Art. 5.
L' art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629 , e' sostituito dal seguente:
(("Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili"))
L' art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629 , e' sostituito dal seguente:
(("Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili"))