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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Siculo (ME) via fraz. Rimiti n. 34, c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
S. Teresa di RI (ME) via Regina Margherita n. 66, presso lo studio dell'avv. Felice A. Di
Bartolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...] c. f. , elettivamente domiciliato in S. C.F._2
Teresa di RI, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio
PA Di AR che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 10/05/2021, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
pagina 1 di 13 danni non patrimoniali derivati dalle molestie e aggressioni subite e accertate con sentenza n. 1617/2019 dell'08/07/2019 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza n. 716/2020 del 22/06/2020 della Corte di Appello di Messina, passata in giudicato.
L'attore deduceva di essere stato oggetto, per un periodo prolungato, di condotte persecutorie da parte di , le quali si concretizzavano in reiterate Controparte_2 minacce, molestie, pedinamenti e aggressioni, che gli hanno cagionato un grave e perdurante stato d'ansia, paura e un fondato timore per la propria incolumità personale, al punto da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.
In particolare, il deduceva che il aveva perpetrato nei confronti suoi e Pt_1 CP_1
della propria famiglia una serie di comportamenti persecutori tra il 2017 e il 2018, tra cui aggressioni fisiche, minacce di morte, inseguimenti e atti intimidatori. In particolare, lo ha aggredito in spiaggia, inseguito per strada, minacciato, sputato sulla sua CP_1 auto, tagliato la strada con il veicolo e tamponato intenzionalmente, arrivando anche a colpirlo al capo, causandogli lievi lesioni con prognosi di 4 giorni.
A seguito di tali fatti, il sporgeva denuncia-querela nei confronti di Pt_1 [...]
. L'autorità giudiziaria, espletate le indagini preliminari, disponeva il Controparte_2
rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt. 612-bis c.p. (atti persecutori) e 582 c.p. (lesioni personali).
Con la sentenza n. 1617/2019, emessa dal Giudice monocratico della I Sezione Penale del Tribunale di Messina e depositata il 07/10/2019, successivamente impugnata davanti alla Corte d'Appello di Messina, che con sentenza n. 716/2020 ha parzialmente modificato la decisione di primo grado, divenuta definitiva l'08/07/2020 e munita di formula esecutiva in data 02/10/2020, è stato condannato a una pena di 1 anno e Controparte_2
6 mesi di reclusione.
Veniva, altresì, riconosciuta alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di € 3.500,00, confermando la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese pagina 2 di 13 di costituzione della parte civile, quantificate in € 900,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA.
All'imputato veniva, infine, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Alla luce di quanto esposto, nel corso del giudizio chiedeva di Parte_1
disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 3500/18 R.G.N.R. e n.
1859/18 R.G.T., svoltosi innanzi al Tribunale Penale di Messina, nonché del procedimento penale n. 2119/19 R.G.A., svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Messina, in quanto rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio;
accertare e dichiarare la responsabilità di , in ordine alle condotte persecutorie e violente poste in Controparte_2
essere ai danni dell'attore, come dettagliatamente esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, tenuto conto anche della sentenza penale di condanna passata in giudicato.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore.
Deduceva, in particolare, che il avrebbe intrattenuto per lungo tempo una Pt_1 relazione extraconiugale con la moglie dello stesso, circostanza da lui stesso ammessa in sede penale. Secondo il convenuto, tale condotta – tenuta nonostante l'attore fosse sposato e padre di un figlio piccolo – dovrebbe escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale legato alla vita di relazione, alla moralità o alla serenità familiare avendo proprio lo stesso, con la relazione extraconiugale, contribuito a minare l'unità della propria famiglia.
Il aggiungendo che il ha assunto atteggiamenti provocatori nei suoi CP_1 Pt_1 confronti, tanto da indurlo a sporgere querela, richiedeva che tali elementi venissero valutati ai fini del rigetto delle domande risarcitorie dell'attore, in quanto indicative di una condotta moralmente censurabile e incompatibile con le tutele invocate.
Deduceva, inoltre, di aver corrisposto al , in data 17/02/2021, a titolo di Pt_1 provvisionale la somma pari a € 3.500,00, nonché la refusione delle spese di giudizio, pagina 3 di 13 mediante la corresponsione di due assegni di cui ne veniva rilasciata quietanza (vd. allegato alla comparsa di costituzione).
Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e all'udienza a trattazione scritta del 19 giugno 2025 assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La controversia riguarda la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali avanzata da , vittima di molestie e minacce reiterate da parte di Parte_1
. Controparte_1
nei propri scritti difensivi chiedeva che venisse Parte_1 CP_1 condannato a risarcire il danno subito, in seguito alle condotte accertate con sentenza penale del Tribunale di Messina RGN 1617/2019 e, successivamente, confermata con sentenza n. 716/2020 del 22/06/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina, passata in giudicato.
La sentenza evidenzia che il molestava e minacciava provocando in CP_1 Pt_1 lui un grave stato di paura costringendolo a cambiare abitudini di vita, incluso un trasferimento temporaneo in Germania. Nonostante il trasferimento, continuava a CP_1 perseguitarlo, inviandogli messaggi minatori. Queste condotte causavano all'attore e alla sua famiglia frequenti attacchi d'ansia e un concreto timore per la propria incolumità.
La domanda proposta da è fondata e va accolta nei termini e per la Parte_1
ragioni appresso indicate.
Stante quanto innanzi, non v'è dubbio alcuno che la predetta pronuncia della Corte di
Appello di Messina ha efficacia di giudicato in questa sede, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
Appare opportuno, richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in materia: “La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in pagina 4 di 13 quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso
i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla
"declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.” (Corte appello Catanzaro sez. II, 04/12/2019, n.2312); “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile del risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente
l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata.” (Cassazione civile sez. II,
17/12/2019, n.33424); ancora, “La sentenza penale divenuta irrevocabile che condanni pagina 5 di 13 l'imputato a seguito della fase dibattimentale ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della dinamica dei fatti, della sua illiceità e della riconducibilità alla condotta dell'imputato, in sede civile, ai fini del risarcimento deve essere accertato il nesso eziologico tra il danno patito e la condotta criminosa.” (Tribunale Nola sez. I, 16/01/2023,
n.110).
Orbene, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento dei danni morali\esistenziali subiti da a causa delle condotte contestate a Parte_1
e per le quali questi è stato ritenuto colpevole e condannato, Controparte_1 nonché la quantificazione dei danni stessi.
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale\esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in Foro it. 1998, I, 1877; Cass.
29\3\99 n. 2986).
Le sentenze “gemelle” del 2008 offrono, in proposito, un'indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discute di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale.
La stessa meta-categoria del danno biologico consente la "sopravvivenza descrittiva"
(come le stesse sezioni unite testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, ossia di quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si sviluppa nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6572/2006, sia pur con riferimento alla diversa tematica del mobbing, lo definisce come "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che pagina 6 di 13 alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno").
Ne consegue che quando si tratta di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) deve farsi riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute); mentre quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. (cfr. Cass. n. 901 del 17\1\2018).
In altri termini, il danno dinamico-relazionale è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla Carta fondamentale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Il giudice del merito sarà, poi, chiamato ad effettuare una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.).
pagina 7 di 13 E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612- bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021).
E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia
“nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021).
Precisa ancora la giurisprudenza che “la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico”, giacché “la fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.” non può essere “ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima”: effetto destabilizzante che “deve avere indubbiamente una qualche consistenza”, ma che non deve necessariamente “corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine”, sì che, sotto il profilo della prova, “l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere combinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato”, potendo esso ritenersi provato anche avendo riguardo alla capacità di “determinati comportamenti” di suscitare “in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma” (Cass. pen. Sez. V, n. 27554/2023).
Posto, allora, che l'assenza di uno stato patologico a carico dell'attore non ha rilievo ai fini che ci occupano, va qui segnalato che nella fattispecie per cui è causa il turbamento e la destabilizzazione emotiva costituiscono da un lato (a norma dell'art. 612 bis c.p.)
l'evento del reato ascritto al convenuto;
dall'altro lato (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo. pagina 8 di 13 Ai fini, inoltre, della delimitazione delle condotte tenute dal convenuto si ritiene che la circostanza che il avesse intrapreso una relazione coniugale con la moglie del Pt_1
– conclusa poi all'epoca dei fatti – non può giustificare in alcun modo gli illeciti CP_1
comportamenti dello stesso, soprattutto ove poi sfocino in condotte coercitive, insistenti, aggressive, violente, tali da connotare pure una fattispecie di reato o comunque che si limitino a configurare soltanto un illecito civile;
chiaramente, non ogni condotta persecutoria ha la stessa dirompenza o gravità (ad es. la persecuzione attraverso molteplici telefonate potrà essere assai meno grave rispetto a pedinamenti, appostamenti, incursioni fisiche nella vita privata, minacce;
atti persecutori della durata di variati anni saranno ben più gravi di quelli di qualche settimana o mese;
le qualità stesse, lavorative, sociali, familiari della vittima, possono rendere più o meno grave gli atti persecutori etc.).
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, il danno non patrimoniale richiesto dall'attore risulti adeguatamente provato.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, anche nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato ex art. 185 c.p., la configurabilità del danno morale presuppone comunque una prova della lesione subita, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa (cfr. Cass. n.
20987/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 20643/2016; Cass. n.
7471/2012; Cass., ord. n. 21865/2013; Cass., ord. n. 25420/2017).
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve tener conto, nel caso di specie, di quanto emerso già in sede penale, dove la sentenza di condanna ha evidenziato la particolare portata lesiva delle condotte, connotate da una molesta e reiterata invasività.
In particolare, le condotte persecutorie si sono protratte per un periodo di circa dodici mesi (dal 26/06/2017 al 18/06/2018), con atti frequenti, intensi e gravi: dalle ripetute minacce di morte, anche alla presenza di terzi, agli inseguimenti per strada con le rispettive autovetture, ai lanci di oggetti e all'uso di bastoni e annesse minacce, fino ad episodi di violenza fisica. pagina 9 di 13 Ebbene, si è già rilevato che gli atti persecutori e le minacce subite dall'attore con il conseguenziale trasferimento temporaneo in Germanica – circostanze cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado - costituiscono elementi sufficienti per provare che le condotte tenute dal hanno certamente generato turbamento, allarme e CP_1 destabilizzazione nell'attore.
Risulta, infatti, che l'attore sia stato atteso sotto casa, minacciato di essere “ridotto sulla sedia a rotelle”, colpito fisicamente e costretto a modificare profondamente la propria quotidianità, vivendo in uno stato costante di ansia e di paura, tanto da essere indotto ad allontanarsi temporaneamente all'estero nel tentativo di sottrarsi all'aggressività del convenuto.
I Giudici penali hanno, altresì, accertato lo stato di coartazione psicologica subito dall'attore, il quale, nonostante la riservatezza con cui intendeva gestire vicende personali e familiari – in particolare la relazione extraconiugale – si è visto costretto a ricorrere alle autorità, sporgendo querela e rivelando a soggetti terzi (forze dell'ordine e il proprio difensore) fatti relativi alla propria sfera più intima, compromettendo ulteriormente la propria serenità personale e familiare.
Tali elementi, unitamente alla gravità, durata e modalità delle condotte accertate, consentono di ritenere integrato un danno non patrimoniale significativo, riconducibile alle lesioni del diritto alla libera autodeterminazione, alla serenità personale e alla tutela della vita privata, tutte situazioni soggettive costituzionalmente protette.
Nel caso di specie, al fine di valutare la portata pregiudizievole della condotta tenuta dal e determinare la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, CP_1
occorre ricordare come nella stessa sentenza di condanna si fa riferimento alla particolare portata lesiva delle condotte di molesta invasività. Al contempo occorre tenere conto della durata degli atti persecutori e dell'intensità e frequenza di tali atti, del tipo di minacce, dello stato d'ansia ingenerato nella vittima e della accertata alterazione delle sue abitudini.
In particolare, dallo stesso capo di imputazione della sentenza di II grado ove si legge
“reato p. e dell'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate molestava e minacciava pagina 10 di 13 cagionandogli un perdurante e grave stato di paura ed un fondato Parte_1 timore per la propria incolumità, costringendolo a mutare le sue abitudini di vita” e ancora dal testo della sentenza ove si legge che “A causa di tale ripetuto contegno molesto ed intimidatorio il aveva deciso di trasferirsi per un po' di tempo in Germania. Pt_1
Anche qui aveva ricevuto messaggi sul telefonino in cui il lo aveva esortato in CP_1
modo provocatorio a stare tranquilli perché la moglie e il figlio si trovavano a S. Teresa.
Il lo aveva anche raggiunto sul posto di lavoro e qui lo aveva minacciato. A CP_1
seguito di tali condotte il era colpito da ripetuti attacchi di ansia per il timore di Pt_1
incontrare il molestatore, timore concreto tenuto conto che entrambi coabitavano nello stesso paese. In un passaggio della deposizione il teste ha riferito: “questa cosa qua mi ha schiacciato, cambiato la vita” e ancora si legge “A seguito di questi episodi lei ed il marito erano spesso vittime di attacchi di ansia. In particolare, il coniuge temeva seriamente per la propria incolumità personale ed aveva insieme ai suoi familiari mutato sostanzialmente le proprie abitudini di vita, ridimensionando le proprie abituali usanze” sono emersi elementi che attestano un danno morale derivante dai comportamenti gravemente persecutori di protratti per un anno, che hanno compromesso la vita di CP_1 Pt_1 provocando a sé e alla propria famiglia stati di ansia e disagio.
I Giudici penali hanno accertato il comportamento coartato della persona (parte offesa,
e qui attore), la quale si è vista costretta a depositare una querela, rendendo edotti soggetti terzi
(forze dell'ordine e il suo difensore) di vicende sue appartenenti alla sfera più intima, quali la sua relazione extraconiugale nonostante il suo intento di ripristinare il nucleo familiare.
Alla luce di tali principi, l'accertata responsabilità del per il reato di reiterate CP_1 condotte di molestie e minacce ai danni del , unitamente alla prova del pregiudizio Pt_1
subito dall'attore, legittima la quantificazione del danno conseguente, che nell'impossibilità assoluta di stimare con esattezza la sua entità, può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della gravità della condotta del e del cambiamento di abitudini (rectius, CP_1 vita) dell'attore a tutela della sua incolumità, nella complessiva somma di euro 500,00 al pagina 11 di 13 mese per la durata delle molestie: nel caso di specie sono circa 12 mesi, dal 26/06/2017 al
18/06/2018, per la complessiva somma pari ad euro 6.000,00.
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inizio degli atti persecutori (26/06/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 4.979,25 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per la complessiva somma di € 6.664,18.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Avendo corrisposto la provvisionale pari a € 3.500,00 in Controparte_1
favore di (come documentato), tale somma deve essere detratta Parte_1 dall'importo complessivo di € 6.664,18 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il risarcimento spettante all'attore ammonta, pertanto, ad euro 3.164,18 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e vanno poste interamente a carico di e liquidate in Controparte_1 favore di . Parte_1
Le stesse, tenuto conto del decisum ed applicando i parametri medi, si liquidano in euro 2.816,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato nel seguente modo:
€ 264,00 per spese, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
pagina 12 di 13 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2448/2021 r.g., vertente tra
(attore) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a pagare, in favore di , la somma di euro 3.164,18 all'attualità
[...] Parte_1
(già detratta la provvisionale), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) condanna a pagare le spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 2.816,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre Parte_1 in favore dell'avv. Felice A. Di Bartolo.
Così deciso in Messina il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Siculo (ME) via fraz. Rimiti n. 34, c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
S. Teresa di RI (ME) via Regina Margherita n. 66, presso lo studio dell'avv. Felice A. Di
Bartolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...] c. f. , elettivamente domiciliato in S. C.F._2
Teresa di RI, Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio
PA Di AR che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 10/05/2021, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
pagina 1 di 13 danni non patrimoniali derivati dalle molestie e aggressioni subite e accertate con sentenza n. 1617/2019 dell'08/07/2019 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza n. 716/2020 del 22/06/2020 della Corte di Appello di Messina, passata in giudicato.
L'attore deduceva di essere stato oggetto, per un periodo prolungato, di condotte persecutorie da parte di , le quali si concretizzavano in reiterate Controparte_2 minacce, molestie, pedinamenti e aggressioni, che gli hanno cagionato un grave e perdurante stato d'ansia, paura e un fondato timore per la propria incolumità personale, al punto da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.
In particolare, il deduceva che il aveva perpetrato nei confronti suoi e Pt_1 CP_1
della propria famiglia una serie di comportamenti persecutori tra il 2017 e il 2018, tra cui aggressioni fisiche, minacce di morte, inseguimenti e atti intimidatori. In particolare, lo ha aggredito in spiaggia, inseguito per strada, minacciato, sputato sulla sua CP_1 auto, tagliato la strada con il veicolo e tamponato intenzionalmente, arrivando anche a colpirlo al capo, causandogli lievi lesioni con prognosi di 4 giorni.
A seguito di tali fatti, il sporgeva denuncia-querela nei confronti di Pt_1 [...]
. L'autorità giudiziaria, espletate le indagini preliminari, disponeva il Controparte_2
rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt. 612-bis c.p. (atti persecutori) e 582 c.p. (lesioni personali).
Con la sentenza n. 1617/2019, emessa dal Giudice monocratico della I Sezione Penale del Tribunale di Messina e depositata il 07/10/2019, successivamente impugnata davanti alla Corte d'Appello di Messina, che con sentenza n. 716/2020 ha parzialmente modificato la decisione di primo grado, divenuta definitiva l'08/07/2020 e munita di formula esecutiva in data 02/10/2020, è stato condannato a una pena di 1 anno e Controparte_2
6 mesi di reclusione.
Veniva, altresì, riconosciuta alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di € 3.500,00, confermando la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese pagina 2 di 13 di costituzione della parte civile, quantificate in € 900,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA.
All'imputato veniva, infine, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Alla luce di quanto esposto, nel corso del giudizio chiedeva di Parte_1
disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 3500/18 R.G.N.R. e n.
1859/18 R.G.T., svoltosi innanzi al Tribunale Penale di Messina, nonché del procedimento penale n. 2119/19 R.G.A., svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Messina, in quanto rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio;
accertare e dichiarare la responsabilità di , in ordine alle condotte persecutorie e violente poste in Controparte_2
essere ai danni dell'attore, come dettagliatamente esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, tenuto conto anche della sentenza penale di condanna passata in giudicato.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore.
Deduceva, in particolare, che il avrebbe intrattenuto per lungo tempo una Pt_1 relazione extraconiugale con la moglie dello stesso, circostanza da lui stesso ammessa in sede penale. Secondo il convenuto, tale condotta – tenuta nonostante l'attore fosse sposato e padre di un figlio piccolo – dovrebbe escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale legato alla vita di relazione, alla moralità o alla serenità familiare avendo proprio lo stesso, con la relazione extraconiugale, contribuito a minare l'unità della propria famiglia.
Il aggiungendo che il ha assunto atteggiamenti provocatori nei suoi CP_1 Pt_1 confronti, tanto da indurlo a sporgere querela, richiedeva che tali elementi venissero valutati ai fini del rigetto delle domande risarcitorie dell'attore, in quanto indicative di una condotta moralmente censurabile e incompatibile con le tutele invocate.
Deduceva, inoltre, di aver corrisposto al , in data 17/02/2021, a titolo di Pt_1 provvisionale la somma pari a € 3.500,00, nonché la refusione delle spese di giudizio, pagina 3 di 13 mediante la corresponsione di due assegni di cui ne veniva rilasciata quietanza (vd. allegato alla comparsa di costituzione).
Il Giudice rigettava le richieste istruttorie e all'udienza a trattazione scritta del 19 giugno 2025 assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La controversia riguarda la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali avanzata da , vittima di molestie e minacce reiterate da parte di Parte_1
. Controparte_1
nei propri scritti difensivi chiedeva che venisse Parte_1 CP_1 condannato a risarcire il danno subito, in seguito alle condotte accertate con sentenza penale del Tribunale di Messina RGN 1617/2019 e, successivamente, confermata con sentenza n. 716/2020 del 22/06/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina, passata in giudicato.
La sentenza evidenzia che il molestava e minacciava provocando in CP_1 Pt_1 lui un grave stato di paura costringendolo a cambiare abitudini di vita, incluso un trasferimento temporaneo in Germania. Nonostante il trasferimento, continuava a CP_1 perseguitarlo, inviandogli messaggi minatori. Queste condotte causavano all'attore e alla sua famiglia frequenti attacchi d'ansia e un concreto timore per la propria incolumità.
La domanda proposta da è fondata e va accolta nei termini e per la Parte_1
ragioni appresso indicate.
Stante quanto innanzi, non v'è dubbio alcuno che la predetta pronuncia della Corte di
Appello di Messina ha efficacia di giudicato in questa sede, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
Appare opportuno, richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in materia: “La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in pagina 4 di 13 quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso
i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla
"declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.” (Corte appello Catanzaro sez. II, 04/12/2019, n.2312); “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile del risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente
l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata.” (Cassazione civile sez. II,
17/12/2019, n.33424); ancora, “La sentenza penale divenuta irrevocabile che condanni pagina 5 di 13 l'imputato a seguito della fase dibattimentale ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della dinamica dei fatti, della sua illiceità e della riconducibilità alla condotta dell'imputato, in sede civile, ai fini del risarcimento deve essere accertato il nesso eziologico tra il danno patito e la condotta criminosa.” (Tribunale Nola sez. I, 16/01/2023,
n.110).
Orbene, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento dei danni morali\esistenziali subiti da a causa delle condotte contestate a Parte_1
e per le quali questi è stato ritenuto colpevole e condannato, Controparte_1 nonché la quantificazione dei danni stessi.
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale\esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in Foro it. 1998, I, 1877; Cass.
29\3\99 n. 2986).
Le sentenze “gemelle” del 2008 offrono, in proposito, un'indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discute di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale.
La stessa meta-categoria del danno biologico consente la "sopravvivenza descrittiva"
(come le stesse sezioni unite testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, ossia di quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si sviluppa nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6572/2006, sia pur con riferimento alla diversa tematica del mobbing, lo definisce come "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che pagina 6 di 13 alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno").
Ne consegue che quando si tratta di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) deve farsi riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute); mentre quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. (cfr. Cass. n. 901 del 17\1\2018).
In altri termini, il danno dinamico-relazionale è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla Carta fondamentale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Il giudice del merito sarà, poi, chiamato ad effettuare una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.).
pagina 7 di 13 E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612- bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021).
E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia
“nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021).
Precisa ancora la giurisprudenza che “la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico”, giacché “la fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.” non può essere “ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima”: effetto destabilizzante che “deve avere indubbiamente una qualche consistenza”, ma che non deve necessariamente “corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine”, sì che, sotto il profilo della prova, “l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere combinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato”, potendo esso ritenersi provato anche avendo riguardo alla capacità di “determinati comportamenti” di suscitare “in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma” (Cass. pen. Sez. V, n. 27554/2023).
Posto, allora, che l'assenza di uno stato patologico a carico dell'attore non ha rilievo ai fini che ci occupano, va qui segnalato che nella fattispecie per cui è causa il turbamento e la destabilizzazione emotiva costituiscono da un lato (a norma dell'art. 612 bis c.p.)
l'evento del reato ascritto al convenuto;
dall'altro lato (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo. pagina 8 di 13 Ai fini, inoltre, della delimitazione delle condotte tenute dal convenuto si ritiene che la circostanza che il avesse intrapreso una relazione coniugale con la moglie del Pt_1
– conclusa poi all'epoca dei fatti – non può giustificare in alcun modo gli illeciti CP_1
comportamenti dello stesso, soprattutto ove poi sfocino in condotte coercitive, insistenti, aggressive, violente, tali da connotare pure una fattispecie di reato o comunque che si limitino a configurare soltanto un illecito civile;
chiaramente, non ogni condotta persecutoria ha la stessa dirompenza o gravità (ad es. la persecuzione attraverso molteplici telefonate potrà essere assai meno grave rispetto a pedinamenti, appostamenti, incursioni fisiche nella vita privata, minacce;
atti persecutori della durata di variati anni saranno ben più gravi di quelli di qualche settimana o mese;
le qualità stesse, lavorative, sociali, familiari della vittima, possono rendere più o meno grave gli atti persecutori etc.).
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, il danno non patrimoniale richiesto dall'attore risulti adeguatamente provato.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, anche nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato ex art. 185 c.p., la configurabilità del danno morale presuppone comunque una prova della lesione subita, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa (cfr. Cass. n.
20987/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 20643/2016; Cass. n.
7471/2012; Cass., ord. n. 21865/2013; Cass., ord. n. 25420/2017).
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve tener conto, nel caso di specie, di quanto emerso già in sede penale, dove la sentenza di condanna ha evidenziato la particolare portata lesiva delle condotte, connotate da una molesta e reiterata invasività.
In particolare, le condotte persecutorie si sono protratte per un periodo di circa dodici mesi (dal 26/06/2017 al 18/06/2018), con atti frequenti, intensi e gravi: dalle ripetute minacce di morte, anche alla presenza di terzi, agli inseguimenti per strada con le rispettive autovetture, ai lanci di oggetti e all'uso di bastoni e annesse minacce, fino ad episodi di violenza fisica. pagina 9 di 13 Ebbene, si è già rilevato che gli atti persecutori e le minacce subite dall'attore con il conseguenziale trasferimento temporaneo in Germanica – circostanze cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado - costituiscono elementi sufficienti per provare che le condotte tenute dal hanno certamente generato turbamento, allarme e CP_1 destabilizzazione nell'attore.
Risulta, infatti, che l'attore sia stato atteso sotto casa, minacciato di essere “ridotto sulla sedia a rotelle”, colpito fisicamente e costretto a modificare profondamente la propria quotidianità, vivendo in uno stato costante di ansia e di paura, tanto da essere indotto ad allontanarsi temporaneamente all'estero nel tentativo di sottrarsi all'aggressività del convenuto.
I Giudici penali hanno, altresì, accertato lo stato di coartazione psicologica subito dall'attore, il quale, nonostante la riservatezza con cui intendeva gestire vicende personali e familiari – in particolare la relazione extraconiugale – si è visto costretto a ricorrere alle autorità, sporgendo querela e rivelando a soggetti terzi (forze dell'ordine e il proprio difensore) fatti relativi alla propria sfera più intima, compromettendo ulteriormente la propria serenità personale e familiare.
Tali elementi, unitamente alla gravità, durata e modalità delle condotte accertate, consentono di ritenere integrato un danno non patrimoniale significativo, riconducibile alle lesioni del diritto alla libera autodeterminazione, alla serenità personale e alla tutela della vita privata, tutte situazioni soggettive costituzionalmente protette.
Nel caso di specie, al fine di valutare la portata pregiudizievole della condotta tenuta dal e determinare la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, CP_1
occorre ricordare come nella stessa sentenza di condanna si fa riferimento alla particolare portata lesiva delle condotte di molesta invasività. Al contempo occorre tenere conto della durata degli atti persecutori e dell'intensità e frequenza di tali atti, del tipo di minacce, dello stato d'ansia ingenerato nella vittima e della accertata alterazione delle sue abitudini.
In particolare, dallo stesso capo di imputazione della sentenza di II grado ove si legge
“reato p. e dell'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate molestava e minacciava pagina 10 di 13 cagionandogli un perdurante e grave stato di paura ed un fondato Parte_1 timore per la propria incolumità, costringendolo a mutare le sue abitudini di vita” e ancora dal testo della sentenza ove si legge che “A causa di tale ripetuto contegno molesto ed intimidatorio il aveva deciso di trasferirsi per un po' di tempo in Germania. Pt_1
Anche qui aveva ricevuto messaggi sul telefonino in cui il lo aveva esortato in CP_1
modo provocatorio a stare tranquilli perché la moglie e il figlio si trovavano a S. Teresa.
Il lo aveva anche raggiunto sul posto di lavoro e qui lo aveva minacciato. A CP_1
seguito di tali condotte il era colpito da ripetuti attacchi di ansia per il timore di Pt_1
incontrare il molestatore, timore concreto tenuto conto che entrambi coabitavano nello stesso paese. In un passaggio della deposizione il teste ha riferito: “questa cosa qua mi ha schiacciato, cambiato la vita” e ancora si legge “A seguito di questi episodi lei ed il marito erano spesso vittime di attacchi di ansia. In particolare, il coniuge temeva seriamente per la propria incolumità personale ed aveva insieme ai suoi familiari mutato sostanzialmente le proprie abitudini di vita, ridimensionando le proprie abituali usanze” sono emersi elementi che attestano un danno morale derivante dai comportamenti gravemente persecutori di protratti per un anno, che hanno compromesso la vita di CP_1 Pt_1 provocando a sé e alla propria famiglia stati di ansia e disagio.
I Giudici penali hanno accertato il comportamento coartato della persona (parte offesa,
e qui attore), la quale si è vista costretta a depositare una querela, rendendo edotti soggetti terzi
(forze dell'ordine e il suo difensore) di vicende sue appartenenti alla sfera più intima, quali la sua relazione extraconiugale nonostante il suo intento di ripristinare il nucleo familiare.
Alla luce di tali principi, l'accertata responsabilità del per il reato di reiterate CP_1 condotte di molestie e minacce ai danni del , unitamente alla prova del pregiudizio Pt_1
subito dall'attore, legittima la quantificazione del danno conseguente, che nell'impossibilità assoluta di stimare con esattezza la sua entità, può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della gravità della condotta del e del cambiamento di abitudini (rectius, CP_1 vita) dell'attore a tutela della sua incolumità, nella complessiva somma di euro 500,00 al pagina 11 di 13 mese per la durata delle molestie: nel caso di specie sono circa 12 mesi, dal 26/06/2017 al
18/06/2018, per la complessiva somma pari ad euro 6.000,00.
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inizio degli atti persecutori (26/06/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 4.979,25 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per la complessiva somma di € 6.664,18.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Avendo corrisposto la provvisionale pari a € 3.500,00 in Controparte_1
favore di (come documentato), tale somma deve essere detratta Parte_1 dall'importo complessivo di € 6.664,18 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il risarcimento spettante all'attore ammonta, pertanto, ad euro 3.164,18 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e vanno poste interamente a carico di e liquidate in Controparte_1 favore di . Parte_1
Le stesse, tenuto conto del decisum ed applicando i parametri medi, si liquidano in euro 2.816,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato nel seguente modo:
€ 264,00 per spese, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
pagina 12 di 13 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2448/2021 r.g., vertente tra
(attore) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a pagare, in favore di , la somma di euro 3.164,18 all'attualità
[...] Parte_1
(già detratta la provvisionale), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2) condanna a pagare le spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 2.816,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre Parte_1 in favore dell'avv. Felice A. Di Bartolo.
Così deciso in Messina il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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