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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2903/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO MARGHERITA e dell'avv. DE FINIS C.F._2 ORESTE
ATTORI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLI MARCO C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1 TORLONTANO VINCENZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi – hanno proposto ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti di Pt_2 Pt_1 CP_1
e e del chiedendo di essere reintegrati nel
[...] Controparte_2 Controparte_3 possesso della servitù di passaggio e di parcheggio esercitata per oltre trent'anni sul cortile condominiale di vico Cervo 14.
A sostegno della domanda di reintegra hanno dedotto in fatto: di essere proprietari di un'unità immobiliare a piano terra in Foggia alla via Zara n. 49, avente accesso secondario dal cortile condominiale di vico Cervo 14; che, a seguito della realizzazione dei box auto al piano interrato dell'edificio condominiale, è sorta una controversia tra l'impresa costruttrice ed i proprietari delle unità immobiliari a piano terra prospicienti pagina 1 di 5 il cortile interno di vico Cervo 14, poi definita in via non contenziosa con il contratto di transazione stipulato in data 11.10.1988, regolarmente trascritto, nel quale è stata tra l'altro prevista la costituzione, a carico del cortile di vico Cervo 14 ed a favore delle unità immobiliari prospicienti, compresa quella di proprietà dei ricorrenti, di una servitù di passaggio pedonale e con automezzi che riescono a passare sotto l'arco di accesso al “Cortile” nonché di una servitù di sosta e di parcheggio di automezzi, ivi precisandosi che le servitù di cui innanzi sono già di fatto costituite da oltre un ventennio a favore di tutti gli immobili circostanti il “Cortile” medesimo e che, alla data odierna, risultano avere accesso secondario dal predetto Cortile Vico Cervo e che Tutti i proprietari dei pianterreni che si troveranno ad avere accessi secondari alle loro proprietà dal Cortile stesso, avranno diritto di accedere attraverso il cancello, avendo a disposizione le relative chiavi;
che dette servitù sono state pacificamente esercitate per molti anni da essi ricorrenti sino al 14.2.2020, quando i , dopo aver acquistato la proprietà dell'abitazione a piano terra avente accesso CP_1 autonomo dal civico 38 di vico Cervo con annesso cortile scoperto di pertinenza esclusiva, hanno iniziato ad attuare una serie di condotte obiettivamente idonee ad impedire o limitare l'esercizio di dette servitù: in particolare, ha demolito parzialmente il muro di confine che separa il CP_1 cortile pertinenziale della sua abitazione dal cortile condominiale di vico Cervo 14, aprendo abusivamente un varco carrabile tra i due cortili;
ha più volte occupato con la propria autovettura (una Fiat Multipla di colore blu) lo spazio antistante l'accesso secondario all'abitazione dei ricorrenti fino ad allora utilizzato da per parcheggiarvi la sua autovettura Citroen XO;
ha più volte Parte_2 parcheggiato la propria autovettura proprio dietro quella di , in modo da impedire a Parte_2 quest'ultimo l'uscita e qualsiasi manovra;
ha reiteratamente tenuto comportamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti dei ricorrenti;
ha speronato e danneggiato l'autovettura di , ed Parte_2 in un'occasione ha anche tentato di trainarla e spostarla con l'utilizzo di una corda e di un gancio.
I si sono costituiti con atto depositato in forma cartacea chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il si è costituito aderendo nel merito alla domanda dei ricorrenti ma Controparte_3 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 30.7.2020 questo Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del rispetto alla domanda di reintegra ed ha invece accolto nel merito la domanda nei CP_3 confronti dei , ordinando ai resistenti di reintegrare i coniugi – nel possesso CP_1 Pt_2 Pt_1 della servitù di passaggio e di parcheggio da sempre esercitata sul cortile condominiale di vico Cervo 14.
I ricorrenti hanno poi introdotto la presente fase di merito chiedendo il definitivo accertamento dell'illegittima condotta dei e la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni da liquidarsi CP_1 in via equitativa nella misura di euro 5000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
I si sono costituiti anche nella presente fase chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Il ha esperito intervento volontario aderendo alle domande dei Controparte_3 coniugi . Parte_3
Orbene, va preliminarmente osservato in diritto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 3925/24, hanno ammesso la configurabilità nel nostro ordinamento della servitù di parcheggio, enunciando tra gli altri i seguenti principi: “il carattere della realità non può essere escluso per il parcheggio dell'auto sul fondo altrui quando tale facoltà sia costruita come vantaggio a favore del fondo, per la sua migliore utilizzazione: è il caso del fondo a destinazione abitativa, il cui utilizzo è innegabilmente incrementato dalla possibilità, per chi sia proprietario, di parcheggiare l'auto nelle vicinanze dell'abitazione»; «la verifica se ci si trovi in presenza di servitù di parcheggio o di diritto personale impone l'esame del titolo e della situazione in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del diritto in re aliena, e specificamente: l'altruità della cosa, pagina 2 di 5 l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù».
Ora, nel caso di specie, il contratto di transazione stipulato in data 11.10.1988, allegato in atti, ben può valere come titolo convenzionale costitutivo di una servitù di parcheggio (oltre che di passaggio) a carico del cortile condominiale di vico Cervo 14 ed a favore della prospiciente abitazione a piano terra di proprietà dei ricorrenti: esso prevede, infatti, la costituzione della servitù su di un'area ben individuata e fisicamente delimitata (il cortile interno recintato), a diretto vantaggio delle CP_4 unità immobiliari che si affacciano sulla stessa area ed al fine precipuo di garantirne il miglior godimento secondo la loro destinazione abitativa.
Risulta inoltre dimostrato il pluriennale esercizio da parte dei ricorrenti di un possesso corrispondente al contenuto di una ben determinata servitù di passaggio e parcheggio su detto cortile CP_4 come delineata nel predetto titolo convenzionale.
I testi di parte attrice escussi nella presente fase di merito, ed in particolare i testi e , Tes_1 Tes_2 proprietari di altre unità immobiliari prospicienti il ridetto cortile di vico Cervo 14, hanno infatti confermato che i coniugi – hanno sempre attraversato il cortile condominiale per Pt_2 Pt_1 raggiungere l'accesso secondario alla loro abitazione e che il ha sempre parcheggiato la sua Pt_2 autovettura Citroen XO nello spazio antistante l'ingresso della sua abitazione, quello ubicato tra la rampa di accesso ai box auto del piano interrato ed il muro di confine con il cortile scoperto pertinenziale all'abitazione ora di proprietà dei . CP_1
Gli stessi testi hanno confermato le plurime condotte attuate dai per impedire o limitare CP_1
l'esercizio delle servitù da parte dei ricorrenti, in particolare riferendo che: i resistenti hanno demolito parzialmente il muro di confine tra il cortile condominiale di vico Cervo 14 ed il cortile pertinenziale alla loro abitazione ed hanno installato un cancello provvisorio che quando era aperto impediva l'accesso all'abitazione dei ricorrenti;
, anche dopo l'emissione dell'ordinanza di
CP_1 reintegra, ha più volte parcheggiato la sua autovettura all'interno del cortile condominiale proprio dietro quella del , impedendo l'uscita di quest'ultima e di fatto costringendo il a Pt_2 Pt_2 rimanere in casa;
in un'occasione ha forzato la porta d'ingresso dell'abitazione dei
CP_1 ricorrenti ed una volta entrato in casa ha provocato la rovinosa caduta a terra di;
in Parte_1 un'altra occasione ha reiteratamente speronato l'auto del ed ha poi tentato di
CP_1 Pt_2 spostarla trainandola con una corda ed un gancio;
inoltre, dopo l'emissione dell'ordinanza di reintegra, in più occasioni ha riversato mattoni, terriccio e detriti nel cortile
CP_1 CP_4 impedendo o rendendo obiettivamente difficoltoso il passaggio dei ricorrenti ed il parcheggio della loro autovettura.
Le dichiarazioni testimoniali risultano peraltro corroborate dalle numerose foto dei luoghi prodotte dai ricorrenti, ritraenti l'autovettura di posizionata proprio dietro quella di , i CP_1 Parte_2 mattoni ed i detriti riversati nel cortile condominiale, il cancello installato dai che di fatto CP_1 impediva il passaggio dei ricorrenti, intento a trainare e spostare con una corda ed un CP_1 gancio l'auto del . Pt_2
Ulteriore conferma della fondatezza delle specifiche doglianze dei ricorrenti si trae dai seguenti documenti: la nota della Polizia Locale di Foggia datata 23.6.2020, attestante il compimento da parte di CP_1
pagina 3 di 5 di opere abusive consistite nella parziale demolizione del muro di confine tra il cortile di vico CP_1 Cervo 14 ed il cortile pertinenziale alla sua abitazione e nell'installazione di un cancello ad anta battente con la conseguente creazione di un varco carrabile tra i due cortili prima non esistente;
la relazione di servizio dei Carabinieri di Foggia del 15.6.2020, con la quale i militari hanno documentato la condotta di consistita nel tentativo di trainare e spostare l'auto del CP_1
con una corda ed un gancio;
Pt_2
i decreti di citazione a giudizio di per i reati di cui agli artt. 610, 612, 582, 635 e 639 c.p. CP_1 commessi in danno dei ricorrenti (decreti utilizzabili come prove cd. atipiche nel presente giudizio civile), ed in particolare per aver imbrattato con lancio di uova ed escrementi di cane il muro ed il cancello d'ingresso dell'abitazione dei ricorrenti, per aver cagionato lesioni personali a e Parte_1 per averle rivolto gravi minacce, per aver forzato il cancello d'ingresso dell'abitazione dei ricorrenti e per aver danneggiato l'abitazione del con il lancio di mattoni. Pt_2
Per contro le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, oltre che smentite dalle altre prove orali raccolte e dai documenti sopra richiamati, risultano intrinsecamente contraddittorie.
, dante causa dei , ha prima dichiarato di aver sempre attraversato con automezzi il Persona_1 CP_1 cortile di vico Cervo 14 per le operazioni di carico e scarico dei motori esausti utilizzati nell'esercizio della sua attività di ricambista, ma poi ha contraddittoriamente precisato che “l'area cortilizia oggi dei sigg.ri , non era mai stata chiusa ed in stato di abbandono ed aveva un collegamento carrabile CP_1 con il cortile di Vico Cervo 14 che poteva essere percorso con mezzi, solo con molta, moltissima, difficoltà. Invece, era accessibile dai pedoni in maniera agevole”. L'altro teste di parte convenuta,
, dipendente dell'impresa di , ha invece riferito che quando Testimone_3 Persona_1 scaricava i motori esausti lasciava il furgone fuori in strada e poi entrava con un carrello nel cortile di Vico Cervo ed accedeva alla proprietà del . CP_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie, come sopra descritte, depongono per la piena fondatezza della domanda di reintegra nel possesso avanzata dai ricorrenti.
Risulta infatti dimostrato l'esercizio pluriennale da parte dei ricorrenti di un possesso corrispondente al contenuto di una ben determinata servitù di passaggio e parcheggio sul cortile di vico Cervo 14, a diretto vantaggio della prospicente abitazione di loro proprietà.
Risulta altresì provato, ed invero neppure specificamente contestato, lo spoglio attuato dai resistenti mediante le condotte sopra analiticamente descritte, soggettivamente dirette ed obiettivamente idonee ad impedire l'accesso dei ricorrenti alla loro abitazione ed il parcheggio della loro autovettura nello spazio antistante l'ingresso della medesima abitazione.
Va inoltre accolta la domanda risarcitoria cumulativamente avanzata dai ricorrenti.
Infatti, le condotte attuate dai resistenti, non soltanto hanno impedito sistematicamente il concreto godimento della servitù e la fruizione di una specifica utilità per l'abitazione dei ricorrenti, ma hanno anche integrato gli estremi di fattispecie di reato, in particolare, tra le altre, quelle disciplinate dagli artt. 582, 610 e 612 c.p., come tali idonee a cagionare un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., inteso come patema d'animo, come profondo turbamento interiore sofferto per anni dai ricorrenti in conseguenza dei reiterati comportamenti posti in essere con particolare pervicacia dai anche dopo l'emissione dell'ordinanza di reintegra del 30.7.2020. CP_1
Si tratta di un danno certo nella sua esistenza ma non agevolmente quantificabile nel suo preciso ammontare, che può essere liquidato in via equitativa nella misura di euro 5000,00 in valore attuale, tenuto conto della durata pluriennale delle condotte dei resistenti e delle loro concrete modalità, idonee ad incidere significativamente anche sulle abitudini di vita dei ricorrenti.
pagina 4 di 5 Non è invece individuabile in capo al , inteso come collettività dei condomini, un diritto CP_3 autonomo al risarcimento del danno da mancato godimento del cortile comune, stante la carenza di specifica allegazione e di prova in ordine all'effettiva consistenza del danno patrimoniale da indebita (parziale) occupazione del cortile.
Le spese relative al presente giudizio ed al subprocedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. seguono la soccombenza, anche nel rapporto processuale tra il Condominio interventore ed i convenuti, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa in data 30.7.2020;
condanna e a reintegrare e nel pieno CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 possesso della servitù di passaggio pedonale e veicolare e di parcheggio esercitata dagli attori sul cortile condominiale di vico Cervo 14 in Foggia, rimuovendo ogni ostacolo materiale ed astenendosi dal compimento di condotte idonee ad impedire o limitare il comodo esercizio di detta servitù;
conferma l'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. emessa in data 18.10.2021;
condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore degli attori la somma di
CP_1 Controparte_2 euro 5000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che
CP_1 Controparte_2 si liquidano per il presente giudizio di merito in € 50,00 per esborsi ed € 3317,60 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e per il subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.) in € 2190,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Russo e De Finis dichiaratisi antistatari;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare al le spese di
CP_1 Controparte_2 CP_3 lite, che si liquidano per il presente giudizio di merito in € 2552,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e per il subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.) in € 1685,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Torlontano dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico di e , in solido tra loro, le spese di c.t.u.
CP_1 Controparte_2 relative al subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.).
Foggia, 12.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO MARGHERITA e dell'avv. DE FINIS C.F._2 ORESTE
ATTORI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLI MARCO C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1 TORLONTANO VINCENZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi – hanno proposto ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti di Pt_2 Pt_1 CP_1
e e del chiedendo di essere reintegrati nel
[...] Controparte_2 Controparte_3 possesso della servitù di passaggio e di parcheggio esercitata per oltre trent'anni sul cortile condominiale di vico Cervo 14.
A sostegno della domanda di reintegra hanno dedotto in fatto: di essere proprietari di un'unità immobiliare a piano terra in Foggia alla via Zara n. 49, avente accesso secondario dal cortile condominiale di vico Cervo 14; che, a seguito della realizzazione dei box auto al piano interrato dell'edificio condominiale, è sorta una controversia tra l'impresa costruttrice ed i proprietari delle unità immobiliari a piano terra prospicienti pagina 1 di 5 il cortile interno di vico Cervo 14, poi definita in via non contenziosa con il contratto di transazione stipulato in data 11.10.1988, regolarmente trascritto, nel quale è stata tra l'altro prevista la costituzione, a carico del cortile di vico Cervo 14 ed a favore delle unità immobiliari prospicienti, compresa quella di proprietà dei ricorrenti, di una servitù di passaggio pedonale e con automezzi che riescono a passare sotto l'arco di accesso al “Cortile” nonché di una servitù di sosta e di parcheggio di automezzi, ivi precisandosi che le servitù di cui innanzi sono già di fatto costituite da oltre un ventennio a favore di tutti gli immobili circostanti il “Cortile” medesimo e che, alla data odierna, risultano avere accesso secondario dal predetto Cortile Vico Cervo e che Tutti i proprietari dei pianterreni che si troveranno ad avere accessi secondari alle loro proprietà dal Cortile stesso, avranno diritto di accedere attraverso il cancello, avendo a disposizione le relative chiavi;
che dette servitù sono state pacificamente esercitate per molti anni da essi ricorrenti sino al 14.2.2020, quando i , dopo aver acquistato la proprietà dell'abitazione a piano terra avente accesso CP_1 autonomo dal civico 38 di vico Cervo con annesso cortile scoperto di pertinenza esclusiva, hanno iniziato ad attuare una serie di condotte obiettivamente idonee ad impedire o limitare l'esercizio di dette servitù: in particolare, ha demolito parzialmente il muro di confine che separa il CP_1 cortile pertinenziale della sua abitazione dal cortile condominiale di vico Cervo 14, aprendo abusivamente un varco carrabile tra i due cortili;
ha più volte occupato con la propria autovettura (una Fiat Multipla di colore blu) lo spazio antistante l'accesso secondario all'abitazione dei ricorrenti fino ad allora utilizzato da per parcheggiarvi la sua autovettura Citroen XO;
ha più volte Parte_2 parcheggiato la propria autovettura proprio dietro quella di , in modo da impedire a Parte_2 quest'ultimo l'uscita e qualsiasi manovra;
ha reiteratamente tenuto comportamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti dei ricorrenti;
ha speronato e danneggiato l'autovettura di , ed Parte_2 in un'occasione ha anche tentato di trainarla e spostarla con l'utilizzo di una corda e di un gancio.
I si sono costituiti con atto depositato in forma cartacea chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il si è costituito aderendo nel merito alla domanda dei ricorrenti ma Controparte_3 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 30.7.2020 questo Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del rispetto alla domanda di reintegra ed ha invece accolto nel merito la domanda nei CP_3 confronti dei , ordinando ai resistenti di reintegrare i coniugi – nel possesso CP_1 Pt_2 Pt_1 della servitù di passaggio e di parcheggio da sempre esercitata sul cortile condominiale di vico Cervo 14.
I ricorrenti hanno poi introdotto la presente fase di merito chiedendo il definitivo accertamento dell'illegittima condotta dei e la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni da liquidarsi CP_1 in via equitativa nella misura di euro 5000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
I si sono costituiti anche nella presente fase chiedendo il rigetto delle avverse domande. CP_1
Il ha esperito intervento volontario aderendo alle domande dei Controparte_3 coniugi . Parte_3
Orbene, va preliminarmente osservato in diritto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 3925/24, hanno ammesso la configurabilità nel nostro ordinamento della servitù di parcheggio, enunciando tra gli altri i seguenti principi: “il carattere della realità non può essere escluso per il parcheggio dell'auto sul fondo altrui quando tale facoltà sia costruita come vantaggio a favore del fondo, per la sua migliore utilizzazione: è il caso del fondo a destinazione abitativa, il cui utilizzo è innegabilmente incrementato dalla possibilità, per chi sia proprietario, di parcheggiare l'auto nelle vicinanze dell'abitazione»; «la verifica se ci si trovi in presenza di servitù di parcheggio o di diritto personale impone l'esame del titolo e della situazione in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del diritto in re aliena, e specificamente: l'altruità della cosa, pagina 2 di 5 l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù».
Ora, nel caso di specie, il contratto di transazione stipulato in data 11.10.1988, allegato in atti, ben può valere come titolo convenzionale costitutivo di una servitù di parcheggio (oltre che di passaggio) a carico del cortile condominiale di vico Cervo 14 ed a favore della prospiciente abitazione a piano terra di proprietà dei ricorrenti: esso prevede, infatti, la costituzione della servitù su di un'area ben individuata e fisicamente delimitata (il cortile interno recintato), a diretto vantaggio delle CP_4 unità immobiliari che si affacciano sulla stessa area ed al fine precipuo di garantirne il miglior godimento secondo la loro destinazione abitativa.
Risulta inoltre dimostrato il pluriennale esercizio da parte dei ricorrenti di un possesso corrispondente al contenuto di una ben determinata servitù di passaggio e parcheggio su detto cortile CP_4 come delineata nel predetto titolo convenzionale.
I testi di parte attrice escussi nella presente fase di merito, ed in particolare i testi e , Tes_1 Tes_2 proprietari di altre unità immobiliari prospicienti il ridetto cortile di vico Cervo 14, hanno infatti confermato che i coniugi – hanno sempre attraversato il cortile condominiale per Pt_2 Pt_1 raggiungere l'accesso secondario alla loro abitazione e che il ha sempre parcheggiato la sua Pt_2 autovettura Citroen XO nello spazio antistante l'ingresso della sua abitazione, quello ubicato tra la rampa di accesso ai box auto del piano interrato ed il muro di confine con il cortile scoperto pertinenziale all'abitazione ora di proprietà dei . CP_1
Gli stessi testi hanno confermato le plurime condotte attuate dai per impedire o limitare CP_1
l'esercizio delle servitù da parte dei ricorrenti, in particolare riferendo che: i resistenti hanno demolito parzialmente il muro di confine tra il cortile condominiale di vico Cervo 14 ed il cortile pertinenziale alla loro abitazione ed hanno installato un cancello provvisorio che quando era aperto impediva l'accesso all'abitazione dei ricorrenti;
, anche dopo l'emissione dell'ordinanza di
CP_1 reintegra, ha più volte parcheggiato la sua autovettura all'interno del cortile condominiale proprio dietro quella del , impedendo l'uscita di quest'ultima e di fatto costringendo il a Pt_2 Pt_2 rimanere in casa;
in un'occasione ha forzato la porta d'ingresso dell'abitazione dei
CP_1 ricorrenti ed una volta entrato in casa ha provocato la rovinosa caduta a terra di;
in Parte_1 un'altra occasione ha reiteratamente speronato l'auto del ed ha poi tentato di
CP_1 Pt_2 spostarla trainandola con una corda ed un gancio;
inoltre, dopo l'emissione dell'ordinanza di reintegra, in più occasioni ha riversato mattoni, terriccio e detriti nel cortile
CP_1 CP_4 impedendo o rendendo obiettivamente difficoltoso il passaggio dei ricorrenti ed il parcheggio della loro autovettura.
Le dichiarazioni testimoniali risultano peraltro corroborate dalle numerose foto dei luoghi prodotte dai ricorrenti, ritraenti l'autovettura di posizionata proprio dietro quella di , i CP_1 Parte_2 mattoni ed i detriti riversati nel cortile condominiale, il cancello installato dai che di fatto CP_1 impediva il passaggio dei ricorrenti, intento a trainare e spostare con una corda ed un CP_1 gancio l'auto del . Pt_2
Ulteriore conferma della fondatezza delle specifiche doglianze dei ricorrenti si trae dai seguenti documenti: la nota della Polizia Locale di Foggia datata 23.6.2020, attestante il compimento da parte di CP_1
pagina 3 di 5 di opere abusive consistite nella parziale demolizione del muro di confine tra il cortile di vico CP_1 Cervo 14 ed il cortile pertinenziale alla sua abitazione e nell'installazione di un cancello ad anta battente con la conseguente creazione di un varco carrabile tra i due cortili prima non esistente;
la relazione di servizio dei Carabinieri di Foggia del 15.6.2020, con la quale i militari hanno documentato la condotta di consistita nel tentativo di trainare e spostare l'auto del CP_1
con una corda ed un gancio;
Pt_2
i decreti di citazione a giudizio di per i reati di cui agli artt. 610, 612, 582, 635 e 639 c.p. CP_1 commessi in danno dei ricorrenti (decreti utilizzabili come prove cd. atipiche nel presente giudizio civile), ed in particolare per aver imbrattato con lancio di uova ed escrementi di cane il muro ed il cancello d'ingresso dell'abitazione dei ricorrenti, per aver cagionato lesioni personali a e Parte_1 per averle rivolto gravi minacce, per aver forzato il cancello d'ingresso dell'abitazione dei ricorrenti e per aver danneggiato l'abitazione del con il lancio di mattoni. Pt_2
Per contro le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, oltre che smentite dalle altre prove orali raccolte e dai documenti sopra richiamati, risultano intrinsecamente contraddittorie.
, dante causa dei , ha prima dichiarato di aver sempre attraversato con automezzi il Persona_1 CP_1 cortile di vico Cervo 14 per le operazioni di carico e scarico dei motori esausti utilizzati nell'esercizio della sua attività di ricambista, ma poi ha contraddittoriamente precisato che “l'area cortilizia oggi dei sigg.ri , non era mai stata chiusa ed in stato di abbandono ed aveva un collegamento carrabile CP_1 con il cortile di Vico Cervo 14 che poteva essere percorso con mezzi, solo con molta, moltissima, difficoltà. Invece, era accessibile dai pedoni in maniera agevole”. L'altro teste di parte convenuta,
, dipendente dell'impresa di , ha invece riferito che quando Testimone_3 Persona_1 scaricava i motori esausti lasciava il furgone fuori in strada e poi entrava con un carrello nel cortile di Vico Cervo ed accedeva alla proprietà del . CP_3
In definitiva, le complessive risultanze istruttorie, come sopra descritte, depongono per la piena fondatezza della domanda di reintegra nel possesso avanzata dai ricorrenti.
Risulta infatti dimostrato l'esercizio pluriennale da parte dei ricorrenti di un possesso corrispondente al contenuto di una ben determinata servitù di passaggio e parcheggio sul cortile di vico Cervo 14, a diretto vantaggio della prospicente abitazione di loro proprietà.
Risulta altresì provato, ed invero neppure specificamente contestato, lo spoglio attuato dai resistenti mediante le condotte sopra analiticamente descritte, soggettivamente dirette ed obiettivamente idonee ad impedire l'accesso dei ricorrenti alla loro abitazione ed il parcheggio della loro autovettura nello spazio antistante l'ingresso della medesima abitazione.
Va inoltre accolta la domanda risarcitoria cumulativamente avanzata dai ricorrenti.
Infatti, le condotte attuate dai resistenti, non soltanto hanno impedito sistematicamente il concreto godimento della servitù e la fruizione di una specifica utilità per l'abitazione dei ricorrenti, ma hanno anche integrato gli estremi di fattispecie di reato, in particolare, tra le altre, quelle disciplinate dagli artt. 582, 610 e 612 c.p., come tali idonee a cagionare un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., inteso come patema d'animo, come profondo turbamento interiore sofferto per anni dai ricorrenti in conseguenza dei reiterati comportamenti posti in essere con particolare pervicacia dai anche dopo l'emissione dell'ordinanza di reintegra del 30.7.2020. CP_1
Si tratta di un danno certo nella sua esistenza ma non agevolmente quantificabile nel suo preciso ammontare, che può essere liquidato in via equitativa nella misura di euro 5000,00 in valore attuale, tenuto conto della durata pluriennale delle condotte dei resistenti e delle loro concrete modalità, idonee ad incidere significativamente anche sulle abitudini di vita dei ricorrenti.
pagina 4 di 5 Non è invece individuabile in capo al , inteso come collettività dei condomini, un diritto CP_3 autonomo al risarcimento del danno da mancato godimento del cortile comune, stante la carenza di specifica allegazione e di prova in ordine all'effettiva consistenza del danno patrimoniale da indebita (parziale) occupazione del cortile.
Le spese relative al presente giudizio ed al subprocedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. seguono la soccombenza, anche nel rapporto processuale tra il Condominio interventore ed i convenuti, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa in data 30.7.2020;
condanna e a reintegrare e nel pieno CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 possesso della servitù di passaggio pedonale e veicolare e di parcheggio esercitata dagli attori sul cortile condominiale di vico Cervo 14 in Foggia, rimuovendo ogni ostacolo materiale ed astenendosi dal compimento di condotte idonee ad impedire o limitare il comodo esercizio di detta servitù;
conferma l'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. emessa in data 18.10.2021;
condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore degli attori la somma di
CP_1 Controparte_2 euro 5000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che
CP_1 Controparte_2 si liquidano per il presente giudizio di merito in € 50,00 per esborsi ed € 3317,60 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e per il subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.) in € 2190,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Russo e De Finis dichiaratisi antistatari;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare al le spese di
CP_1 Controparte_2 CP_3 lite, che si liquidano per il presente giudizio di merito in € 2552,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e per il subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.) in € 1685,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Torlontano dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva a carico di e , in solido tra loro, le spese di c.t.u.
CP_1 Controparte_2 relative al subprocedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. (n. 2903/20 – 1 r.g.).
Foggia, 12.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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