TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3)dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1009 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale , vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata in Salerno alla via Parte_1 C.F._1
Raffaele Conforti presso lo studio dell'avv. Elisabetta Buldo, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato in Padula Controparte_1 C.F._2
Scalo alla Via Nazionale, presso lo studio dell'avv. Francesco Alliegro, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025
FATTO E DIRITTO La sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 01/05/1995 Parte_1
a CA (SA), optando sin da subito per il regime della separazione dei beni, che dall'unione era nato , di 25 anni, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente Persona_1
e che le parti avevano fissato la loro residenza familiare in San Mauro Cilento in un immobile di sua proprietà - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi. Lamentava che il matrimonio fosse stato costellato da continui atti di violenza fisica e morale, nonché da tradimenti del coniuge.
Chiedeva di addebitare la separazione al marito, che il coniuge versasse, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il canone di Persona_1 locazione della casa in cui lo stesso viveva in Napoli, pari, per la sua quota, ad euro 500,00 oltre ad un assegno di mantenimento per il predetto di euro 1.100,00 mensili, di Persona_1 porre a carico del convenuto tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.000,00 mensili.
Il resistente si costituiva in giudizio e contestava integralmente la ricostruzione operata dal coniuge soprattutto in ordine ai presunti episodi di violenza fisica e morale. Assumeva che il legame coniugale, semmai sorto, fosse finito sin dall'anno 2010/2011, trascinandosi poi nel tempo per la sola sua caparbia aspettativa di volere ancora credere nella possibilità di riprendere un percorso comune, soprattutto per l'amore verso il figlio.
Chiedeva di rigettare la domanda di addebito, di assegnare l'abitazione familiare, sita in San Mauro
Cilento alla ricorrente, di riconoscere in favore del figlio un assegno di mantenimento Per_1 mensile di €.300,00, oltre al pagamento dell'importo di €.515,00 per il canone di locazione della casa dalla stessa abitata in Napoli e spese straordinarie nella misura del 50% e di escludere qualsivoglia mantenimento in favore del coniuge.
Il sig. Presidente con provvedimento del 3/1/2025 autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza, assegnava il godimento della casa coniugale sita in San Mauro Cilento alla ricorrente, disponeva che parte resistente versasse a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili, da rivalutare annualmente Controparte_1 secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dal mese di febbraio
2025 e che i genitori concorressero alle spese straordinarie e determinava in euro 500,00 l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025 le parti chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva di separazione;
la decisione era, pertanto, rimessa al Collegio.
Il legislatore ha previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, co. 12, l.
898/70), che il Tribunale possa emettere sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio. In particolare l'art. 709 bis c.p.c. recita testualmente: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio” e l'art. 4, co. 12°, l. div. prevede: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10”.
Tanto premesso, la domanda è fondata. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume anche dalla condotta processuale delle parti stesse e dalla posizione assunta dal resistente in sede di comparizione davanti al sig. Presidente del Tribunale.
Poichè la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il governo delle spese viene rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 17/9/2024 dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del sig. e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2) spese al definitivo. Così deciso in Vallo della Lucania, 23/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3)dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1009 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale , vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Pt_1 C.F._1
BULDO ELISABETTA ( ), dal quale è rappresentato e difeso, come da C.F._3 mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. ALLIEGRO FRANCESCO ( ), dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
*********
- vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;
- rilevato che va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore;
P.Q.M.
FISSA per la comparizione davanti al giudice istruttore dott.ssa Elvira Bellantoni l'udienza del
24/3/2026 ore 10,30 e seguenti per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza del 3/1/2025 con l'audizione di al massimo due testimoni a scelta della parte istante su ciascun capitolo di prova, fissando fin da ora per l'eventuale prosieguo l'udienza del 14/7/2026 ore 11,30.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vallo della Lucania, 23/06/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3)dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1009 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale , vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata in Salerno alla via Parte_1 C.F._1
Raffaele Conforti presso lo studio dell'avv. Elisabetta Buldo, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato in Padula Controparte_1 C.F._2
Scalo alla Via Nazionale, presso lo studio dell'avv. Francesco Alliegro, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025
FATTO E DIRITTO La sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 01/05/1995 Parte_1
a CA (SA), optando sin da subito per il regime della separazione dei beni, che dall'unione era nato , di 25 anni, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente Persona_1
e che le parti avevano fissato la loro residenza familiare in San Mauro Cilento in un immobile di sua proprietà - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare con sentenza la separazione giudiziale fra i coniugi. Lamentava che il matrimonio fosse stato costellato da continui atti di violenza fisica e morale, nonché da tradimenti del coniuge.
Chiedeva di addebitare la separazione al marito, che il coniuge versasse, a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il canone di Persona_1 locazione della casa in cui lo stesso viveva in Napoli, pari, per la sua quota, ad euro 500,00 oltre ad un assegno di mantenimento per il predetto di euro 1.100,00 mensili, di Persona_1 porre a carico del convenuto tutte le spese straordinarie per il figlio, nonché il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.000,00 mensili.
Il resistente si costituiva in giudizio e contestava integralmente la ricostruzione operata dal coniuge soprattutto in ordine ai presunti episodi di violenza fisica e morale. Assumeva che il legame coniugale, semmai sorto, fosse finito sin dall'anno 2010/2011, trascinandosi poi nel tempo per la sola sua caparbia aspettativa di volere ancora credere nella possibilità di riprendere un percorso comune, soprattutto per l'amore verso il figlio.
Chiedeva di rigettare la domanda di addebito, di assegnare l'abitazione familiare, sita in San Mauro
Cilento alla ricorrente, di riconoscere in favore del figlio un assegno di mantenimento Per_1 mensile di €.300,00, oltre al pagamento dell'importo di €.515,00 per il canone di locazione della casa dalla stessa abitata in Napoli e spese straordinarie nella misura del 50% e di escludere qualsivoglia mantenimento in favore del coniuge.
Il sig. Presidente con provvedimento del 3/1/2025 autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza, assegnava il godimento della casa coniugale sita in San Mauro Cilento alla ricorrente, disponeva che parte resistente versasse a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili, da rivalutare annualmente Controparte_1 secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni di ciascun mese a far data dal mese di febbraio
2025 e che i genitori concorressero alle spese straordinarie e determinava in euro 500,00 l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025 le parti chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva di separazione;
la decisione era, pertanto, rimessa al Collegio.
Il legislatore ha previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, co. 12, l.
898/70), che il Tribunale possa emettere sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio. In particolare l'art. 709 bis c.p.c. recita testualmente: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio” e l'art. 4, co. 12°, l. div. prevede: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10”.
Tanto premesso, la domanda è fondata. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume anche dalla condotta processuale delle parti stesse e dalla posizione assunta dal resistente in sede di comparizione davanti al sig. Presidente del Tribunale.
Poichè la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il governo delle spese viene rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 17/9/2024 dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del sig. e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
2) spese al definitivo. Così deciso in Vallo della Lucania, 23/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3)dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1009 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale , vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Pt_1 C.F._1
BULDO ELISABETTA ( ), dal quale è rappresentato e difeso, come da C.F._3 mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. ALLIEGRO FRANCESCO ( ), dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
*********
- vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;
- rilevato che va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore;
P.Q.M.
FISSA per la comparizione davanti al giudice istruttore dott.ssa Elvira Bellantoni l'udienza del
24/3/2026 ore 10,30 e seguenti per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi con ordinanza del 3/1/2025 con l'audizione di al massimo due testimoni a scelta della parte istante su ciascun capitolo di prova, fissando fin da ora per l'eventuale prosieguo l'udienza del 14/7/2026 ore 11,30.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vallo della Lucania, 23/06/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni