CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RA DI RUOLO n. 07120200052483316002 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Nominativo_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dal rag. Difensore_1, l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120200052483316002 portante imposta IVA relativa all'anno
2015 per l'importo di euro 14.850,86.
Espone il ricorrente di essere creditore, in virtù del modello 730/2024, di un rimborso IRPEF di euro 500,00
e di aver appreso solo mediante l'accesso ad un Società_1, dell'esistenza della debitoria fiscale risultante dalla su indicata cartella di pagamento e del ruolo in essa portato, cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenuta per cui ritiene esistente il grave pregiudizio che legittimerebbe l'impugnabilità del suddetto ruolo di cui richiede, visto il difetto di notifica, l'annullamento.
Contesta, quindi, il ricorrente di essere ammissibile l'odierna impugnativa essendo sussistente il legittimo interesse ad agire scaturente dall'interesse al rimborso, rileva la mancata e regolare notifica del su presupposto atto costituito dalla su indicata cartella di pagamento di cui egli dichiara di non avere mai avuto conoscenza per cui la impugna atti per il suo difetto di notifica e per il su indicato motivo chiede l'accoglimento del ricorso per il suo annullamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE che, previo deposito della su indicata cartella di pagamento corredata dalla relata di notifica attestante la sua regolare notifica e di una serie di atti interruttivi costituti da Avvisi di intimazione mai impugnati e, quindi, divenuti definitivi, ha contestato sia la genericità dei motivi di ricorso che l'inammissibilità dell'impugnativa proposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli che ha insistito sull'inammissibilità dell'impugnativa proposta.
La causa è stata discussa all'udienza del 12 gennaio 2025, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è da premettere che l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile ed i ricorsi presentati esclusivamente sulla base dello stesso devono essere dichiarati inammissibili il tutto anche prescindendo dal deposito dell'avvenuta documentazione probatoria fornita dalla resistente Agenzia delle Entrate NE attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento il cui ruolo è oggetto dell'odierna impugnativa.
Orbene, il ruolo che si assume invalidamente notificato può essere impugnato direttamente solo nei casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall'iscrizione possa derivargli un pregiudizio nei casi previsti dall'art. 12 c. 4 bis DPR 602/73 così come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 110/2024 con effetto dall'8 agosto
2024:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023); b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019);
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto in merito alla responsabilità per debiti fiscali del cedente (art. 14 D.Lgs 472/97).
Tale elenco è da intendersi tassativo per quanto riguarda l'indicazione ed i presupposti (interesse ad agire e pregiudizio derivante) per l'impugnativa diretta degli estratti di ruolo.
Va rilevato, altresì, che nelle more è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione SS. UU.
n. 26283/2022, la quale ha previsto che “…in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cast., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Da tanto in applicazione di quanto su statuito il ricorso è da considerare inammissibile in quanto:
-presentato avverso un atto “non ricorribile” ai sensi dell'articolo 19 del D. legislativo 546/92, così come chiarito dalla Cass Sez Unite n. 26283/2022 in quanto costituito da una semplice schermata dell'Agenzia delle Entrate NE priva di qualunque valenza impugnatoria e/o certificatoria non indicante neanche il numero di ruolo che si sostiene impugnato;
-l'istante non ha fornito alcuna prova del pregiudizio subito in applicazione dei casi tassativamente indicati all'12 del D.Pr. 602/73 c. 4 bis: in effetti egli si è limitato ad indicare circostanze generiche (accesso ad un Società_1 , diniego di rimborso) e prive di qualunque assunto probatorio attestando un presunto diniego di rimborso non documentato né provato e limitandosi a depositare un modello 730.
Tenuto conto della particolarità della materia del contendere, delle diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali esistenti, deve essere statuita la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RA DI RUOLO n. 07120200052483316002 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Nominativo_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dal rag. Difensore_1, l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120200052483316002 portante imposta IVA relativa all'anno
2015 per l'importo di euro 14.850,86.
Espone il ricorrente di essere creditore, in virtù del modello 730/2024, di un rimborso IRPEF di euro 500,00
e di aver appreso solo mediante l'accesso ad un Società_1, dell'esistenza della debitoria fiscale risultante dalla su indicata cartella di pagamento e del ruolo in essa portato, cartella di pagamento che egli dichiara non essergli mai pervenuta per cui ritiene esistente il grave pregiudizio che legittimerebbe l'impugnabilità del suddetto ruolo di cui richiede, visto il difetto di notifica, l'annullamento.
Contesta, quindi, il ricorrente di essere ammissibile l'odierna impugnativa essendo sussistente il legittimo interesse ad agire scaturente dall'interesse al rimborso, rileva la mancata e regolare notifica del su presupposto atto costituito dalla su indicata cartella di pagamento di cui egli dichiara di non avere mai avuto conoscenza per cui la impugna atti per il suo difetto di notifica e per il su indicato motivo chiede l'accoglimento del ricorso per il suo annullamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE che, previo deposito della su indicata cartella di pagamento corredata dalla relata di notifica attestante la sua regolare notifica e di una serie di atti interruttivi costituti da Avvisi di intimazione mai impugnati e, quindi, divenuti definitivi, ha contestato sia la genericità dei motivi di ricorso che l'inammissibilità dell'impugnativa proposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli che ha insistito sull'inammissibilità dell'impugnativa proposta.
La causa è stata discussa all'udienza del 12 gennaio 2025, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è da premettere che l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile ed i ricorsi presentati esclusivamente sulla base dello stesso devono essere dichiarati inammissibili il tutto anche prescindendo dal deposito dell'avvenuta documentazione probatoria fornita dalla resistente Agenzia delle Entrate NE attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento il cui ruolo è oggetto dell'odierna impugnativa.
Orbene, il ruolo che si assume invalidamente notificato può essere impugnato direttamente solo nei casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall'iscrizione possa derivargli un pregiudizio nei casi previsti dall'art. 12 c. 4 bis DPR 602/73 così come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 110/2024 con effetto dall'8 agosto
2024:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023); b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019);
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto in merito alla responsabilità per debiti fiscali del cedente (art. 14 D.Lgs 472/97).
Tale elenco è da intendersi tassativo per quanto riguarda l'indicazione ed i presupposti (interesse ad agire e pregiudizio derivante) per l'impugnativa diretta degli estratti di ruolo.
Va rilevato, altresì, che nelle more è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione SS. UU.
n. 26283/2022, la quale ha previsto che “…in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cast., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Da tanto in applicazione di quanto su statuito il ricorso è da considerare inammissibile in quanto:
-presentato avverso un atto “non ricorribile” ai sensi dell'articolo 19 del D. legislativo 546/92, così come chiarito dalla Cass Sez Unite n. 26283/2022 in quanto costituito da una semplice schermata dell'Agenzia delle Entrate NE priva di qualunque valenza impugnatoria e/o certificatoria non indicante neanche il numero di ruolo che si sostiene impugnato;
-l'istante non ha fornito alcuna prova del pregiudizio subito in applicazione dei casi tassativamente indicati all'12 del D.Pr. 602/73 c. 4 bis: in effetti egli si è limitato ad indicare circostanze generiche (accesso ad un Società_1 , diniego di rimborso) e prive di qualunque assunto probatorio attestando un presunto diniego di rimborso non documentato né provato e limitandosi a depositare un modello 730.
Tenuto conto della particolarità della materia del contendere, delle diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali esistenti, deve essere statuita la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.