Articolo 5 della Legge 19 luglio 1957, n. 588
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 agosto 1957
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Versione
25 agosto 1961
Art. 5.
L' art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629 , e' sostituito dal seguente:
(("Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale e' preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili"))
Entrata in vigore il 25 agosto 1961