Articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10
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Art. 7. ((Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia)) 1. ((Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:)) a) (("albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo' essere considerato come raro esempio di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;)) b) (("boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione)) .
1-bis. ((Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacita' vitale della pianta o del filare, e' istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)) .
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ((...)) ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali ((...)) d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)) '. ((I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalita'. La regione riconosce la monumentalita' dell'albero.
L'albero riconosciuto come monumentale e' inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma)) .
3. ((Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonche' le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)) .
4. ((A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalita' dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies)) .
5. ((Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma e' notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui e' radicato l'albero riconosciuto monumentale)) .
5-bis. ((Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, e' data pubblicita' mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della localita' nella quale sono ubicati, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.)) 5-ter. ((In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.)) .
5-quater. ((Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.
La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' in caso di danneggiamento di lieve entita' e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che si puo' avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.)) 5-quinquies. ((Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di un bosco monumentale nonche' per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma e' ridotta della meta' in caso di danneggiamento di lieve entita' e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorita' regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.)) 5-sexies. ((L'autorita' amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies e' la regione. La sanzione pecuniaria irrogata e' da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali)) .
Entrata in vigore il 20 settembre 2025
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