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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 397 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI ALDO il quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite nonché per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA CP_1 in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale si riporta alla em memoria in atti , contesta l'esito della CTU ed insiste per il, rigetto del ricorso .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. MORETTI CP_1 P.IVA_1
LEONARDO LUCIO ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.4.2024 parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “ CP_1
Tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle consistenti in attendibile algia e limitazione funzionale” e che la domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per la malattia denunciata con una menomazione pari superiore al 7% o nell'altra misura accertata in corso di causa da unificarsi con quanto riconosciuto per altra patologia.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa svolta dal 1992 ad oggi quale infermiera professionale, alle dipendenze di diverse strutture sanitarie
Si costituiva in giudizio l' l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto CP_1
infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che la ricorrente ha lavorato dal 1982 alle dipendenze di varie case di cure ad associazioni. I testi escussi hanno confermato che la ricorrente a ha lavorato quale infermiera per varie case di cura.
In particolare la teste ha dichiarato di conoscere la ricorrente dal 1992 e di Tes_1
aver lavorato con la ricorrente prima nella Casa di Cura S. Maria ed ora Celano e che le sue mansioni quale infermiera era sempre le stesse.
La teste ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente dal 1992 al Testimone_2
1998 presso la Casa di Cura di Lorenzo e che la stessa svolgeva le mansioni di infermiera.
I testi hanno inoltre confermato che lavorava per almeno 8 ore al giorno e cinque 5 giorni alla settimana e nello svolgimento delle sue mansioni di infermiera doveva spostare i pazienti ricoverati ed allettati, mettendo le mani nella parte superiore della schiena degli stressi sollevandoli fino alla posizione eretta ed aiutandoli ad alzarsi per poi accompagnarli in bagno oppure ad aiutarli a mettersi seduti sulla sedia a rotelle ovvero trasferirli dal letto al lettino mobile per poi portarli in sala operatoria e viceversa, spingendo il predetto lettino da sola o in con un collega.
Ancora i testi hanno confermato che la ricorrente doveva movimentare sacche da flebo, aventi un peso sino a 3 Kg., prendendole dagli scaffali dell'infermeria e trasportandole per poi, dopo averle sollevate ad un'altezza di circa 2 metri, agganciarle all'asta porta flebo.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “Ebbene, nel caso di specie, sarebbe Per_1
condizione preliminare verificare se effettivamente la perizianda fu impegnata in una lavorazione per oltre vent'anni (dal 1992 ad oggi) come infermiera, attività che prevede la movimentazione manuale di carichi e per lunghe ore durante il turno lavorativo e che evidentemente ebbe ad indirizzare i sanitari dell' al CP_1
riconoscimento di malattia professionale per l'affezione a carico della colonna lombare…..La sig.ra riferisce di svolgere da sempre l'attività di infermiera Pt_1
professionale presso diversi nosocomi, dal 1992 ad oggi (salvo 3-4 anni di cassa integrazione). Tale attività prevede, come sopra riportato, essenzialmente delle manipolazioni manuali, con movimentazioni di carichi, ripetitive e continuative degli arti superiori e dunque con notevole impegno a carico di strutture muscolari, tendinee
e articolari delle spalle oltre alla condizione di stress posturale causato dal mantenimento delle posizioni assunte. Peraltro, sull'esistenza della affezione non vi è alcun dubbio, anche in ragione dell'esame iconografico del 25 novembre 2021”
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “dunque, a prescindere dalle questioni prettamente giuridiche, che verranno valutate dall'Ill.mo G.I., si ritiene che l'attività lavorativa svolta sia stata genericamente idonea a produrre le la patologia di cui sopra
(“Tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle”). L'affezione testé menzionata appare, in termini di elevata probabilità correlata all'attività lavorativa prestata dal periziando e dalla stessa affezione residua una invalidità permanente pari al SEI PER
CENTO della totale, in termini di danno biologico. La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire a partire dall'epoca della domanda. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata per la suddetta patologia, il sottoscritto si è riferito, per assonanza
e analogia, al codice 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale Fino a 4) che è stato, nel caso di specie, integrato con la bilateralità e la limitazione funzionale riscontrata. Per quanto attiene la menomazione complessiva, avuto riguardo delle questioni prettamente giuridiche che si demandano all'equo apprezzamento del Magistrato, come più sopra riportate, si ritiene che la valutazione del danno, tenuto conto della note formule, sia stimabile complessivamente nell'ordine del 17%, in considerazione dell'invalidità permanente pari al 12% già riconosciuta alla perizianda.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve pertanto ritenersi accertata la natura professionale della malattia denunciata dalla ricorrente ed il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 17%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (17%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 16.5.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza