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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 728/2023, promossa e riassunta in grado di appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso di
[...] P.IVA_1
Porta Vittoria n. 18, presso lo studio dell'avv. Carlo Amisano, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Argenta;
appellante in riassunzione
CONTRO
già e, ancor Controparte_1 Controparte_2
prima, (C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata in Milano, via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio dell'avv. Aldo Bissi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata in riassunzione pagina 1 di 23 Avente ad oggetto: contratti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento dell'appello della esponente ed a riforma della sentenza impugnata nei termini e secondo i principi di diritto e fatto indicati dalla Corte di Cassazione nell'allegata Ordinanza di rinvio:
IN VIA ISTRUTTORIA disponga la Corte l'integrazione della C.T.U. tecnico contabile depositata in atti indicando al perito di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente: (i) partendo da saldo zero come primo movimento di estratto conto più antico;
(ii) verificando la prescrizione e quindi le eventuali rimesse solutorie con i limiti di fido indicati dal CTP di parte appellante;
(iii) svolga i propri calcoli considerando non i tassi originariamente pattuiti ma i tassi effettivamente applicati dalla ove più favorevoli al correntista;
(iv) svolga altresì il ricalcolo CP_3
con il tasso ex art. 117 TUB.
NEL MERITO, voglia la Corte d'Appello:
1. accertare e dichiarare che i rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (oggi Parte_1 Controparte_3 CP_4
sono stati gestiti dalla medesima in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista,
importi a titolo di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;
2. relativamente ai predetti rapporti di conto corrente bancario, accertare e dichiarare che: a) non è
mai stato ritualmente sottoscritto alcun contratto tra la correntista e la banca;
b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto la correntista dei resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate;
d) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco pagina 2 di 23 delle valute poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta;
e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente;
3. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data
22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da
[...]
con (oggi , accertare e Parte_1 Controparte_3 CP_4
dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
4. accertare e dichiarare che relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (in oggi Parte_1 Controparte_3
, la stessa ha conteggiato nei confronti di parte attrice interessi superiori al tasso CP_4
soglia, così come previsto dalla l. 108/1996;
5. previo ricalcolo dei rapporti dare-avere dei rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (oggi Parte_1 Controparte_3 [...]
, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1815 comma II° c.c., accertare e dichiarare CP_4
che vanta un credito nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(quale successore di e di per una somma Controparte_4 Controparte_3
non inferiore ad Euro 115.835,92, di cui: Euro 43.272,18, quale credito alla data del 22.07.2010,
relativamente al contratto di conto corrente n. 1425 (conto ordinario); Euro 72.563,74, quale credito alla data del 31.01.2007, relativamente al rapporto di conto corrente n. 80901 (conto anticipo fatture);
6. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore a pagare in favore di una somma non inferiore ad Parte_1
Euro 43.272,18, quale credito alla data del 22.07.2010, relativamente al contratto di conto corrente n. 1425 (conto ordinario), come ut supra indicata, e/o la diversa somma emergenda in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici, compensativi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
pagina 3 di 23 7. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, a pagare in favore di una somma non inferiore ad Parte_1
Euro 72.563,74, quale credito alla data del 31.01.2007, relativamente al rapporto di conto corrente n. 80901 (conto anticipo fatture) come ut supra indicata, e/o la diversa somma emergenda in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici, compensativi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
8. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Parte_1
nella misura emergenda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, e, comunque, non inferiore ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
9. Con vittoria delle spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svoltosi in Corte di Cassazione, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, condannando altresì (quale successore di e di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
alla ripetizione delle somme pagate dall'appellante alla in esecuzione delle
[...] CP_3 sentenze dei precedenti gradi di giudizio ovvero € 10.213,84 per la causa avanti il Tribunale di
Monza ed € 10.651,58 per la causa avanti la Corte d'Appello, oltre ai relativi interessi dal pagamento alla ripetizione.”
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata, mandando conseguentemente assolta da ogni e Controparte_5
qualsiasi domanda contro la stessa proposta.
IN VIA SUBORDINATA
2. Recepita l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da Controparte_3 all'atto della sua costituzione di primo grado, limitare qualunque analisi - e le conseguenti
[...]
pagina 4 di 23 statuizioni - al periodo 25.2.2003 - 31.1.2007 per quanto riguarda il conto anticipi ed al periodo
25.2.2003 - 22.7.2010 per quanto riguarda il conto corrente ordinario.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, incluso quello celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
1. (oggi, Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, affinchè Controparte_3
venisse accertata la nullità del rapporto di conto corrente ordinario n. 1425 estinto in data
22.07.2010 e del rapporto di conto anticipi fatture n. 80901 estinto in data 31.01.2007 per l'omessa conclusione per iscritto di alcun contratto, oltre che per l'omessa pattuizione di interessi convenzionali, della previsione di interessi anatocistici vietati, di cms indeterminate, di tassi di interessi in misura superiore al tasso - soglia di usura, nonchè per l'applicazione arbitraria dei
“giorni di valuta” e di spese non pattuite;
per l'effetto, con condanna della convenuta alla restituzione di complessivi euro 115.835,92 - (di cui euro 43.272,18 in relazione al conto n. 1425 ed euro 72.563,74 in relazione al conto anticipi n. 80901) – e previo ricalcolo, mediante CTU
contabile, dei rapporti di dare ed avere.
1.B. La costituendosi in primo grado, tra l'altro, eccepiva la prescrizione dell'azione di CP_3
ripetizione dei pagamenti anteriori al 25.02.2003 (i.e. il decennio anteriore alla prima messa in mora del 25.02.2013) e, nel merito, chiedeva il rigetto delle proposte domande.
1.C. Con sentenza n. 1318/2015 pubblicata in data 7 maggio 2015, il Tribunale di Monza rigettava tutte le domande proposte da con condanna al pagamento delle spese processuali. Pt_1
1.D. Essenzialmente, il primo giudice riteneva che:
- il correntista non avesse assolto l'onere di allegazione e prova gravante a suo carico, poichè non aveva prodotto tutti gli estratti conto, dall'accensione sino all'estinzione dei rapporti, ma, quanto al c/c n. 1425, gli estratti conto dal 31 gennaio 2000 al 22 luglio 2010 e, quanto pagina 5 di 23 al conto anticipi n. 80901, dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2007, dandosi atto che la aveva prodotto i contratti di apertura di credito in conto corrente;
CP_3
- il correntista aveva richiesto, con la comunicazione del 25.2.2013, l'invio della documentazione alla banca (dall'accensione al IV^ trimestre 1999), ma quest'ultima aveva replicato che si trattava di documentazione anteriore al decennio e non più in suo possesso, essendo trascorso l'obbligo legale di conservazione (art. 119 Tub).
Sulla base di tali principali considerazioni, la CTU contabile non veniva ammessa e le domande proposte venivano respinte.
2. Il giudizio di appello
2. impugnava la sentenza di primo grado, dolendosi: Parte_3
- dell'erronea valutazione dell'onere di allegazione e prova gravante in capo al correntista ex art. 2697 c.c.;
- dell'omesso accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati in relazione al c/c ordinario 1425;
- dell'omesso accertamento dell'illegittimità delle c.m.s. e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione ad entrambi i conti correnti (sia quello ordinario, che quello per anticipi fatture);
- della violazione e falsa applicazione delle spese processuali.
2.B. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3406/2017 pubblicata il 20 luglio 2017, così disponeva:
“- respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1318 pronunciata il 14 aprile
2015 e pubblicata il 7 maggio 2015, che integralmente conferma;
- condanna (già Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente grado,
[...] Controparte_3
liquidate ex D.M. 19.3.2014 n. 55, in complessivi euro 7.300,00, oltre accessori tariffari,
previdenziali e fiscali di legge;
pagina 6 di 23 - la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater zdell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1comma della L. n. 228/2012 applicabile ratione temporis, trattandosi di appello proposto successivamente al 31.01.2013”.
2.C. La Corte territoriale riteneva, principalmente, che:
- gravasse, in capo al correntista, l'onere di allegare e documentare l'intero andamento del rapporto;
- nella specie, il correntista aveva prodotto solo parzialmente gli estratti conto, essendosi limitato a produrre, in relazione al c/c n. 1425, i soli estratti dal 31.1.2000 al 2007 e, quanto al rapporto di anticipi fatture n. 80910, gli estratti conto dal 31.1.2000 sino al 2010;
- l'istanza ex art. 119 TUB - avanzata dal correntista alla Banca, prima del giudizio, onde ottenere gli estratti conto dall'accensione di ciascun rapporto sino al IV^ trimestre 1999 -
era relativa a documentazione anteriore al decennio rispetto alla richiesta stessa e che la
Banca non aveva più l'obbligo di conservare.
3. Il giudizio di legittimità
3.A. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35979/2022 pubblicata in data 7 dicembre 2022, così
disponeva:
“accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibili il primo e il sesto motivo;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui
rimette la decisione relativa alla ripartizione fra le parti delle spese processuali da costoro
rispettivamente anticipate nel giudizio di cassazione”.
3.B. In particolare, con tale pronuncia, la Corte di legittimità:
- accoglieva il terzo motivo di ricorso di con il quale la Società aveva affermato che il Pt_1
rilevato difetto di allegazione e prova eventualmente riguardasse solo il periodo antecedente al
31.1.2000, in quanto - per il periodo successivo e sino all'estinzione dei rapporti - erano stati prodotti tutti gli estratti conto;
pagina 7 di 23 - inoltre, accoglieva il quinto motivo di ricorso di con il quale si era denunciata l'illogicità Pt_1 della valutazione della Corte territoriale e in base alla quale l'accertamento giudiziale della mancanza di causa degli addebiti presupponesse la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, “essendo invece vero il contrario, dal momento che il vantato diritto dell'attore a ripetere dalla banca il denaro a lei dato in esecuzione dei rapporti di conto corrente è in tesi predicabile … quale conseguenza dell'accertamento giudiziale delle, asserite, illegittimità di fonte contrattuale ovvero legale …” (così, pg. 8 ordinanza Cass.).
Quindi, la Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto:
“In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento, nei sensi precisati nel precedente § 6, del terzo e del quinto motivo, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sull'appello della società ricorrente attenendosi al seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro che afferma essere stato a costei indebitamente
dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di
applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base ha le disposizioni della legge n.108 del 1996, nonché di addebiti di
denaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito di estratti periodici di tale conto
corrente riferiti all'intera durata del rapporto;
con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli, da un lato, non adempie a detto onere per la
parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il
sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo a debito (come nella specie) dal cliente documentalmente riscontrato”.
4. Il giudizio di rinvio
4.A. Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, Parte_1
ha tempestivamente riassunto il giudizio, avanti a questa Corte di Appello,
[...] concludendo, previo espletamento di Ctu contabile, per l'accoglimento delle conclusioni in pagina 8 di 23 epigrafe trascritte e per la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_3
versate, oltre che al risarcimento dei danni subiti, da determinare anche in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad euro 20.000,00.
4. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto delle Controparte_6 domande avversarie e, in subordine, per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado.
4.C. Con ordinanza 25 gennaio 2024, veniva disposta Ctu contabile sul seguente quesito:
“Il Ctu – letti gli atti ed i documenti di causa e quelli eventualmente acquisiti con il consenso delle parti, sentiti i Ctp laddove nominati - in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 1425 ed al conto anticipi fatture n. 80901, partendo dal primo estratto conto disponibile:
a. effettuando due distinte ipotesi ricostruttive, espunga gli interessi anatocistici:
(i) sino al 30 giugno 2000;
(ii) sino a quando non accerti la pattuizione, sottoscritta dal correntista, della pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito;
b. espunga le eventuali commissioni di massimo scoperto, laddove addebitate e le spese applicate,
se non specificamente pattuite;
c. applichi gli interessi convenzionali, se indicati nei contratti prodotti in giudizio o, in mancanza, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
d. escluda la ripetibilità di tutte le rimesse annotate sul conto fino al 25.2.2003, di cui non risulti accertato il carattere ripristinatorio”.
All'udienza di conferimento dell'incarico peritale, celebrata in data 20.03.2024, il quesito veniva ulteriormente precisato nel senso che la prescrizione delle rimesse solutorie dovesse essere calcolata previa rettifica del saldo contabile ed espunzione degli addebiti illegittimi.
4.D. All'udienza del 18 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, su loro richiesta, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Successivamente – stante l'incompatibilità del Presidente a decidere la causa, in quanto già
componente del collegio che emise la sentenza cassata - le parti precisavano nuovamente le pagina 9 di 23 conclusioni, avanti a collegio in diversa composizione, all'udienza del 12 marzo 2025, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di nuovi scritti conclusivi e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione immediata.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Prima di dare conto degli esiti della Ctu contabile svolta nel presente grado di giudizio, occorre premettere quanto segue.
I.A. Innanzi tutto, i ricalcoli dei saldi dei rapporti bancari oggetto di controversia sono stati eseguiti, da parte del Ctu, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
e, quindi, partendo dal primo saldo disponibile.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, emergeva che il correntista – (quale “attore” dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo) – non avesse depositato in giudizio tutti gli estratti conto, dall'accensione dei rapporti sino al IV^ trimestre dell'anno 1999, ma solo quelli successivi, così come già indicati e sino alla chiusura di ciascun rapporto.
Sul punto, si osserva che – con l'atto di citazione in riassunzione e con la comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio (cfr. pg.2) – il correntista abbia nuovamente riproposto il tema del “saldo zero” (quale saldo iniziale che, a suo avviso, si dovrebbe utilizzare per i ricalcoli)
e abbia evidenziato l'erroneità dei conteggi, effettuati dal Ctu, partendo dal primo estratto conto disponibile.
La censura così riproposta appare inammissibile e, comunque, è infondata.
Invero, con la stessa, si reintroduce un tema già affrontato e deciso dalla Corte di Cassazione.
A pg. 7 dell'ordinanza di rinvio, è stato evidenziato che – nell'ipotesi in cui il “correntista – attore” produca in giudizio solo parte degli estratti di conto corrente, da un certo momento in avanti, da un lato, ciò non preclude l'accertamento giudiziale del saldo, da tale momento in poi;
dall'altro, non possa trovare applicazione il c.d. “saldo zero”, quindi, “l'artificiosa amputazione” del saldo di conto corrente.
pagina 10 di 23 Ciò, in quanto, in applicazione del generale principio dell'onere di allegazione e prova (art. 2697
c.c.), “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava
l'onere della prova dei pagamenti, sicchè in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza”
(così, pg. 6 ordinanza di rinvio).
Né, in senso contrario, appare condivisibile la motivazione dedotta dall'appellante in riassunzione a fondamento di tale richiesta (cioè, il non avere la consegnato, a suo tempo, gli estratti conto CP_3
e avere omesso di riscontrare la richiesta di consegna degli estratti conto mancanti ex art. 119 Tub
ovvero per avere il primo Giudice omesso di emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.)
Invero, anche tale questione risulta già essere stata esaminata dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio, in relazione al primo motivo di ricorso (con il quale si lamentava l'erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 119 Tub) ed al quarto (con il quale si denunciava l'erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c.).
In particolare, il primo motivo veniva giudicato “inammissibile”, poichè carente di autosufficienza,
(“non avendo la ricorrente precisato (mediante riproduzione del contenuto di atti processuali) in quale atto e in quali termini la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito, con particolare riferimento a quello di appello”); il quarto motivo veniva ritenuto infondato, atteso che la sentenza di appello aveva chiarito che aveva legittimamente disatteso la Controparte_3 richiesta di acquisizione, in quanto aveva ad oggetto una “documentazione bancaria anteriore al decennio, documentazione che le banche non hanno l'obbligo di conservare” e – osservava la
Corte di Legittimità – “tale affermazione non è dalla ricorrente specificamente censurata” (cfr. pg.
8 ordinanza di rinvio).
II. Ciò premesso, passando al ricalcolo dei saldi di conto corrente, tenuto conto delle diverse ipotesi ricostruttive del Ctu, si premette come i principi generali che vengono posti a fondamento della decisione siano, essenzialmente, i seguenti.
II.A. In ordine agli interessi convenzionali previsti nei contratti fra le parti ed alla loro eventuale sostituzione, nell'ipotesi di nullità della relativa clausola, con la previsione legale di cui all'art. 117
Tub, preliminarmente, si osserva che sia stato già accertato - nei precedenti gradi di giudizio - che i rapporti bancari oggetto di controversia fossero regolati da “contratti scritti”. pagina 11 di 23 Trattasi di profilo specificamente trattato dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n.
3406/2017 e, sul punto, non oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, così che, su tale aspetto, è sceso il giudicato.
Così, invero, scriveva la Corte di Appello a pg. 6 della sentenza citata:
“In premessa la Corte rileva che la pretesa dell'appellante, inserita nelle conclusioni dell'atto di appello, di vedere accertata l'inesistenza dei contratti stipulati con la è radicalmente CP_3
infondata. Basti osservare sul punto che la pretesa inesistenza è inserita nelle conclusioni dell'appello senza che sia sorretta dall'articolazione di alcun argomento, neppure attraverso il richiamo delle eventuali ragioni svolte sul punto in primo grado. In assenza di ogni deduzione a sostegno della richiesta, con la quale si vorrebbe la riforma della sentenza sullo specifico punto, il motivo è inammissibile”.
Fatta tale necessaria premessa, nel caso in esame, si osserva che la già in primo grado, CP_3
abbia prodotto diversi contratti relativi alle aperture di credito in conto corrente o agli anticipi fatture, i quali, tra l'altro, indicano i tassi di interesse convenzionali.
Invece, non risulta prodotto, in giudizio, il contratto di accensione del conto corrente ordinario n.
1425.
La mancata produzione in giudizio di quest'ultimo – il cui onere era a carico del “correntista attore” (art. 2697 c.c.), al fine di dare prova della natura indebita dei pagamenti effettuati – determina, da un lato, l'impossibilità di accertare la dedotta nullità delle relative pattuizioni e, dall'altro, il fare riferimento – nella ricostruzione del saldo di conto corrente ordinario - agli interessi applicati dalla banca, non risultando aliunde provata la loro nullità.
Si esclude, pertanto, che possa trovare applicazione – nel caso in esame – il disposto di cui all'art. 117 Tub.
II.B. Quanto alla dedotta applicazione di interessi in misura superiore alla soglia di usura (art. 644
c.p.), la Corte preliminarmente osserva come la doglianza, così come proposta, appaia generica, essendosi l'appellante in riassunzione limitato ad affermare quanto segue a pg.25 dell'atto di citazione:
pagina 12 di 23 “Come specificato in atto di citazione, è stata allegata la circostanza tramite indicazione dei trimestri in cui si è verificato il superamento delle soglie con indicazione dei tassi applicati
(pagina 4 atto di citazione).
Gli estratti conto prodotti in giudizio confermano tale illecito”.
Inoltre, a pg. 27, si è aggiunto quanto segue:
“La società attrice ha dimostrato la violazione della Legge 108/1996 in differenti trimestri.
Risultando vittima di un fatto illecito, avente rilevanza penale, la società attrice vanta il diritto al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale, che non patrimoniale.
Anche sotto tale profilo sussiste un concreto interesse alla riforma della sentenza impugnata”.
Né, sotto tale profilo, risulta di utile ausilio la perizia di parte (prodotta in primo grado sub
documento n.2), in quanto omette di evidenziare quale sia il TEGM accertato in relazione al momento di conclusione dei contratti e quale il TEG contrattuale, onde dare evidenza del dedotto superamento della soglia, sia in relazione al c/c di conto corrente ordinario n. 1425 (contratto che,
come già detto, non è stato prodotto), sia in ordine ai contratti di apertura di credito o comunque ai contratti con i quali sono state accordate facilitazioni creditizie in corso di rapporto.
Invero, disaminando gli allegati alla consulenza di parte (cfr. la Tabella A per il c/c ordinario n.
1425 e la Tabella B per il conto anticipi n. 80901), con i quali il CTP ha ricalcolato i saldi di tali rapporti, emerge chiaramente che l'usura oggetto di indagine non sia l'usura genetica o presunta, atteso che la stessa indagine decorre solo dal 31.3.2000 per tutti i rapporti bancari considerati.
Quindi – osserva questa Corte – l'appellante in riassunzione risulta fondare la propria censura sull'usura sopravvenuta in corso di rapporto, in violazione del principio espresso da SS.UU. Civili,
n. 24675 del 2017 e in base al quale “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
pagina 13 di 23 qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”1.
In ogni caso, oltre a quanto già evidenziato si osserva che, in relazione ai rapporti instaurati in data successiva all'entrata in vigore della Legge 108/1996 e con particolare riferimento all'apertura di credito in conto corrente del 2.7.2003 (doc. n. 4 e al contratto A.A.I. (Anticipo Fatture CP_3
Italia) del 26.7.2005 (doc. n. 5 , i tassi convenzionali pattuiti risultino inferiori al tasso CP_3
soglia.
Invero:
- quanto al primo contratto, il D.M. 26.6.2003 n. 112752 prevedeva, per le aperture di credito superiori ad euro 5.000,00, un t.e.g.m. pari al 9,46%, da aumentare della metà, così
risultando pari a 14,19%: i tassi convenzionali (intra fido ed extra fido, nominali ed effettivi) previsti nel contratto 2.7.2003 sono tutti inferiori al tasso – soglia;
- quanto al secondo, il D.M. relativo al terzo trimestre 2005, prevedeva per gli “anticipi superiori ad euro 5.000,00” un t.e.g.m. del 5,65% che, aumentato della metà, risultava pari all'8,475%: anche in tale caso, i tassi convenzionali pattuiti in data 26.7.2005 (intra fido ed extra fido, nominali ed effettivi) risultano tutti inferiori al tasso soglia.
II.C. Quanto alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese applicate, il CTU le ha espunte se non pattuite fra le parti.
II.D. In punto di anatocismo, questa Corte premette che, con il revirement del 1999, la Corte di
Cassazione affermava la natura negoziale3 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la 1 In termini: Cass. Civ., I, ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023;
Part 2 I Decreti Ministeriali sono stati prodotti in giudizio da parte di;
pagina 14 di 23 capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito,
ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/19994, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, debba essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 ed alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
- per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, si osserva che non siano stati mai contestati, nei precedenti gradi di giudizio, da parte del correntista, l'adeguamento della Banca mediante pubblicazione in G.U. n. 43 del 22.02.2000, né l'avvenuta comunicazione, entro il 30.6.2000, di tale adeguamento.
Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si osserva come, sul punto, si siano delineati due diversi orientamenti.
(i) Secondo il primo5 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000
non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr ad una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue - non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il pagina 16 di 23 giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre
peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
(ii) Secondo altro orientamento interpretativo6, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit. delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata.
Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
pagina 17 di 23 Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico e che tiene conto della nullità ed inefficacia della clausola preesistente (che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla Banca dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte –
prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
pagina 18 di 23 Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola Banca e in relazione a ciascun rapporto.
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista) - pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare altresì tenere conto della finalità generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement
della Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
Conclusivamente, si ritiene – ai fini del ricalcolo dei saldi oggetto di causa – che l'anatocismo vada espunto sino al 30.6.2000 e, poi, vada calcolato dal 1.7.2000 sino all'estinzione dei rapporti.
II.E. Ancora – quanto al tema dell'erronea applicazione delle “valute” – la Corte ritiene che la doglianza appaia priva di adeguata allegazione (non solo negli atti difesivi, ma anche nella consulenza tecnica di parte), nel senso che non precisa in che termini le valute non siano state correttamente applicate dalla rispetto alle previsioni contrattuali (pur ribadendosi che il CP_3 pagina 19 di 23 contratto di conto corrente ordinario non è stato prodotto) – tale che alcuna verifica può essere effettuata sul punto.
Si rileva, in ogni caso, che, nell'atto di citazione in riassunzione, solo nelle conclusioni (cfr. punto n. 7), sia richiesto di verificare “l'eventuale addebito di valute convenzionali”, senza alcuna altra precisazione (neppure negli scritti conclusivi depositati ex art. 190 c.p.c).
Per tali principali ragioni, il profilo in esame appare non fondato.
II.F. Quanto all'eccezione di prescrizione – (tempestivamente sollevata dalla già in primo CP_3
grado, per le rimesse solutorie antecedenti al 25.02.2003) - questa Corte rileva che, sul punto, risulti unicamente controverso, fra le parti, l'accertamento “dell'importo complessivo delle rimesse solutorie ultradecennali” da tenere in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione.
Si tratta di questione esaminata, nel contraddittorio, in sede peritale e riproposta negli atti conclusivi.
Invero, il consulente di (cfr. pg. 24 e ss. relazione peritale) ha osservato che “il Ctu, nel Pt_1 suo calcolo, ha utilizzato” (anche) “il limite di fido (Lit. 70 Mln – 31652 euro) stabilito nei contratti del 1993 e 1994.
Detto limite, però – avviso del consulente - era stato modificato nel contratto di apertura di credito del 1995 […] nel quale è indicato un unico importo (a revoca) di Lit. 250 Mln (euro 129.114,00) da intendersi pertanto come “promiscuo” (linea ordinaria e linea Portafoglio), quindi attribuibile anche per intero, alla “linea ordinaria” cioè al c/c 1325. Infatti, il documento cita espressamente
entrambi i conti, sia ordinario che linea portafoglio (C/C 1425 e conto anticipi sbf 80901), indicando un unico limite di fido di Lit 250 Mln.”.
Peraltro, appaiono maggiormente persuasive, in quanto congruamente motivate e fornite di supporto documentale, le diverse valutazioni del Ctu, nella parte in cui hanno evidenziato:
- che, inizialmente, nell'anno 1993, venivano riconosciute al correntista le seguenti facilitazioni, da parte di : a) apertura di credito in c/c (linea Controparte_3
“BIA.1”): Lire 70.000.000; b) anticipo fatture Italia (linea AFI): Lire 150.000,00; c) anticipo Effetti (A.E.E.): Lire 100.000.000;
pagina 20 di 23 - che, successivamente, sono state estinte le (sole) linee AFI e AEE, nel senso che è stata accesa un'unica linea di credito “Anticipo Fatture Italia” di pari importo complessivo (c.d.
“AFI” per Lire 250.000,00 e collegata ai conti nn. 80901 e 1425, quali, rispettivamente, conto di servizio e conto corrente ordinario);
- peraltro, nessuna variazione è intervenuta sull'altra linea di apertura di credito in c/c (linea
BIA.1) per Lire 70 Milioni, la quale è rimasta così confermata ed è stata valutata ai fini dei conteggi.
II.G. Ulteriormente, si rileva che questa Corte ha disposto il ricalcolo dei saldi, previa eliminazione delle competenze illegittimamente applicate dalla in corso di rapporto, in considerazione CP_3 dell'accertata nullità della relativa pattuizione convenzionale, secondo i principi di diritto in precedenza indicati.7
II.H. Tutto ciò premesso, tra le varie ipotesi ricostruttive effettuate dal Ctu, quella che appare corretta è quella sub E) e che prevede, ad esito del ricalcolo, un saldo finale negativo di euro
15.363,95.
Tale ipotesi è il risultato dei conteggi effettuati espungendo commissioni e spese non pattuite,
l'anatocismo sino al 30.6.2000 e applicando i tassi pattuiti e comunque “concretamente applicati” dalla in quanto, come osservato dal Ctu, oggetto di successiva variazione in corso di CP_3
rapporto.
Si rileva, sul punto, che alcuna doglianza – in relazione all'applicazione dell'art.118 Tub - sia stata mai sollevata da parte appellante in riassunzione nei precedenti gradi di giudizio.
III. Conclusivamente, sulla base degli accertamenti svolti e delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto del saldo negativo dei rapporti bancari disaminati e, dunque, del fatto che alcun pagamento indebito è suscettibile di ripetizione, l'appello viene respinto.
In ordine alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, parte appellante in riassunzione è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio. 7 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., I, ordinanza n. 9141 del 19 maggio 2020; nello stesso senso: Cass. Civ., I, ordinanza n.
7721 del 16 marzo 2023; pagina 21 di 23 La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa e che comprende, per il solo giudizio di rinvio, la fase istruttoria.
Le spese di CTU – liquidate con separata ordinanza in pari data – sono poste, in via definitiva, a carico di ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu dott. Parte_1
. Persona_1
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1318/2015 Controparte_5
pubblicata dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2015;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 31.963,00 (di Controparte_5 cui euro 9.991,00 per l'appello, euro 7.655,00 per il giudizio di legittimità ed euro
14.317,00 per il giudizio di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU, a carico di Parte_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu;
[...]
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
pagina 22 di 23 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus) - non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis; 4 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 15 di 23 5 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024; 6 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 728/2023, promossa e riassunta in grado di appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso di
[...] P.IVA_1
Porta Vittoria n. 18, presso lo studio dell'avv. Carlo Amisano, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Argenta;
appellante in riassunzione
CONTRO
già e, ancor Controparte_1 Controparte_2
prima, (C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata in Milano, via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio dell'avv. Aldo Bissi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata in riassunzione pagina 1 di 23 Avente ad oggetto: contratti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento dell'appello della esponente ed a riforma della sentenza impugnata nei termini e secondo i principi di diritto e fatto indicati dalla Corte di Cassazione nell'allegata Ordinanza di rinvio:
IN VIA ISTRUTTORIA disponga la Corte l'integrazione della C.T.U. tecnico contabile depositata in atti indicando al perito di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente: (i) partendo da saldo zero come primo movimento di estratto conto più antico;
(ii) verificando la prescrizione e quindi le eventuali rimesse solutorie con i limiti di fido indicati dal CTP di parte appellante;
(iii) svolga i propri calcoli considerando non i tassi originariamente pattuiti ma i tassi effettivamente applicati dalla ove più favorevoli al correntista;
(iv) svolga altresì il ricalcolo CP_3
con il tasso ex art. 117 TUB.
NEL MERITO, voglia la Corte d'Appello:
1. accertare e dichiarare che i rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (oggi Parte_1 Controparte_3 CP_4
sono stati gestiti dalla medesima in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista,
importi a titolo di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;
2. relativamente ai predetti rapporti di conto corrente bancario, accertare e dichiarare che: a) non è
mai stato ritualmente sottoscritto alcun contratto tra la correntista e la banca;
b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto la correntista dei resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate;
d) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco pagina 2 di 23 delle valute poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta;
e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente;
3. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data
22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da
[...]
con (oggi , accertare e Parte_1 Controparte_3 CP_4
dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
4. accertare e dichiarare che relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (in oggi Parte_1 Controparte_3
, la stessa ha conteggiato nei confronti di parte attrice interessi superiori al tasso CP_4
soglia, così come previsto dalla l. 108/1996;
5. previo ricalcolo dei rapporti dare-avere dei rapporti di conto corrente bancario nn. 1425 (conto ordinario), estinto in data 22.07.2010 e 80901 (conto anticipi fatture), estinto in data 31.01.2007, intrattenuti da con (oggi Parte_1 Controparte_3 [...]
, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1815 comma II° c.c., accertare e dichiarare CP_4
che vanta un credito nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(quale successore di e di per una somma Controparte_4 Controparte_3
non inferiore ad Euro 115.835,92, di cui: Euro 43.272,18, quale credito alla data del 22.07.2010,
relativamente al contratto di conto corrente n. 1425 (conto ordinario); Euro 72.563,74, quale credito alla data del 31.01.2007, relativamente al rapporto di conto corrente n. 80901 (conto anticipo fatture);
6. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore a pagare in favore di una somma non inferiore ad Parte_1
Euro 43.272,18, quale credito alla data del 22.07.2010, relativamente al contratto di conto corrente n. 1425 (conto ordinario), come ut supra indicata, e/o la diversa somma emergenda in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici, compensativi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
pagina 3 di 23 7. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, a pagare in favore di una somma non inferiore ad Parte_1
Euro 72.563,74, quale credito alla data del 31.01.2007, relativamente al rapporto di conto corrente n. 80901 (conto anticipo fatture) come ut supra indicata, e/o la diversa somma emergenda in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici, compensativi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
8. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (quale successore di Controparte_5
e di , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Parte_1
nella misura emergenda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, e, comunque, non inferiore ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
9. Con vittoria delle spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svoltosi in Corte di Cassazione, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, condannando altresì (quale successore di e di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
alla ripetizione delle somme pagate dall'appellante alla in esecuzione delle
[...] CP_3 sentenze dei precedenti gradi di giudizio ovvero € 10.213,84 per la causa avanti il Tribunale di
Monza ed € 10.651,58 per la causa avanti la Corte d'Appello, oltre ai relativi interessi dal pagamento alla ripetizione.”
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata, mandando conseguentemente assolta da ogni e Controparte_5
qualsiasi domanda contro la stessa proposta.
IN VIA SUBORDINATA
2. Recepita l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da Controparte_3 all'atto della sua costituzione di primo grado, limitare qualunque analisi - e le conseguenti
[...]
pagina 4 di 23 statuizioni - al periodo 25.2.2003 - 31.1.2007 per quanto riguarda il conto anticipi ed al periodo
25.2.2003 - 22.7.2010 per quanto riguarda il conto corrente ordinario.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, incluso quello celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
1. (oggi, Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Monza, affinchè Controparte_3
venisse accertata la nullità del rapporto di conto corrente ordinario n. 1425 estinto in data
22.07.2010 e del rapporto di conto anticipi fatture n. 80901 estinto in data 31.01.2007 per l'omessa conclusione per iscritto di alcun contratto, oltre che per l'omessa pattuizione di interessi convenzionali, della previsione di interessi anatocistici vietati, di cms indeterminate, di tassi di interessi in misura superiore al tasso - soglia di usura, nonchè per l'applicazione arbitraria dei
“giorni di valuta” e di spese non pattuite;
per l'effetto, con condanna della convenuta alla restituzione di complessivi euro 115.835,92 - (di cui euro 43.272,18 in relazione al conto n. 1425 ed euro 72.563,74 in relazione al conto anticipi n. 80901) – e previo ricalcolo, mediante CTU
contabile, dei rapporti di dare ed avere.
1.B. La costituendosi in primo grado, tra l'altro, eccepiva la prescrizione dell'azione di CP_3
ripetizione dei pagamenti anteriori al 25.02.2003 (i.e. il decennio anteriore alla prima messa in mora del 25.02.2013) e, nel merito, chiedeva il rigetto delle proposte domande.
1.C. Con sentenza n. 1318/2015 pubblicata in data 7 maggio 2015, il Tribunale di Monza rigettava tutte le domande proposte da con condanna al pagamento delle spese processuali. Pt_1
1.D. Essenzialmente, il primo giudice riteneva che:
- il correntista non avesse assolto l'onere di allegazione e prova gravante a suo carico, poichè non aveva prodotto tutti gli estratti conto, dall'accensione sino all'estinzione dei rapporti, ma, quanto al c/c n. 1425, gli estratti conto dal 31 gennaio 2000 al 22 luglio 2010 e, quanto pagina 5 di 23 al conto anticipi n. 80901, dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2007, dandosi atto che la aveva prodotto i contratti di apertura di credito in conto corrente;
CP_3
- il correntista aveva richiesto, con la comunicazione del 25.2.2013, l'invio della documentazione alla banca (dall'accensione al IV^ trimestre 1999), ma quest'ultima aveva replicato che si trattava di documentazione anteriore al decennio e non più in suo possesso, essendo trascorso l'obbligo legale di conservazione (art. 119 Tub).
Sulla base di tali principali considerazioni, la CTU contabile non veniva ammessa e le domande proposte venivano respinte.
2. Il giudizio di appello
2. impugnava la sentenza di primo grado, dolendosi: Parte_3
- dell'erronea valutazione dell'onere di allegazione e prova gravante in capo al correntista ex art. 2697 c.c.;
- dell'omesso accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati in relazione al c/c ordinario 1425;
- dell'omesso accertamento dell'illegittimità delle c.m.s. e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione ad entrambi i conti correnti (sia quello ordinario, che quello per anticipi fatture);
- della violazione e falsa applicazione delle spese processuali.
2.B. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3406/2017 pubblicata il 20 luglio 2017, così disponeva:
“- respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1318 pronunciata il 14 aprile
2015 e pubblicata il 7 maggio 2015, che integralmente conferma;
- condanna (già Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente grado,
[...] Controparte_3
liquidate ex D.M. 19.3.2014 n. 55, in complessivi euro 7.300,00, oltre accessori tariffari,
previdenziali e fiscali di legge;
pagina 6 di 23 - la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater zdell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1comma della L. n. 228/2012 applicabile ratione temporis, trattandosi di appello proposto successivamente al 31.01.2013”.
2.C. La Corte territoriale riteneva, principalmente, che:
- gravasse, in capo al correntista, l'onere di allegare e documentare l'intero andamento del rapporto;
- nella specie, il correntista aveva prodotto solo parzialmente gli estratti conto, essendosi limitato a produrre, in relazione al c/c n. 1425, i soli estratti dal 31.1.2000 al 2007 e, quanto al rapporto di anticipi fatture n. 80910, gli estratti conto dal 31.1.2000 sino al 2010;
- l'istanza ex art. 119 TUB - avanzata dal correntista alla Banca, prima del giudizio, onde ottenere gli estratti conto dall'accensione di ciascun rapporto sino al IV^ trimestre 1999 -
era relativa a documentazione anteriore al decennio rispetto alla richiesta stessa e che la
Banca non aveva più l'obbligo di conservare.
3. Il giudizio di legittimità
3.A. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35979/2022 pubblicata in data 7 dicembre 2022, così
disponeva:
“accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibili il primo e il sesto motivo;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui
rimette la decisione relativa alla ripartizione fra le parti delle spese processuali da costoro
rispettivamente anticipate nel giudizio di cassazione”.
3.B. In particolare, con tale pronuncia, la Corte di legittimità:
- accoglieva il terzo motivo di ricorso di con il quale la Società aveva affermato che il Pt_1
rilevato difetto di allegazione e prova eventualmente riguardasse solo il periodo antecedente al
31.1.2000, in quanto - per il periodo successivo e sino all'estinzione dei rapporti - erano stati prodotti tutti gli estratti conto;
pagina 7 di 23 - inoltre, accoglieva il quinto motivo di ricorso di con il quale si era denunciata l'illogicità Pt_1 della valutazione della Corte territoriale e in base alla quale l'accertamento giudiziale della mancanza di causa degli addebiti presupponesse la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, “essendo invece vero il contrario, dal momento che il vantato diritto dell'attore a ripetere dalla banca il denaro a lei dato in esecuzione dei rapporti di conto corrente è in tesi predicabile … quale conseguenza dell'accertamento giudiziale delle, asserite, illegittimità di fonte contrattuale ovvero legale …” (così, pg. 8 ordinanza Cass.).
Quindi, la Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto:
“In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento, nei sensi precisati nel precedente § 6, del terzo e del quinto motivo, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sull'appello della società ricorrente attenendosi al seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro che afferma essere stato a costei indebitamente
dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di
applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base ha le disposizioni della legge n.108 del 1996, nonché di addebiti di
denaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito di estratti periodici di tale conto
corrente riferiti all'intera durata del rapporto;
con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli, da un lato, non adempie a detto onere per la
parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il
sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo a debito (come nella specie) dal cliente documentalmente riscontrato”.
4. Il giudizio di rinvio
4.A. Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, Parte_1
ha tempestivamente riassunto il giudizio, avanti a questa Corte di Appello,
[...] concludendo, previo espletamento di Ctu contabile, per l'accoglimento delle conclusioni in pagina 8 di 23 epigrafe trascritte e per la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_3
versate, oltre che al risarcimento dei danni subiti, da determinare anche in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad euro 20.000,00.
4. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto delle Controparte_6 domande avversarie e, in subordine, per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado.
4.C. Con ordinanza 25 gennaio 2024, veniva disposta Ctu contabile sul seguente quesito:
“Il Ctu – letti gli atti ed i documenti di causa e quelli eventualmente acquisiti con il consenso delle parti, sentiti i Ctp laddove nominati - in relazione al rapporto di c/c ordinario n. 1425 ed al conto anticipi fatture n. 80901, partendo dal primo estratto conto disponibile:
a. effettuando due distinte ipotesi ricostruttive, espunga gli interessi anatocistici:
(i) sino al 30 giugno 2000;
(ii) sino a quando non accerti la pattuizione, sottoscritta dal correntista, della pari periodicità
della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito;
b. espunga le eventuali commissioni di massimo scoperto, laddove addebitate e le spese applicate,
se non specificamente pattuite;
c. applichi gli interessi convenzionali, se indicati nei contratti prodotti in giudizio o, in mancanza, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;
d. escluda la ripetibilità di tutte le rimesse annotate sul conto fino al 25.2.2003, di cui non risulti accertato il carattere ripristinatorio”.
All'udienza di conferimento dell'incarico peritale, celebrata in data 20.03.2024, il quesito veniva ulteriormente precisato nel senso che la prescrizione delle rimesse solutorie dovesse essere calcolata previa rettifica del saldo contabile ed espunzione degli addebiti illegittimi.
4.D. All'udienza del 18 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, su loro richiesta, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Successivamente – stante l'incompatibilità del Presidente a decidere la causa, in quanto già
componente del collegio che emise la sentenza cassata - le parti precisavano nuovamente le pagina 9 di 23 conclusioni, avanti a collegio in diversa composizione, all'udienza del 12 marzo 2025, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di nuovi scritti conclusivi e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione immediata.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Prima di dare conto degli esiti della Ctu contabile svolta nel presente grado di giudizio, occorre premettere quanto segue.
I.A. Innanzi tutto, i ricalcoli dei saldi dei rapporti bancari oggetto di controversia sono stati eseguiti, da parte del Ctu, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
e, quindi, partendo dal primo saldo disponibile.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, emergeva che il correntista – (quale “attore” dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo) – non avesse depositato in giudizio tutti gli estratti conto, dall'accensione dei rapporti sino al IV^ trimestre dell'anno 1999, ma solo quelli successivi, così come già indicati e sino alla chiusura di ciascun rapporto.
Sul punto, si osserva che – con l'atto di citazione in riassunzione e con la comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio (cfr. pg.2) – il correntista abbia nuovamente riproposto il tema del “saldo zero” (quale saldo iniziale che, a suo avviso, si dovrebbe utilizzare per i ricalcoli)
e abbia evidenziato l'erroneità dei conteggi, effettuati dal Ctu, partendo dal primo estratto conto disponibile.
La censura così riproposta appare inammissibile e, comunque, è infondata.
Invero, con la stessa, si reintroduce un tema già affrontato e deciso dalla Corte di Cassazione.
A pg. 7 dell'ordinanza di rinvio, è stato evidenziato che – nell'ipotesi in cui il “correntista – attore” produca in giudizio solo parte degli estratti di conto corrente, da un certo momento in avanti, da un lato, ciò non preclude l'accertamento giudiziale del saldo, da tale momento in poi;
dall'altro, non possa trovare applicazione il c.d. “saldo zero”, quindi, “l'artificiosa amputazione” del saldo di conto corrente.
pagina 10 di 23 Ciò, in quanto, in applicazione del generale principio dell'onere di allegazione e prova (art. 2697
c.c.), “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava
l'onere della prova dei pagamenti, sicchè in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza”
(così, pg. 6 ordinanza di rinvio).
Né, in senso contrario, appare condivisibile la motivazione dedotta dall'appellante in riassunzione a fondamento di tale richiesta (cioè, il non avere la consegnato, a suo tempo, gli estratti conto CP_3
e avere omesso di riscontrare la richiesta di consegna degli estratti conto mancanti ex art. 119 Tub
ovvero per avere il primo Giudice omesso di emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.)
Invero, anche tale questione risulta già essere stata esaminata dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio, in relazione al primo motivo di ricorso (con il quale si lamentava l'erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 119 Tub) ed al quarto (con il quale si denunciava l'erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c.).
In particolare, il primo motivo veniva giudicato “inammissibile”, poichè carente di autosufficienza,
(“non avendo la ricorrente precisato (mediante riproduzione del contenuto di atti processuali) in quale atto e in quali termini la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito, con particolare riferimento a quello di appello”); il quarto motivo veniva ritenuto infondato, atteso che la sentenza di appello aveva chiarito che aveva legittimamente disatteso la Controparte_3 richiesta di acquisizione, in quanto aveva ad oggetto una “documentazione bancaria anteriore al decennio, documentazione che le banche non hanno l'obbligo di conservare” e – osservava la
Corte di Legittimità – “tale affermazione non è dalla ricorrente specificamente censurata” (cfr. pg.
8 ordinanza di rinvio).
II. Ciò premesso, passando al ricalcolo dei saldi di conto corrente, tenuto conto delle diverse ipotesi ricostruttive del Ctu, si premette come i principi generali che vengono posti a fondamento della decisione siano, essenzialmente, i seguenti.
II.A. In ordine agli interessi convenzionali previsti nei contratti fra le parti ed alla loro eventuale sostituzione, nell'ipotesi di nullità della relativa clausola, con la previsione legale di cui all'art. 117
Tub, preliminarmente, si osserva che sia stato già accertato - nei precedenti gradi di giudizio - che i rapporti bancari oggetto di controversia fossero regolati da “contratti scritti”. pagina 11 di 23 Trattasi di profilo specificamente trattato dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n.
3406/2017 e, sul punto, non oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, così che, su tale aspetto, è sceso il giudicato.
Così, invero, scriveva la Corte di Appello a pg. 6 della sentenza citata:
“In premessa la Corte rileva che la pretesa dell'appellante, inserita nelle conclusioni dell'atto di appello, di vedere accertata l'inesistenza dei contratti stipulati con la è radicalmente CP_3
infondata. Basti osservare sul punto che la pretesa inesistenza è inserita nelle conclusioni dell'appello senza che sia sorretta dall'articolazione di alcun argomento, neppure attraverso il richiamo delle eventuali ragioni svolte sul punto in primo grado. In assenza di ogni deduzione a sostegno della richiesta, con la quale si vorrebbe la riforma della sentenza sullo specifico punto, il motivo è inammissibile”.
Fatta tale necessaria premessa, nel caso in esame, si osserva che la già in primo grado, CP_3
abbia prodotto diversi contratti relativi alle aperture di credito in conto corrente o agli anticipi fatture, i quali, tra l'altro, indicano i tassi di interesse convenzionali.
Invece, non risulta prodotto, in giudizio, il contratto di accensione del conto corrente ordinario n.
1425.
La mancata produzione in giudizio di quest'ultimo – il cui onere era a carico del “correntista attore” (art. 2697 c.c.), al fine di dare prova della natura indebita dei pagamenti effettuati – determina, da un lato, l'impossibilità di accertare la dedotta nullità delle relative pattuizioni e, dall'altro, il fare riferimento – nella ricostruzione del saldo di conto corrente ordinario - agli interessi applicati dalla banca, non risultando aliunde provata la loro nullità.
Si esclude, pertanto, che possa trovare applicazione – nel caso in esame – il disposto di cui all'art. 117 Tub.
II.B. Quanto alla dedotta applicazione di interessi in misura superiore alla soglia di usura (art. 644
c.p.), la Corte preliminarmente osserva come la doglianza, così come proposta, appaia generica, essendosi l'appellante in riassunzione limitato ad affermare quanto segue a pg.25 dell'atto di citazione:
pagina 12 di 23 “Come specificato in atto di citazione, è stata allegata la circostanza tramite indicazione dei trimestri in cui si è verificato il superamento delle soglie con indicazione dei tassi applicati
(pagina 4 atto di citazione).
Gli estratti conto prodotti in giudizio confermano tale illecito”.
Inoltre, a pg. 27, si è aggiunto quanto segue:
“La società attrice ha dimostrato la violazione della Legge 108/1996 in differenti trimestri.
Risultando vittima di un fatto illecito, avente rilevanza penale, la società attrice vanta il diritto al risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale, che non patrimoniale.
Anche sotto tale profilo sussiste un concreto interesse alla riforma della sentenza impugnata”.
Né, sotto tale profilo, risulta di utile ausilio la perizia di parte (prodotta in primo grado sub
documento n.2), in quanto omette di evidenziare quale sia il TEGM accertato in relazione al momento di conclusione dei contratti e quale il TEG contrattuale, onde dare evidenza del dedotto superamento della soglia, sia in relazione al c/c di conto corrente ordinario n. 1425 (contratto che,
come già detto, non è stato prodotto), sia in ordine ai contratti di apertura di credito o comunque ai contratti con i quali sono state accordate facilitazioni creditizie in corso di rapporto.
Invero, disaminando gli allegati alla consulenza di parte (cfr. la Tabella A per il c/c ordinario n.
1425 e la Tabella B per il conto anticipi n. 80901), con i quali il CTP ha ricalcolato i saldi di tali rapporti, emerge chiaramente che l'usura oggetto di indagine non sia l'usura genetica o presunta, atteso che la stessa indagine decorre solo dal 31.3.2000 per tutti i rapporti bancari considerati.
Quindi – osserva questa Corte – l'appellante in riassunzione risulta fondare la propria censura sull'usura sopravvenuta in corso di rapporto, in violazione del principio espresso da SS.UU. Civili,
n. 24675 del 2017 e in base al quale “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
pagina 13 di 23 qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”1.
In ogni caso, oltre a quanto già evidenziato si osserva che, in relazione ai rapporti instaurati in data successiva all'entrata in vigore della Legge 108/1996 e con particolare riferimento all'apertura di credito in conto corrente del 2.7.2003 (doc. n. 4 e al contratto A.A.I. (Anticipo Fatture CP_3
Italia) del 26.7.2005 (doc. n. 5 , i tassi convenzionali pattuiti risultino inferiori al tasso CP_3
soglia.
Invero:
- quanto al primo contratto, il D.M. 26.6.2003 n. 112752 prevedeva, per le aperture di credito superiori ad euro 5.000,00, un t.e.g.m. pari al 9,46%, da aumentare della metà, così
risultando pari a 14,19%: i tassi convenzionali (intra fido ed extra fido, nominali ed effettivi) previsti nel contratto 2.7.2003 sono tutti inferiori al tasso – soglia;
- quanto al secondo, il D.M. relativo al terzo trimestre 2005, prevedeva per gli “anticipi superiori ad euro 5.000,00” un t.e.g.m. del 5,65% che, aumentato della metà, risultava pari all'8,475%: anche in tale caso, i tassi convenzionali pattuiti in data 26.7.2005 (intra fido ed extra fido, nominali ed effettivi) risultano tutti inferiori al tasso soglia.
II.C. Quanto alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese applicate, il CTU le ha espunte se non pattuite fra le parti.
II.D. In punto di anatocismo, questa Corte premette che, con il revirement del 1999, la Corte di
Cassazione affermava la natura negoziale3 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la 1 In termini: Cass. Civ., I, ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023;
Part 2 I Decreti Ministeriali sono stati prodotti in giudizio da parte di;
pagina 14 di 23 capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito,
ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/19994, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, debba essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 ed alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
- per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, si osserva che non siano stati mai contestati, nei precedenti gradi di giudizio, da parte del correntista, l'adeguamento della Banca mediante pubblicazione in G.U. n. 43 del 22.02.2000, né l'avvenuta comunicazione, entro il 30.6.2000, di tale adeguamento.
Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si osserva come, sul punto, si siano delineati due diversi orientamenti.
(i) Secondo il primo5 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000
non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr ad una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue - non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il pagina 16 di 23 giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre
peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
(ii) Secondo altro orientamento interpretativo6, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit. delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata.
Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
pagina 17 di 23 Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico e che tiene conto della nullità ed inefficacia della clausola preesistente (che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla Banca dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte –
prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
pagina 18 di 23 Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola Banca e in relazione a ciascun rapporto.
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista) - pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare altresì tenere conto della finalità generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement
della Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
Conclusivamente, si ritiene – ai fini del ricalcolo dei saldi oggetto di causa – che l'anatocismo vada espunto sino al 30.6.2000 e, poi, vada calcolato dal 1.7.2000 sino all'estinzione dei rapporti.
II.E. Ancora – quanto al tema dell'erronea applicazione delle “valute” – la Corte ritiene che la doglianza appaia priva di adeguata allegazione (non solo negli atti difesivi, ma anche nella consulenza tecnica di parte), nel senso che non precisa in che termini le valute non siano state correttamente applicate dalla rispetto alle previsioni contrattuali (pur ribadendosi che il CP_3 pagina 19 di 23 contratto di conto corrente ordinario non è stato prodotto) – tale che alcuna verifica può essere effettuata sul punto.
Si rileva, in ogni caso, che, nell'atto di citazione in riassunzione, solo nelle conclusioni (cfr. punto n. 7), sia richiesto di verificare “l'eventuale addebito di valute convenzionali”, senza alcuna altra precisazione (neppure negli scritti conclusivi depositati ex art. 190 c.p.c).
Per tali principali ragioni, il profilo in esame appare non fondato.
II.F. Quanto all'eccezione di prescrizione – (tempestivamente sollevata dalla già in primo CP_3
grado, per le rimesse solutorie antecedenti al 25.02.2003) - questa Corte rileva che, sul punto, risulti unicamente controverso, fra le parti, l'accertamento “dell'importo complessivo delle rimesse solutorie ultradecennali” da tenere in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione.
Si tratta di questione esaminata, nel contraddittorio, in sede peritale e riproposta negli atti conclusivi.
Invero, il consulente di (cfr. pg. 24 e ss. relazione peritale) ha osservato che “il Ctu, nel Pt_1 suo calcolo, ha utilizzato” (anche) “il limite di fido (Lit. 70 Mln – 31652 euro) stabilito nei contratti del 1993 e 1994.
Detto limite, però – avviso del consulente - era stato modificato nel contratto di apertura di credito del 1995 […] nel quale è indicato un unico importo (a revoca) di Lit. 250 Mln (euro 129.114,00) da intendersi pertanto come “promiscuo” (linea ordinaria e linea Portafoglio), quindi attribuibile anche per intero, alla “linea ordinaria” cioè al c/c 1325. Infatti, il documento cita espressamente
entrambi i conti, sia ordinario che linea portafoglio (C/C 1425 e conto anticipi sbf 80901), indicando un unico limite di fido di Lit 250 Mln.”.
Peraltro, appaiono maggiormente persuasive, in quanto congruamente motivate e fornite di supporto documentale, le diverse valutazioni del Ctu, nella parte in cui hanno evidenziato:
- che, inizialmente, nell'anno 1993, venivano riconosciute al correntista le seguenti facilitazioni, da parte di : a) apertura di credito in c/c (linea Controparte_3
“BIA.1”): Lire 70.000.000; b) anticipo fatture Italia (linea AFI): Lire 150.000,00; c) anticipo Effetti (A.E.E.): Lire 100.000.000;
pagina 20 di 23 - che, successivamente, sono state estinte le (sole) linee AFI e AEE, nel senso che è stata accesa un'unica linea di credito “Anticipo Fatture Italia” di pari importo complessivo (c.d.
“AFI” per Lire 250.000,00 e collegata ai conti nn. 80901 e 1425, quali, rispettivamente, conto di servizio e conto corrente ordinario);
- peraltro, nessuna variazione è intervenuta sull'altra linea di apertura di credito in c/c (linea
BIA.1) per Lire 70 Milioni, la quale è rimasta così confermata ed è stata valutata ai fini dei conteggi.
II.G. Ulteriormente, si rileva che questa Corte ha disposto il ricalcolo dei saldi, previa eliminazione delle competenze illegittimamente applicate dalla in corso di rapporto, in considerazione CP_3 dell'accertata nullità della relativa pattuizione convenzionale, secondo i principi di diritto in precedenza indicati.7
II.H. Tutto ciò premesso, tra le varie ipotesi ricostruttive effettuate dal Ctu, quella che appare corretta è quella sub E) e che prevede, ad esito del ricalcolo, un saldo finale negativo di euro
15.363,95.
Tale ipotesi è il risultato dei conteggi effettuati espungendo commissioni e spese non pattuite,
l'anatocismo sino al 30.6.2000 e applicando i tassi pattuiti e comunque “concretamente applicati” dalla in quanto, come osservato dal Ctu, oggetto di successiva variazione in corso di CP_3
rapporto.
Si rileva, sul punto, che alcuna doglianza – in relazione all'applicazione dell'art.118 Tub - sia stata mai sollevata da parte appellante in riassunzione nei precedenti gradi di giudizio.
III. Conclusivamente, sulla base degli accertamenti svolti e delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto del saldo negativo dei rapporti bancari disaminati e, dunque, del fatto che alcun pagamento indebito è suscettibile di ripetizione, l'appello viene respinto.
In ordine alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, parte appellante in riassunzione è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio. 7 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., I, ordinanza n. 9141 del 19 maggio 2020; nello stesso senso: Cass. Civ., I, ordinanza n.
7721 del 16 marzo 2023; pagina 21 di 23 La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa e che comprende, per il solo giudizio di rinvio, la fase istruttoria.
Le spese di CTU – liquidate con separata ordinanza in pari data – sono poste, in via definitiva, a carico di ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu dott. Parte_1
. Persona_1
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1318/2015 Controparte_5
pubblicata dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2015;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 31.963,00 (di Controparte_5 cui euro 9.991,00 per l'appello, euro 7.655,00 per il giudizio di legittimità ed euro
14.317,00 per il giudizio di rinvio), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU, a carico di Parte_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu;
[...]
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
pagina 22 di 23 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus) - non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis; 4 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 15 di 23 5 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024; 6 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024;