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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2958/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 30.5.25
Oggetto del progetto
La causa ha ad oggetto la separazione delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile il 23.8.18 a San Giuliano Terme (PI) (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 99, parte 2, anno 2018), in regime di separazione dei beni, ed hanno un figlio minorenne , nato il [...]). Per_1
A tale riguardo, le parti, d'accordo sulla separazione ma originariamente in conflitto sulle relative condizioni, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2) assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e corredo, alla Sig.ra che ne è proprietaria. Controparte_2
1 Per_ 3) affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Per_ Stabilire che ai fini anagrafici il minore sarà iscritto presso il domicilio di AR (LU), Via Sarzanese Sud,
1400.
4) stabilire che il diritto e dovere di visita del padre al figlio avverrà secondo le seguenti modalità: A) nelle due settimane al Per_ mese nelle quali non passerà' il fine settimana con il padre il ricorrente trascorrerà' con il figlio la giornata di mercoledi quando lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo/scuola con pernotto presso l'abitazione dello stesso genitore fino al mattino seguente del giovedi quando lo stesso lo accompagnerà all'asilo/scuola B) nelle due settimane al mese Per_ nelle quali passerà' il fine settimana con il padre, il ricorrente trascorrerà con il figlio la giornata di mercoledi quando lo prenderà all'uscita dell'asilo/scuola con pernotto presso l'abitazione dello stesso genitore fino al mattino seguente del giovedi quando lo stesso lo accompagnerà' all'asilo/scuola. Mentre nel fine settimana, salvo diversi accordi tra le parti, il ricorrente si obbliga, nella giornata di venerdi a prelevare il figlio all'uscita dall'asilo/scuola o eventualmente presso l'abitazione della madre alle ore 17,00/17,30 e a tenerlo con sé fino alla domenica alle ore 18.30 quando la resistente si obbliga a riprendere il figlio o presso l'abitazione dei nonni paterni o nella città di Lucca ( e precisamente nel parcheggio alle Tagliate) dove il padre dovrà condurlo per riconsegnarlo alla madre. Per_ 5) potrà trascorrere più giorni consecutivi con il padre durante il periodo estivo (luglio-agosto) da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio dell'anno di riferimento e più giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, previo accordo tra i genitori da rinvenire 30 giorni prima l'inizio dei rispettivi periodi garantendo, per ogni anno,
l'alternanza tra i genitori per i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1gennaio;
6) Prevedere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad € 300,00 che dovrà essere corrisposto alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà automaticamente adeguato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza necessità di richiesta da parte della beneficiaria.
7) Assegnare l'assegno unico universale integralmente alla Sig.ra Controparte_2
8) Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Lucca.
9) Stabilire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo gli stessi titolari di adeguati redditi propri.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Pacificamente impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, senza margini per qualsivoglia possibile riconciliazione, ed essendo dunque integrata la fattispecie di cui all'art. 151 cc, la domanda di separazione va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale
2 pronuncia la separazione delle parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di San Giuliano Terme (PI) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 30.5.25
Michele Fornaciari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2958/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 30.5.25
Oggetto del progetto
La causa ha ad oggetto la separazione delle parti, le quali hanno contratto matrimonio civile il 23.8.18 a San Giuliano Terme (PI) (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 99, parte 2, anno 2018), in regime di separazione dei beni, ed hanno un figlio minorenne , nato il [...]). Per_1
A tale riguardo, le parti, d'accordo sulla separazione ma originariamente in conflitto sulle relative condizioni, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2) assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e corredo, alla Sig.ra che ne è proprietaria. Controparte_2
1 Per_ 3) affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Per_ Stabilire che ai fini anagrafici il minore sarà iscritto presso il domicilio di AR (LU), Via Sarzanese Sud,
1400.
4) stabilire che il diritto e dovere di visita del padre al figlio avverrà secondo le seguenti modalità: A) nelle due settimane al Per_ mese nelle quali non passerà' il fine settimana con il padre il ricorrente trascorrerà' con il figlio la giornata di mercoledi quando lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo/scuola con pernotto presso l'abitazione dello stesso genitore fino al mattino seguente del giovedi quando lo stesso lo accompagnerà all'asilo/scuola B) nelle due settimane al mese Per_ nelle quali passerà' il fine settimana con il padre, il ricorrente trascorrerà con il figlio la giornata di mercoledi quando lo prenderà all'uscita dell'asilo/scuola con pernotto presso l'abitazione dello stesso genitore fino al mattino seguente del giovedi quando lo stesso lo accompagnerà' all'asilo/scuola. Mentre nel fine settimana, salvo diversi accordi tra le parti, il ricorrente si obbliga, nella giornata di venerdi a prelevare il figlio all'uscita dall'asilo/scuola o eventualmente presso l'abitazione della madre alle ore 17,00/17,30 e a tenerlo con sé fino alla domenica alle ore 18.30 quando la resistente si obbliga a riprendere il figlio o presso l'abitazione dei nonni paterni o nella città di Lucca ( e precisamente nel parcheggio alle Tagliate) dove il padre dovrà condurlo per riconsegnarlo alla madre. Per_ 5) potrà trascorrere più giorni consecutivi con il padre durante il periodo estivo (luglio-agosto) da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio dell'anno di riferimento e più giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, previo accordo tra i genitori da rinvenire 30 giorni prima l'inizio dei rispettivi periodi garantendo, per ogni anno,
l'alternanza tra i genitori per i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1gennaio;
6) Prevedere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad € 300,00 che dovrà essere corrisposto alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo verrà automaticamente adeguato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza necessità di richiesta da parte della beneficiaria.
7) Assegnare l'assegno unico universale integralmente alla Sig.ra Controparte_2
8) Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Lucca.
9) Stabilire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo gli stessi titolari di adeguati redditi propri.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Pacificamente impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, senza margini per qualsivoglia possibile riconciliazione, ed essendo dunque integrata la fattispecie di cui all'art. 151 cc, la domanda di separazione va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale
2 pronuncia la separazione delle parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di San Giuliano Terme (PI) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 30.5.25
Michele Fornaciari
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