizione presidenziale sul punto, essendosi limitato a incontrare la figlia di domenica;
circostanza che, ancora una volta, non è stata negata dal Resistente.
Orbene, ritiene il Collegio come le sopra indicate inadempienze paterne impongono, nell'esclusivo interesse della minore, che la stessa vengano affidata in via esclusiva alla madre, la quale appare il genitore maggiormente idoneo a crescere ed educare la figlia nella nuova situazione di genitore singolo, tenuto conto che la stessa risulta, di fatto, l'unico genitore che si è da sempre occupato fattivamente della minore, continuando ad offrirgli, sia pure nella disgregazione del nucleo familiare, un ambiente adatto alla sua crescita.
Detto aspetto, peraltro, non è stato mai messo in discussione dal ha trovato riscontro nel CP_1 corso del procedimento N. RG. 615/2019 davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, nel corso del quale è stato accertato accertando che la madre si sia sempre presa egregiamente cura di . Per_1
pagina 9 di 12 La minore resta collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare, così come stabilito in sede presidenziale.
Anche con riguardo alle frequentazioni padre-figlia, si conferma il calendario stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Le questioni di natura economica
Quanto alle domande di natura economica occorre rilevare quanto segue.
1. Atteso il collocamento della figlia presso la madre nella casa familiare sita in Foligno, alla Via degli Eroi n. 52, questa le resta ex lege assegnata.
2. Considerato poi il prevalente collocamento della minore presso la madre, il padre sarà tenuto a corrisponderle un assegno mensile per il suo mantenimento.
Considerati i redditi dei genitori emergenti dalla documentazione incompleta versata in atti da entrambi da cui risulta che il percepisca circa 1000,00 euro mensili e la Ricorrente circa 700,00 CP_1 euro mensili, i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed il sostanziale accordo sull'importo proposto dal in sede di reclamo interposto avverso i provvedimenti presidenziali, si ritiene equo CP_1 confermare la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat fissato dalla Corte d'Appello di
Perugia con ordinanza del 19.10.2020, da versarsi entro il 10 di ogni mese.
Devono, inoltre, essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le specificazioni di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i pagina 10 di 12 genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Quanto poi alla domanda relativa agli assegni familiari, introdotta dalla Ricorrente sin dalla memoria integrativa e quindi tempestivamente formulata, si osserva quanto segue.
Come noto, gli assegni familiari sono un contributo economico pubblico erogato dall' a CP_2
sostegno delle famiglie che devono farsi carico dei costi e delle spese per il mantenimento di figli;
al riguardo si richiama il principio secondo il quale essi spettano al genitore collocatario, ovvero a quello col quale i figli convivono (Cass. Civ., sentenza n. 12770/2013).
Ne consegue il diritto della Ricorrente, in qualità di genitore affidatario e collocatario della minore, alla percezione degli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale” ai sensi del D.Lgs. n.
230 del 21.12.2021 nella misura del 100%, con conseguente accoglimento della domanda sul punto.
Quanto invece alla domanda relativa alle detrazioni per carichi familiari, pure formulata dalla
Ricorrente, la stessa è inammissibile in quanto relativa a disposizioni normative fiscali rispetto alle quali il Giudice non ha competenza.
pagina 11 di 12 Le spese processuali
Le spese processuali vengono interamente compensate, considerati gli interessi coinvolti e gli esiti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2440/2019 Rg, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Foligno in data 25.06.2016;
2. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale è Persona_1
prevalentemente collocata nella casa familiare di Foligno, che le resta assegnata;
3. Il padre potrà vedere la figlia secondo tempi e modalità stabiliti dell'ordinanza presidenziale del
12.08.2020;
4. Pone a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente, entro il 10 di ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. Dispone che gli assegni familiari, oggi “assegno unico e universale”, siano percepiti al 100% dalla madre quale genitore affidatario e collocatario;
6. Dichiara inammissibile la domanda di disporre ad esclusivo vantaggio della Ricorrente le detrazioni fiscali per figli a carico per le ragioni indicate in parte motiva;
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FOLIGNO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
8. Dichiara la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est.
Dott.ssa Martina Marini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 12 di 12