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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2771/2024, promossa da:
IN (C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORAH SALIS del Foro di Milano;
OPPONENTE contro
(C.F/P.I: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
SA ET del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni:
- parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: A. - IN VIA PRINCIPALE A.
1 - Dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace ed inammissibile e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 980/2024 – RG. 2034/24 emesso inter partes dal Tribunale di
Pavia in data 7 giugno 2024 per i motivi di opposizione esposti in fatto ed in diritto e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta; A. 2 – Dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace ed inammissibile e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 980/2024 – RG. 2034/24 emesso inter partes dal
Tribunale di Pavia in data 7 giugno 2024 per i motivi di opposizione esposti in fatto ed in diritto ed in particolare con riferimento all'assenza di qualsivoglia indicazione numerica della domanda relativa all'ingiunzione di pagamento degli interessi moratori ed alla totale assenza del termine iniziale, del termine finale e del saggio d'interesse applicato. B - IN
OGNI CASO Condannare la Controparte_2 alla rifusione dei compensi professionali del presente procedimento di
[...] opposizione, oltre alle spese di lite, nonchè il contributo forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A di
Legge.”
- parte opposta: “Contrariis reiectis Preliminarmente: Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Condannarsi, in ogni caso, parte attrice opponente a versare alla società convenuta conchiudente l'importo di euro 61.804,79, a titolo di pagamento delle forniture di gasolio relativamente alle fatture non saldate n. 6066 (per l'importo residuo di euro 1.888,72), nn
6086, 6316, 6343, 6573, 6687, 6708, 6858, 6958, 7090, 7352, 7555, 7556, 7568, 7877,
8265, 8455, 8651, 8790 del 2018 e n. 270 del 2020, oltre gli interessi moratori al saggio e con decorrenza di cui al dls 231/2002 (nel dettaglio, interessi da calcolarsi sulla somma insoluta di ciascuna fattura, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ognuna di esse
e così: per il residuo della fattura n. 6066 del 2018 e per la fattura 6086 del 2018 sulla somma complessiva di euro 6.068,72 con decorrenza dal 28.11.2018, per la n. 6316 del
2018 sulla somma di euro 2.574,00 con decorrenza dal 06.12.2018, per la n. 6343 del 2018 sulla somma di euro 4.290,00 con decorrenza dal 07.12.2018, per la n. 6573 del 2018 sulla somma di euro 4.290,00 con decorrenza dal 13.12.2018, per le nn. 6687 e 6708 e del 2018 sulla somma complessiva di euro 6.688,00 con decorrenza dal 18.12.2018, per la n. 6858 del 2018 sulla somma di euro 4.235,00 con decorrenza dal 22.12.2018, per la n. 6958 del
2018 sulla somma di euro 4.235,00 con decorrenza dal 25.12.2018, per la n. 7090 del 2018 sulla somma di euro 4.273,50 con decorrenza dal 28.12.2018, per la n. 7352 del 2018 sulla somma di euro 4.427,50 con decorrenza dal 03.01.2019, per le nn. 7555, 7556 e 7568 del
2018 sulla somma complessiva di euro 5.604,39 con decorrenza dal 08.01.2019, per la n.
7877 del 2018 sulla somma di euro 3.050,00 con decorrenza dal 18.01.2019, per la n. 8265 del 2018 sulla somma di euro 2.693,68 con decorrenza dal 29.01.2019, per la n. 8455 del
2018 sulla somma di euro 2.250,90, con decorrenza dal 07.02.2019, per la n. 8651 del 2018 sulla somma di euro 2.574,00 con decorrenza dal 15.02.2019, per la n. 8790 del 2018 sulla somma di euro 2.409,00 con decorrenza dal 20.02.2019, per la n. 270 del 2020 sulla somma di euro 2.141,10 con decorrenza dal 27.06.2020), sino al saldo effettivo. In subordine:
Condannare parte attrice opponente ad indennizzare la convenuta ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, mediante corresponsione della somma di euro 61.804,79 (o la diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa) corrispondente al valore della merce ordinata e consegnata, oltre agli interessi nella misura del saggio legale, ex art 1284 co 1 c.c., da calcolarsi sulla somma insoluta di ciascuna fattura, a partire dal giorno successivo alla relativa consegna della merce (date di consegna indicate nel presente atto che espressamente si richiamano) e sino alla data del deposito della presente domanda.
Successivamente, sino al soddisfo, interessi al tasso di cui all'art 1284 co. 4 c.c.. In ogni caso: a) Respingersi le domande avversarie;
b) Condannare controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
c) Con il favore delle spese, competenze ed accessori di causa.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 980/2024, emesso in data 10.06.2024, il Tribunale di Pavia intimava il pagamento, a carico di e in favore della Società Controparte_1
Cooperativa di consumo fra della somma di € 61.804,79, oltre interessi Controparte_2
“come da domanda”, a titolo di saldo del corrispettivo per la vendita di gasolio di cui alle 20 fatture allegate e riportate negli estratti autentici dei registri contabili.
Con atto di citazione notificato il 11.07.2024, la Controparte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi, presso cui aveva la propria sede legale, trattandosi del pagamento di somme di denaro illiquide e unilateralmente determinate dal creditore con le fatture azionate;
- la nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento monitorio, in quanto l'allegato al messaggio di posta elettronica certificata non riportava né il numero, né la data di pubblicazione, né la firma digitale apposta dal Giudice, essendo, perciò, “non corrispondente al suo paradigma legale”;
- la nullità e l'illegittimità degli interessi moratori ingiunti, non essendo specificate né la data a partire dalla quale si riteneva fossero dovuti, né, tanto meno, la misura degli stessi e il tasso applicati per ciascuna fattura.
Si costituiva in giudizio la Società Cooperativa di consumo fra con comparsa Controparte_2 di risposta del 05.11.2024, la quale, premessi i fatti pacifici in quanto non contestati, respingeva le argomentazioni avversarie, deducendo:
- l'incompletezza dell'eccezione territoriale derogabile e, comunque, l'infondatezza della stessa, stante la liquidità del credito ingiunto (documentato e non contestato) e l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1498 c.c. sul pagamento del prezzo della merce fornita;
- l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, atteso che nella relata di notifica erano indicati tutti gli elementi identificativi e che da una “elementare verifica di tali documenti informatici” era dato anche “rinvenire la firma digitale dei soggetti depositanti nel procedimento monitorio”, i quali non necessitavano di attestazione di conformità;
- la legittimità degli interessi moratori richiesti “dal dovuto al soddisfo”, con espresso richiamo alla normativa di cui al D.lgs. n. 231 del 2002 sui ritardi di pagamento al tasso previsto per le transazioni commerciali.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. dell'11.11.2024, il Giudice preliminarmente rilevava: a)
l'inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale derogabile, perché incompleta;
b)
l'infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo il difensore di parte opponente, peraltro, depositato la “richiesta di visibilità” al fascicolo telematico del procedimento monitorio dopo l'avvenuta notifica dell'emesso provvedimento;
quindi, veniva differita l'udienza di prima comparizione dalla quale decorrevano i termini perentori ex art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Alla prima udienza del 29.01.2025 veniva dapprima concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; quindi, “ritenuto che per la natura della causa, lo stato dell'istruzione e i motivi di opposizione” era opportuno demandare le parti in mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., veniva concesso apposito termine a parte opposta per l'introduzione del procedimento al competente Organismo e per la comunicazione dell'invito alla controparte.
La mediazione - regolarmente introdotta dalla parte opposta - si concludeva, tuttavia, senza un accordo.
Ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 12.06.2025 il
Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente;
all'esito, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile e comunque infondata.
1.1 È inammissibile in quanto anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente (attore solo in senso formale) deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale derogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili fori alternativi relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta. 1.2 È comunque infondata, in quanto nell'ipotesi di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata (ed è il caso che viene qui in rilievo), la competenza per territorio, secondo il criterio del “forum destinatae solutionis”, deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce, bensì ordinariamente a 90 giorni dalla emissione della fattura) prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore.
La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinarne solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. Cass. n. 18483/2025; conf., tra le altre, Cass. n. 25742/2024; Cass. n. 26923/2023; Cass. n. 18544/2023; Cass. n. 1716/2022; Cass. n.
19894/2020, Cass. n. 2361/2007).
1.3 Ne consegue che trova qui applicazione il foro di cui alla norma correttamente indicata da parte opposta e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni “portable” e
“querable” di cui all'art. 1182 c.c., l'unico - erroneamente - contestato dall'opponente.
§2. L'eccepita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché allegato alla p.e.c. ricevuta in data 11.06.2024 (v. Rdac “.eml”, sub. doc. 8 e 9 fasc. opp.) privo di numero e data attribuiti dal sistema e della firma (segno grafico) del Giudice che l'ha emesso, è infondata.
2.1 Nello specifico si osserva che, nel sostenere la nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per essere quest'ultimo provvedimento privo di alcun segno grafico che attestasse l'esistenza della firma digitale del Giudice, l'opponente confonde l'istituto del duplicato informatico del provvedimento sottoscritto telematicamente con quello della copia informatica dello stesso.
Infatti, i requisiti che l'opponente associa al duplicato informatico appartengono, invece, alla copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la “coccarda” e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli Uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento (cfr. Cass. n. 11306/2021). 2.2 La copia informatica di documento informatico (art. 1, lett. i-quater, del D.lgs. n. 82 del 2005) è qualificata come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. Si avrà, in tal caso, identità di contenuto, ma non di forma, testimoniata dalla diversa sequenza di bit.
Come si evince, invece, dall'art. 1, lett. i-quinquies, del D.lgs. n. 82 del 2005 e dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.l. n. 179 del 2012, il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit).
Ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge
(come, invece, nelle copie informatiche) dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (cfr. Cass. n. 27379/2022).
2.3 Pertanto, la difesa di parte opposta ha correttamente affermato la non necessità dell'attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l'art. 23-bis, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005, afferma che: “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.
A ciò si aggiunga che la data del provvedimento emesso, nome del Giudice e numero di ruolo del procedimento erano immediatamente evincibili dal documento allegato, oltre che esattamente riportati nella relata di notifica allegata alla busta crittografica, firmata digitalmente dal mittente
(estensione “.p7m”).
2.4 Oltretutto, l'eccezione si rivela pretestuosa se si considera che l'Avv. Deborah Salis nell'interesse della parte ingiunta, in data 25.06.2024, presentava alla cancelleria l'istanza di visibilità del fascicolo telematico del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 2034/2024, premettendo di aver “ricevuto i data 11 giugno 2024 la notifica del decreto ingiuntivo 980/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data 7 giugno 2024 e pubblicato in data 10 giugno 2024”, raggiungendo così pienamente lo scopo ex art. 156, comma 3 c.p.c.
§3. Nel merito, va premesso che devono ritenersi pacifiche, in quanto non specificamente contestate dall'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 1 c.p.c., le seguenti circostanze:
- che la di e - società attiva, tra l'altro, nella Controparte_1 CP_1 CP_1
“conduzione di aziende agricole e lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi” (v. visura camerale storica, sub. doc. 11 fasc. opp.) - ha continuativamente acquistato dalla Società
Cooperativa di Consumo fra Ferrovieri Soc. Coop. gasolio agricolo dal 2003 e sino al gennaio 2020; - che gli ordini venivano trasmessi via telefono e che la consegna avveniva (entro tre giorni dall'emissione dell'ordine) presso la sede legale dell'acquirente in Cerro al Lambro (MI), via ex provinciale per S. NG DI e, sporadicamente, presso SC Belvedere di
OM (PV) o SC RA, Fraz. Ova di Castelnuovo Scrivia (AL);
- che contestualmente alla consegna, i soci e amministratori della o, Controparte_1 alcune sporadiche volte, gli incaricati presenti sul posto, sottoscrivevano i documenti accompagnatori in nome e per conto della destinataria;
- che solo a consegna avvenuta seguiva l'emissione delle fatture da parte del fornitore, ciascuna delle quali indicava scadenze e termini di pagamento.
3.1 Per quanto concerne il credito ingiunto per cui è causa, esso trova fondamento dal mancato pagamento delle seguenti fatture (cfr. doc. 1 e 2 fasc. mon.), emesse dal venditore nel corso del rapporto di somministrazione:
- n. 6066 del 29.08.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio (per l'importo residuo di euro 1.888,72), scadenza pagamento 27.11.2018;
- n. 6086 del 29.08.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4180,00, scadenza pagamento 27.11.2018;
- n. 6316 del 06.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2574,00, scadenza pagamento 05.12.2018;
- n. 6343 del 07.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.290,00, scadenza pagamento 06.12.2018;
- n. 6573 del 13.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.290,00, scadenza pagamento 12.12.2018;
- n. 6687 del 18.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 4000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.344,00, scadenza pagamento 17.12.2018,
- n. 6708 del 18.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 4000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.344,00, scadenza pagamento 17.12.2018,
- n. 6858 del 22.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.235,00, scadenza pagamento 21.12.2018,
- n. 6958 del 25.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.235,00, scadenza pagamento 24.12.2018,
- n. 7090 del 28.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.273,50, scadenza pagamento 27.12.2018,
- n. 7352 del 03.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.427,50, scadenza pagamento 02.01.2019, - n. 7555 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 1229 litri di gasolio per l'importo di euro 1.095,04, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7556 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.455,00, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7568 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 61 litri di gasolio per l'importo di euro 54,35, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7877 del 19.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 2000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.050,00, scadenza pagamento 17.01.2019,
- n. 8265 del 30.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 3061 litri di gasolio per l'importo di euro 2.693,68, scadenza pagamento 28.01.2019,
- n. 8455 del 08.11.2028 relativa alla consegna in pari data di 1500 litri di gasolio per l'importo di euro 2.250,90, scadenza pagamento 06.02.2019,
- n. 8651 del 16.11.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2.574,00, scadenza pagamento 14.02.2019,
- n. 8790 del 21.11.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2.409,00, scadenza pagamento 19.02.2019,
- n. 270 del 24.01.2020 relativa alla consegna in pari data di 1500 litri di gasolio per l'importo di euro 2.141,10, scadenza pagamento 26.06.2020.
3.2 Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. n. 15383/2010; Cass. n.
299/2016). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; da ultimo Cass. n.
14280/2025).
3.3 Nel caso di specie, l'opponente non solo non ha contestato l'esistenza del rapporto di somministrazione o fornitura del gasolio agricolo, ma nemmeno l'effettiva esecuzione delle prestazioni riportate nelle singole fatture azionate nel ricorso monitorio. Nulla ha dedotto, poi, in merito ai documenti di accompagnamento semplificato (DAS) prodotti unitamente alle fatture, i quali riportano le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti, a dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce.
3.4 Pertanto, una volta provata la fonte negoziale del diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione (“a 90 gg data fattura”), il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); prova che, con la spiegata opposizione, non
è stata in alcun modo fornita.
3.5 L'unica contestazione sollevata nel merito dall'opponente attiene non già all'entità monetaria del debito per sorte capitale, bensì unicamente agli interessi di mora richiesti dal creditore “dal dovuto al soddisfo” al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002.
3.6 L'eccezione di indeterminatezza della domanda con riguardo alla decorrenza e al saggio degli interessi moratori è infondata.
Parte opponente non considera che la disciplina contenuta nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2), ed è volta a contrastare i “ritardi di pagamento”, ovvero “l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” (art. 2). La disciplina dettata in attuazione della direttiva
2000/35/CE, determina, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare - attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria - il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (così ad es. Cass. n. 21523/2024), nel cui novero rientra, pertanto, anche il rapporto di somministrazione di gasolio tra imprese oggetto di causa.
§4. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va integralmente rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo emesso, che va dichiarato esecutivo ex art. 653, comma 1 c.p.c.
4.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da €
52.000,00 a € 260.000,00, fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase istruttoria/trattazione e decisionale, valori minimi, tenuto conto della natura documentale e delle modalità “semplificate” di decisione).
4.2 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non soltanto dalla genericità delle eccezioni sollevate ovvero dagli argomenti contrastanti con pacifici orientamenti della giurisprudenza, ma anche dalla richiesta di un piano di rientro non onerato dalla debitrice (v. doc. 7 ss fasc. opp.) e del contegno mantenuto nel corso del processo (la mancata comparizione di un rappresentante sostanziale in prima udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione obbligatoria), senza trascurare il tentativo di mediazione delegata dal
Giudice ex art. 5, comma 2 D.lgs. n. 28 del 2010, finalizzata proprio a deflazionare il contenzioso e ad evitare la proposizione di azioni temerarie o manifestamente infondate, va altresì disposta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., la condanna della società opponente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata per lite temeraria.
4.3 Va sul punto ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce indice di abuso del processo la proposizione di una opposizione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. n. 9679/2024).
La sua liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
4.4 Alla luce di tali principi e delle specificità del caso di specie, si ritiene equo liquidare una somma pari ad € 1.750,00, ovvero pari a circa un terzo degli onorari di difesa liquidati in base al valore della causa.
4.5 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche l'art. 96 comma 4 c.p.c., che prevede che, ove il
Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., condanna altresì la parte soccombente al pagamento, in favore della delle ammende, di una somma di CP_3 denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00. Tale misura ha funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori
(così Cass., Sez. Un. n. 27195/2023).
4.6 Nella fattispecie, richiamate le valutazioni sopra esposte, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della in € 1.000,00. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: • rigetta l'opposizione proposta da in Controparte_1 quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 980/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 10.06.2024 (R.G. n. 2034/2024), che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 CP_1 rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte vittoriosa Società
Cooperativa di consumo fra che si liquidano in € 5.261,00 per Controparte_2 compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr.; € 903,00 fase istr./tratt.; € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 pagamento in favore di Società Cooperativa di consumo fra di una Controparte_2 somma equitativamente determinata in € 1.750,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 12 luglio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2771/2024, promossa da:
IN (C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. DEBORAH SALIS del Foro di Milano;
OPPONENTE contro
(C.F/P.I: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
SA ET del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni:
- parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: A. - IN VIA PRINCIPALE A.
1 - Dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace ed inammissibile e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 980/2024 – RG. 2034/24 emesso inter partes dal Tribunale di
Pavia in data 7 giugno 2024 per i motivi di opposizione esposti in fatto ed in diritto e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta; A. 2 – Dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace ed inammissibile e per l'effetto revocarlo in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 980/2024 – RG. 2034/24 emesso inter partes dal
Tribunale di Pavia in data 7 giugno 2024 per i motivi di opposizione esposti in fatto ed in diritto ed in particolare con riferimento all'assenza di qualsivoglia indicazione numerica della domanda relativa all'ingiunzione di pagamento degli interessi moratori ed alla totale assenza del termine iniziale, del termine finale e del saggio d'interesse applicato. B - IN
OGNI CASO Condannare la Controparte_2 alla rifusione dei compensi professionali del presente procedimento di
[...] opposizione, oltre alle spese di lite, nonchè il contributo forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A di
Legge.”
- parte opposta: “Contrariis reiectis Preliminarmente: Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Condannarsi, in ogni caso, parte attrice opponente a versare alla società convenuta conchiudente l'importo di euro 61.804,79, a titolo di pagamento delle forniture di gasolio relativamente alle fatture non saldate n. 6066 (per l'importo residuo di euro 1.888,72), nn
6086, 6316, 6343, 6573, 6687, 6708, 6858, 6958, 7090, 7352, 7555, 7556, 7568, 7877,
8265, 8455, 8651, 8790 del 2018 e n. 270 del 2020, oltre gli interessi moratori al saggio e con decorrenza di cui al dls 231/2002 (nel dettaglio, interessi da calcolarsi sulla somma insoluta di ciascuna fattura, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ognuna di esse
e così: per il residuo della fattura n. 6066 del 2018 e per la fattura 6086 del 2018 sulla somma complessiva di euro 6.068,72 con decorrenza dal 28.11.2018, per la n. 6316 del
2018 sulla somma di euro 2.574,00 con decorrenza dal 06.12.2018, per la n. 6343 del 2018 sulla somma di euro 4.290,00 con decorrenza dal 07.12.2018, per la n. 6573 del 2018 sulla somma di euro 4.290,00 con decorrenza dal 13.12.2018, per le nn. 6687 e 6708 e del 2018 sulla somma complessiva di euro 6.688,00 con decorrenza dal 18.12.2018, per la n. 6858 del 2018 sulla somma di euro 4.235,00 con decorrenza dal 22.12.2018, per la n. 6958 del
2018 sulla somma di euro 4.235,00 con decorrenza dal 25.12.2018, per la n. 7090 del 2018 sulla somma di euro 4.273,50 con decorrenza dal 28.12.2018, per la n. 7352 del 2018 sulla somma di euro 4.427,50 con decorrenza dal 03.01.2019, per le nn. 7555, 7556 e 7568 del
2018 sulla somma complessiva di euro 5.604,39 con decorrenza dal 08.01.2019, per la n.
7877 del 2018 sulla somma di euro 3.050,00 con decorrenza dal 18.01.2019, per la n. 8265 del 2018 sulla somma di euro 2.693,68 con decorrenza dal 29.01.2019, per la n. 8455 del
2018 sulla somma di euro 2.250,90, con decorrenza dal 07.02.2019, per la n. 8651 del 2018 sulla somma di euro 2.574,00 con decorrenza dal 15.02.2019, per la n. 8790 del 2018 sulla somma di euro 2.409,00 con decorrenza dal 20.02.2019, per la n. 270 del 2020 sulla somma di euro 2.141,10 con decorrenza dal 27.06.2020), sino al saldo effettivo. In subordine:
Condannare parte attrice opponente ad indennizzare la convenuta ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, mediante corresponsione della somma di euro 61.804,79 (o la diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa) corrispondente al valore della merce ordinata e consegnata, oltre agli interessi nella misura del saggio legale, ex art 1284 co 1 c.c., da calcolarsi sulla somma insoluta di ciascuna fattura, a partire dal giorno successivo alla relativa consegna della merce (date di consegna indicate nel presente atto che espressamente si richiamano) e sino alla data del deposito della presente domanda.
Successivamente, sino al soddisfo, interessi al tasso di cui all'art 1284 co. 4 c.c.. In ogni caso: a) Respingersi le domande avversarie;
b) Condannare controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
c) Con il favore delle spese, competenze ed accessori di causa.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 980/2024, emesso in data 10.06.2024, il Tribunale di Pavia intimava il pagamento, a carico di e in favore della Società Controparte_1
Cooperativa di consumo fra della somma di € 61.804,79, oltre interessi Controparte_2
“come da domanda”, a titolo di saldo del corrispettivo per la vendita di gasolio di cui alle 20 fatture allegate e riportate negli estratti autentici dei registri contabili.
Con atto di citazione notificato il 11.07.2024, la Controparte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi, presso cui aveva la propria sede legale, trattandosi del pagamento di somme di denaro illiquide e unilateralmente determinate dal creditore con le fatture azionate;
- la nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento monitorio, in quanto l'allegato al messaggio di posta elettronica certificata non riportava né il numero, né la data di pubblicazione, né la firma digitale apposta dal Giudice, essendo, perciò, “non corrispondente al suo paradigma legale”;
- la nullità e l'illegittimità degli interessi moratori ingiunti, non essendo specificate né la data a partire dalla quale si riteneva fossero dovuti, né, tanto meno, la misura degli stessi e il tasso applicati per ciascuna fattura.
Si costituiva in giudizio la Società Cooperativa di consumo fra con comparsa Controparte_2 di risposta del 05.11.2024, la quale, premessi i fatti pacifici in quanto non contestati, respingeva le argomentazioni avversarie, deducendo:
- l'incompletezza dell'eccezione territoriale derogabile e, comunque, l'infondatezza della stessa, stante la liquidità del credito ingiunto (documentato e non contestato) e l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1498 c.c. sul pagamento del prezzo della merce fornita;
- l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, atteso che nella relata di notifica erano indicati tutti gli elementi identificativi e che da una “elementare verifica di tali documenti informatici” era dato anche “rinvenire la firma digitale dei soggetti depositanti nel procedimento monitorio”, i quali non necessitavano di attestazione di conformità;
- la legittimità degli interessi moratori richiesti “dal dovuto al soddisfo”, con espresso richiamo alla normativa di cui al D.lgs. n. 231 del 2002 sui ritardi di pagamento al tasso previsto per le transazioni commerciali.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. dell'11.11.2024, il Giudice preliminarmente rilevava: a)
l'inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale derogabile, perché incompleta;
b)
l'infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avendo il difensore di parte opponente, peraltro, depositato la “richiesta di visibilità” al fascicolo telematico del procedimento monitorio dopo l'avvenuta notifica dell'emesso provvedimento;
quindi, veniva differita l'udienza di prima comparizione dalla quale decorrevano i termini perentori ex art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Alla prima udienza del 29.01.2025 veniva dapprima concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; quindi, “ritenuto che per la natura della causa, lo stato dell'istruzione e i motivi di opposizione” era opportuno demandare le parti in mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., veniva concesso apposito termine a parte opposta per l'introduzione del procedimento al competente Organismo e per la comunicazione dell'invito alla controparte.
La mediazione - regolarmente introdotta dalla parte opposta - si concludeva, tuttavia, senza un accordo.
Ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 12.06.2025 il
Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente;
all'esito, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile e comunque infondata.
1.1 È inammissibile in quanto anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente (attore solo in senso formale) deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale derogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili fori alternativi relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta. 1.2 È comunque infondata, in quanto nell'ipotesi di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata (ed è il caso che viene qui in rilievo), la competenza per territorio, secondo il criterio del “forum destinatae solutionis”, deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce, bensì ordinariamente a 90 giorni dalla emissione della fattura) prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore.
La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinarne solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. Cass. n. 18483/2025; conf., tra le altre, Cass. n. 25742/2024; Cass. n. 26923/2023; Cass. n. 18544/2023; Cass. n. 1716/2022; Cass. n.
19894/2020, Cass. n. 2361/2007).
1.3 Ne consegue che trova qui applicazione il foro di cui alla norma correttamente indicata da parte opposta e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni “portable” e
“querable” di cui all'art. 1182 c.c., l'unico - erroneamente - contestato dall'opponente.
§2. L'eccepita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché allegato alla p.e.c. ricevuta in data 11.06.2024 (v. Rdac “.eml”, sub. doc. 8 e 9 fasc. opp.) privo di numero e data attribuiti dal sistema e della firma (segno grafico) del Giudice che l'ha emesso, è infondata.
2.1 Nello specifico si osserva che, nel sostenere la nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per essere quest'ultimo provvedimento privo di alcun segno grafico che attestasse l'esistenza della firma digitale del Giudice, l'opponente confonde l'istituto del duplicato informatico del provvedimento sottoscritto telematicamente con quello della copia informatica dello stesso.
Infatti, i requisiti che l'opponente associa al duplicato informatico appartengono, invece, alla copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la “coccarda” e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli Uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento (cfr. Cass. n. 11306/2021). 2.2 La copia informatica di documento informatico (art. 1, lett. i-quater, del D.lgs. n. 82 del 2005) è qualificata come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. Si avrà, in tal caso, identità di contenuto, ma non di forma, testimoniata dalla diversa sequenza di bit.
Come si evince, invece, dall'art. 1, lett. i-quinquies, del D.lgs. n. 82 del 2005 e dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.l. n. 179 del 2012, il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit).
Ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge
(come, invece, nelle copie informatiche) dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (cfr. Cass. n. 27379/2022).
2.3 Pertanto, la difesa di parte opposta ha correttamente affermato la non necessità dell'attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l'art. 23-bis, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005, afferma che: “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.
A ciò si aggiunga che la data del provvedimento emesso, nome del Giudice e numero di ruolo del procedimento erano immediatamente evincibili dal documento allegato, oltre che esattamente riportati nella relata di notifica allegata alla busta crittografica, firmata digitalmente dal mittente
(estensione “.p7m”).
2.4 Oltretutto, l'eccezione si rivela pretestuosa se si considera che l'Avv. Deborah Salis nell'interesse della parte ingiunta, in data 25.06.2024, presentava alla cancelleria l'istanza di visibilità del fascicolo telematico del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 2034/2024, premettendo di aver “ricevuto i data 11 giugno 2024 la notifica del decreto ingiuntivo 980/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data 7 giugno 2024 e pubblicato in data 10 giugno 2024”, raggiungendo così pienamente lo scopo ex art. 156, comma 3 c.p.c.
§3. Nel merito, va premesso che devono ritenersi pacifiche, in quanto non specificamente contestate dall'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 1 c.p.c., le seguenti circostanze:
- che la di e - società attiva, tra l'altro, nella Controparte_1 CP_1 CP_1
“conduzione di aziende agricole e lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi” (v. visura camerale storica, sub. doc. 11 fasc. opp.) - ha continuativamente acquistato dalla Società
Cooperativa di Consumo fra Ferrovieri Soc. Coop. gasolio agricolo dal 2003 e sino al gennaio 2020; - che gli ordini venivano trasmessi via telefono e che la consegna avveniva (entro tre giorni dall'emissione dell'ordine) presso la sede legale dell'acquirente in Cerro al Lambro (MI), via ex provinciale per S. NG DI e, sporadicamente, presso SC Belvedere di
OM (PV) o SC RA, Fraz. Ova di Castelnuovo Scrivia (AL);
- che contestualmente alla consegna, i soci e amministratori della o, Controparte_1 alcune sporadiche volte, gli incaricati presenti sul posto, sottoscrivevano i documenti accompagnatori in nome e per conto della destinataria;
- che solo a consegna avvenuta seguiva l'emissione delle fatture da parte del fornitore, ciascuna delle quali indicava scadenze e termini di pagamento.
3.1 Per quanto concerne il credito ingiunto per cui è causa, esso trova fondamento dal mancato pagamento delle seguenti fatture (cfr. doc. 1 e 2 fasc. mon.), emesse dal venditore nel corso del rapporto di somministrazione:
- n. 6066 del 29.08.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio (per l'importo residuo di euro 1.888,72), scadenza pagamento 27.11.2018;
- n. 6086 del 29.08.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4180,00, scadenza pagamento 27.11.2018;
- n. 6316 del 06.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2574,00, scadenza pagamento 05.12.2018;
- n. 6343 del 07.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.290,00, scadenza pagamento 06.12.2018;
- n. 6573 del 13.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.290,00, scadenza pagamento 12.12.2018;
- n. 6687 del 18.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 4000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.344,00, scadenza pagamento 17.12.2018,
- n. 6708 del 18.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 4000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.344,00, scadenza pagamento 17.12.2018,
- n. 6858 del 22.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.235,00, scadenza pagamento 21.12.2018,
- n. 6958 del 25.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.235,00, scadenza pagamento 24.12.2018,
- n. 7090 del 28.09.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.273,50, scadenza pagamento 27.12.2018,
- n. 7352 del 03.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.427,50, scadenza pagamento 02.01.2019, - n. 7555 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 1229 litri di gasolio per l'importo di euro 1.095,04, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7556 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 5000 litri di gasolio per l'importo di euro 4.455,00, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7568 del 09.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 61 litri di gasolio per l'importo di euro 54,35, scadenza pagamento 07.01.2019,
- n. 7877 del 19.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 2000 litri di gasolio per l'importo di euro 3.050,00, scadenza pagamento 17.01.2019,
- n. 8265 del 30.10.2018 relativa alla consegna in pari data di 3061 litri di gasolio per l'importo di euro 2.693,68, scadenza pagamento 28.01.2019,
- n. 8455 del 08.11.2028 relativa alla consegna in pari data di 1500 litri di gasolio per l'importo di euro 2.250,90, scadenza pagamento 06.02.2019,
- n. 8651 del 16.11.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2.574,00, scadenza pagamento 14.02.2019,
- n. 8790 del 21.11.2018 relativa alla consegna in pari data di 3000 litri di gasolio per l'importo di euro 2.409,00, scadenza pagamento 19.02.2019,
- n. 270 del 24.01.2020 relativa alla consegna in pari data di 1500 litri di gasolio per l'importo di euro 2.141,10, scadenza pagamento 26.06.2020.
3.2 Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. n. 15383/2010; Cass. n.
299/2016). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; da ultimo Cass. n.
14280/2025).
3.3 Nel caso di specie, l'opponente non solo non ha contestato l'esistenza del rapporto di somministrazione o fornitura del gasolio agricolo, ma nemmeno l'effettiva esecuzione delle prestazioni riportate nelle singole fatture azionate nel ricorso monitorio. Nulla ha dedotto, poi, in merito ai documenti di accompagnamento semplificato (DAS) prodotti unitamente alle fatture, i quali riportano le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti, a dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce.
3.4 Pertanto, una volta provata la fonte negoziale del diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione (“a 90 gg data fattura”), il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); prova che, con la spiegata opposizione, non
è stata in alcun modo fornita.
3.5 L'unica contestazione sollevata nel merito dall'opponente attiene non già all'entità monetaria del debito per sorte capitale, bensì unicamente agli interessi di mora richiesti dal creditore “dal dovuto al soddisfo” al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002.
3.6 L'eccezione di indeterminatezza della domanda con riguardo alla decorrenza e al saggio degli interessi moratori è infondata.
Parte opponente non considera che la disciplina contenuta nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2), ed è volta a contrastare i “ritardi di pagamento”, ovvero “l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” (art. 2). La disciplina dettata in attuazione della direttiva
2000/35/CE, determina, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare - attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria - il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (così ad es. Cass. n. 21523/2024), nel cui novero rientra, pertanto, anche il rapporto di somministrazione di gasolio tra imprese oggetto di causa.
§4. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va integralmente rigettata;
segue la conferma del decreto ingiuntivo emesso, che va dichiarato esecutivo ex art. 653, comma 1 c.p.c.
4.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da €
52.000,00 a € 260.000,00, fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase istruttoria/trattazione e decisionale, valori minimi, tenuto conto della natura documentale e delle modalità “semplificate” di decisione).
4.2 Inoltre, considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non soltanto dalla genericità delle eccezioni sollevate ovvero dagli argomenti contrastanti con pacifici orientamenti della giurisprudenza, ma anche dalla richiesta di un piano di rientro non onerato dalla debitrice (v. doc. 7 ss fasc. opp.) e del contegno mantenuto nel corso del processo (la mancata comparizione di un rappresentante sostanziale in prima udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione obbligatoria), senza trascurare il tentativo di mediazione delegata dal
Giudice ex art. 5, comma 2 D.lgs. n. 28 del 2010, finalizzata proprio a deflazionare il contenzioso e ad evitare la proposizione di azioni temerarie o manifestamente infondate, va altresì disposta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., la condanna della società opponente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata per lite temeraria.
4.3 Va sul punto ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce indice di abuso del processo la proposizione di una opposizione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. n. 9679/2024).
La sua liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 16898/2019; Cass. n. 21570/2012).
4.4 Alla luce di tali principi e delle specificità del caso di specie, si ritiene equo liquidare una somma pari ad € 1.750,00, ovvero pari a circa un terzo degli onorari di difesa liquidati in base al valore della causa.
4.5 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche l'art. 96 comma 4 c.p.c., che prevede che, ove il
Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., condanna altresì la parte soccombente al pagamento, in favore della delle ammende, di una somma di CP_3 denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00. Tale misura ha funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori
(così Cass., Sez. Un. n. 27195/2023).
4.6 Nella fattispecie, richiamate le valutazioni sopra esposte, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della in € 1.000,00. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: • rigetta l'opposizione proposta da in Controparte_1 quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 980/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 10.06.2024 (R.G. n. 2034/2024), che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 CP_1 rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte vittoriosa Società
Cooperativa di consumo fra che si liquidano in € 5.261,00 per Controparte_2 compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr.; € 903,00 fase istr./tratt.; € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 pagamento in favore di Società Cooperativa di consumo fra di una Controparte_2 somma equitativamente determinata in € 1.750,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 12 luglio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti