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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4346/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONETTA DE SIMONE e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. FECCIA MATTEO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.10.2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio in PAGANI il 23/10/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PAGANI, anno 2010, parte II, serie A, n. 129), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , il 27.12.2010, Controparte_1 Per_1 con varie richieste, soprattutto per quanto concerne la regolamentazione delle questioni di affido del figlio e del diritto di visita paterno;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 formulato avverse richieste, sia sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle questioni concernenti il minore;
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. alla udienza del
19.02.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di pagina 2 di 4 valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 230,00, comprensivo, altresì, delle spese straordinarie.
In relazione, poi, al diritto di visita paterno, anche tenuto conto delle pervenute relazioni del
Servizio Sociale che non hanno ravvisato criticità alcuna nella gestione del minore in Per_1 seno al nucleo familiare materno, in relazione al diritto di visita paterno occorre rispettarne i desiderata e, pertanto, convalidare la concorde decisione dei genitori di farsi supportare dal
Servizio Sociale incaricato che, a ben vedere, si è peraltro dichiarato favorevole ad adoperarsi a tale scopo, rispettando i bisogni ed i desideri del piccolo . Per_1
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione dei coniugi
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 uniti in matrimonio in PAGANI il 23/10/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PAGANI, anno 2010, parte II, serie A, n.
129);
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al documento recante loro sottoscrizione, oltre che dei rispettivi procuratori, del 08.11.2024, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 10.05.2022, con riserva di richiedere la documentazione integrativa con separato decreto monocratico.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4346/2020, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONETTA DE SIMONE e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. FECCIA MATTEO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.10.2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio in PAGANI il 23/10/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PAGANI, anno 2010, parte II, serie A, n. 129), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , il 27.12.2010, Controparte_1 Per_1 con varie richieste, soprattutto per quanto concerne la regolamentazione delle questioni di affido del figlio e del diritto di visita paterno;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 formulato avverse richieste, sia sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle questioni concernenti il minore;
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. alla udienza del
19.02.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di pagina 2 di 4 valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 230,00, comprensivo, altresì, delle spese straordinarie.
In relazione, poi, al diritto di visita paterno, anche tenuto conto delle pervenute relazioni del
Servizio Sociale che non hanno ravvisato criticità alcuna nella gestione del minore in Per_1 seno al nucleo familiare materno, in relazione al diritto di visita paterno occorre rispettarne i desiderata e, pertanto, convalidare la concorde decisione dei genitori di farsi supportare dal
Servizio Sociale incaricato che, a ben vedere, si è peraltro dichiarato favorevole ad adoperarsi a tale scopo, rispettando i bisogni ed i desideri del piccolo . Per_1
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione dei coniugi
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 uniti in matrimonio in PAGANI il 23/10/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PAGANI, anno 2010, parte II, serie A, n.
129);
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al documento recante loro sottoscrizione, oltre che dei rispettivi procuratori, del 08.11.2024, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 10.05.2022, con riserva di richiedere la documentazione integrativa con separato decreto monocratico.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
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