Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE R.G. n. 132/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio del 9/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 132 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. TARAS Parte_1 C.F._1
MARIA ADELAIDE
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
-resistente- nonchè
(nata a [...] in data [...]), rappresentata dal curatore Controparte_2
speciale nominato Avv. Alessandra Paola Cocco
- minore –
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione affidamento del minore e responsabilità genitoriale ex artt.
316 e 317 bis c.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2023, ha richiesto al Parte_1
tribunale la regolamentazione dei rapporti tra il medesimo e , ex Controparte_1
convivente, in ordine alla responsabilità genitoriale sulla IG minore , ed ha CP_2 concluso chiedendo che il Tribunale adito “previa fissazione con urgenza dell'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per i rituali incombenti, e previa eventuale pronuncia dei provvedimenti URGENTI, Voglia accogliere le seguenti Conclusioni
A) AFFIDAMENTO CONDIVISO L 54/2006. Affidare la minore ad Controparte_2
entrambi i genitori, con stabile collocamento della minore presso il domicilio del padre, domicilio nel quale la minore ha la residenza fin dalla nascita, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con se quando vuole, di potersi occupare della stessa quotidianamente con la modulazione che il
Tribunale vorrà disporre nell'interesse della minore, stante la tenera età e che nel caso fin d'ora si richiede come segue: a) la madre potrà vedere la minore ogni volta sia necessario e dare cure quotidiane alla minore IG, di concerto con il padre, anche nella casa familiare;
nel caso la signora reperisca altra abitazione (possibilmente nelle vicinanze dell'abitazione paterna) CP_1
comunque nel Comune di residenza del padre e della minore in Olbia, la minore potrà trascorre con la madre stabilmente ogni fine settimana alternato e da due a tre giorni a settimana pertanto per parità di tempo settimanali ora con il padre e ora con la madre. Con il passare del tempo e con modalità graduale nella crescita della minore, la madre potrà vedere la minore ogni volta che vorrà, previo avviso e di concerto con il padre tenuto conto degli impegni scolastici, di salute e ludici della minore, e potrà tenerla con sé anche nei fine settimana alternati;
a) In relazione alle festività di Pasqua e di Natale, si conviene che la minore trascorrerà ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro genitore, le festività di Natale e Fine Anno, nonché di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
b) Per le vacanze estive, i genitori di comune accordo individueranno, entro il 20 giugno di ogni anno, il periodo di tempo, fino ad un massimo di giorni 30, anche non consecutivi, che la minore potrà trascorrere con la madre;
I suddetti periodi di permanenza del minore presso il padre potranno essere oggetto di concorde spostamento temporale riguardo ai giorni e/o variazione, in virtù di eventuali esigenze dei genitori,
2 ma soprattutto nell'interesse della IG;
B) In via subordinata e residuale, il Tribunale disponga, in deroga al principio della bigenitorialità, un affidamento esclusivo al padre GN previa risultanza di CTU, Parte_1
dirimente e necessaria al fine di verificare la responsabilità e/o capacità genitoriali di entrambi i genitori, pertanto quale sia nel caso de quo l'affidamento meglio visto e ritenuto nell'interesse della minore IG e conseguentemente i tempi di pernottamento della minore con entrambi i genitori.
C) Appare necessario richiedere, ancora in via meramente istruttoria, oltre che una CTU, come ribadito, che venga disposta anche un'indagine socio ambientale, per verificare la rete delle relazioni socio ambientali in cui vive la minore con i genitori e le risorse parentali.
Conseguentemente, si richiede anche, (valutato, il comportamento della madre in corso di causa, anche al fine di stabilire e affidare in via esclusiva la minore al padre con stabile collocazione presso l'abitazione dello stesso), che il Tribunale adito, in ogni caso, se ritenuto, disponga con urgenza e nelle more del processo civile, adeguate prescrizioni di legge per la tutela della minore, demandi e/o inviti anche i genitori a rivolgersi a un centro di mediazione familiare al fine del supporto alla genitorialità. D) MANTENIMENTO: la madre a titolo di concorso per il mantenimento della minore IG corrisponderà al padre tramite bonifico bancario, entro il giorno
30 di ogni mese, l'importo di € 150,00, salvo modificare e /o aggiungere e in relazione alle capacità economiche della signora Ogni decisone meglio vista e ritenuta in corso di causa, quale CP_1
anche quella di un mantenimento con corresponsione diretta da parte di ogni genitore.
E) Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio, quali: sanitarie non comprese nel servizio sanitario, ludico-sportive e scolastiche, previamente concordate.
F) Voglia in ogni caso, se ritenuto, nelle more dell'Udienza di comparizione dei genitori e degli espletandi accertamenti istruttori richiesti, quale anche attivazione dello spazio di mediazione per il supporto alla genitorialità, stabilire le modalità di “regolamentazione” urgenti e/o provvisori relativamente ai giorni e orari che il Tribunale riterrà più opportune adottare nell'interesse della piccola ” Controparte_2
A sostegno di ciò ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale durata circa tre anni con odierna resistente, da cui è nata, in Controparte_1
data 01.09.2022 in Olbia, la loro IG, , riconosciuta da entrambi i genitori fin dalla CP_2
nascita. Ha affermato che i due genitori hanno vissuto con la minore nella abitazione sita CP_2
nel Comune di Olbia in Via Del Castagno n 28/2, da lui stesso acquistata per essere adibita a casa familiare e “finalizzata per la costituzione della famiglia di fatto insieme alla GNa , nucleo CP_1
3 familiare che si sarebbe sostentato grazie ai profitti derivanti dal proprio lavoro come imprenditore, in quanto la resistente era priva di impiego stabile. Ha precisato di aver accolto nella casa familiare anche l'altro figlio di cioè il minore , nato da precedente Controparte_1 Persona_1
relazione, di cui si era occupato come se fosse il padre. Ha lamentato il fatto che successivamente al parto la resistente aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e violenti, anche nei suoi confronti, e che più volte, deliberatamente, aveva lasciato la casa familiare e in alcuni casi la città, per diversi giorni, senza spiegazioni e lasciando lui occuparsi dei figli minori. Ha dedotto, altresì, di essere stato informato dalla MASU della di lei intenzione di andare ad abitare in un luogo diverso, senza specificare quale, e di portare con sé la IG;
intenzione mai concretizzatasi, in CP_2
quanto la minore era rimasta sostanzialmente affidata alle cure del padre e della nonna paterna, mentre la resistente avrebbe intrapreso una relazione con un altro uomo.
Si è costituita la resistente la quale ha concluso chiedendo al Tribunale Controparte_1
adito di:
“1) Di autorizzare la GNa a trasferirsi unitamente alla IG Controparte_1
nella città di Alghero, ivi stabilendo la residenza di entrambe, nonché ad Controparte_2
iscrivere la minore alla scuola materna, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
2) disporre l'affido condiviso e, di conseguenza che le parti assumano di comune accordo le decisioni più importati per l'educazione, la formazione e l'istruzione della IG, che dovrà continuare a mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti rapporti significativi.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere la bambina, compatibilmente con i futuri impegni scolastici e ludici di quest'ultima:
- Potrà recarsi ad Alghero per vedere e tenere la IG quando lo desidera, previo accordo con la
GNa CP_1
- Sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie, comprensivi del giorno di Natale o del
Capodanno ad anni alterni;
- Cinque giorni durante le festività Pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni;
- 30 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo.
- In considerazione delle spese di viaggio che il GN dovrà sostenere per le Parte_1
trasferte ad Alghero, disporre che lo stesso versi a titolo di mantenimento per la piccola CP_2
l'importo di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive, e di abbigliamento. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, somma che dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese.
4 - Nell'interesse primario della minore si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale adito nomini CTU, tesa a verificare non solo la responsabilità e/o capacità genitoriale di entrambi i genitori, ma verificare la rete di relazioni socio ambientale in cui vive la minore.
- Si chiede, altresì, che vista l'alta conflittualità delle parti, il Giudice nomini ex art 78 un Curatore speciale nell'interesse esclusivo della piccola . CP_2
- Con ogni più ampia riserva istruttoria e con vittoria di spese e onorari della procedura”.
La resistente ha contestato quanto affermato dal ricorrente, precisando di non aver mai trascurato i propri doveri genitoriali e di non aver mai posto in essere le condotte attribuitele da controparte, ma di aver sempre avuto a cuore il benessere e la tutela dei propri figli, riservando loro le attenzioni e le cautele necessarie. Ha affermato che la relazione con il non era mai stata idilliaca o CP_2
amorevole, bensì sempre caratterizzata da litigi, dovuti anche alla forte gelosia ossessiva del ricorrente, che portava a continue discussioni e contrasti avvenuti spesso anche in presenza della IG minore la quale rimaneva conseguentemente turbata e spaventata dai toni usati dal padre e dal pianto della madre. Ha rappresentato che era il a scoraggiarla nel trovare CP_2 un'occupazione lavorativa, utilizzando motivazioni che la demotivavano e mortificavano, come quella che il lavoro di estetista fosse per “poco di buono”. Ha dedotto che le occasioni in cui si era allontanata dalla casa coniugale erano dovute a seri motivi e di essersi sempre assicurata che i minori fossero debitamente accuditi. Ha dichiarato di aver reperito un'occupazione lavorativa in
Alghero, che le permetterebbe di occuparsi a tempo pieno anche della piccola e di aver CP_2
reperito anche una abitazione idonea e vicino al luogo di lavoro, in cui potrebbe trasferirsi con la bambina, sottolineando l'importanza della vicinanza e delle cure fornite dalla figura materna, vista la tenera età di della minore.
Alla luce della forte conflittualità esistente fra i genitori, il Giudice istruttore ha nominato quale
Curatore Speciale della minore l'Avv. Cocco Alessandra, la quale si è costituita in CP_2
giudizio, rilevando le difficoltà nella gestione della piccola , rinvenibili dagli atti presenti CP_2
nel fascicolo e in particolar modo dalle relazioni depositate dal servizio sociale incaricato, superabili “necessariamente attraverso un percorso alla genitorialità, e quindi tramite la nomina di un CTU, che previa valutazione della capacità genitoriale di entrambi, indichi quale sia il percorso che entrambi, ovvero solo uno dei genitori, debba seguire al fine di acquisire competenze e capacità genitoriali che garantiscano alla piccola una crescita sana e serena”. CP_2
Il medesimo curatore ha poi ritenuto opportuno procedere ad ulteriori indagini socio-ambientali sullo stato del nucleo familiare, per poter assicurare una maggiore tutela alla minore , ed CP_2
ha ritenuto idonea la collocazione provvisoria della piccola presso il padre, con diritto CP_2
della madre di vedere e tenere con sé la bambina ogni qualvolta lo desiderasse, garantendo che la
5 stessa rimanesse all'interno del comune di Olbia, invitando la ad avvalersi della CP_1
collaborazione e aiuto del CP_2
Orbene, la disamina degli atti del fascicolo rivela l'apporto fondamentale del Servizio Sociale competente, che è stato coinvolto e incaricato di fornire aggiornamenti periodici sul nucleo di riferimento, anche alla luce della pendenza di procedimento nanti il Tribunale per i Minorenni, relativo alla situazione del fratello maggiore di , CP_2 Per_1
Dalla prima ricostruzione effettuata dal Servizio interessato è emersa una situazione caratterizzata da evidenti difficoltà. Il è stato reputato adeguato alla gestione della minore, in quanto CP_2
sembrerebbe essersi adeguato subito ai vari cambiamenti a lui imposti, anche grazie al supporto dei suoi familiari, in particolar modo della madre, che lo aiuta nelle cure di , la quale fin da CP_2
subito ha vissuto con lui. Al contrario, la MASU fin dalla prima analisi è stata reputata inidonea a gestire in autonomia la crescita della minore, in quanto è emersa una personalità immatura e incoerente e la donna è apparsa confusa nelle sue affermazioni. È stata, più volte, evidenziata, altresì, la di lei inconsapevolezza del disagio causato ai minori attraverso le sue azioni, oltre che la scarsa collaborazione con gli Assistenti Sociali.
È emerso, poi, che, a seguito dell'assunzione lavorativa della in Alghero, la madre della CP_1
stessa, sig.ra , è subentrata nelle cure del piccolo accogliendolo in casa con sé. CP_3 Per_1
Anche la genitrice della resistente ha mostrato la sua preoccupazione per la IG Controparte_1
- che, secondo lei, avrebbe bisogno di aiuto – essenzialmente per le sue frequentazioni, anche alla luce del fatto che la stessa pare disinteressarsi della salute dei figli, dando priorità ai propri bisogni.
Il Servizio Sociale interessato ha, quindi, posto in luce la necessità che la segua un percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità, per potersi occupare in maniera idonea dei suoi figli.
Alla luce del quadro come sopra sintetizzato, il Collegio ha adottato provvedimenti provvisori, disponendo quanto segue:
“dispone l'affido condiviso tra le parti e della Parte_1 Controparte_1
IG minore Controparte_2 dispone il collocamento prevalente della minore, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione paterna sita in Olbia (SS); dispone l'esercizio del diritto di visita della madre nei confronti della IG minore in forma protetta (spazio neutro) secondo un calendario che verrà stilato dal Servizio competente per il territorio di residenza della minore (Olbia- SS) e che preveda incontri almeno bisettimanali nel rispetto del principio della bigenitorialità; dispone il versamento da parte della madre, tenuto conto della condizione reddituale della stessa, a titolo di mantenimento della IG, sul conto corrente intestato al padre, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma di euro 100, 00 rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici
6 ISTAT, ponendosi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la minore sostenute dal genitore collocatario in via anticipata, debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze) […]”.
Inoltre, è stata ammessa la C.T.U. con i seguenti quesiti:
“Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltate le parti ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche della minore coinvolta e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il CTU:
1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: profilo di personalità̀ delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto della IG con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della IG;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della stessa;
2) Valuti lo stato di benessere psicologico della minore e se ed in quale misura la conflittualità̀ manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, ove emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il suo sviluppo psicologico;
3) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse della IG al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale.
4) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
5) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì̀, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
6) All'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività̀ e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso”.
7 Dalle risultanze della consulenza redatta dal C.T.U. Dr.ssa non sono emersi Persona_2 elementi tali da mettere in discussione l'adeguatezza di un regime di affidamento condiviso, come la stessa esperta ha sottolineato. Tuttavia, mentre la personalità del PROIETTI è stata valutata
“integrata ed equilibrata”, con conseguente idoneità ad occuparsi della piccola , la CP_2 CP_1 avrebbe “mostrato un funzionamento psicopatologico afferente al versante della personalità dipendente con discontrollo delle emozioni e degli agiti che necessita di approfondimento diagnostico attraverso uno studio longitudinale nel tempo”. La di lei personalità è stata valutata immatura e incostante, e dunque, inidonea ad occuparsi della IG minore, in quanto dagli incontri
è emersa la sua incapacità di riconoscere i bisogni primari di e di agire di conseguenza. CP_2
Infatti, “la relazione madre bambina è troppo giovane e troppo scarsamente strutturata per consentire ad di portare con sè la piccola anche se per brevi periodi” e, ha riferito il CTU, CP_1
forzarla potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo di una relazione armoniosa tra le due.
Inoltre, la Dr.ssa a espresso il parere che la resistente “potrà avere la piena capacità Per_2 CP_1 genitoriale se riuscirà attraverso un percorso personale a colmare le criticità evidenziate” e in particolare ha precisato che dovranno essere curati i seguenti aspetti: “-gestione delle relazioni con i padri dei suoi figli -gestione della sua “coazione a ripetere” -gestione delle relazioni con la sua famiglia e con la famiglia di che svolge una parte importante nella gestione della vita di Parte_1
sua IG. -capacità di preservare l'immagine del padre agli occhi dei figli. -capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli” (vedasi c.t.u. in atti, in particolare pagg. 20-22).
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio hanno trovato supporto nelle risultanze del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal Servizio Sociale che, fino al luglio 2024, hanno delineato una situazione in graduale, seppur lento, miglioramento relativamente al rapporto madre- IG, in quanto la minore non manifesta più il disagio iniziale nello stare in compagnia della madre e la si è mostrata leggermente più collaborativa nei confronti dei professionisti. Tuttavia, il CP_1
percorso in spazio neutro è stato ritenuto ancora non concluso, “poiché non sono stati raggiunti gli obiettivi, a causa della scarsa adesione, in quanto circa la metà degli incontri programmati sono stati disdetti dalla stessa ( ” a conferma dell'incostanza dimostrata dalla resistente durante il CP_1
percorso, con la conseguenza che il rapporto madre-IG viene reputato ancora scarsamente strutturato (vedasi Relazione di aggiornamento del 04/07/2024).
Dalle ultime relazioni di aggiornamento del 10/12/2024 e del 24/03/2025, sempre con riferimento alla condotta della è emersa un'inversione di tendenza in senso negativo, in quanto la CP_1
non ha più presenziato agli incontri fissati in spazio neutro e non si è più messa in contatto CP_1
con il Servizio, dimostrando una mancanza di interesse relativamente al percorso intrapreso, nonostante la rinnovata disponibilità del che ha continuato a sollecitare una ripresa CP_2
8 degli incontri.
Fondamentale ritiene il Collegio anche il contributo pervenuto nel mese di novembre 2024 dal
Servizio Sociale del Comune di Alghero, interpellato alla luce del trasferimento della resistente in tale Comune, da cui si è emerso che la abita ad Alghero con il figlio minore CP_1 [...]
Il Servizio ha rilevato diverse incongruenze tra quanto dalla donna dichiarato in diverse Per_1
occasioni e le informazioni raccolte durante la visita domiciliare. La ha infatti più volte CP_1
affermato di trovarsi in giorni di riposo o in ferie, salvo poi ammettere di non avere attualmente alcun impiego né un contratto di lavoro. Sono stati appurati, poi, frequenti cambi di domicilio, rispetto ai quali la ha dimostrato un atteggiamento di apparente inconsapevolezza in merito CP_1
alle possibili conseguenze sul benessere di suo figlio Il minore, infatti, si è dovuto Per_1 adattare a numerosi cambiamenti, tanto relativamente all'abitazione, quanto relativamente alla composizione del nucleo familiare (vedasi relazione del 25/11/2024).
In sede di comparse conclusionali, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: CP_2
“disporre ex art 337 quater cc e ssg e ter cc affidamento esclusivo della minore al GN genitore richiedente con diritto di visita del genitore non affidatario da Parte_1
regolarsi come ritenuto opportuno dal Tribunale, ma comunque secondo modalità che non pregiudichino l'equilibrio psicologico della minore IG.
Pertanto, il Tribunale disponga, in deroga al principio della bigenitorialità, un affidamento esclusivo al padre con stabile collocamento della minore presso il domicilio del padre in Olbia,
GN in quanto dalla risultanze della CTU e dalle relazioni dei servizi Parte_1
sociali risulta il genitore che garantisce alla minore un ambiente stabile e sereno con diritto di visita della madre da disporsi secondo una supervisione dei servizi sociali anche mediante un educatore e un programma di incontri protetti nello spazio neutro, per il proseguimento del percorso sulla genitorialità, necessario al fine della riattivazione dei rapporti tra madre e IG e conseguente modulazione del diritto di visita che si terra opportuno nel superiore interesse della minore.
In via subordinata, se ritenuto, un affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Affidare la minore ad entrambi i genitori, con stabile collocamento della Controparte_2
minore presso il domicilio del padre, domicilio nel quale la minore ha la residenza fin dalla nascita, e dove la minore ha radicato la sua quotidianità, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con se, con diritto di visita della madre da disporsi secondo una supervisione dei servizi sociali anche mediante un educatore e un programma di incontri protetti nello spazio neutro, per il proseguimento del percorso sulla genitorialità, necessario al fine della riattivazione dei rapporti tra madre e IG e conseguente modulazione del diritto di visita che si terra opportuno nel
9 superiore interesse della minore.
In ogni caso disporre un percorso per il recupero della genitorialità – affettiva ed educativa – a) incontri in uno spazio neutro al fine di favorire la ripresa della relazione tra la minore e la madre presso lo spazio neutro in Olbia;
un progetto di incontri, atto al recupero della genitorialità, con graduale apertura di incontri facilitanti alla presenza di un educatore fino ad incontri liberi tra madre e IG
b) incontri individuali prescrizioni atte a supportare la signora nel recupero delle proprie CP_1
capacità educative e relazionali, sul recupero delle competenze genitoriali in un percorso sulla genitorialità.
MANTENIMENTO: la madre a titolo di concorso per il mantenimento della minore IG corrisponderà al padre tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese, l'importo di €
150,00, salvo modificare e /o aggiungere e in relazione alle capacità economiche della signora
Ogni decisone meglio vista e ritenuta in corso di causa, quale anche quella di un CP_1
mantenimento con corresponsione diretta da parte di ogni genitore.
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della minore IG quali: sanitarie non comprese nel servizio sanitario, ludico-sportive e scolastiche, previamente concordate”.
La resistente, dal canto suo, ha concluso chiedendo “1) di autorizzare la GNa CP_1
a trasferirsi unitamente alla IG nella città di Alghero, ivi
[...] Controparte_2
stabilendo la residenza di entrambe, nonché ad iscrivere la minore alla scuola materna, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
2) disporre l'affido condiviso e, di conseguenza che le parti assumano di comune accordo le decisioni più importati per l'educazione, la formazione e l'istruzione della IG, che dovrà continuare a mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti rapporti significativi;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere la bambina, compatibilmente con i futuri impegni scolastici e ludici di quest'ultima: - Potrà recarsi ad Alghero per vedere e tenere la IG quando lo desidera, previo accordo con la GNa - Sette giorni consecutivi durante le festività CP_1
Natalizie, comprensivi del giorno di Natale o del Capodanno ad anni alterni;
- Cinque giorni durante le festività Pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni;
- 30 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
- in considerazione delle spese di viaggio che il GN dovrà sostenere per le Parte_1
trasferte ad Alghero, disporre che lo stesso versi a titolo di mantenimento per la piccola l'importo di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, CP_2
10 ludiche, sportive, e di abbigliamento. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, somma che dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese”.
Alla luce di quanto esposto, si rendono necessarie alcune osservazioni.
Questo Collegio osserva che la modalità dell'affidamento condiviso costituisce la modalità da privilegiare, poiché tutela il principio della bi-genitorialità, consentendo ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e stabile sia con la figura materna che con quella paterna, con la conseguenza che l'affido esclusivo rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, e il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore (v. ex multis, Cass. Civ.. sez. I, 06/07/2022,
n.21425; Corte Appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I,
27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724).
Nel caso di cui si tratta, non sono rinvenibili elementi tali da giustificare l'opzione dell'affidamento esclusivo in capo alla figura paterna, in quanto non si rinviene una intrinseca pericolosità della figura materna per la minore.
Tuttavia, è emerso, sia dalle risultanze della c.t.u. che dalle relazioni del Servizio Sociale incaricato, che la presenti delle evidenti lacune dal punto di vista della capacità genitoriale, che la CP_1
rendono inadeguata ad occuparsi della IG in autonomia. È emerso, inoltre, che il rapporto madre- IG non sia ancora abbastanza solido, con conseguente necessità di una crescita graduale, supportata da figure professionali.
Sulla scorta di ciò, ritiene il Tribunale opportuna la prosecuzione degli incontri protetti in Spazio
Neutro della con la IG minore, nonché necessario che la resistente dimostri impegno e CP_1
dedizione, in spirito di massima collaborazione e scrupolosità con i Servizi sociali, nell'intraprendere il percorso di supporto alla genitorialità da concordarsi con questi ultimi, come auspicato dalla c.t.u. e dal Servizio.
I Servizi Sociali incaricati, infatti, hanno segnalato che la resistente da diversi mesi ha CP_1
smesso di frequentare gli incontri fissati e non si è più messa in contatto con gli stessi. Questa parvenza di perdita di interesse ha interrotto il percorso di crescita e di miglioramento in atto relativamente al rapporto madre-IG.
D'altro canto, la figura paterna è stata valutata equilibrata e di riferimento per la minore, per cui si ritiene opportuno che la stessa rimanga collocata presso il padre, dove è circondata da un ambiente familiare accogliente e adatto a soddisfare i suoi bisogni dettati dalla crescita.
Quanto alle spese del giudizio, anche alla luce del fatto che trattasi di materia di famiglia, ritiene il tribunale che le stesse, comprensive anche delle spese di CTU, debbano essere integralmente
11 compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori, con stabile collocamento Controparte_2
della minore presso il domicilio del padre, dove avrà la residenza;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la IG , Controparte_1 CP_2 esclusivamente all'interno di un programma di incontri protetti in ambiente neutro, predisposto dagli Assistenti Sociali, per il proseguimento del percorso di sostegno alla genitorialità, necessario al fine della riattivazione dei rapporti tra madre e IG e conseguente modulazione del diritto di visita che si terrà opportuno nel superiore interesse della minore, previo accordo con il Servizio e con il padre . Parte_1
DISPONE che la madre corrisponda a titolo di mantenimento della minore, tramite bonifico bancario al entro il giorno 30 di ogni mese, l'importo di € 150,00. CP_2
DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della IG (in via esemplificativa: sanitarie non comprese nel servizio sanitario, ludico-sportive e scolastiche) previamente concordate;
ad intraprendere un percorso per il recupero della genitorialità Parte_2
affettiva ed educativa, con il supporto dei Servizi Sociali.
DISPONE che il Servizio Sociale del si coordini con il Servizio Sociale del Controparte_4
Comune di Alghero per l'attivazione delle più opportune misure.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento, ivi comprese quelle di CTU.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali del e Controparte_4
Alghero e gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio del 9/4/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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