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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5851/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa SA OR Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5851/2020 promossa da: in persona dei Commissari Parte_1
Straordinari p.t. rappr e dif. dagli avv.ti Gianluca Guerrieri, Riccardo Bonzi e Maria Pirazzoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Gambato Caberlotto in Venezia-Mestre
(Ve), via Della Torre n.16;
ATTRICE contro rappr. e dif. dall'Avv. Marco Scicolone ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. Maria Teresa Muffato in Spinea (Ve), via Alfieri n.2;
CONVENUTO nonché contro
, rappr. e dif dall'avv. Maria Margherita Parini ed elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio della medesima in Treviso (Tv), via Manzoni n. 15;
Conclusioni di : Parte_1
1 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare tutti i convenuti, come sopra meglio identificati ed in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche e/o dei rispettivi incarichi, responsabili in solido fra loro per le condotte commissive ed omissive descritte in narrativa e, conseguentemente, condannare gli stessi, sempre in solido tra loro, al risarcimento, in favore dei
Commissari di , di tutti i danni dagli stessi Parte_1 Controparte_3 cagionati alla società ed ai creditori della stessa, in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche e/o dei rispettivi incarichi, nella misura di € 804.000,00 (e v. in dettaglio supra), ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi;
il tutto con i vincoli di solidarietà passiva previsti dalla legge;
[…]. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad accessori tutti, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali come per legge”.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le più opportune declaratorie, preso atto del contenuto della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal Dottor e previa Persona_1 assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., così giudicare:
In via preliminare:
i) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 5, e
164, comma 4, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
In via principale:
ii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di accertamento di responsabilità del signor formulate dai Commissari Straordinari di in CP_1 Controparte_3 amministrazione;
iii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto Parte_1 infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di condanna del signor al risarcimento del danno in favore dei Commissari CP_1
Straordinari di;
Controparte_3 Parte_1
iii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto,
2 nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di condanna del signor CP_1 al risarcimento del danno in favore dei Commissari Straordinari di
[...] Controparte_3
; Parte_1
In subordine: iv) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, determinare l'ammontare del danno commisurandolo all'effettivo pregiudizio subito dai Commissari Straordinari di Controparte_3 nonché all'apporto causale ed al grado di responsabilità attribuibile al signor CP_1 escludendo il ricorso a criteri forfettari e/o equitativi;
In via istruttoria:
v) respingere, laddove formulata, l'eventuale richiesta di rimessione in istruttoria e/o di chiarimenti e/o di rinnovazione della TU già espletata in corso di causa;
vi) in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'avversa istanza istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto, sulla base di quanto dedotto e prodotto dal signor (e con espressa riserva di integrazione della CP_1 richiesta nel corso del presente giudizio), l'accertamento in ordine:
a) alla corretta rappresentazione contabile, nel bilancio 2011 di del Ramo Controparte_3
d'azienda oggetto di conferimento;
b) all'assenza, all'epoca del conferimento del Ramo d'azienda per cui è causa, di indici/segnali di allerta tali da poter far presumere la perdita della continuità aziendale in capo a tenuto anche conto della più generale situazione del Gruppo Controparte_3
Tosoni;
c) alla circostanza che, per la quantificazione del presunto danno, nell'utilizzare il criterio dei netti patrimoniali si deve necessariamente fare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;
d) alla simulazione degli effetti che si sarebbero verificati sul patrimonio di Controparte_3 in caso di apertura anticipata della proceduta di amministrazione straordinaria;
vii) con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge, anche a
3 prova contraria;
In ogni caso: vii) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Conclusioni di : Controparte_2
1) accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli Attori e conseguentemente rigettare le domande dagli stessi formulate;
NEL MERITO:
2) respingersi le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e diritto anche per i motivi esposti in atti.
IN SUBORDINE
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ritenuti sussistenti profili di responsabilità in capo al dott. , accertarsi e dichiararsi che le successive condotte attuate dall'organo CP_2 amministrativo hanno in ogni caso interrotto il nesso causale tra le condotte del dott. e il CP_2 danno e conseguentemente respingersi le domande attoree;
IN SUBORDINE:
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi, ai fini del riparto interno, l'effettivo grado di responsabilità del dott. ; CP_2
IN OGNI CASO:
5) Con vittoria delle spese di lite, competenze professionali e rimborso forfettario per spese generali
(15%), oltre CPA ed IVA, come da legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: a) respingere, laddove formulata, l'eventuale richiesta di rimessione in istruttoria e/o di chiarimenti e/o di rinnovazione della TU già espletata in corso di causa;
b) con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge, anche a prova contraria.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito in persona dei Controparte_3 CP_3
Commissari Straordinari, ha proposto azione di responsabilità ex art. 2393, 2394, 2476, 1218 e 2043 cc nei confronti di nonché, ai sensi dell'art. 2343 c.c. e 2465 c.c., nei confronti di CP_1 CP_2
4 , chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra di loro, al risarcimento del danno (quantificato CP_2 in euro 804.000,00) cagionato dalle condotte attive/omissive asseritamente adottate da ciascuno di essi.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha premesso di essere società partecipata al 100% del
“Gruppo I” ( la cui capogruppo è Gruppo Industriale Tosoni spa, di seguito anche IT ) e di aver avuto, quale amministratore unico fino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ha dedotto altresì di essere stata costituita il 15.03.2011 mediante CP_1 conferimento del ramo d'azienda denominato “Energie Rinnovabili” da parte dell'allora socio unico
[...]
(società anch'essa facente parte del Gruppo Tosoni) la quale, in data 03.12.2012, aveva a CP_4 sua volta ceduto le proprie partecipazioni alla capogruppo .
Ha inoltre specificato che il suddetto ramo d'azienda era costituito da un impianto fotovoltaico sito nel
Comune di Oppeano (Vr) – erroneamente valutato dal perito per il valore di euro Controparte_2
250.000,00 - e da taluni debiti verso i fornitori inerenti al medesimo per complessivi euro 1.050.000,00, nonché da un ulteriore debito di euro 3.300,000,00 nei confronti della capogruppo;
ha aggiunto che la società aveva successivamente realizzato due impianti fotovoltaici di minori dimensioni rispetto a quello di Oppeano e che, in data 30.09.2011, era stato contratto un mutuo chirografario di euro 2.800.000,00 con , garantito mediante costituzione di pegno sulle proprie quote. Controparte_5
Ciò premesso, parte attrice ha allegato che risultava già sottocapitalizzata alla data della sua CP_3 costituzione, a causa della sovrastima del ramo d'azienda operata dell'esperto, o comunque alla chiusura del primo esercizio, in ragione del fatto che l'amministratore aveva sopravvalutato tale impianto, CP_1 poiché non aveva utilizzato una metodologia adeguata per la sua iscrizione a bilancio;
ha sostenuto che la perdita di capitale si sarebbe manifestata in ogni caso alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2013, alla luce di ulteriori rettifiche patrimoniali proposte, e che l'attività d'impresa era proseguita malgrado il verificarsi della suddetta causa di scioglimento.
Ha rappresentato che la crisi del gruppo era stata palesata solo a far data dal 9.11.2015, quando alcune delle società del Gruppo (ma non avevano presentato ricorso per concordato CP_3 preventivo in bianco;
ha poi dedotto che non avendo, le società interessate, presentato il piano entro il termine concesso, a seguito di istanza presentata da tutte le società del gruppo, in data 06.05.2016 il
Ministero dello Sviluppo Economico le ammetteva alla procedura di amministrazione straordinaria.
5 In data 24.05.2016, il Tribunale di Verona aveva poi dichiarato lo stato di insolvenza di tutte le società del gruppo.
Secondo la prospettazione di parte attrice, tale situazione si era venuta a creare in ragione della cattiva gestione ad opera di il quale, in spregio agli obblighi da cui era gravato in qualità di CP_1
Amministratore Unico, aveva omesso di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili volti ad evitare il peggioramento della situazione patrimoniale, non aveva provveduto a verificare ( o comunque a sottoporre a revisione) la stima del conferimento del ramo d'azienda effettuata dall'esperto, non aveva rispettato le norme riguardanti il bilancio di esercizio con sopravvalutazione di varie voci dell'attivo patrimoniale, e quindi non aveva rilevato tempestivamente la sottocapitalizzazione della società, con conseguente violazione delle disposizioni riguardanti lo scioglimento delle società avendo conseguentemente permesso la continuazione dell'attività di impresa aggravando in tal modo il deficit patrimoniale già presente.
Ha concluso, dunque, ritenendo che il danno cagionato al patrimonio della società e ai creditori sociali fosse da ricondurre non solo alle omissioni anzi dette, ma anche alla sopravvalutazione del ramo d'azienda ad opera del perito . Controparte_2
Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni patiti in favore della procedura, quantificati in euro 804.000,00.
* * *
Si costituiva nel presente giudizio contestando la ricostruzione fattuale offerta da parte CP_1 attrice, eccependo la nullità dell'atto di citazione in ragione della mancata specificazione, da parte della suddetta, delle condotte lesive asseritamente adottate in danno alla società e chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate;
in via subordinata, laddove accertata la sua responsabilità, chiedeva che la condanna fosse commisurata al danno effettivamente cagionato.
* * *
Si costituiva altresì eccependo l'incompetenza della sezione specializzata in materia Controparte_2
d'impresa, la carenza di legittimazione attiva in capo ai commissari straordinari e la prescrizione dell'azione esercitata;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree alla luce della genericità delle allegazioni svolte e dell'errata ricostruzione della situazione economica della società, la cui perdita di
6 capitale era stata determinata in ragione delle variazioni patrimoniali verificatesi successivamente alla redazione della perizia e, in quanto tali, non riconducibili al proprio operato.
Disposta l'integrazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., la causa, istruita documentalmente e tramite TU contabile affidata al dott. veniva trattenuta in Persona_1 decisione.
1) Sull'eccezione di incompetenza
L' eccezione di incompetenza è stata sollevata dal convenuto e poi non riproposta in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni.
Trattandosi in ogni caso di eccezione di incompetenza per materia, e quindi rilevabile d'ufficio, il
Tribunale ritiene di procedere all'esame della questione, che è infondata: la domanda svolta nei confronti del perito stimatore, volta all'accertamento della responsabilità e di conseguente condanna al risarcimento del danno in solido con l'amministratore, trae infatti origine dal medesimo fatto storico e può ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 3, terzo comma del d.lgs. 168/2003 , con particolare riguardo all'ipotesi di connessione oggettiva in ragione dell'unicità del danno causato da un concorso di condotte ascrivibile a due soggetti diversi, ravvisandosi quindi identità del fatto illecito del danno (la presunta erroneità della perizia stima effettuata dal dott. , imputata a carico del perito a titolo di condotta CP_2 commissiva e a carico dell'amministratore a titolo di condotta omissiva) ed altresì del petitum (cfr. In tal senso, Cass. Civ. 23247/2023).
2) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei commissari liquidatori, sollevata sempre dal patrocinio del convenuto , risulta anch'essa infondata. CP_2
Sul punto, è sufficiente osservare che gli Amministratori Straordinari non agiscono in proprio, bensì quali legali rappresentanti della società ai sensi dell'. art. 2, comma 2 bis, del D. lgs n. 347/2003 , che dispone: “ Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.”
7 I commissari straordinari sono inoltre legittimati a proporre, nei confronti di anche CP_1
l'azione dei creditori ex art. 2394 cc ed ex art. 2476, VI comma, cc, in forza del combinato disposto dell'art. 8 L n. 347/2003 e del dell'art. 36 del D. Lgs. N. 270/1999 - ai sensi del quale alla procedura di amministrazione straordinaria si applicano le norme su liquidazione coatta amministrativa, per quanto non diversamente disposto, sostituto al liquidatore il commissario straordinario- e dell'art. 206 l. fall, che attribuisce espressamente ai commissari liquidatori (e quindi ai commissari straordinari nel caso di procedura di amministrazione straordinaria) la legittimazione a proporre le azioni di cui agli artt. 2393 e
2394 cc.
L'azione è poi stata autorizzata dal MISE a seguito di istanza presentata in data 9.12.2019 (doc. n. 0 di parte attrice).
3) Eccezione di nullità della citazione.
L'originaria nullità dell'atto introduttivo è stata già esaminata dall'ordinanza 31.03.2021, nella quale il
Giudice istruttore, dopo avere osservato che, nelle note depositate in data 21.03.2021, parte attrice aveva “sufficientemente integrato la propria citazione, da un lato avendo specificato che le proprie allegazioni svolte al paragrafo 6.2 – lettere a, b c - , contenute nell'atto introduttivo e quindi di agevole consultazione, rileverebbero anche ai sensi dell'art. 2086 cod. civ., dall'altro avendo enucleato, seppur in termini sintetici, alle pagine 2 3 e dell'atto integrativo, i profili che denoterebbero la violazione dell'obbligo di dotare l'impresa di assetti organizzativi adeguati” ha quindi ritenuto potersi escludere “i profili di nullità della citazione lamentati, che potrebbero essere integrati solo nel caso in cui la causa petendi fosse omessa o del tutto incerta ed indeterminata, essendo riservata al merito ogni ulteriore valutazione circa l'assolvimento dei reciproci oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti in causa, anche in relazione alla natura della responsabilità invocata” ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio ( cfr. Ordinanza
31.03.2021).
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
4) Eccezione di prescrizione.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto , per le ragioni che CP_2 seguono.
8 L'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti del perito stimatore ha natura contrattuale (pag. 18 atto di citazione), trovando dunque applicazione il termine decennale di prescrizione.
Tale termine decorre, come correttamente rilevato da parte convenuta, della consegna della perizia di stima, posto che solo a far data da tale momento la società era posta in grado di verificarne la correttezza e quindi di percepire l'inadempimento del professionista e gli eventuali danni conseguenti all'errata valutazione.
Nel caso in esame, il termine decennale non era pacificamente decorso nel momento in cui l'atto di citazione è stato notificato, posto che la perizia di stima risulta asseverata innanzi al notaio in data
15.03.2011.
Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione.
5) Sulla perizia redatta dal dott. . Controparte_2
Venendo dunque all'esame della domanda proposta nei confronti del dott. , parte attrice CP_2 assume che il perito avrebbe sovrastimato il ramo di azienda “Energie Rinnovabili”, conferito nella costituenda società, attribuendo all'impianto fotovoltaico di Oppeano il valore erroneo di euro
250.000,00 . Tale errore avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il patrimonio di fosse negativo sin dalla data della sua costituzione, così incrementandone le CP_3 perdite patrimoniali.
La domanda è infondata.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla procedura in relazione a tale addebito si appalesano assai generiche: nell'atto di citazione, la situazione di sottocapitalizzazione della società viene ricondotta alla sopravvalutazione dell'impianto fotovoltaico di Oppeano essenzialmente mediante rinvio per relationem alle risultanze della perizia redatta dal consulente di parte (doc. n. 3) la quale, a sua volta, rinvia Pt_2 alla analisi delle cause dello stato di insolvenza svolta dai Commissari Straordinari nelle proprie relazioni ex artt. 4 d.l. n.347/2003 e 28 d. lgs. n. 270/1999 e ad una relazione effettuata da PWC nel 2016.
In alcuno di tali atti vengono enunziati specifici vizi della perizia di stima del dott. , essendo CP_2 invece enucleati dei presunti errori nell'iscrizione a bilancio dell'impianto conseguenti a fattori diversi,
9 quali il valore prospettico di tutti e tre gli impianti fotovoltaici, o comunque a fatti sopravvenuti rispetto alla costituzione della società e verificatisi nel corso del primo esercizio.
Non vengono dunque svolte delle specifiche contestazioni sulla stima dell'impianto al momento del suo conferimento e nemmeno sul metodo adottato dal perito stimatore, né viene indicato e tantomeno provato il presunto corretto valore che si sarebbe dovuto attribuire all'impianto all'epoca di costituzione della società.
In ogni caso, il TU, dopo avere sottoposto a revisione critica la perizia del dott. , avvalendosi CP_2 anche della collaborazione di un ausiliario, Ing. ha ritenuto che la stima fosse corretta, sia Per_2 sulla base del metodo di valutazione adottato sia alla luce delle informazioni che il perito possedeva al momento in cui la stima è stata redatta, ossia prima che l'impianto venisse messo in funzione.
In particolare, il TU ha evidenziato che “Il ramo d'azienda al 31.01.2011, così come schematizzato in perizia, era formato, sotto il profilo attivo, dal valore attribuito all'opera sulla base dei costi sostenuti da per la CP_6 sua realizzazione (euro 4.550.000) e, sotto il profilo passivo, dall'importo dei debiti verso i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell'opera (euro 1.052.313) e dal debito nei confronti della capogruppo Gruppo Industriale
Tosoni S.p.A. (IT) per le risorse messe a disposizione di per la realizzazione dell'opera, attraverso un CP_6 conto corrente del tipo “netting cash pooling” (con compensazione delle partite dare/avere quindi), remunerativo di interessi.” (cfr. TU pag. 23).
Il TU ha poi ritenuto corretto il metodo di valutazione adottato dal perito (il metodo reddituale) ed ha poi ritenuto che la divergenza di valore attribuita all'impianto dalla società di revisione PWC nel
2016 fosse dovuta al fatto che quest'ultima si riferiva a dati storici diversi, che avevano tenuto conto anche dei risultati effettivi conseguiti dall'impianto fotovoltaico in data successiva al suo collaudo.
Il TU, tramite l'ausiliario ha dunque riscontrato il quesito estraendo delle informazioni Per_2 dalla relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico depositata presso gli Uffici comunali di Oppeano il
14.09.2010 (All.7 alla TU), quindi in data di poco antecedente alla data di riferimento della situazione patrimoniale oggetto di conferimento (31.01.2011).
Avendo evidenziato che il dato risultante dalla relazione tecnica depositata presso gli uffici comunali
(907.958,99 KWH) era leggermente inferiore a quello utilizzato dal dott. per la stima dei ricavi CP_2
(928.962 kWh) il TU ha compiuto un'ulteriore verifica sulla perizia del dott. , riscrivendo la CP_2
10 ricostruzione reddituale tenendo conto dei valori di produzione annua di 907.959 kWh e considerando che l'impianto non era ancora in produzione alla data di asseverazione della perizia (15.03.2011), con incerti, quindi, i tempi di avvio;
ha quindi stimato un'attività produttiva, nel 2011, di soli 6 mesi e dimezzato i costi.
All'esito di tale ricostruzione, l'impianto è stato stimato in euro 200.268,00.
Il TU ha in ogni caso ritenuto del tutto tollerabile lo scostamento tra i propri risultati e quelli del perito stimatore , che aveva stimato il ramo di azienda in euro 250.000,00 tenendo conto CP_2 dell'intervallo di valori che inevitabilmente le stime producono.
Va quindi esclusa la responsabilità imputata dai Commissari Straordinari al dott. dovendosi CP_2 per l'effetto escludere che la perdita del capitale sociale si sia verificata al momento della costituzione della società a causa dell'erronea valutazione del ramo di azienda.
La correttezza della perizia di stima effettuata dal dott. consente inoltre di escludere CP_2 qualsivoglia profilo di responsabilità per omesso controllo o revisione della stima da parte del dott. potendosi dunque ritenere assorbita ogni questione svolta dalle parti in relazione a tale CP_1 condotta.
6) Sulle altre condotte attribuite dal dott. CP_1
Venendo dunque alle altre condotte attribuite al dott. va in primo luogo osservato che, CP_1 dall'esame delle note integrative depositate da parte attrice ai sensi dell'art. 164 cpc, emerge che le censure inerenti la mancata adozione di adeguati assetti non viene prospettata con riferimento ad inadempimenti specifici ma è stata sostanzialmente ricondotta al manifestarsi delle condotte illecite già oggetto di autonoma censura.
Segnatamente, nella memoria integrativa parte attrice osserva :
“le ragioni per cui si deve negare che controparte abbia dato vita ad assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'attività svolta da – in violazione dei doveri imposti dalla legge agli organi di gestione delle imprese CP_3 societarie (e v., da ultimo, l'art. 2086, secondo comma, c.c.) – emergono dalle deduzioni svolte dagli odierni esponenti in quello stesso par. 6.2 - lett. a), b) e c) –“ e poi prosegue affermando “non si può dubitare che ove una società, pur essendovi tenuta per legge, abbia omesso di controllare il valore delle attività e delle passività attribuite a suo favore mediante conferimento di azienda e si sia ritrovata, pertanto, sin dal momento della sua costituzione, in una “situazione di
11 sottocapitalizzazione” (cfr. il nostro doc. 3, pp. 145 e ss.) che di certo, in presenza di assetti adeguati, sarebbe emersa tempestivamente, abbia operato in violazione dei richiamati precetti che devono governare l'azione del suo organo amministrativo;
a tale conclusione dovendosi a fortiori intervenire qualora lo stesso, per celare detto squilibrio patrimoniale
e continuare, illegittimamente, l'attività sociale, abbia dato vita a falsi in bilancio evitabili, all'evidenza, mediante la predisposizione di un sistema di presidi aziendali efficiente.” (cfr. note integrative di parte attrice del 14.03.2021).
L'omissione di adeguati assetti organizzativi viene dunque prospettata esclusivamente come concausa dei danni conseguenti agli altri illeciti, svolgendo un ragionamento di natura puramente deduttiva, ossia sostenendo, in modo apodittico, che le condotte imputate agli amministratori non si sarebbero verificate se la società avesse adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 2086, senza che tuttavia venga prospettato alcuno specifico inadempimento relativo a tale addebito e senza prospettare un autonomo danno conseguente a tale illecito gestorio.
Ed invero, gli illeciti denunciati sono tutti riconducibili sostanzialmente all' avere proseguito l'attività di impresa nonostante il verificarsi della perdita di capitale, asseritamente occultata a causa di erronee iscrizioni in bilancio.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'omissione di adeguati assetti organizzativi non possa essere oggetto di valutazione autonoma, ma solo attraverso l'analisi degli ulteriori addebiti prospettati dalla procedura.
Ciò posto, le domande devono essere rigettate, per le ragioni che seguono.
Sostiene in primo luogo la procedura di amministrazione straordinaria che l'amministratore CP_1 avrebbe erroneamente valutato in bilancio l'impianto fotovoltaico di Oppeano già dal primo esercizio e che pertanto, se tale cespite fosse stato regolarmente iscritto, la perdita di capitale sarebbe emersa già dal
31.12.2011
Parte attrice prospetta inoltre delle ulteriori rettifiche patrimoniali che avrebbero fatto emergere l'integrale perdita del capitale sociale al più tardi, al 31.12.2013.
Tali condotte non hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria tecnico contabile, per le ragioni che seguono.
Secondo l'impostazione di parte attrice, l'amministratore avrebbe dovuto adeguare il valore dell'asset di
Oppeano ai minori flussi di cassa che esso era in grado di generare a causa della ridotta produttività
12 dell'impianto, svalutandolo di modo che il suo valore netto contabile esprimesse ammortamenti che potevano essere sopportati dalla redditività operativa dell'impianto stesso.
In particolare, il TU osserva che “A parere del dott. quindi, essendo la produzione di energia Pt_2 cronicamente e sensibilmente inferiore a quella stimata, percepibile pressoché fin dalla prima messa in funzione dell'impianto (ex ante), l'Amministratore avrebbe dovuto svalutare il suo valore contabile netto, determinando così la perdita dell'intero capitale sociale. La svalutazione andava operata nel bilancio al 31.12.2011, oppure al 31.12.2012 o al 31.12.2013. Il TU, nella sua ricostruzione, operando solo la rettifica dell'errata appostazione a conto economico della sopravvenienza attiva nel 2013, non ha tenuto conto anche della svalutazione del valore dei cespiti.” ( cfr. TU, pag.
65)
Tale impostazione non è stata confermata dalle indagini peritali, svolte nel rispetto del contraddittorio e seguendo un percorso logico argomentativo privo da evidenti vizi , che il Tribunale ritiene di condividere.
Segnatamente, il TU, analizzando il dato di produzione al 2011, ha osservato che "se è pur vero che il bando di gara indica nel giorno 11.05.2011 la data di allacciamento dell'impianto di Oppeano alla rete di distribuzione di zona, è solo in data 3.08.2011 che l'impianto, sempre sulla base delle indicazioni contenute nel bando di gara, “è stato interamente realizzato ed è stato collaudato” (all.12 a pag. 6, all.13 a pag. 6); inoltre, solo dopo il collaudo interviene la sottoscrizione della seconda convenzione con il GSE, relativa al ritiro dedicato dell'energia. È quindi largamente probabile, se non pressoché certo, che l'importo di kWh 341.782 si riferisca ad una produzione decorrente da agosto 2011 che, parametrata su base annua, avvicina il dato di produzione reale a quello teorico. Questa conclusione conferma anche la circostanza dell'inesistenza di plateali e/o macroscopiche inesattezze tali da indurre il sig. alla revisione del valore CP_1 di conferimento dell'impianto, così come risultante dalla perizia di stima redatta dal dott. né in prossimità CP_2 dell'asseverazione, né con riferimento al 31.12.2011, per perdite durevoli di valore (collegandosi con quanto scritto dal
CTP in relazione al controllo e all'eventuale revisione della perizia di conferimento – punto B)” (pag. 67 TU).
Il TU ha dunque escluso che la perdita di capitale potesse essersi verificata al 31.12.2011.
Il dott. ha poi osservato che, pur essendo la produzione del 2012 inferiore al valore di stima, Per_1 solo nel corso dell'esercizio 2013 il dato di produzione poteva ritenersi segnaletico di un'anomalia nel funzionamento dell'impianto ed ha dunque ritenuto che solo a far data dall'esercizio 2013 – per le
13 ragioni meglio indicate alle pag. 37 e 38 dell'elaborato- si sia verificata la perdita integrale del capitale sociale.
Il TU , che pure ha provveduto a rettificare il valore dell'impianto fotovoltaico, nel bilancio di esercizio al 31.12.2013, redatto in ottica liquidatoria (cfr pag. 52, ultima colonna di destra della tabella), e pur avendo dunque ritenuto che, qualora l'impianto di Oppeano fosse stato correttamente iscritto a bilancio nel 2013, alla chiusura dell'esercizio sarebbe emersa l'integrale perdita del capitale sociale, ha tuttavia verificato che le perdite sono state interamente ripianate mediante una operazione contabile, consistita nella registrazione di una sopravvenienza attiva, data dalla rinuncia della capogruppo ad un finanziamento soci per euro 350.000,00.
Il TU ha in particolare rilevato che, pur non essendo tale operazione iscritta in bilancio in modo corretto ( ed avendo in particolare evidenziato che la rinuncia non poteva transitare a conto economico ma doveva essere imputata a patrimonio netto, con la scrittura “ Debiti a riserve”) , l'effetto dalla stessa determinato, ossia la rinuncia da parte della capo gruppo ad un proprio credito da restituzione di finanziamento, ha consentito di coprire le perdite maturate e quindi di escludersi il verificarsi della causa di scioglimento ( pag. 39 TU).
Tale operazione viene contestata dalla procedura come idonea ad escludere il danno conseguente alla perdita di capitale sociale, sulla base dell'assunto che “L'effetto salvifico della rinuncia a finanziamenti agisce sul costo dell'indebita continuazione dell'attività d'impresa con finalità non liquidatoria e non rigorosamente conservativa, anziché sulla perdita altrimenti già dipesa dalla svalutazione dell'asset secondo la corretta applicazione delle disposizioni di legge e dei principi contabili (i già citati OIC 16 e 9).
Vi è un aggravamento del deficit provocato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'amministratore, che viene sanato dalla rinuncia ai finanziamenti che procura un Socio (IT S.p.A.); Socio che non coincide con
l'amministratore (sig. che è l'autore materiale del danno da prosecuzione non conservativa della gestione CP_1 dopo il configurarsi della causa di scioglimento dovuta alla perdita del capitale, il quale trarrebbe vantaggio da un altrui apporto.
Il fatto causativo della rinuncia al finanziamento è la svalutazione dell'immobilizzazione non fatta emergere dall'amministratore nel bilancio, ma che avrebbe dovuto essere resa manifesta nello scenario controfattuale al momento del
14 verificarsi di una causa di scioglimento, non la volontà del Socio di sanare i costi della gestione non conservativa proseguita dopo quel momento.
Diversamente argomentando, infatti, si finisce per spostare la negligente condotta dell'amministratore in tema di emersione della perdita del capitale, nonché l'effetto della sua conseguente ricapitalizzazione, a ristoro del danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale in ottica non conservativa” (cfr. pag. 12 osservazioni di Pt_2 alla TU . Per_1
L'impostazione di parte attrice non è condivisibile.
Ed infatti, l'intestato Tribunale ha già avuto modo di osservare che «la rinuncia del credito da parte del socio incrementa il patrimonio della società come previsto espressamente dal principio contabile OIC 28. Invero alla stregua di detto principio contabile la rinuncia del credito da parte del socio trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto. Anche l'effettivo apporto di capitale da parte di soci in misura adeguata ad assorbire la perdita di capitale è idonea a ricostituire il capitale sociale stesso.
Al verificarsi delle perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale l'amministratore ex art 2482 ter cc ha
l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento di capitale (ovvero la trasformazione della società ) , in difetto dei quali la società si scioglie.
E' da ritenersi che qualora una rinuncia al credito del socio che incrementi il patrimonio netto ovvero apporti di capitale da parte dei soci intervengano tempestivamente - sino dunque alla assemblea che l'amministratore ha l'obbligo di convocare senza indugio ex art 2482 ter cc - ciò consenta alla assemblea di evitare la riduzione per perdite e il contemporaneo aumento di capitale, in ragione della sopravvenienza attiva posteriore alle perdite che incrementa il patrimonio netto, posto che detta sopravvenienza attiva utilizzata per assorbire le perdite anteriori “sterilizza” dette perdite e la necessità dunque di ricorrere alla ricostituzione mediante riduzione (nominale) e successivo aumento di capitale resi inutili dalla già intervenuta patrimonializzazione.
Per poter far venir meno la necessità della convocata assemblea ex art 2482 ter cc di procedere con riduzione ed aumento del capitale detti apporti di capitale debbono però esser stati effettuati con certezza: dovrà insomma trattarsi di eventi migliorativi della situazione patrimoniale della società, sia pure “atipici”, effettivamente intercorsi tra la data di convocazione e l'Assemblea stessa non venendo meno altrimenti la necessità della assemblea di procedere alla riduzione (che riconduce il valore nominale alla situazione effettiva) ed aumento del capitale» (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 18 marzo 2024, n. 879).
15 Nel caso in esame, non viene contestata l'esistenza dei finanziamenti rinunciati dalla capogruppo
(finanziamenti che peraltro, dai bilanci e documenti depositati, risultano essere stati pari ad oltre 4 milioni di euro), ma viene contestata l'idoneità di tale operazione a ridurre le perdite, sostenendo che la condotta del terzo creditore non potrebbe esimere l'amministratore dalle proprie responsabilità per non avere correttamente redatto il bilancio e per avere quindi ingenerato la situazione di perdita, che , qualora non fosse intervenuta la rinuncia , si sarebbe verificata .
Non può condividersi tale assunto posto che, alla luce dei principi suesposti, la rinunzia ai finanziamenti da parte del socio ha impedito oggettivamente il verificarsi della causa di scioglimento e pertanto non può nemmeno sostenersi che, dopo il 31.12.2013, l'impresa si sarebbe dovuta porre in liquidazione, non potendo dunque l'amministratore essere chiamato a rispondere ex art. 2476 ed ex art. 2486 cc cc delle erronee iscrizioni in bilancio qualora le stesse non abbiano cagionato un autonomo danno patrimoniale alla società.
Ciò posto, va ora rilevato che il TU, dopo avere osservato che, anche nel corso dell'esercizio del 2014, le perdite di esercizio sono state ripianate grazie alla rinuncia, da parte della Capogruppo, di finanziamenti per euro 450.000,00, ha rilevato che la perdita integrale del capitale sociale si è manifesta nel corso dell'esercizio chiusosi al 31.12.2015 (cfr. TU, pag. 42 e pag.. 83).
Premesso quanto sopra, va ora rilavato che il TU ha verificato che, nel periodo compreso tra la data della perdita di capitale e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, poi sfociata nella declaratoria dello stato di insolvenza, non vi è stata prosecuzione dell'attività sociale e la pressoché totalità dei costi sono stati sostenuti dalla società in ottica meramente conservativa.
Il TU ha dunque escluso il verificarsi di alcun danno .
Il Tribunale ritiene di aderire alla TU, poiché frutto di un percorso logico argomentativo che risulta essere scevro da evidenti vizi.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di entrambi i convenuti vanno rigettate.
Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore dei convenuti , le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valori medi applicabili allo scaglione di
16 riferimento, salvi i minimi per la fase decisionale, non avendo parte attrice depositato le comparse conclusionali così riducendo l'attività defensionale delle convenute.
Le spese di TU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della procedura in amministrazione straordinaria, con obbligo di restituire ai convenuti le spese eventualmente a tal fine anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Respinge le domande proposte da nei confronti Controparte_3
di di;
CP_1 Controparte_2
- Condanna in amministrazione straordinaria a rifondere, in favore dei convenuti, CP_3
le spese di lite che liquida in euro 25.187,00 per compensi professionali a favore di ciascuna parte, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;
- Pone le spese di TU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico della procedura in amministrazione straordinaria, con obbligo di restituire ai convenuti le spese eventualmente a tal fine anticipate.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa SA OR
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa SA OR Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5851/2020 promossa da: in persona dei Commissari Parte_1
Straordinari p.t. rappr e dif. dagli avv.ti Gianluca Guerrieri, Riccardo Bonzi e Maria Pirazzoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Gambato Caberlotto in Venezia-Mestre
(Ve), via Della Torre n.16;
ATTRICE contro rappr. e dif. dall'Avv. Marco Scicolone ed elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. Maria Teresa Muffato in Spinea (Ve), via Alfieri n.2;
CONVENUTO nonché contro
, rappr. e dif dall'avv. Maria Margherita Parini ed elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio della medesima in Treviso (Tv), via Manzoni n. 15;
Conclusioni di : Parte_1
1 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare tutti i convenuti, come sopra meglio identificati ed in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche e/o dei rispettivi incarichi, responsabili in solido fra loro per le condotte commissive ed omissive descritte in narrativa e, conseguentemente, condannare gli stessi, sempre in solido tra loro, al risarcimento, in favore dei
Commissari di , di tutti i danni dagli stessi Parte_1 Controparte_3 cagionati alla società ed ai creditori della stessa, in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche e/o dei rispettivi incarichi, nella misura di € 804.000,00 (e v. in dettaglio supra), ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi;
il tutto con i vincoli di solidarietà passiva previsti dalla legge;
[…]. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad accessori tutti, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali come per legge”.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le più opportune declaratorie, preso atto del contenuto della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal Dottor e previa Persona_1 assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., così giudicare:
In via preliminare:
i) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 5, e
164, comma 4, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
In via principale:
ii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di accertamento di responsabilità del signor formulate dai Commissari Straordinari di in CP_1 Controparte_3 amministrazione;
iii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto Parte_1 infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di condanna del signor al risarcimento del danno in favore dei Commissari CP_1
Straordinari di;
Controparte_3 Parte_1
iii) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto,
2 nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di condanna del signor CP_1 al risarcimento del danno in favore dei Commissari Straordinari di
[...] Controparte_3
; Parte_1
In subordine: iv) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, determinare l'ammontare del danno commisurandolo all'effettivo pregiudizio subito dai Commissari Straordinari di Controparte_3 nonché all'apporto causale ed al grado di responsabilità attribuibile al signor CP_1 escludendo il ricorso a criteri forfettari e/o equitativi;
In via istruttoria:
v) respingere, laddove formulata, l'eventuale richiesta di rimessione in istruttoria e/o di chiarimenti e/o di rinnovazione della TU già espletata in corso di causa;
vi) in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'avversa istanza istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto, sulla base di quanto dedotto e prodotto dal signor (e con espressa riserva di integrazione della CP_1 richiesta nel corso del presente giudizio), l'accertamento in ordine:
a) alla corretta rappresentazione contabile, nel bilancio 2011 di del Ramo Controparte_3
d'azienda oggetto di conferimento;
b) all'assenza, all'epoca del conferimento del Ramo d'azienda per cui è causa, di indici/segnali di allerta tali da poter far presumere la perdita della continuità aziendale in capo a tenuto anche conto della più generale situazione del Gruppo Controparte_3
Tosoni;
c) alla circostanza che, per la quantificazione del presunto danno, nell'utilizzare il criterio dei netti patrimoniali si deve necessariamente fare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;
d) alla simulazione degli effetti che si sarebbero verificati sul patrimonio di Controparte_3 in caso di apertura anticipata della proceduta di amministrazione straordinaria;
vii) con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge, anche a
3 prova contraria;
In ogni caso: vii) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Conclusioni di : Controparte_2
1) accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli Attori e conseguentemente rigettare le domande dagli stessi formulate;
NEL MERITO:
2) respingersi le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e diritto anche per i motivi esposti in atti.
IN SUBORDINE
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ritenuti sussistenti profili di responsabilità in capo al dott. , accertarsi e dichiararsi che le successive condotte attuate dall'organo CP_2 amministrativo hanno in ogni caso interrotto il nesso causale tra le condotte del dott. e il CP_2 danno e conseguentemente respingersi le domande attoree;
IN SUBORDINE:
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi, ai fini del riparto interno, l'effettivo grado di responsabilità del dott. ; CP_2
IN OGNI CASO:
5) Con vittoria delle spese di lite, competenze professionali e rimborso forfettario per spese generali
(15%), oltre CPA ed IVA, come da legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: a) respingere, laddove formulata, l'eventuale richiesta di rimessione in istruttoria e/o di chiarimenti e/o di rinnovazione della TU già espletata in corso di causa;
b) con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge, anche a prova contraria.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito in persona dei Controparte_3 CP_3
Commissari Straordinari, ha proposto azione di responsabilità ex art. 2393, 2394, 2476, 1218 e 2043 cc nei confronti di nonché, ai sensi dell'art. 2343 c.c. e 2465 c.c., nei confronti di CP_1 CP_2
4 , chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra di loro, al risarcimento del danno (quantificato CP_2 in euro 804.000,00) cagionato dalle condotte attive/omissive asseritamente adottate da ciascuno di essi.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha premesso di essere società partecipata al 100% del
“Gruppo I” ( la cui capogruppo è Gruppo Industriale Tosoni spa, di seguito anche IT ) e di aver avuto, quale amministratore unico fino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ha dedotto altresì di essere stata costituita il 15.03.2011 mediante CP_1 conferimento del ramo d'azienda denominato “Energie Rinnovabili” da parte dell'allora socio unico
[...]
(società anch'essa facente parte del Gruppo Tosoni) la quale, in data 03.12.2012, aveva a CP_4 sua volta ceduto le proprie partecipazioni alla capogruppo .
Ha inoltre specificato che il suddetto ramo d'azienda era costituito da un impianto fotovoltaico sito nel
Comune di Oppeano (Vr) – erroneamente valutato dal perito per il valore di euro Controparte_2
250.000,00 - e da taluni debiti verso i fornitori inerenti al medesimo per complessivi euro 1.050.000,00, nonché da un ulteriore debito di euro 3.300,000,00 nei confronti della capogruppo;
ha aggiunto che la società aveva successivamente realizzato due impianti fotovoltaici di minori dimensioni rispetto a quello di Oppeano e che, in data 30.09.2011, era stato contratto un mutuo chirografario di euro 2.800.000,00 con , garantito mediante costituzione di pegno sulle proprie quote. Controparte_5
Ciò premesso, parte attrice ha allegato che risultava già sottocapitalizzata alla data della sua CP_3 costituzione, a causa della sovrastima del ramo d'azienda operata dell'esperto, o comunque alla chiusura del primo esercizio, in ragione del fatto che l'amministratore aveva sopravvalutato tale impianto, CP_1 poiché non aveva utilizzato una metodologia adeguata per la sua iscrizione a bilancio;
ha sostenuto che la perdita di capitale si sarebbe manifestata in ogni caso alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2013, alla luce di ulteriori rettifiche patrimoniali proposte, e che l'attività d'impresa era proseguita malgrado il verificarsi della suddetta causa di scioglimento.
Ha rappresentato che la crisi del gruppo era stata palesata solo a far data dal 9.11.2015, quando alcune delle società del Gruppo (ma non avevano presentato ricorso per concordato CP_3 preventivo in bianco;
ha poi dedotto che non avendo, le società interessate, presentato il piano entro il termine concesso, a seguito di istanza presentata da tutte le società del gruppo, in data 06.05.2016 il
Ministero dello Sviluppo Economico le ammetteva alla procedura di amministrazione straordinaria.
5 In data 24.05.2016, il Tribunale di Verona aveva poi dichiarato lo stato di insolvenza di tutte le società del gruppo.
Secondo la prospettazione di parte attrice, tale situazione si era venuta a creare in ragione della cattiva gestione ad opera di il quale, in spregio agli obblighi da cui era gravato in qualità di CP_1
Amministratore Unico, aveva omesso di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili volti ad evitare il peggioramento della situazione patrimoniale, non aveva provveduto a verificare ( o comunque a sottoporre a revisione) la stima del conferimento del ramo d'azienda effettuata dall'esperto, non aveva rispettato le norme riguardanti il bilancio di esercizio con sopravvalutazione di varie voci dell'attivo patrimoniale, e quindi non aveva rilevato tempestivamente la sottocapitalizzazione della società, con conseguente violazione delle disposizioni riguardanti lo scioglimento delle società avendo conseguentemente permesso la continuazione dell'attività di impresa aggravando in tal modo il deficit patrimoniale già presente.
Ha concluso, dunque, ritenendo che il danno cagionato al patrimonio della società e ai creditori sociali fosse da ricondurre non solo alle omissioni anzi dette, ma anche alla sopravvalutazione del ramo d'azienda ad opera del perito . Controparte_2
Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni patiti in favore della procedura, quantificati in euro 804.000,00.
* * *
Si costituiva nel presente giudizio contestando la ricostruzione fattuale offerta da parte CP_1 attrice, eccependo la nullità dell'atto di citazione in ragione della mancata specificazione, da parte della suddetta, delle condotte lesive asseritamente adottate in danno alla società e chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate;
in via subordinata, laddove accertata la sua responsabilità, chiedeva che la condanna fosse commisurata al danno effettivamente cagionato.
* * *
Si costituiva altresì eccependo l'incompetenza della sezione specializzata in materia Controparte_2
d'impresa, la carenza di legittimazione attiva in capo ai commissari straordinari e la prescrizione dell'azione esercitata;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree alla luce della genericità delle allegazioni svolte e dell'errata ricostruzione della situazione economica della società, la cui perdita di
6 capitale era stata determinata in ragione delle variazioni patrimoniali verificatesi successivamente alla redazione della perizia e, in quanto tali, non riconducibili al proprio operato.
Disposta l'integrazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., la causa, istruita documentalmente e tramite TU contabile affidata al dott. veniva trattenuta in Persona_1 decisione.
1) Sull'eccezione di incompetenza
L' eccezione di incompetenza è stata sollevata dal convenuto e poi non riproposta in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni.
Trattandosi in ogni caso di eccezione di incompetenza per materia, e quindi rilevabile d'ufficio, il
Tribunale ritiene di procedere all'esame della questione, che è infondata: la domanda svolta nei confronti del perito stimatore, volta all'accertamento della responsabilità e di conseguente condanna al risarcimento del danno in solido con l'amministratore, trae infatti origine dal medesimo fatto storico e può ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 3, terzo comma del d.lgs. 168/2003 , con particolare riguardo all'ipotesi di connessione oggettiva in ragione dell'unicità del danno causato da un concorso di condotte ascrivibile a due soggetti diversi, ravvisandosi quindi identità del fatto illecito del danno (la presunta erroneità della perizia stima effettuata dal dott. , imputata a carico del perito a titolo di condotta CP_2 commissiva e a carico dell'amministratore a titolo di condotta omissiva) ed altresì del petitum (cfr. In tal senso, Cass. Civ. 23247/2023).
2) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei commissari liquidatori, sollevata sempre dal patrocinio del convenuto , risulta anch'essa infondata. CP_2
Sul punto, è sufficiente osservare che gli Amministratori Straordinari non agiscono in proprio, bensì quali legali rappresentanti della società ai sensi dell'. art. 2, comma 2 bis, del D. lgs n. 347/2003 , che dispone: “ Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.”
7 I commissari straordinari sono inoltre legittimati a proporre, nei confronti di anche CP_1
l'azione dei creditori ex art. 2394 cc ed ex art. 2476, VI comma, cc, in forza del combinato disposto dell'art. 8 L n. 347/2003 e del dell'art. 36 del D. Lgs. N. 270/1999 - ai sensi del quale alla procedura di amministrazione straordinaria si applicano le norme su liquidazione coatta amministrativa, per quanto non diversamente disposto, sostituto al liquidatore il commissario straordinario- e dell'art. 206 l. fall, che attribuisce espressamente ai commissari liquidatori (e quindi ai commissari straordinari nel caso di procedura di amministrazione straordinaria) la legittimazione a proporre le azioni di cui agli artt. 2393 e
2394 cc.
L'azione è poi stata autorizzata dal MISE a seguito di istanza presentata in data 9.12.2019 (doc. n. 0 di parte attrice).
3) Eccezione di nullità della citazione.
L'originaria nullità dell'atto introduttivo è stata già esaminata dall'ordinanza 31.03.2021, nella quale il
Giudice istruttore, dopo avere osservato che, nelle note depositate in data 21.03.2021, parte attrice aveva “sufficientemente integrato la propria citazione, da un lato avendo specificato che le proprie allegazioni svolte al paragrafo 6.2 – lettere a, b c - , contenute nell'atto introduttivo e quindi di agevole consultazione, rileverebbero anche ai sensi dell'art. 2086 cod. civ., dall'altro avendo enucleato, seppur in termini sintetici, alle pagine 2 3 e dell'atto integrativo, i profili che denoterebbero la violazione dell'obbligo di dotare l'impresa di assetti organizzativi adeguati” ha quindi ritenuto potersi escludere “i profili di nullità della citazione lamentati, che potrebbero essere integrati solo nel caso in cui la causa petendi fosse omessa o del tutto incerta ed indeterminata, essendo riservata al merito ogni ulteriore valutazione circa l'assolvimento dei reciproci oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti in causa, anche in relazione alla natura della responsabilità invocata” ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio ( cfr. Ordinanza
31.03.2021).
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
4) Eccezione di prescrizione.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto , per le ragioni che CP_2 seguono.
8 L'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti del perito stimatore ha natura contrattuale (pag. 18 atto di citazione), trovando dunque applicazione il termine decennale di prescrizione.
Tale termine decorre, come correttamente rilevato da parte convenuta, della consegna della perizia di stima, posto che solo a far data da tale momento la società era posta in grado di verificarne la correttezza e quindi di percepire l'inadempimento del professionista e gli eventuali danni conseguenti all'errata valutazione.
Nel caso in esame, il termine decennale non era pacificamente decorso nel momento in cui l'atto di citazione è stato notificato, posto che la perizia di stima risulta asseverata innanzi al notaio in data
15.03.2011.
Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione.
5) Sulla perizia redatta dal dott. . Controparte_2
Venendo dunque all'esame della domanda proposta nei confronti del dott. , parte attrice CP_2 assume che il perito avrebbe sovrastimato il ramo di azienda “Energie Rinnovabili”, conferito nella costituenda società, attribuendo all'impianto fotovoltaico di Oppeano il valore erroneo di euro
250.000,00 . Tale errore avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il patrimonio di fosse negativo sin dalla data della sua costituzione, così incrementandone le CP_3 perdite patrimoniali.
La domanda è infondata.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla procedura in relazione a tale addebito si appalesano assai generiche: nell'atto di citazione, la situazione di sottocapitalizzazione della società viene ricondotta alla sopravvalutazione dell'impianto fotovoltaico di Oppeano essenzialmente mediante rinvio per relationem alle risultanze della perizia redatta dal consulente di parte (doc. n. 3) la quale, a sua volta, rinvia Pt_2 alla analisi delle cause dello stato di insolvenza svolta dai Commissari Straordinari nelle proprie relazioni ex artt. 4 d.l. n.347/2003 e 28 d. lgs. n. 270/1999 e ad una relazione effettuata da PWC nel 2016.
In alcuno di tali atti vengono enunziati specifici vizi della perizia di stima del dott. , essendo CP_2 invece enucleati dei presunti errori nell'iscrizione a bilancio dell'impianto conseguenti a fattori diversi,
9 quali il valore prospettico di tutti e tre gli impianti fotovoltaici, o comunque a fatti sopravvenuti rispetto alla costituzione della società e verificatisi nel corso del primo esercizio.
Non vengono dunque svolte delle specifiche contestazioni sulla stima dell'impianto al momento del suo conferimento e nemmeno sul metodo adottato dal perito stimatore, né viene indicato e tantomeno provato il presunto corretto valore che si sarebbe dovuto attribuire all'impianto all'epoca di costituzione della società.
In ogni caso, il TU, dopo avere sottoposto a revisione critica la perizia del dott. , avvalendosi CP_2 anche della collaborazione di un ausiliario, Ing. ha ritenuto che la stima fosse corretta, sia Per_2 sulla base del metodo di valutazione adottato sia alla luce delle informazioni che il perito possedeva al momento in cui la stima è stata redatta, ossia prima che l'impianto venisse messo in funzione.
In particolare, il TU ha evidenziato che “Il ramo d'azienda al 31.01.2011, così come schematizzato in perizia, era formato, sotto il profilo attivo, dal valore attribuito all'opera sulla base dei costi sostenuti da per la CP_6 sua realizzazione (euro 4.550.000) e, sotto il profilo passivo, dall'importo dei debiti verso i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell'opera (euro 1.052.313) e dal debito nei confronti della capogruppo Gruppo Industriale
Tosoni S.p.A. (IT) per le risorse messe a disposizione di per la realizzazione dell'opera, attraverso un CP_6 conto corrente del tipo “netting cash pooling” (con compensazione delle partite dare/avere quindi), remunerativo di interessi.” (cfr. TU pag. 23).
Il TU ha poi ritenuto corretto il metodo di valutazione adottato dal perito (il metodo reddituale) ed ha poi ritenuto che la divergenza di valore attribuita all'impianto dalla società di revisione PWC nel
2016 fosse dovuta al fatto che quest'ultima si riferiva a dati storici diversi, che avevano tenuto conto anche dei risultati effettivi conseguiti dall'impianto fotovoltaico in data successiva al suo collaudo.
Il TU, tramite l'ausiliario ha dunque riscontrato il quesito estraendo delle informazioni Per_2 dalla relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico depositata presso gli Uffici comunali di Oppeano il
14.09.2010 (All.7 alla TU), quindi in data di poco antecedente alla data di riferimento della situazione patrimoniale oggetto di conferimento (31.01.2011).
Avendo evidenziato che il dato risultante dalla relazione tecnica depositata presso gli uffici comunali
(907.958,99 KWH) era leggermente inferiore a quello utilizzato dal dott. per la stima dei ricavi CP_2
(928.962 kWh) il TU ha compiuto un'ulteriore verifica sulla perizia del dott. , riscrivendo la CP_2
10 ricostruzione reddituale tenendo conto dei valori di produzione annua di 907.959 kWh e considerando che l'impianto non era ancora in produzione alla data di asseverazione della perizia (15.03.2011), con incerti, quindi, i tempi di avvio;
ha quindi stimato un'attività produttiva, nel 2011, di soli 6 mesi e dimezzato i costi.
All'esito di tale ricostruzione, l'impianto è stato stimato in euro 200.268,00.
Il TU ha in ogni caso ritenuto del tutto tollerabile lo scostamento tra i propri risultati e quelli del perito stimatore , che aveva stimato il ramo di azienda in euro 250.000,00 tenendo conto CP_2 dell'intervallo di valori che inevitabilmente le stime producono.
Va quindi esclusa la responsabilità imputata dai Commissari Straordinari al dott. dovendosi CP_2 per l'effetto escludere che la perdita del capitale sociale si sia verificata al momento della costituzione della società a causa dell'erronea valutazione del ramo di azienda.
La correttezza della perizia di stima effettuata dal dott. consente inoltre di escludere CP_2 qualsivoglia profilo di responsabilità per omesso controllo o revisione della stima da parte del dott. potendosi dunque ritenere assorbita ogni questione svolta dalle parti in relazione a tale CP_1 condotta.
6) Sulle altre condotte attribuite dal dott. CP_1
Venendo dunque alle altre condotte attribuite al dott. va in primo luogo osservato che, CP_1 dall'esame delle note integrative depositate da parte attrice ai sensi dell'art. 164 cpc, emerge che le censure inerenti la mancata adozione di adeguati assetti non viene prospettata con riferimento ad inadempimenti specifici ma è stata sostanzialmente ricondotta al manifestarsi delle condotte illecite già oggetto di autonoma censura.
Segnatamente, nella memoria integrativa parte attrice osserva :
“le ragioni per cui si deve negare che controparte abbia dato vita ad assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'attività svolta da – in violazione dei doveri imposti dalla legge agli organi di gestione delle imprese CP_3 societarie (e v., da ultimo, l'art. 2086, secondo comma, c.c.) – emergono dalle deduzioni svolte dagli odierni esponenti in quello stesso par. 6.2 - lett. a), b) e c) –“ e poi prosegue affermando “non si può dubitare che ove una società, pur essendovi tenuta per legge, abbia omesso di controllare il valore delle attività e delle passività attribuite a suo favore mediante conferimento di azienda e si sia ritrovata, pertanto, sin dal momento della sua costituzione, in una “situazione di
11 sottocapitalizzazione” (cfr. il nostro doc. 3, pp. 145 e ss.) che di certo, in presenza di assetti adeguati, sarebbe emersa tempestivamente, abbia operato in violazione dei richiamati precetti che devono governare l'azione del suo organo amministrativo;
a tale conclusione dovendosi a fortiori intervenire qualora lo stesso, per celare detto squilibrio patrimoniale
e continuare, illegittimamente, l'attività sociale, abbia dato vita a falsi in bilancio evitabili, all'evidenza, mediante la predisposizione di un sistema di presidi aziendali efficiente.” (cfr. note integrative di parte attrice del 14.03.2021).
L'omissione di adeguati assetti organizzativi viene dunque prospettata esclusivamente come concausa dei danni conseguenti agli altri illeciti, svolgendo un ragionamento di natura puramente deduttiva, ossia sostenendo, in modo apodittico, che le condotte imputate agli amministratori non si sarebbero verificate se la società avesse adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 2086, senza che tuttavia venga prospettato alcuno specifico inadempimento relativo a tale addebito e senza prospettare un autonomo danno conseguente a tale illecito gestorio.
Ed invero, gli illeciti denunciati sono tutti riconducibili sostanzialmente all' avere proseguito l'attività di impresa nonostante il verificarsi della perdita di capitale, asseritamente occultata a causa di erronee iscrizioni in bilancio.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'omissione di adeguati assetti organizzativi non possa essere oggetto di valutazione autonoma, ma solo attraverso l'analisi degli ulteriori addebiti prospettati dalla procedura.
Ciò posto, le domande devono essere rigettate, per le ragioni che seguono.
Sostiene in primo luogo la procedura di amministrazione straordinaria che l'amministratore CP_1 avrebbe erroneamente valutato in bilancio l'impianto fotovoltaico di Oppeano già dal primo esercizio e che pertanto, se tale cespite fosse stato regolarmente iscritto, la perdita di capitale sarebbe emersa già dal
31.12.2011
Parte attrice prospetta inoltre delle ulteriori rettifiche patrimoniali che avrebbero fatto emergere l'integrale perdita del capitale sociale al più tardi, al 31.12.2013.
Tali condotte non hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria tecnico contabile, per le ragioni che seguono.
Secondo l'impostazione di parte attrice, l'amministratore avrebbe dovuto adeguare il valore dell'asset di
Oppeano ai minori flussi di cassa che esso era in grado di generare a causa della ridotta produttività
12 dell'impianto, svalutandolo di modo che il suo valore netto contabile esprimesse ammortamenti che potevano essere sopportati dalla redditività operativa dell'impianto stesso.
In particolare, il TU osserva che “A parere del dott. quindi, essendo la produzione di energia Pt_2 cronicamente e sensibilmente inferiore a quella stimata, percepibile pressoché fin dalla prima messa in funzione dell'impianto (ex ante), l'Amministratore avrebbe dovuto svalutare il suo valore contabile netto, determinando così la perdita dell'intero capitale sociale. La svalutazione andava operata nel bilancio al 31.12.2011, oppure al 31.12.2012 o al 31.12.2013. Il TU, nella sua ricostruzione, operando solo la rettifica dell'errata appostazione a conto economico della sopravvenienza attiva nel 2013, non ha tenuto conto anche della svalutazione del valore dei cespiti.” ( cfr. TU, pag.
65)
Tale impostazione non è stata confermata dalle indagini peritali, svolte nel rispetto del contraddittorio e seguendo un percorso logico argomentativo privo da evidenti vizi , che il Tribunale ritiene di condividere.
Segnatamente, il TU, analizzando il dato di produzione al 2011, ha osservato che "se è pur vero che il bando di gara indica nel giorno 11.05.2011 la data di allacciamento dell'impianto di Oppeano alla rete di distribuzione di zona, è solo in data 3.08.2011 che l'impianto, sempre sulla base delle indicazioni contenute nel bando di gara, “è stato interamente realizzato ed è stato collaudato” (all.12 a pag. 6, all.13 a pag. 6); inoltre, solo dopo il collaudo interviene la sottoscrizione della seconda convenzione con il GSE, relativa al ritiro dedicato dell'energia. È quindi largamente probabile, se non pressoché certo, che l'importo di kWh 341.782 si riferisca ad una produzione decorrente da agosto 2011 che, parametrata su base annua, avvicina il dato di produzione reale a quello teorico. Questa conclusione conferma anche la circostanza dell'inesistenza di plateali e/o macroscopiche inesattezze tali da indurre il sig. alla revisione del valore CP_1 di conferimento dell'impianto, così come risultante dalla perizia di stima redatta dal dott. né in prossimità CP_2 dell'asseverazione, né con riferimento al 31.12.2011, per perdite durevoli di valore (collegandosi con quanto scritto dal
CTP in relazione al controllo e all'eventuale revisione della perizia di conferimento – punto B)” (pag. 67 TU).
Il TU ha dunque escluso che la perdita di capitale potesse essersi verificata al 31.12.2011.
Il dott. ha poi osservato che, pur essendo la produzione del 2012 inferiore al valore di stima, Per_1 solo nel corso dell'esercizio 2013 il dato di produzione poteva ritenersi segnaletico di un'anomalia nel funzionamento dell'impianto ed ha dunque ritenuto che solo a far data dall'esercizio 2013 – per le
13 ragioni meglio indicate alle pag. 37 e 38 dell'elaborato- si sia verificata la perdita integrale del capitale sociale.
Il TU , che pure ha provveduto a rettificare il valore dell'impianto fotovoltaico, nel bilancio di esercizio al 31.12.2013, redatto in ottica liquidatoria (cfr pag. 52, ultima colonna di destra della tabella), e pur avendo dunque ritenuto che, qualora l'impianto di Oppeano fosse stato correttamente iscritto a bilancio nel 2013, alla chiusura dell'esercizio sarebbe emersa l'integrale perdita del capitale sociale, ha tuttavia verificato che le perdite sono state interamente ripianate mediante una operazione contabile, consistita nella registrazione di una sopravvenienza attiva, data dalla rinuncia della capogruppo ad un finanziamento soci per euro 350.000,00.
Il TU ha in particolare rilevato che, pur non essendo tale operazione iscritta in bilancio in modo corretto ( ed avendo in particolare evidenziato che la rinuncia non poteva transitare a conto economico ma doveva essere imputata a patrimonio netto, con la scrittura “ Debiti a riserve”) , l'effetto dalla stessa determinato, ossia la rinuncia da parte della capo gruppo ad un proprio credito da restituzione di finanziamento, ha consentito di coprire le perdite maturate e quindi di escludersi il verificarsi della causa di scioglimento ( pag. 39 TU).
Tale operazione viene contestata dalla procedura come idonea ad escludere il danno conseguente alla perdita di capitale sociale, sulla base dell'assunto che “L'effetto salvifico della rinuncia a finanziamenti agisce sul costo dell'indebita continuazione dell'attività d'impresa con finalità non liquidatoria e non rigorosamente conservativa, anziché sulla perdita altrimenti già dipesa dalla svalutazione dell'asset secondo la corretta applicazione delle disposizioni di legge e dei principi contabili (i già citati OIC 16 e 9).
Vi è un aggravamento del deficit provocato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'amministratore, che viene sanato dalla rinuncia ai finanziamenti che procura un Socio (IT S.p.A.); Socio che non coincide con
l'amministratore (sig. che è l'autore materiale del danno da prosecuzione non conservativa della gestione CP_1 dopo il configurarsi della causa di scioglimento dovuta alla perdita del capitale, il quale trarrebbe vantaggio da un altrui apporto.
Il fatto causativo della rinuncia al finanziamento è la svalutazione dell'immobilizzazione non fatta emergere dall'amministratore nel bilancio, ma che avrebbe dovuto essere resa manifesta nello scenario controfattuale al momento del
14 verificarsi di una causa di scioglimento, non la volontà del Socio di sanare i costi della gestione non conservativa proseguita dopo quel momento.
Diversamente argomentando, infatti, si finisce per spostare la negligente condotta dell'amministratore in tema di emersione della perdita del capitale, nonché l'effetto della sua conseguente ricapitalizzazione, a ristoro del danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale in ottica non conservativa” (cfr. pag. 12 osservazioni di Pt_2 alla TU . Per_1
L'impostazione di parte attrice non è condivisibile.
Ed infatti, l'intestato Tribunale ha già avuto modo di osservare che «la rinuncia del credito da parte del socio incrementa il patrimonio della società come previsto espressamente dal principio contabile OIC 28. Invero alla stregua di detto principio contabile la rinuncia del credito da parte del socio trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto. Anche l'effettivo apporto di capitale da parte di soci in misura adeguata ad assorbire la perdita di capitale è idonea a ricostituire il capitale sociale stesso.
Al verificarsi delle perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale l'amministratore ex art 2482 ter cc ha
l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento di capitale (ovvero la trasformazione della società ) , in difetto dei quali la società si scioglie.
E' da ritenersi che qualora una rinuncia al credito del socio che incrementi il patrimonio netto ovvero apporti di capitale da parte dei soci intervengano tempestivamente - sino dunque alla assemblea che l'amministratore ha l'obbligo di convocare senza indugio ex art 2482 ter cc - ciò consenta alla assemblea di evitare la riduzione per perdite e il contemporaneo aumento di capitale, in ragione della sopravvenienza attiva posteriore alle perdite che incrementa il patrimonio netto, posto che detta sopravvenienza attiva utilizzata per assorbire le perdite anteriori “sterilizza” dette perdite e la necessità dunque di ricorrere alla ricostituzione mediante riduzione (nominale) e successivo aumento di capitale resi inutili dalla già intervenuta patrimonializzazione.
Per poter far venir meno la necessità della convocata assemblea ex art 2482 ter cc di procedere con riduzione ed aumento del capitale detti apporti di capitale debbono però esser stati effettuati con certezza: dovrà insomma trattarsi di eventi migliorativi della situazione patrimoniale della società, sia pure “atipici”, effettivamente intercorsi tra la data di convocazione e l'Assemblea stessa non venendo meno altrimenti la necessità della assemblea di procedere alla riduzione (che riconduce il valore nominale alla situazione effettiva) ed aumento del capitale» (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 18 marzo 2024, n. 879).
15 Nel caso in esame, non viene contestata l'esistenza dei finanziamenti rinunciati dalla capogruppo
(finanziamenti che peraltro, dai bilanci e documenti depositati, risultano essere stati pari ad oltre 4 milioni di euro), ma viene contestata l'idoneità di tale operazione a ridurre le perdite, sostenendo che la condotta del terzo creditore non potrebbe esimere l'amministratore dalle proprie responsabilità per non avere correttamente redatto il bilancio e per avere quindi ingenerato la situazione di perdita, che , qualora non fosse intervenuta la rinuncia , si sarebbe verificata .
Non può condividersi tale assunto posto che, alla luce dei principi suesposti, la rinunzia ai finanziamenti da parte del socio ha impedito oggettivamente il verificarsi della causa di scioglimento e pertanto non può nemmeno sostenersi che, dopo il 31.12.2013, l'impresa si sarebbe dovuta porre in liquidazione, non potendo dunque l'amministratore essere chiamato a rispondere ex art. 2476 ed ex art. 2486 cc cc delle erronee iscrizioni in bilancio qualora le stesse non abbiano cagionato un autonomo danno patrimoniale alla società.
Ciò posto, va ora rilevato che il TU, dopo avere osservato che, anche nel corso dell'esercizio del 2014, le perdite di esercizio sono state ripianate grazie alla rinuncia, da parte della Capogruppo, di finanziamenti per euro 450.000,00, ha rilevato che la perdita integrale del capitale sociale si è manifesta nel corso dell'esercizio chiusosi al 31.12.2015 (cfr. TU, pag. 42 e pag.. 83).
Premesso quanto sopra, va ora rilavato che il TU ha verificato che, nel periodo compreso tra la data della perdita di capitale e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, poi sfociata nella declaratoria dello stato di insolvenza, non vi è stata prosecuzione dell'attività sociale e la pressoché totalità dei costi sono stati sostenuti dalla società in ottica meramente conservativa.
Il TU ha dunque escluso il verificarsi di alcun danno .
Il Tribunale ritiene di aderire alla TU, poiché frutto di un percorso logico argomentativo che risulta essere scevro da evidenti vizi.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte dalla procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di entrambi i convenuti vanno rigettate.
Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore dei convenuti , le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valori medi applicabili allo scaglione di
16 riferimento, salvi i minimi per la fase decisionale, non avendo parte attrice depositato le comparse conclusionali così riducendo l'attività defensionale delle convenute.
Le spese di TU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della procedura in amministrazione straordinaria, con obbligo di restituire ai convenuti le spese eventualmente a tal fine anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Respinge le domande proposte da nei confronti Controparte_3
di di;
CP_1 Controparte_2
- Condanna in amministrazione straordinaria a rifondere, in favore dei convenuti, CP_3
le spese di lite che liquida in euro 25.187,00 per compensi professionali a favore di ciascuna parte, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge;
- Pone le spese di TU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico della procedura in amministrazione straordinaria, con obbligo di restituire ai convenuti le spese eventualmente a tal fine anticipate.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa SA OR
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