Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/10/2023, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accesso ex art. 25 Legge n. 241/1990 ai documenti di cui all’istanza del 17 febbraio 2023, inoltrata a mezzo portale addì 20 febbraio 2023 e rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’accesso ex art. 25 Legge n. 241/1990 ai documenti di cui all’istanza del 17 febbraio 2023, inoltrata a mezzo portale addì 20 febbraio 2023 e rimasta inevasa.
Deduce il ricorrente che l’istanza suddetta era presentata per prendere visione del progetto di sistemazione interna della Chiesa di -OMISSIS-del 2021 e che l’interesse all’accesso e all’estrazione di copia degli atti relativi al progetto in questione era data dalla necessità di verificare l’invasività delle opere realizzate, sia dal punto di vista della conservazione storico-architettonica del monumento che strutturali, avendo il ricorrente curato in qualità di progettista il primo intervento sulla stessa Chiesa, nonché la direzione dei lavori.
Si è costituito in resistenza il Comune si -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’insussistenza dell’interesse ad agire, non essendo il ricorrente titolare di alcun interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata ai documenti detenuti dall’Amministrazione.
Ha aggiunto che la richiesta di accesso è stata opposta anche da un esplicito e motivato diniego da parte del soggetto controinteressato, ossia il parroco della chiesa di -OMISSIS-, il quale ha rappresentato che all’interno dei documenti facenti parte del fascicolo de quo “ …sono contenuti dati e informazioni che lo riguardano peraltro oggetto di un procedimento penale ancora pendente innanzi al Tribunale di Avellino che lo vede imputato proprio per fatti relativi ai già menzionati lavori. In pendenza del procedimento penale l’accesso agli atti potrebbe causargli un pregiudizio derivante anche dalla divulgazione di tali documenti sensibili in totale dispregio della normativa relativa alla tutela della privacy ”, sicché la negazione dell’accesso è giustificata e motivata non solo dalla legittima opposizione manifestata dal controinteressato ma anche dall’opportuno bilanciamento delle posizioni delle parti.
Con successiva memoria, il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato.
Il ricorrente ha replicato con memoria alle difese del Comune, senza però prendere posizione sull’eccepita inammissibilità ex art. 41c.p.a.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va definito in rito, con pronuncia di inammissibilità dell’azione per mancata notifica dell’atto introduttivo al soggetto controinteressato.
Invero, anche nel giudizio sull’azione di accesso agli atti il ricorso dev’essere notificato a quanti possano avere interesse a contraddire e tra questi è titolare di una evidente posizione di controinteressato il soggetto al quale la documentazione cui si chiede l’accesso è riferita, quando questo soggetto è identificato (come nel caso di specie) o identificabile secondo l’ordinaria diligenza (cfr., in plurime fattispecie, T.A.R. , Napoli , sez. VI , 13/11/2020 , n. 5188, e Consiglio di Stato , sez. IV , 04/10/2019 , n. 6719, secondo cui il soggetto controinteressato ex art. 22, co.1, lett. c) della L. n. 241 del 1990 è colui che risulti individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto e che, inoltre, dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza; cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2018, n.2634).
Il ricorso va dunque respinto in quanto inammissibile.
La natura della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.